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Anche le comunicazioni interne tra pubbliche amministrazioni devono tutelare la riservatezza dei dati sensibili
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Nuova fondamentale pronuncia del Garante in merito al trattamento dei dati personali in ambito pubblico.

Il caso in questione riguarda la comunicazione inviata da un Ufficio Scolastico al Dipartimento della Funzione Pubblica inerente gli interventi formativi di sostegno previsti a favore degli alunni con disabilità.

Nell'occasione, oltre ai dati riguardanti modalità e criteri osservati per l'assegnazione delle cattedre di sostegno, è stata anche condivisa la documentazione contenente i dati personali di uno studente oggetto dell'intervento formativo, comprese le informazioni relative al suo stato di salute.

Il Garante, intervenuto a seguito di un reclamo presentato dal genitore dello studente coinvolto, ribadisce ancora una volta che per le categorie particolari di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute, è previsto un generale divieto di trattamento, che è consentito solo quando “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante" e se proporzionato alla finalità perseguita.

Nel caso di specie, l’Ufficio Scolastico, obbligato a rappresentare all’Ispettorato per la Funzione Pubblica le informazioni inerenti l’assegnazione delle cattedre di sostegno, avrebbe potuto adempiere adeguatamente senza comunicare i dati personali dei minori.

Di conseguenza la comunicazione oggetto del reclamo, anche se circoscritta al contesto della pubblica amministrazione in cui vigono comunque obblighi generali di riservatezza, ha determinato un’indebita circolazione di dati personali poiché priva di un idoneo presupposto giuridico che ne giustificasse la diffusione, in quanto non necessari al fine di fornire riscontro alle richieste del Dipartimento della Funzione Pubblica (in violazione degli art. 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali nonché dei principi applicabili al trattamento di cui all’art. 5 par. 1, lett. a) del Regolamento).

 

Ordinanza di ingiunzione

 

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