Trasparenza, sanzioni per i fornitori di GPAI, vigilanza e nuove scadenze per i sistemi ad alto rischio: il quadro definitivo nel nuovo approfondimento iSimply.
Il 2 agosto 2026 segna un nuovo passaggio nell’applicazione dell’AI Act, ma non determina l’applicabilità contemporanea di tutte le disposizioni previste dal regolamento.
Il quadro originario è stato infatti modificato dal regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Digital Omnibus on AI, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026. Il nuovo regolamento ha confermato alcune scadenze, ne ha rinviate altre e ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina europea dell’intelligenza artificiale.
Questo articolo aggiorna il precedente approfondimento iSimply “AI Act, cosa cambia nel 2026: il rinvio sull’alto rischio, le sanzioni e cosa fare adesso”, pubblicato quando il Digital Omnibus era ancora fondato su un accordo politico provvisorio e in attesa dell’adozione formale.
La pubblicazione del regolamento modificativo consente ora di ricostruire il calendario applicativo sulla base di disposizioni definitive e direttamente applicabili.
Che cosa diventa applicabile dal 2 agosto 2026
Dal 2 agosto 2026 assumono particolare rilevanza tre blocchi di disposizioni.
Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50
Le nuove regole riguardano, a seconda dei ruoli e delle caratteristiche del sistema:
- l’informazione delle persone che interagiscono direttamente con un sistema di IA;
- la marcatura, in formato leggibile meccanicamente, di determinati contenuti sintetici;
- l’informazione relativa all’impiego di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica;
- l’indicazione della natura artificiale dei deepfake;
- la trasparenza sui testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.
Per quest’ultima categoria, l’obbligo di indicare che il testo è stato generato o manipolato artificialmente non si applica quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Le sanzioni per i fornitori di modelli di IA per finalità generali
Gli obblighi sostanziali relativi ai modelli di IA per finalità generali sono applicabili dal 2 agosto 2025.
Dal 2 agosto 2026 diventa però applicabile anche l’articolo 101, che attribuisce alla Commissione europea il potere di irrogare le specifiche sanzioni previste nei confronti dei fornitori di tali modelli.
Questo punto precisa e aggiorna quanto riportato nel precedente articolo: occorre distinguere la data di applicazione degli obblighi GPAI dalla successiva operatività del relativo apparato sanzionatorio.
Innovazione, governance e vigilanza
Dal 2 agosto diventano inoltre applicabili le disposizioni relative alle misure a sostegno dell’innovazione, alle prove in condizioni reali, alla banca dati europea, al monitoraggio e alla vigilanza del mercato, nei limiti in cui le singole disposizioni non presuppongano l’applicazione della disciplina dei sistemi ad alto rischio rinviata dal Digital Omnibus.
Il termine entro il quale ciascuno Stato membro deve rendere operativo almeno uno spazio nazionale di sperimentazione normativa è stato spostato al 2 agosto 2027.
Che cosa non diventa ancora applicabile
La principale modifica introdotta dal Digital Omnibus riguarda le sezioni 1, 2 e 3 del capo III dell’AI Act.
Sono state rinviate:
- le regole per la classificazione dei sistemi ad alto rischio;
- i requisiti degli articoli da 8 a 15;
- gli obblighi dei fornitori, dei deployer e degli altri operatori previsti dagli articoli da 16 a 27;
- la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e gli altri adempimenti specificamente collegati alla disciplina dell’alto rischio.
Le nuove scadenze sono:
- 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato III;
- 2 agosto 2028 per i sistemi collegati ai prodotti dell’allegato I e classificati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.
Il rinvio è quindi selettivo. Non riguarda l’intero AI Act e non sospende l’applicazione del GDPR, della normativa sul lavoro, delle regole antidiscriminatorie, della disciplina sulla sicurezza o delle disposizioni italiane già vigenti.
Cosa devono fare ora le organizzazioni
Il rinvio della disciplina dell’alto rischio non giustifica una sospensione delle attività di adeguamento.
Imprese e amministrazioni dovrebbero anzitutto:
- censire i sistemi e i modelli di IA effettivamente utilizzati;
- individuare il ruolo assunto dall’organizzazione e dai fornitori coinvolti;
- verificare quali sistemi e contenuti rientrino nell’articolo 50;
- definire regole per la revisione umana e la responsabilità editoriale;
- aggiornare informative, contratti, istruzioni e procedure interne;
- documentare le misure adottate per l’alfabetizzazione in materia di IA;
- predisporre progressivamente i presidi necessari per i sistemi potenzialmente ad alto rischio;
- coordinare l’adeguamento all’AI Act con il GDPR e con la normativa nazionale applicabile.
L’obiettivo non deve essere soltanto rispettare una singola scadenza, ma costruire una governance che renda gli impieghi dell’IA conoscibili, controllabili e documentabili.
Il nuovo approfondimento iSimply
Per ricostruire in modo puntuale il quadro applicabile, iSimply ha predisposto il paper:
“AI Act: disposizioni applicabili dal 2 agosto 2026”
Il documento è articolato in due parti:
- una guida applicativa, che sintetizza gli effetti immediati, le verifiche per ruolo, le principali scadenze e le azioni prioritarie;
- un approfondimento giuridico, che analizza le fonti, il nuovo calendario, le modifiche introdotte dal Digital Omnibus e il coordinamento con la disciplina italiana.
Il paper è rivolto a imprese, pubbliche amministrazioni, professionisti, fornitori e utilizzatori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale.
Scarica il documento completo in PDF
Conclusione
Il 2 agosto 2026 non rappresenta né l’applicazione integrale di tutti gli obblighi dell’AI Act né un rinvio generalizzato.
Da questa data diventano concretamente rilevanti gli obblighi di trasparenza, l’apparato sanzionatorio per i fornitori di GPAI e ulteriori strumenti di governance e vigilanza. La disciplina sostanziale dell’alto rischio è stata rinviata, ma il tempo disponibile deve essere utilizzato per censire i sistemi, definire le responsabilità e predisporre i presidi organizzativi necessari.
Firma
Enrico Capirone
Presidente iSimply srl – Data Protection Officer
Fonti ufficiali da riportare in calce
- regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- legge 23 settembre 2025, n. 132.
Nota editoriale
Il contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e sottoposto a revisione giuridica ed editoriale da parte di iSimply, che assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
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