TRIBUTI: rassegna stampa N° 3/2026
Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI
Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso
Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al secondo numero 2026 della Newsletter Tributi.
Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.
Il mese di marzo 2026 ha delineato un quadro normativo e giurisprudenziale complesso per la gestione dei tributi locali, caratterizzato da significativi interventi di semplificazione e rigore interpretativo. In ambito IMU, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’esenzione per l’abitazione principale richiede la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale, oltre a una categoria catastale coerente con l’uso abitativo: un immobile accatastato come A/10 (uffici) non può beneficiare dell’agevolazione, anche se utilizzato di fatto come casa.
Per i fabbricati collabenti, si conferma la qualifica di “fabbricato” (seppur privo di rendita) escludendo la tassazione come area edificabile, salvo il caso di lavori edilizi attivi. Particolare attenzione va prestata ai “beni-merce”: l’esenzione totale spetta esclusivamente agli immobili costruiti ex novo e rimasti invenduti, escludendo quelli acquistati e ristrutturati, e rimane condizionata alla dichiarazione annuale obbligatoria a pena di decadenza. Per il personale delle forze dell’ordine, l’agevolazione è riconosciuta anche senza residenza, ma resta subordinata alla tempestiva presentazione della dichiarazione IMU.
Sul fronte TARI, l’Autorità ARERA ha rettificato le istruzioni operative sul bonus sociale: lo sconto del 25% deve essere calcolato al lordo delle agevolazioni locali e sarà finanziato tramite un meccanismo perequativo centralizzato per non gravare sui bilanci comunali. In merito al mancato servizio di raccolta, la giurisprudenza chiarisce che il tributo è comunque dovuto nella misura ridotta del 20%, indipendentemente dal carattere transitorio o strutturale del disservizio. Per le aree comuni dei centri commerciali, come le gallerie, si applica la tariffa “esposizioni” e non quella dei negozi.
In materia di riscossione, la Manovra 2026 introduce l’affidamento obbligatorio ad Amco per i Comuni con tassi di recupero crediti inferiori al 17,5% negli ultimi tre anni. Gli enti mantengono autonomia nel deliberare definizioni agevolate su sanzioni e interessi, previa valutazione di sostenibilità finanziaria da parte dei revisori. La Corte dei Conti ricorda tuttavia che l’esternalizzazione del servizio non esime l’ente dalla responsabilità del monitoraggio costante sull’operato del concessionario.
Sotto il profilo procedurale, la Suprema Corte specifica che la scissione degli effetti della notifica rileva solo per evitare la decadenza dell’ufficio: se l’atto raggiunge il contribuente oltre il quinquennio, il credito risulta prescritto nonostante la spedizione tempestiva. Viene inoltre validata l’autotutela sostitutiva “in peius” anche senza nuovi elementi conoscitivi, purché entro i termini di decadenza. Infine, si segnala la proroga al 30 settembre 2026 per la dichiarazione relativa al recupero ICI 2006-2011 per gli enti non commerciali con debiti superiori a 50mila euro, mentre per il CUP si conferma l’imponibilità dei cartelli in aree private (come i campeggi) se idonei a raggiungere un pubblico indeterminato.
Con stima e fiducia in un domani più equo,
Paolo Finotto
RASSEGNA STAMPA
02/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Immobili, per la riduzione Imu obbligo di perizia e dichiarazione di inagibilità
L’articolo chiarisce che l’assenza di luce e acqua non è di per sé motivo sufficiente per dichiarare un immobile inagibile ai fini della riduzione dell’Imu. L’inagibilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale tramite perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva firmata da un tecnico abilitato. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione della dichiarazione Imu e non può essere applicato retroattivamente. La normativa consente inoltre ai Comuni di definire i casi di fatiscenza non rimediabili con interventi di manutenzione. La Cassazione ha ribadito che la riduzione non spetta automaticamente al contribuente, anche quando lo stato di inagibilità è noto all’amministrazione, se manca la dichiarazione formale.
Punti chiave:
- L’assenza di luce e acqua non determina automaticamente l’inagibilità dell’immobile.
- L’inagibilità deve essere verificata dal Comune tramite perizia o dichiarazione sostitutiva di un tecnico abilitato.
- La riduzione Imu richiede la presentazione tempestiva della dichiarazione, senza possibilità di riconoscimento retroattivo.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
Legge n. 160/2019, art. 1, comma 747, lett. b);
Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
Cassazione, sentenze n. 1016/2023 e n. 8592/2021.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
02/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Sulla riscossione coattiva ad Amco incognita costi, riversamenti e giudizi
Il Governo è al lavoro su una bozza di decreto attuativo previsto dalla legge di bilancio 2026, il cui termine di emanazione era fissato al 1° marzo ma risulta scaduto. Il provvedimento è atteso dai Comuni perché definirà le modalità operative per l’ingresso di Amco nella riscossione coattiva delle entrate locali. In particolare, il decreto dovrà individuare una soglia di efficienza nella riscossione dei residui, al di sotto della quale sarà obbligatorio ricorrere ad Amco al termine dei contratti con i concessionari privati.
Il testo dovrà inoltre chiarire aspetti ancora incerti della disciplina, tra cui i costi a carico dei Comuni, che non risultano definiti: l’articolo evidenzia che non potranno essere analoghi a quelli attuali né eccessivamente elevati, ma non indica valori ufficiali di riferimento. Restano dubbi anche sulla struttura operativa, poiché Amco dovrebbe operare tramite i concessionari già in uso, con possibili impatti sui costi complessivi. Per i Comuni sopra la soglia, l’utilizzo di Amco sarà facoltativo e limitato alla riscossione coattiva, previa delibera consiliare. La scelta sarà influenzata dall’onerosità del servizio, elemento che potrebbe favorire il ricorso a operatori privati o a procedure competitive. Ulteriori aspetti da definire riguardano i tempi di riversamento delle somme riscosse e la titolarità della rappresentanza in giudizio. Su questi punti, l’articolo segnala che il decreto dovrà fornire chiarimenti, ma nel testo non sono indicati orientamenti già definiti.
Punti chiave:
- Il decreto attuativo, non ancora emanato, definirà soglie e modalità per l’utilizzo di Amco nella riscossione coattiva comunale.
- Restano incertezze su costi, organizzazione operativa e convenienza rispetto ai concessionari privati.
- Per i Comuni più efficienti l’adesione sarà facoltativa e condizionata a valutazioni economiche.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge di bilancio 2026
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
03/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Raccomandata AR. perfezionamento notifica
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3562/2026, interviene sul perfezionamento della notifica effettuata tramite raccomandata A/R in caso di mancato recapito. Viene confermata l’applicazione del meccanismo della “compiuta giacenza”, attraverso un utilizzo analogico dell’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982. In assenza di una disciplina specifica nel regolamento del servizio postale ordinario sul momento in cui l’atto si considera ricevuto, la Corte individua come riferimento il decorso di dieci giorni. Tale termine decorre dal rilascio dell’avviso di giacenza oppure, se presente, dalla spedizione della raccomandata contenente tale avviso. Resta ferma la possibilità che la notifica si perfezioni anticipatamente in caso di ritiro del piego. La pronuncia richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, citando diverse decisioni precedenti conformi. Viene inoltre chiarito che questa impostazione non è stata modificata dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2021, che riguarda specificamente le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario e la produzione dell’avviso di ricevimento. L’articolo evidenzia quindi la continuità interpretativa della Corte e l’utilizzo dell’analogia per colmare una lacuna normativa. Non vengono forniti ulteriori dettagli applicativi o casi concreti: l’articolo non specifica esempi operativi né conseguenze pratiche ulteriori per le parti coinvolte.
Punti chiave:
- La notifica tramite raccomandata si considera perfezionata dopo 10 giorni dalla giacenza o dalla spedizione dell’avviso, salvo ritiro anticipato.
- In mancanza di una disciplina specifica, si applica in via analogica l’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982.
- L’orientamento non è stato modificato dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, riferita a fattispecie diverse.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
Cassazione n. 3562/2026; art. 8, comma 4, legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890; Cass. n. 2047/2016; Cass. n. 6857/2019; Cass. n. 10131/2020; Cass. n. 19680/2020; Cass. n. 29504/2020; Cass. n. 8187/2021; Cass. n. 12920/2021; Cass. n. 12494/2022; Cass. n. 23431/2022; Cass. n. 21848/2023; Cass. n. 29355/2024; Cass. n. 18880/2025; Cass., Sez. Un., n. 10012/2021.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44882427
03/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Abitazione principale IMU e corretta individuazione dell’immobile
L’articolo riporta un recente orientamento della Corte di Cassazione in tema di IMU sull’abitazione principale, confermando che l’esenzione è riconosciuta solo quando coesistono dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso immobile. Nel caso esaminato, la contribuente qualificava come abitazione principale un’unità immobiliare oggetto di accertamento, ma dai dati anagrafici risultava residente, fino a una certa data, in un diverso immobile appartenente al padre. La Corte evidenzia quindi la difformità tra quanto dichiarato e quanto certificato anagraficamente, ritenendo determinante quest’ultimo elemento. Viene inoltre richiamato il principio per cui il concetto di abitazione principale deve essere riferito al singolo contribuente e non al nucleo familiare. Questo orientamento deriva da una precedente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha ridefinito i criteri di riferimento. Nel caso specifico, le due unità immobiliari, pur vicine, sono considerate distinte in quanto dotate di interni differenti. L’articolo sottolinea quindi il ruolo centrale delle risultanze anagrafiche nella verifica dei requisiti per l’esenzione IMU. Ne emerge un’attenzione particolare alla coerenza tra situazione di fatto e dati ufficiali. Il testo non indica ulteriori elementi probatori considerati oltre alla documentazione anagrafica. Non è specificato se vi siano stati ulteriori gradi di giudizio precedenti o ulteriori contestazioni nel merito.
Punti chiave:
- L’esenzione IMU per abitazione principale richiede contemporaneamente dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso immobile.
- Il concetto di abitazione principale è riferito al singolo contribuente e non al nucleo familiare.
- Le risultanze anagrafiche assumono un ruolo decisivo anche in presenza di immobili vicini ma distinti.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Ordinanza n. 2544/2026 della Corte di Cassazione
- Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44882679
03/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Bonus sociale rifiuti: dopo l’accreditamento, la sfida è la gestione operativa
L’articolo analizza l’avvio operativo del bonus sociale rifiuti con la messa a regime del portale SGAte, evidenziando criticità gestionali per comuni e gestori. Dopo la fase di accreditamento, è stato chiarito che eventuali ritardi legati a problemi tecnici non comportano penalizzazioni, mentre le posizioni prive di riscontro saranno considerate non operative. Il processo si basa su un flusso centralizzato delle DSU, validate a monte per garantire unicità, e rese disponibili ai gestori dal 1° marzo 2026 per le verifiche di competenza. L’attività principale consiste nell’accertare la presenza di un’utenza domestica intestata ad almeno un componente del nucleo, con esiti che alimentano un sistema di rendicontazione non modificabile una volta acquisito. Il bonus, pari al 25% della tariffa dovuta per il 2025, viene erogato in bolletta nel 2026 o tramite rimessa diretta se non applicato entro i termini; l’articolo non specifica ulteriori modalità alternative. È prevista la possibilità di compensazione con morosità pregresse, ma secondo condizioni definite e con obbligo di tracciabilità nel sistema. Particolare attenzione è richiesta per le utenze cessate, dove l’assenza di dati aggiornati può bloccare l’erogazione, e per i casi di mancato accreditamento, che comportano una gestione fuori dal flusso ordinario. Per le utenze intestate a minorenni è previsto un processo inverso, con attivazione da parte del gestore e tempistiche dedicate.
Il portale consente lavorazioni puntuali o massive, con vincoli tecnici sulla tracciabilità delle pratiche. Nel complesso, il 2026 rappresenta una fase di prova, in cui il funzionamento del sistema dipenderà dalla capacità organizzativa e dal rispetto delle scadenze da parte dei soggetti coinvolti.
Punti chiave
- Il sistema SGAte centralizza e filtra le DSU, richiedendo ai gestori verifiche puntuali entro scadenze definite.
- L’erogazione del bonus dipende da corrette procedure operative, con responsabilità diretta dei gestori in caso di ritardi o errori.
- Casi particolari (utenze cessate, minorenni, mancato accreditamento) introducono flussi alternativi e maggiori complessità gestionali.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif
- articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019
- DPCM 21 gennaio 2025, n. 24
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44882731
03/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
AGEVOLAZIONE IMU PER LE FORZE DELL’ORDINE
L’articolo esamina il regime di esenzione IMU per un immobile posseduto da personale delle forze armate e di polizia, anche in assenza di residenza anagrafica e dimora abituale. La disciplina, introdotta nel 2013 e confermata da successive norme, assimila tali immobili all’abitazione principale a determinate condizioni. Tra i requisiti, l’immobile deve essere unico, non locato e non appartenere a categorie di lusso; l’ambito soggettivo include specifiche categorie di personale in servizio permanente. L’articolo evidenzia che non è richiesto un utilizzo collegato all’attività lavorativa e che il comodato è ammesso. Elemento centrale è l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, che attesta il possesso dei requisiti. Il testo sottolinea come tale obbligo sia stato oggetto di incertezze interpretative nelle norme successive, poi chiarite da interventi di prassi e giurisprudenza. La normativa più recente ribadisce che la dichiarazione deve essere presentata entro il termine ordinario del 30 giugno dell’anno successivo, con effetti anche per gli anni seguenti in assenza di variazioni. Secondo la giurisprudenza citata, la mancata presentazione nei termini comporta la perdita del beneficio. Inoltre, la dichiarazione tardiva non produce effetti retroattivi, ma vale solo per il futuro. L’articolo conclude che l’esenzione può essere riconosciuta solo se l’obbligo dichiarativo è stato correttamente adempiuto nei termini previsti; nel testo non è indicato alcun margine per sanare retroattivamente l’omissione.
Punti chiave:
- L’esenzione IMU per il personale delle forze dell’ordine richiede specifici requisiti soggettivi e oggettivi, senza obbligo di residenza o dimora abituale.
- La presentazione della dichiarazione IMU entro i termini è condizione essenziale per ottenere il beneficio.
- La dichiarazione tardiva non consente il riconoscimento retroattivo dell’esenzione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102; legge 28 ottobre 2013, n. 124; legge 147/2013; legge 160/2019; decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012; ordinanza della Cassazione n. 28931/2023.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44882697
03/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Legittima l’autotutela sostitutiva “in peius”, a causa di errore
La pronuncia della Cassazione (n. 1284/2026) affronta il tema dell’autotutela sostitutiva in ambito tributario, chiarendo i limiti e le condizioni del potere dell’amministrazione finanziaria. In particolare, viene affermato che l’ente impositore può annullare un proprio avviso e sostituirlo con uno nuovo anche peggiorativo per il contribuente, qualora rilevi un errore. Tale facoltà può essere esercitata senza necessità di acquisire nuovi elementi, purché l’intervento avvenga entro i termini di decadenza previsti e in assenza di un giudicato già formato sull’atto. La Corte collega questo potere al principio di corretta esazione dei tributi, evidenziandone il fondamento nei principi costituzionali richiamati. L’autotutela sostitutiva, quindi, non si limita alla correzione di errori formali, ma può riguardare anche profili sostanziali, inclusa la rideterminazione delle sanzioni in senso più gravoso. Nel testo viene precisato che tale potere opera anche senza il requisito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Sono inoltre richiamate le disposizioni normative che disciplinano forme e modalità dell’autotutela tributaria. L’articolo sottolinea la continuità con un orientamento giurisprudenziale già esistente. Non vengono forniti esempi applicativi concreti né indicazioni operative ulteriori; l’articolo non specifica casi pratici o limiti ulteriori rispetto a quelli indicati.
Punti chiave
- L’amministrazione può sostituire un atto impositivo con uno nuovo anche più gravoso senza nuovi elementi.
- La legittimità dell’intervento è subordinata al rispetto dei termini di decadenza e all’assenza di giudicato.
- L’autotutela sostitutiva trova fondamento nei principi costituzionali e consente la correzione anche di errori sostanziali.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Cassazione n. 1284/2026; art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 conv. in l. n. 656/1994; d.m. n. 37/1997; artt. 10-quater e 10-quinquies l. n. 212/2000; artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44882689
03/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu sulla casa assegnata all’ex coniuge con figli maggiorenni: autotutela obbligatoria
La Cgt di primo grado di Prato, con sentenza 228/2/2025, ha stabilito che è illegittima la richiesta di Imu su un’abitazione assegnata all’ex coniuge quando il figlio maggiorenne non è economicamente autosufficiente. Nel caso esaminato, il contribuente aveva ricevuto avvisi di accertamento per gli anni 2020 e 2021 relativi alla casa familiare, assegnata in sede di divorzio fino al raggiungimento di determinate condizioni legate alla figlia. La società di riscossione aveva motivato la pretesa sostenendo che, con la maggiore età del figlio, venisse meno l’assimilazione ad abitazione principale, a prescindere dall’autosufficienza economica. Il contribuente ha quindi presentato istanza di autotutela, respinta dall’ente, e ha impugnato il diniego.
Il giudice ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato della Cassazione sulla tutela dei figli non autosufficienti e chiarendo che la nuova Imu non ha modificato tali principi. Ha qualificato l’errore come vizio sul presupposto d’imposta, rientrante nei casi di autotutela obbligatoria. È stato quindi annullato il diniego di autotutela, ma non direttamente gli atti di accertamento: spetta all’ente procedere al loro annullamento. In caso contrario, il contribuente dovrà attivare il giudizio di ottemperanza. Le spese di giudizio sono state riconosciute in misura ridotta; l’articolo non specifica ulteriori dettagli sulle motivazioni quantitative oltre a quanto riportato nella sentenza.
Punti chiave
- L’Imu non è dovuta sulla casa assegnata all’ex coniuge se il figlio maggiorenne non è economicamente autosufficiente.
- Il diniego di autotutela è illegittimo quando basato su un errore sul presupposto d’imposta.
- L’annullamento degli atti spetta all’ente; in caso di inerzia, è necessario il giudizio di ottemperanza.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Sentenza Cgt Prato n. 228/2/2025; Cass. n. 25604/2018; Cass. n. 3015/2018; legge 160/2019; circolare 1/2020 del Mef; legge 212/2000, art. 10-quater; Dlgs 546/1992, art. 70.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
04/03/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Fisco, tagli ai Comuni che incassano poco e non chiedono aiuto
La bozza di decreto attuativo collegata alla legge di bilancio definisce il coinvolgimento di Amco nella riscossione dei tributi locali, introducendo condizioni e vincoli per gli enti. Tutti i Comuni potranno ricorrere alla società del Tesoro, ma per quelli con livelli di riscossione ritenuti insufficienti l’affidamento diventa obbligatorio. In particolare, l’obbligo scatta se la percentuale di recupero dei crediti arretrati è inferiore al 17,5% negli ultimi tre anni precedenti alla scadenza dei contratti in essere. In questi casi, l’affidamento ad Amco riguarderebbe tutte le entrate tributarie e patrimoniali per almeno cinque anni, rinnovabili, anche quando in precedenza solo alcune voci erano esternalizzate. Il mancato adeguamento comporterebbe una riduzione del fondo di solidarietà comunale, ma l’articolo non specifica l’entità del taglio. La soglia del 17,5% potrebbe essere modificata nel corso dell’iter. Amco opererà insieme a concessionari privati selezionati tramite procedure competitive basate su requisiti economici, organizzativi e di affidabilità. I rapporti saranno disciplinati da contratti standard con obiettivi di performance, obblighi di rendicontazione e sistemi di monitoraggio. Il sistema degli aggi sarà legato ai risultati della riscossione, con percentuali crescenti al migliorare dei livelli di recupero; una quota minima del 17,5% resterà ad Amco per coprire i costi. L’articolo segnala tuttavia che alcuni aspetti tecnici dell’impianto necessitano ulteriori definizioni.
Punti chiave
- Obbligo di affidamento ad Amco per i Comuni con riscossione sotto il 17,5% negli ultimi tre anni.
- Possibile riduzione dei trasferimenti statali per gli enti che non si adeguano, ma l’entità non è indicata.
- Coinvolgimento di operatori privati selezionati tramite gara e sistema di compensi legato ai risultati.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo: legge di bilancio (non specificata).
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
04/03/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Enti pubblici esenti Imu anche se l’immobile è concesso a un altro ente
Gli enti pubblici possono richiedere l’esenzione Imu prevista dall’articolo 1, comma 759, lett. a), legge 160/2019, e dall’articolo 1, comma 759, lett. g), riferita alla generalità degli enti non commerciali. L’esonero si applica anche quando l’immobile è utilizzato indirettamente da altro ente pubblico collegato strutturalmente o funzionalmente al proprietario. La Cassazione, con la sentenza n. 4542/2026, ha precisato che l’esonero non richiede necessariamente un utilizzo diretto per lo svolgimento dei compiti istituzionali. In questo contesto, l’articolo 1, comma 71, legge 213/2023, conferma che l’uso istituzionale sussiste anche in caso di comodato ad altri enti non commerciali legati al concedente. Rimane da verificare che l’attività del comodatario non sia commerciale. Nel testo non sono indicate ulteriori modalità operative o esempi pratici. L’articolo non specifica eventuali limiti temporali o criteri di controllo aggiuntivi.
Punti chiave:
- Gli enti pubblici possono applicare l’esonero Imu anche per uso indiretto tramite enti collegati.
- La Cassazione n. 4542/2026 stabilisce che non è necessario un utilizzo diretto per i compiti istituzionali.
- L’uso istituzionale del bene include il comodato ad altri enti non commerciali legati strutturalmente o funzionalmente.
- Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 1, comma 759, lett. a) e lett. g), legge 160/2019
- Articolo 1, comma 71, legge 213/2023
- Sentenza n. 4542/2026, Cassazione
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
04/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Fabbricati collabenti, il nodo Imu tra prassi comunali e tutele del contribuente
La disciplina dell’Imu continua a generare incertezze operative, in particolare per i fabbricati collabenti, immobili iscritti in catasto ma privi di rendita e spesso inutilizzabili. La normativa attuale distingue tre categorie di immobili: fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, senza prevedere una categoria di “aree edificate”. I fabbricati collabenti rientrano nella categoria dei fabbricati, nonostante l’assenza temporanea di rendita, poiché la loro iscrizione in catasto serve a identificare correttamente il cespite, anche se non produttivo di reddito. La giurisprudenza e la prassi ministeriale confermano che l’area su cui insiste un fabbricato non può essere tassata come area edificabile. La tassazione come area edificabile è ammessa solo durante interventi edilizi attivi come demolizione, ricostruzione o lavori di recupero. L’articolo non indica se ci siano casi specifici recenti di contestazioni comuni.
Punti chiave:
- I fabbricati collabenti sono considerati fabbricati, anche senza rendita catastale, e non aree edificabili.
- La base imponibile Imu per le aree fabbricabili si applica solo in presenza di lavori edificatori attivi.
- La legge 160/2019 e la giurisprudenza stabiliscono che l’assenza di rendita dei collabenti è temporanea e non ne modifica la qualifica di fabbricato.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Dlgs 23/2011, Dl 201/2011, articolo 13
- Dlgs 504/1992, articolo 2
- Legge 160/2019, commi 741 e 746
- Decreto ministeriale 28/1998, art. 3
- Dl 223/2006, art. 36, comma 2
- Dlgs 99/2004, articolo 1
- DPR 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f)
- Sentenze Cass., 19646/2023, 19809/2021, 17815/2017, 8620/2019, 23801/2017, 3282/2019
- Ordinanze 3094/2024 e 27087/2017
- Risoluzione 4/DF 2023 del Mef
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
09/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Avviso nei cinque anni ma notificato in seguito: il credito Imu è prescritto
La sentenza 3885/28/2025 della Cgt Puglia chiarisce il coordinamento tra decadenza e prescrizione nell’attività accertativa degli enti locali, prendendo come caso un avviso Imu 2012 notificato oltre il termine prescrizionale. La Corte ha confermato che il termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito coesiste con il termine di decadenza, ma segue regole autonome e inalterabili. Nel caso esaminato, il credito risultava prescritto al momento della ricezione dell’avviso da parte della contribuente, nonostante l’atto fosse stato consegnato al notificatore entro il termine di decadenza. La Corte ha respinto la difesa del Comune basata sulla scissione degli effetti della notifica, sottolineando che tale meccanismo riguarda solo la decadenza e non interrompe la prescrizione. Ne deriva che un accertamento spedito in tempo ma notificato oltre il quinquennio è inefficace. La decisione conferma la necessità per gli enti locali di assicurarsi della ricezione effettiva degli atti entro i termini prescrizionali.
Punti chiave:
- Decadenza e prescrizione coesistono ma seguono discipline distinte, e la prescrizione non ammette deroghe.
- La notifica dell’atto oltre il termine prescrizionale rende tardivo l’accertamento, anche se spedito in tempo.
- La scissione degli effetti della notifica rileva solo per la decadenza e non interrompe la prescrizione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 1, comma 161, legge 296/2006
- Articolo 2935 Codice civile
- Articolo 9, comma 3, Dlgs 23/2011
- Cassazione 33681/2022
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
10/03/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Esenzione Imu e benefici prima casa corrono su binari diversi
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5236, chiarisce la differenza tra le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa e l’esenzione Imu per l’abitazione principale. L’Imu si applica esclusivamente sull’unità immobiliare in cui il contribuente ha stabilito sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale, mentre i benefici «prima casa» riguardano l’acquisto dell’immobile indipendentemente dall’immediato trasferimento della residenza.Nei casi in cui l’immobile acquistato richieda lavori di ristrutturazione, l’esenzione Imu non si applica fino all’effettivo trasferimento della residenza, anche se è prevista una possibile riduzione del 50% per inagibilità; tuttavia, il testo normativo indica che durante la ristrutturazione l’imposta si applica sull’area fabbricabile. La differenza tra i due regimi trova giustificazione nella natura dei tributi: l’Imu è patrimoniale e non dipende dalla produzione di reddito, mentre l’imposta di registro è d’atto e serve a incentivare l’accesso alla proprietà. L’articolo non specifica eventuali termini di tolleranza per il trasferimento della residenza o modalità operative dettagliate per la riduzione in caso di inagibilità.
Punti chiave:
- L’esenzione Imu si applica solo all’abitazione dove il contribuente stabilisce residenza e dimora abituale.
- I benefici «prima casa» riguardano l’acquisto dell’immobile, indipendentemente dal trasferimento immediato della residenza.
- La differenza tra Imu e imposta di registro deriva dal diverso presupposto e funzione dei tributi.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Ordinanza Cassazione n. 5236
- Sentenza Corte costituzionale n. 209/2022
- Articolo 1, commi 741 e 746, legge 160/2019
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10/03/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Imu, la falsa autocertificazione del bene strumentale all’azienda agricola va provata dal Comune
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 679/2026, ha stabilito che un motivo di revocazione basato sulla presunta mendacità di un’autocertificazione non può essere accolto in assenza di un accertamento giudiziale preliminare sulla falsità della dichiarazione stessa. Nel caso esaminato, un Comune contestava l’esenzione Imu riconosciuta a un’azienda agricola per fabbricati strumentali all’attività rurale, sostenendo che la dichiarazione presentata all’Agenzia del Territorio fosse mendace. La Cassazione ha evidenziato che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare esclusivamente la presenza dell’annotazione di ruralità nel certificato catastale, senza valutare la presunta inesistenza dei requisiti basandosi sull’accatastamento degli immobili. La decisione conferma che il carattere di ruralità, attestato con l’annotazione catastale, legittima l’esenzione Imu, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, fino a prova contraria della mendacità dell’autocertificazione.
Punti chiave:
- L’esenzione Imu per immobili strumentali all’attività rurale è determinata dall’annotazione di ruralità sul certificato catastale, non dalla categoria catastale.
- Un’accusa di autocertificazione mendace richiede un accertamento giudiziale preliminare, non valutabile direttamente in sede di revocazione.
- In difetto di tale accertamento, il motivo di revocazione presentato dal Comune non può essere accolto.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 679/2026
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10/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU/ICI esenzione a favore di ENC. La Cassazione ribadisce il requisito del corrispettivo simbolico
La Cassazione, con la sentenza n. 1046/2026, conferma che per ottenere l’esenzione ICI una scuola deve applicare un corrispettivo simbolico, ribadendo la giurisprudenza precedente e contrastando la Legge 199/2025. Il caso riguarda una scuola materna paritaria gestita da un istituto religioso, per la quale la CTR Friuli Venezia Giulia aveva riconosciuto l’esenzione per il 2010-2011. Il Comune contestava la natura commerciale dell’attività, la non simbolicità delle rette e il rischio di aiuto di Stato incompatibile. La CTR aveva ritenuto “non commerciale” l’attività sulla base della perdita dell’ente, della presenza di religiose e attività di culto e delle rette simboliche, senza applicare i principi di diritto consolidati della Cassazione. La sentenza sottolinea che la gestione in perdita è irrilevante e che il corrispettivo deve essere così modesto da assomigliare a un’erogazione gratuita. La decisione affronta inoltre il tema degli aiuti di Stato, richiamando l’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, e le regole de minimis. La Cassazione ha rinviato la causa alla CTR per riesaminare: la natura economica della scuola, la simbolicità delle rette, l’eventuale aiuto di Stato e il rispetto del de minimis, e per definire la questione fiscale con calcoli e interessi.
Punti chiave:
- L’esenzione ICI richiede un corrispettivo simbolico, indipendente dalla gestione in perdita.
- La valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato spetta alla Commissione europea.
- La causa è rinviata alla CTR per verificare natura economica, rette simboliche, aiuto di Stato e applicazione della regola de minimis.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Cassazione n. 1046/2026
- Cassazione n. 3674/24
- lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
- 16-bis, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166
- Decisione Commissione n. 2013/284/UE, 19 dicembre 2012
- Decisione Commissione n. 2023/2103, 3 marzo 2023
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https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44914607
10/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU. Negata l’abitazione principale in caso di categoria catastale inidonea
Un contribuente proprietario di un immobile a Napoli accatastato come A/10 (“uffici e studi privati”) ha contestato un avviso di accertamento IMU per il 2015, sostenendo che l’immobile fosse la sua abitazione principale e chiedendo l’esenzione. Nei primi due gradi di giudizio la Commissione Tributaria Provinciale e quella Regionale avevano accolto la richiesta, nonostante la moglie avesse un’altra residenza e la categoria catastale fosse A/10. La Corte di Cassazione ha però confermato che l’esenzione IMU per abitazione principale richiede che l’immobile sia classificato catastalmente come abitazione; l’uso effettivo come casa non è sufficiente. Il contribuente che ritenga il classamento errato deve contestare la categoria catastale per ottenere la modifica. La giurisprudenza consolidata indica che il riconoscimento dell’esenzione dipende dall’oggettiva classificazione catastale, e non dal solo uso dell’immobile.
Punti chiave:
- L’esenzione IMU per abitazione principale richiede la classificazione catastale corrispondente all’uso abitativo.
- Un immobile accatastato come A/10 non può beneficiare dell’esenzione, anche se effettivamente abitato.
- Il contribuente deve impugnare il classamento catastale se ritiene che non rispecchi la reale destinazione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- 08/04/2024, n. 9364 (Rv. 670806 – 01)
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44914613
10/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Che fine ha fatto la TARI giornaliera storicamente applicata agli ambulanti del mercato?
Il Canone Mercatale, introdotto nel 2021 con il comma 837 della Legge 160/2019, sostituisce i precedenti prelievi Tosap e Cosap e la tassa giornaliera sui rifiuti urbani per le occupazioni nei mercati cittadini. La disciplina speciale riservata ai mercati presenta rigidità che limitano significativamente l’autonomia dei Comuni, a differenza del Canone Unico (CUP) applicato alle altre occupazioni di suolo pubblico. Le tariffe base del Canone Mercatale sono fissate per legge con possibilità di incremento massimo del 25%, ma con vincoli su riduzioni e suddivisione oraria, impedendo ai singoli enti di modulare il prelievo in base alle specificità locali. L’inclusione della quota TARI nella tariffa unica ha generato criticità gestionali: i Comuni devono garantire la copertura dei costi del servizio rifiuti senza poter adattare le tariffe, con conseguenze sui bilanci e sulla collettività. Di fatto, la TARI giornaliera per gli ambulanti è quasi scomparsa, mentre il gettito del Canone Mercatale confluisce nel capitolo dell’occupazione del suolo pubblico, creando uno squilibrio tra prelievo e costi effettivi del servizio rifiuti. Le difficoltà attuali confermano le criticità originarie della disciplina e pongono interrogativi sul recupero dell’autonomia tariffaria dei Comuni.
Punti chiave:
- Il Canone Mercatale sostituisce Tosap, Cosap e la TARI giornaliera per i mercati, ma limita la possibilità dei Comuni di modificare le tariffe.
- La tariffa unica include la quota TARI, causando problemi di copertura dei costi del servizio rifiuti e impatti sui bilanci locali.
- La gestione attuale porta alla quasi sparizione della TARI giornaliera per gli ambulanti e a un’inequità finanziaria verso la collettività.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Comma 837 della Legge 160/2019
- Comma 816, 826, 827, 841 e 842 della Legge 160/2019
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44914691
10/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU MERCE. OBBLIGO DICHIARATIVO ANNUALE
Dal 2012, con l’introduzione dell’IMU, i fabbricati costruiti dalle imprese e destinati alla vendita sono stati inclusi nell’imposizione, pur essendo beni strumentali non produttivi di reddito. Successivi interventi legislativi hanno previsto agevolazioni variabili nel tempo: inizialmente riduzioni comunali dell’aliquota (D.L. 1/2012, art. 56) e, dal 2014, esenzione totale IMU per i beni-merce non locati (D.L. 102/2013, comma 9-bis). L’ottenimento del beneficio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione IMU annuale, obbligatoria a pena di decadenza (comma 5-bis). La TASI include i beni-merce nella base imponibile con aliquota fino al 2,5 per mille. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanze 21465/2020, 5191/2022, 28452, 8357 e 8271/2025) conferma che la dichiarazione non può essere sostituita da altre comunicazioni o conoscenze del Comune e deve essere rinnovata ogni anno, in considerazione della variabilità dei presupposti dell’esenzione. La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha temporaneamente reintrodotto un’aliquota base dello 0,1% per gli anni 2020–2021, ma dal 2022 l’esenzione piena è nuovamente prevista. L’orientamento consolidato esclude l’ultrattività della dichiarazione: la mancata presentazione comporta decadenza definitiva e sanzioni.
Punti chiave:
- L’esenzione IMU per i beni-merce non è automatica e richiede una dichiarazione annuale specifica.
- La dichiarazione deve attestare la permanenza dei requisiti: costruzione per la vendita, non locazione e destinazione esclusiva alla vendita.
- La mancata presentazione della dichiarazione comporta decadenza definitiva e non può essere sanata o sostituita da altre comunicazioni.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- L. 1/2012, art. 56
- L. 201/2011, art. 13, comma 9-bis
- L. 102/2013, commi 5-bis e 9-bis
- 160/2019 (legge di bilancio 2020)
- Ordinanza Corte di Cassazione n. 21465/2020
- Ordinanza Corte di Cassazione n. 5191/2022
- Ordinanze Corte di Cassazione nn. 28452, 8357 e 8271/2025
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44914619
10/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Il comma 161 della legge 296/2006 detta un termine di decadenza e non di prescrizione
La Cassazione ha esaminato gli avvisi emessi da Roma Capitale per infedele dichiarazione della Tari relativa agli anni 2014-2018, notificati nel 2019. Il Comune ha contestato la sentenza di secondo grado, sostenendo che la notifica dell’avviso relativo al 2014 fosse ancora entro i termini di decadenza previsti dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e dall’art. 2948, c.c. La Suprema Corte ha accolto il motivo del Comune, evidenziando la distinzione tra decadenza e prescrizione in ambito tributario: la decadenza riguarda i termini per l’accertamento, mentre la prescrizione definisce il termine entro cui l’Amministrazione può riscuotere il tributo già accertato. L’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, disciplina la decadenza e non la prescrizione. La sentenza impugnata ha confuso i termini di decadenza con quelli previsti per la riscossione coattiva, determinando un errore nell’individuazione del termine corretto per la notifica dell’atto relativo al 2014. L’articolo non specifica ulteriori dettagli sul contenuto degli avvisi o sulle conseguenze pratiche per la contribuente.
Punti chiave:
- La notifica dell’avviso Tari 2014, effettuata il 23/09/2019, era entro i termini di decadenza stabiliti dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
- Decadenza e prescrizione in ambito tributario hanno effetti distinti: la prima riguarda l’accertamento, la seconda la riscossione del tributo.
- La sentenza di secondo grado ha applicato erroneamente i termini della riscossione coattiva, non quelli della decadenza.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- 1, comma 161, l. n. 296/2006
- 2948, comma 1, n. 4, c.c.
- n. 16229/2022
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44914615
12/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Sull’alloggio sociale assegnato l’Azienda casa non paga l’Imu
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha annullato la sentenza di primo grado riguardante l’esenzione Imu per gli alloggi sociali assegnati dall’Azienda Territoriale della Casa (Atc). Nel contenzioso tra l’Atc Piemonte Sud e un comune del Cuneese, il primo giudice aveva ritenuto che l’esenzione non spettasse perché gli immobili erano locati a terzi e non era stata fornita prova dei requisiti di alloggio sociale. La Corte di secondo grado ha ribaltato questa decisione, richiamando il Dm Mit 22 aprile 2008 e stabilendo che dal 2014 gli alloggi sociali posseduti da persone giuridiche come l’Atc sono equiparati all’abitazione principale, esenti dall’Imu e senza obbligo di dichiarazione. Federcasa sottolinea che la sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato e il ruolo sociale delle Aziende casa, evidenziando la necessità di interventi legislativi per chiarire la materia e ridurre contenziosi. L’articolo non specifica eventuali dettagli sui criteri di assegnazione adottati dal comune contestante.
Punti chiave:
- Gli alloggi sociali posseduti dall’Atc sono esenti dall’Imu e non richiedono dichiarazione.
- La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha annullato la sentenza di primo grado che negava l’esenzione.
- Federcasa evidenzia l’importanza di una norma chiara per evitare contenziosi e destinare risorse alla manutenzione degli immobili pubblici.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Dm Mit 22 aprile 2008
- Sentenza n.230/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza Cassazione 3822/2025
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
16/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu: fissati i coefficienti 2026 per i fabbricati del gruppo catastale «D»
Il Dm 6 marzo 2026, pubblicato sul sito del Mef, aggiorna i coefficienti da utilizzare per determinare la base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU per le imprese sui fabbricati del gruppo catastale «D» non iscritti in Catasto, posseduti interamente dalle imprese e contabilizzati separatamente. La base imponibile si calcola facendo riferimento ai costi di acquisto o costruzione, comprensivi del terreno e delle spese incrementative e al lordo delle quote di ammortamento, come indicato nella risoluzione Mef 6/DF/2013. I coefficienti sono fissati annualmente dal Mef e tengono conto dei dati ufficiali Istat e Mise sull’andamento dei costi di costruzione dei capannoni. Dal 2020, gli stessi coefficienti possono essere utilizzati anche per l’Impi, l’imposta sulle piattaforme marine. Per il 2026 il coefficiente è pari a 1,01, mentre l’articolo riporta anche i valori storici dal 1982 in poi. L’articolo non specifica modalità operative ulteriori né chiarimenti sull’applicazione pratica dei coefficienti.
Punti chiave:
- Il Dm 6 marzo 2026 aggiorna i coefficienti per la determinazione della base imponibile IMU per fabbricati del gruppo «D» posseduti dalle imprese.
- La base imponibile si calcola sui costi di acquisto o costruzione, inclusi terreno e spese incrementative, al lordo delle quote di ammortamento.
- I coefficienti annuali tengono conto dei dati Istat e Mise e dal 2020 servono anche per il calcolo dell’Impi.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 1, comma 746, legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020)
- Risoluzione Mef 6/DF/2013
- Articolo 38, comma 2, Dl 124/2019
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
16/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tari su capannoni locati: proprietario sanzionato per omessa dichiarazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto (sentenza 2173/1/2025, presidente e relatore Brandimarte) ha chiarito che la mancata presentazione della dichiarazione Tari non genera un’obbligazione tributaria per il locatore, limitandosi a comportare l’irrogazione della sanzione per il primo anno. Il Comune aveva emesso un accertamento pluriennale verso una società proprietaria di un complesso industriale, richiedendo sia il pagamento del tributo sia delle sanzioni annuali. La società ha dimostrato in giudizio che la soggettività passiva spettava solo ai locatari, e la Corte ha confermato che l’omissione della dichiarazione non impedisce di contestare l’obbligazione tributaria in sede contenziosa. La sanzione è unica per la prima annualità e, per gli anni successivi, l’obbligo di dichiarazione sorge solo in caso di modificazioni sopravvenute. Anche la sanzione per tardivo versamento è ridimensionata: si applica il principio di continuazione, usando la misura più grave calcolata nel minimo edittale e incrementata equitativamente. L’accertamento d’ufficio sostituisce la dichiarazione solo per le annualità successive alla prima. La Corte ha respinto la tesi del Comune basata sull’autonomia dei periodi d’imposta.
Punti chiave:
- La mancata dichiarazione Tari comporta solo la sanzione per il primo anno, senza generare obbligazioni tributarie per il locatore.
- L’accertamento pluriennale e le sanzioni annuali del Comune sono state ridimensionate, riconoscendo il principio di continuazione.
- L’obbligo di dichiarazione per gli anni successivi sorge solo in caso di modificazioni sopravvenute, e l’accertamento d’ufficio può sostituire la dichiarazione in tali casi.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Sentenza Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto 2173/1/2025
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17/03/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Riscossione affidata al concessionario, la Corte conti «richiama» l’ente al controllo
Quando un Comune affida la riscossione delle proprie entrate a un concessionario, l’ente mantiene la piena responsabilità del servizio e deve effettuare un monitoraggio costante sull’operato della società incaricata. La verifica riguarda la coerenza dell’attività con gli obiettivi di riscossione e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 74/2026/PRSP, sottolinea che l’esternalizzazione della riscossione non trasferisce la responsabilità della gestione dei crediti. Il Comune deve controllare la tempestività delle procedure di recupero, i risultati rispetto agli obiettivi di bilancio e la capacità del concessionario di trasformare i crediti in entrate reali. Particolare attenzione deve essere dedicata alla gestione dei residui attivi: non basta verificare l’esistenza formale del credito, ma occorre accertarne la concreta riscuotibilità e le ragioni dei mancati incassi precedenti. Crediti molto datati, anche se coperti dal Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), devono essere motivati e, se non esigibili, stralciati dal conto dei residui e trasferiti nell’attivo patrimoniale secondo l’articolo 230 del Tuel. La corretta gestione dei residui evita sovrastime del risultato di amministrazione e riduce il rischio di inviare segnali errati ai contribuenti sulla tolleranza dei ritardi nei pagamenti. In sintesi, l’ente conserva la responsabilità della qualità dei crediti e della veridicità del bilancio, anche quando la riscossione è affidata a un soggetto esterno.
Punti chiave:
- L’ente rimane responsabile del buon andamento del servizio e deve controllare costantemente il concessionario.
- La gestione dei residui attivi richiede verifica della riscuotibilità concreta, non solo del titolo giuridico.
- Crediti non esigibili devono essere stralciati dai residui e trasferiti nell’attivo patrimoniale.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge 241/1990
- Deliberazione Corte dei conti n. 74/2026/PRSP
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17/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Notifica fiscale a societa’ cancellata
La Cassazione, con la sentenza n. 1455/2026, ha confermato la rilevanza della finzione giuridica di sopravvivenza delle società cancellate ai fini fiscali. Il caso riguarda una srl socia di un’altra srl cancellata dal registro delle imprese, che aveva ricevuto per errore un avviso di accertamento IVA destinato alla società partecipata. La controversia si è sviluppata tra Commissione tributaria provinciale, CTR Veneto e Cassazione, riguardando chi fosse legittimato a impugnare l’atto. Il giudizio di legittimità si basa sull’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014: per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, una società cessata continua a “vivere” ai soli fini fiscali, con validità degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi. L’ultimo liquidatore mantiene i poteri rappresentativi per le contestazioni fiscali, mentre i soci non hanno titolo ad agire sugli atti indirizzati alla società, nemmeno se notificati per errore. La Cassazione chiarisce quindi che la finzione giuridica assicura la responsabilità fiscale della società anche dopo la cancellazione formale.
Punti chiave:
- La società cancellata continua ad esistere ai fini fiscali per cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
- Solo l’ultimo liquidatore può rappresentare la società in contenziosi fiscali, non i soci.
- La notifica errata agli ex soci non conferisce diritto di impugnazione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Cassazione n. 1455/2026
- lgs. 175/2014, art. 28, comma 4
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https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44947505
17/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Pagano il CUP i cartelli esposti all’interno dell’area camping
La sentenza n. 1164/2026 della Corte di Cassazione affronta il tema del presupposto impositivo della pubblicità, con effetti sia per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) sia per il Canone Unico Patrimoniale (CUP), evidenziando la sostanziale coincidenza dei criteri applicativi previsti dalle rispettive norme. Il caso esaminato riguarda cartelli collocati all’interno di un campeggio aperto al pubblico, rispetto ai quali si pone il problema di distinguere tra funzione meramente orientativa e finalità pubblicitaria. La Corte chiarisce che la valutazione deve basarsi sull’effetto oggettivo del messaggio e non sulle intenzioni del soggetto che lo espone. In particolare, viene ribadito che anche l’uso di segni distintivi (nome, marchio, logo) può integrare pubblicità imponibile quando, per collocazione e modalità di esposizione, risulti idoneo a raggiungere una pluralità indeterminata di destinatari. Tale orientamento si inserisce in una linea giurisprudenziale consolidata, già affermata in precedenti pronunce richiamate nell’articolo. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che i cartelli presenti nell’area camping, pur avendo anche una funzione orientativa, fossero idonei a promuovere l’attività verso visitatori esterni, configurando così il presupposto impositivo. L’articolo richiama inoltre un’ulteriore decisione del Tribunale di Torino relativa al CUP, in cui è stata riconosciuta natura pubblicitaria a immagini esposte su vetrine, distinguendole da elementi puramente decorativi. Nel complesso, emerge che il criterio determinante resta la capacità del messaggio di promuovere beni o servizi o l’immagine dell’impresa verso un pubblico potenziale; l’articolo non specifica ulteriori dettagli operativi o applicativi oltre ai casi esaminati.
Punti chiave
- Il presupposto impositivo per ICP e CUP si fonda sull’idoneità oggettiva del messaggio a raggiungere un pubblico indeterminato.
- Anche segni distintivi apparentemente identificativi possono assumere rilevanza pubblicitaria in base a contesto e modalità di esposizione.
- La distinzione tra funzione orientativa o decorativa e pubblicitaria dipende dall’effetto concreto del messaggio.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Sentenza Corte di Cassazione n. 1164/2026; art. 5 D.Lgs 507/1993; comma 819 lett. B Legge 160/2019; Cass. n. 11530/2018; Cass. n. 9580/1994; Cass. n. 15654/2004; Cass. n. 20830/2005; Cass. n. 8658/2015; Cass. n. 1930/1990; art. 6 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639; Tribunale di Torino sentenza n. 1151/2025.
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https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44947513
17/03/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
La definizione agevolata per le entrate locali: un’arma a doppio taglio
La legge di stabilità 2026 (legge n. 199/2025, art. 1, commi 102–110) introduce per Regioni ed enti locali la possibilità di disciplinare forme di definizione agevolata dei tributi locali, consentendo la chiusura delle posizioni debitorie con riduzione totale o parziale di sanzioni e interessi. Tale facoltà deve rispettare i principi costituzionali, gli equilibri di bilancio e tenere conto in particolare dei crediti di difficile esigibilità. Il legislatore attribuisce quindi autonomia regolamentare agli enti, subordinata alla sostenibilità finanziaria e alla capacità di migliorare la riscossione, come precisato dal comma 107. L’adozione di queste misure richiede un’analisi dettagliata dei crediti, considerando componenti economiche, stato delle procedure di recupero e indicatori di riscossione. È inoltre necessario valutare il rapporto tra le somme oggetto di rinuncia e quelle effettivamente recuperabili, anche alla luce dei costi delle procedure esecutive. Il comma 103 estende la possibilità di definizione agevolata anche a situazioni con accertamenti o contenziosi in corso, ma il testo non chiarisce in modo univoco se includa anche i casi in cui l’accertamento non sia stato formalmente avviato. Viene citata un’interpretazione della Fondazione IFEL, ma non è indicato che sia l’unica possibile lettura. Il comma 106 consente di limitare temporalmente tali misure. L’articolo evidenzia infine possibili effetti critici: esperienze precedenti mostrano incassi inferiori alle attese e si segnala il rischio di impatti negativi sul comportamento dei contribuenti regolari, ma non sono forniti dati quantitativi a supporto.
Punti chiave
- Gli enti locali possono introdurre definizioni agevolate dei tributi, nel rispetto di vincoli finanziari e principi generali.
- L’applicazione richiede un’analisi approfondita dei crediti e una valutazione costi-benefici delle rinunce su sanzioni e interessi.
- L’estensione a fasi di accertamento o contenzioso è prevista, ma l’ambito applicativo non è completamente definito nel testo.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Legge n. 199/2025, art. 1 commi 102–110
- Articoli 23, 53, 119 della Costituzione
- Lgs. 118/2011, principio contabile all. 4/2, punto 9.1
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
17/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tari dovuta al 20% anche se la mancata raccolta rifiuti è strutturale (e non transitoria)
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5887 del 15 marzo 2026, ha chiarito che la Tari è dovuta in ragione della mera occupazione o detenzione di locali e aree idonei a produrre rifiuti, indipendentemente dall’effettiva fruizione del servizio. Nel caso esaminato, il contenzioso riguardava un consorzio di un centro commerciale e l’annullamento di un avviso di accertamento relativo al 2019, inizialmente confermato in appello sulla base dell’interpretazione secondo cui l’assenza del servizio avrebbe comportato esenzione se non temporanea.
La Cassazione ha invece ritenuto non corretta tale lettura, precisando che la normativa prevede esclusivamente una riduzione del tributo in presenza di mancato svolgimento del servizio.
In particolare, i giudici hanno ribadito che la riduzione al 20% si applica in ogni caso di mancata erogazione del servizio di raccolta e smaltimento, senza distinzione tra situazioni temporanee o strutturali. È stato inoltre evidenziato che le riduzioni previste dalla legge operano in presenza di condizioni oggettive e devono essere richieste e dimostrate dal contribuente.
Nel caso concreto, il Comune aveva invitato il consorzio a servirsi di operatori privati per la gestione dei rifiuti, circostanza che non incide sull’obbligo tributario. La decisione conferma quindi che l’assenza del servizio pubblico non elimina il presupposto impositivo, ma ne riduce soltanto l’importo. L’articolo non specifica ulteriori dettagli sul contenuto dell’avviso di accertamento né sulle motivazioni tecniche della mancata erogazione del servizio.
Punti chiave
- La Tari è dovuta per il solo possesso o utilizzo di locali e aree produttive di rifiuti.
- Il mancato servizio di raccolta comporta una riduzione al 20% e non l’esenzione, senza rilevanza della sua durata.
- Le agevolazioni devono essere provate dal contribuente e non sono automatiche.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Ordinanza Cassazione n. 5887 del 15 marzo 2026
- Articolo 1, commi 641, 656 e 657, legge n. 147/2013
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
19/03/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Tari, bonus rifiuti calcolato al netto degli sconti degli enti locali
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha fornito chiarimenti operativi sull’applicazione del bonus rifiuti, attivo dallo scorso anno dopo l’adozione del decreto attuativo. L’agevolazione prevede una riduzione del 25% della Tari per le famiglie con determinati requisiti Isee, con soglie differenziate in base alla composizione del nucleo familiare. Uno dei punti centrali riguarda il calcolo dello sconto, che deve essere effettuato al netto di eventuali agevolazioni già riconosciute a livello locale. Questo meccanismo, pur coerente con la normativa, comporta effetti sulle amministrazioni che hanno già previsto riduzioni autonome. Sul piano operativo, il termine ordinario per il riconoscimento del bonus è fissato al 30 giugno, ma l’articolo chiarisce che tale scadenza può riferirsi anche alla sola emissione della bolletta, se le rate di pagamento sono successive. In altri casi, il gestore deve garantire l’erogazione tramite modalità alternative tracciabili. L’articolo evidenzia inoltre che il bonus può essere compensato con eventuali morosità, ma questa possibilità è rimessa alla scelta dei Comuni e subordinata alla disponibilità dei dati necessari. Non sono indicati ulteriori dettagli sulle modalità operative adottate dai singoli enti.
Punti chiave:
- Il bonus Tari del 25% si applica al netto di eventuali agevolazioni locali già riconosciute.
- La scadenza del 30 giugno riguarda l’emissione della bolletta, non necessariamente il pagamento.
- I Comuni possono decidere se compensare il bonus con eventuali morosità, se dispongono dei dati necessari.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo: articolo 57-bis del Dl 124/2019; Dpcm 24/2025.
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23/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Enti non commerciali, percorso guidato sulla dichiarazione Ici
L’articolo analizza gli adempimenti connessi al recupero Ici 2006–2011 per gli enti non commerciali, evidenziando criticità operative legate alla scadenza del 31 marzo per la dichiarazione. Il quadro è descritto come complesso, anche per la difficoltà di ricostruire dati risalenti e per l’assenza di strumenti informatici dedicati; viene inoltre prospettata l’opportunità di una proroga, ma l’articolo non indica se tale intervento sia stato adottato. Sono obbligati gli enti che nel 2012 o 2013 hanno dichiarato o versato importi Imu-Tasi superiori a 50mila euro, considerando anche somme derivanti da accertamenti. Tuttavia, l’obbligo dichiarativo dipende anche dalla destinazione degli immobili: rilevano solo quelli utilizzati, tra il 2006 e il 2011, per attività considerate “meritevoli”. Restano esclusi gli immobili con utilizzi diversi o esentati per altre ragioni; nel testo non è indicato un elenco esaustivo di tutte le casistiche possibili. Il calcolo del recupero si basa sull’applicazione retroattiva dei criteri Imu 2013, distinguendo tra immobili imponibili ed esenti o parzialmente imponibili. La classificazione dipende dal confronto tra corrispettivi medi dell’ente e quelli di mercato; sono previsti criteri specifici anche per utilizzi misti, ma l’articolo non chiarisce eventuali modalità operative uniformi. Dopo la determinazione dell’imposta, è richiesta la verifica dei limiti “de minimis”, con ricostruzione dei massimali triennali. Il sistema sanzionatorio prevede percentuali differenziate per omissioni, errori dichiarativi e mancati versamenti, con controlli affidati ai Comuni e coordinamento del Mef. È ammesso il ravvedimento operoso secondo regole ordinarie e, in assenza di indicazioni esplicite, si ritiene applicabile anche la disciplina delle dichiarazioni tardive o integrative entro determinati termini. Permangono difficoltà operative legate alla mancanza di software, che potrebbero incidere sull’effettivo adempimento.
Punti chiave
- Obbligo dichiarativo per enti non commerciali con Imu-Tasi oltre 50mila euro nel 2012-2013, subordinato anche alla destinazione degli immobili.
- Rilevano solo gli immobili utilizzati per attività “meritevoli” nel periodo 2006-2011, con esclusione di altre tipologie.
- Calcolo basato sui criteri Imu 2013 e verifica del regime de minimis, con sanzioni specifiche e possibilità di ravvedimento.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Articolo 16-bis del Dl 131/2024
- Dm 200/2012
- Articolo 13 del Dlgs 471/1997
- Dlgs 87/2024
- Articolo 38 del Dlgs 173/2024
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
25/03/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Nuova proroga per l’Ici della Chiesa, la dichiarazione slitta al 30 settembre
Una nuova proroga interviene sul recupero dell’Ici 2006–2011 non versata dagli enti non commerciali che avevano beneficiato di un’esenzione poi dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia Ue. Il termine per presentare la dichiarazione, inizialmente fissato al 31 marzo con pagamento entro i 30 giorni successivi, viene posticipato al 30 settembre, con versamenti da effettuare entro fine ottobre; l’articolo segnala la possibilità di ulteriori rinvii ma non fornisce indicazioni in merito. La misura si inserisce in una vicenda pluriennale, recentemente ridimensionata dal decreto anti-infrazioni del 2024 e dal relativo Dpcm attuativo. Il perimetro dei soggetti coinvolti è stato infatti ristretto a chi presenta un debito Ici di almeno 50mila euro a livello nazionale, emerso da dichiarazioni Imu/Tasi o da accertamenti locali. Secondo stime degli operatori, richiamate nel testo, ciò riduce i casi a poche centinaia, ma l’articolo evidenzia criticità operative legate alla mancanza di un software gestionale dedicato. Il rinvio è stato approvato dalla Conferenza Unificata tramite decreto di Palazzo Chigi e coincide temporalmente con la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della risoluzione che definisce i codici tributo per i pagamenti. L’articolo non specifica ulteriori dettagli tecnici sulle modalità operative né sugli effetti complessivi della proroga.
Punti chiave
- Proroga al 30 settembre per la dichiarazione e a fine ottobre per i versamenti relativi al recupero Ici 2006–2011.
- Platea ridotta ai soggetti con debito almeno pari a 50mila euro, secondo criteri definiti dal decreto anti-infrazioni 2024.
- Criticità operative segnalate per l’assenza di strumenti gestionali adeguati.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Corte di giustizia Ue
- Articolo 16-bis del Dl 131/2024
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
25/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu, l’esenzione dei beni merce non vale per gli immobili acquistati e ristrutturati
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza del 5 gennaio 2026, ha chiarito che l’esenzione Imu per i beni merce si applica esclusivamente agli immobili costruiti ex novo dall’impresa e destinati alla vendita, purché restino invenduti e non locati. Restano quindi esclusi dall’agevolazione i fabbricati acquistati e successivamente ristrutturati, anche con interventi rilevanti di recupero edilizio. La decisione si inserisce in un contesto in cui l’interpretazione del Mef, favorevole all’equiparazione tra immobili ristrutturati e nuove costruzioni, è stata superata dall’orientamento della Cassazione espresso nel 2025. Il collegio ha infatti ritenuto prevalente tale indirizzo, evidenziando la natura eccezionale delle agevolazioni fiscali. Il caso nasce da avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell’Imi da parte di una società immobiliare, che aveva applicato l’esenzione a immobili realizzati nell’ambito di un intervento edilizio e rimasti invenduti. La normativa provinciale di Bolzano, tuttavia, non prevede la stessa agevolazione riconosciuta a livello nazionale per l’Imu: nel testo non è indicato un coordinamento tra le due discipline. Il giudice ha ritenuto non necessario esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società, risolvendo la controversia sulla base dell’interpretazione restrittiva dell’esenzione. Pur confermando l’imposta dovuta, ha escluso sanzioni e compensato le spese, in considerazione del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale e del contrasto con le precedenti indicazioni ministeriali. Nel caso esaminato, l’articolo riporta che la maggior parte degli immobili era accatastata come fabbricati in corso di costruzione, mentre alcune unità risultavano classificate come beni strumentali; non è indicato se tale classificazione abbia inciso direttamente sull’esito della decisione.
Punti chiave
- L’esenzione Imu per beni merce riguarda solo immobili costruiti ex novo e non quelli acquistati e ristrutturati.
- L’orientamento della Cassazione del 2025 supera le precedenti indicazioni del Mef.
- Confermata l’imposta dovuta, ma senza sanzioni per incertezza interpretativa pregressa.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Articolo 1, comma 751, legge 160/2019
- Risoluzione Mef 11/DF dell’11 dicembre 2013
- Articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), Dpr 380/2001
- Articolo 13, comma 9-bis, Dl 201/2011
- Legge provinciale Bolzano n. 3/2014
- Cassazione, sentenze 21 aprile 2025 n. 10392 e n. 10394
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-l-esenzione-beni-merce-non-vale-gli-immobili-acquistati-e-ristrutturati-AId20t8B?cmpid=nl_ntplusfisco
30/03/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tari, Arera si corregge: bonus sociale mai a carico dei Comuni
L’articolo informa sulla revisione delle istruzioni relative al bonus sociale Tari da parte dell’Arera. Inizialmente, le indicazioni applicative, pur coerenti con la norma, avrebbero comportato un impatto sui bilanci comunali, attribuendo loro una parte del costo dell’agevolazione nazionale. Con un nuovo comunicato, l’Autorità ha corretto tale impostazione. La modifica chiarisce che il bonus deve essere calcolato prima dell’applicazione delle eventuali agevolazioni locali, e non al netto di queste come precedentemente indicato. Questo cambiamento incide in particolare sui Comuni che avevano già previsto sconti per le stesse categorie di famiglie a basso reddito interessate dalla misura nazionale. In base alle nuove istruzioni, la quota nazionale del bonus, pari al 25% della Tari o della tariffa corrispettiva, sarà coperta attraverso un meccanismo centralizzato. Il finanziamento avviene tramite una componente perequativa, descritta come un contributo annuo di 6 euro a carico della generalità delle utenze. Resta invece in capo ai bilanci comunali solo l’eventuale parte aggiuntiva di agevolazioni locali. L’articolo non specifica ulteriori dettagli sulle modalità operative di applicazione né eventuali tempistiche di adeguamento alle nuove indicazioni.
Punti chiave
- L’Arera ha rivisto le istruzioni sul bonus Tari per evitare effetti sui bilanci comunali.
- Il bonus nazionale viene calcolato prima delle agevolazioni locali e finanziato centralmente.
- Solo gli sconti aggiuntivi restano a carico dei Comuni.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
Le altre rassegne
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