Social engineering: falsi tecnici dell’assistenza
Con il provvedimento n. 348 del 14 maggio 2026, reso noto con la newsletter del 16 luglio, il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a Wind Tre S.p.A. una sanzione di 1.715.600 euro per gravi carenze nella sicurezza dei sistemi aziendali. Il punto di partenza non è un sofisticato attacco informatico, ma una telefonata: persone che si sono presentate come tecnici dell’assistenza hanno convinto gli operatori di due punti vendita a consentire l’accesso ai sistemi della società. Da lì gli attaccanti hanno esfiltrato i dati anagrafici e di contatto di 365.048 clienti; per 41.359 di essi sono state sottratte anche informazioni sui metodi di pagamento, come IBAN, bollettini postali e carte di credito con numero parzialmente oscurato e data di scadenza.
L’istruttoria, avviata dopo i due data breach notificati dalla società nel febbraio 2025, ha accertato la violazione del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR) e degli obblighi di sicurezza (art. 32, par. 1, lett. b)). Il Garante ha riscontrato in particolare carenze nella gestione delle credenziali di accesso e dei certificati digitali, e ha rilevato che verifiche di sicurezza più approfondite avrebbero permesso di individuare per tempo le vulnerabilità sfruttate.
Il caso in numeri
| Voce | Dato |
| Provvedimento | n. 348 del 14 maggio 2026 (doc. web 10263796) |
| Sanzione | 1.715.600 euro (pari allo 0,04% del fatturato) |
| Clienti coinvolti | 365.048 |
| di cui con dati sui metodi di pagamento | 41.359 |
| Violazioni accertate | Artt. 5, par. 1, lett. f) e 32, par. 1, lett. b) GDPR |
| Origine dell’attacco | Social engineering: falsi tecnici dell’assistenza verso due punti vendita |
| Fonte | Garante privacy, provvedimento n. 348/2026 e newsletter n. 549 del 16 luglio 2026 |
Perché riguarda tutti, non solo le grandi telco
Il meccanismo dell’attacco è lo stesso che nel 2025 il Ministero dell’Interno aveva segnalato ai Comuni per la piattaforma ANPR: qualcuno chiama, si presenta come tecnico, chiede un accesso remoto “per risolvere un problema” e l’operatore, in buona fede, apre la porta. Non serve violare i firewall se si può convincere una persona. Il provvedimento chiarisce inoltre un punto che tocca da vicino chiunque operi tramite reti di vendita, sportelli, uffici periferici o fornitori: il titolare del trattamento risponde anche delle debolezze dei propri canali distributivi, perché la formazione degli operatori, la robustezza delle credenziali e il controllo dei certificati digitali fanno parte delle misure di sicurezza che l’art. 32 GDPR gli impone.
Cosa fare subito
La prima difesa è organizzativa: nessun accesso ai sistemi va mai concesso sulla base di una semplice telefonata, e ogni richiesta di intervento tecnico deve essere verificata su un canale indipendente e conosciuto. Sul piano tecnico, il provvedimento indica la direzione: gestione robusta di credenziali e certificati, strumenti sicuri per le password e verifiche di sicurezza capaci di trovare le vulnerabilità prima degli attaccanti. La tabella riepiloga le azioni prioritarie.
| Area | Azione prioritaria |
| Persone | Formazione anti social engineering per operatori di sportelli, punti vendita e assistenza, con procedure di verifica dell’identità di chi chiede accessi tecnici |
| Credenziali | Autenticazione a più fattori, rotazione e protezione delle credenziali, censimento e protezione dei certificati digitali |
| Controlli | Verifiche di sicurezza approfondite e periodiche (non solo formali), monitoraggio degli accessi anomali ai sistemi |
| Fornitori e rete vendita | Estensione delle regole di sicurezza a rivenditori, agenzie e fornitori con accesso ai sistemi, con audit documentati |
| Gestione incidenti | Procedure per notificare tempestivamente il data breach: nel caso Wind Tre la notifica tempestiva, le misure correttive e la collaborazione sono state valutate come attenuanti |
| Fonte | Elaborazione iSimply su provvedimento Garante n. 348/2026 |
Un’ultima lezione, spesso dimenticata: reagire bene conviene. Il Garante, nel quantificare la sanzione, ha espressamente tenuto conto della notifica tempestiva dell’incidente, delle misure correttive adottate e della collaborazione prestata. Gestire male un attacco è un danno; gestirlo bene, con trasparenza verso l’Autorità e verso gli interessati, riduce le conseguenze anche economiche.
Enrico Capirone – Presidente iSimply srl, DPO
Fonte ufficiale: Garante privacy – Provvedimento n. 348 del 14 maggio 2026 (doc. web 10263796) | Newsletter n. 549 del 16 luglio 2026
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