Il Garante approva ma fissa i paletti sulla biometria
Il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici è entrato nel vivo del dibattito italiano nel giro di poche ore. Il 29 luglio il Governo ha impresso un’accelerazione in Commissione politiche europee al Senato allo schema di decreto legislativo che adegua l’ordinamento nazionale all’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’identificazione facciale da parte delle Forze di polizia; nella stessa giornata il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto, con la propria Newsletter, il parere favorevole ( n. 531 e n. 532 del 14 luglio 2026) ma condizionato sugli schemi di decreto attuativi della delega contenuta nella legge 132/2025, la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale. Le due notizie vanno lette insieme, perché il perimetro che uscirà da questo confronto deciderà che cosa sarà lecito fare con le telecamere e la biometria negli spazi pubblici.
Sul piano dell’architettura complessiva, lo schema principale disegna la governance nazionale dell’IA e affida al Garante il ruolo di autorità di vigilanza del mercato per i sistemi ad alto rischio nei settori più sensibili per i diritti fondamentali, vale a dire giustizia, attività di contrasto, immigrazione, gestione delle frontiere e processi democratici. Sono previste inoltre regole per i settori finanziario e assicurativo e percorsi di alfabetizzazione all’IA in scuole, università e percorsi professionali.
Il cuore della cronaca sta però nelle norme sulla polizia, che vanno lette alla luce dell’articolo 5 dell’AI Act. La cornice europea è netta, poiché l’articolo 5, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento vieta l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto, ammettendola soltanto entro tre eccezioni tassative, ovvero la ricerca mirata di vittime di determinati reati e di persone scomparse, la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica delle persone o di una minaccia reale e prevedibile di attacco terroristico, e la localizzazione di sospettati dei gravi reati elencati dal Regolamento; il paragrafo 3 dello stesso articolo esige inoltre un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente, con una procedura d’urgenza che impone di richiedere l’autorizzazione senza indebito ritardo ed entro ventiquattro ore, pena l’interruzione dell’uso e la cancellazione dei dati. Su questo binario si innesta l’articolo 8 dello schema che, secondo le ricostruzioni di stampa sul testo all’esame del Senato, ricalca le eccezioni europee e affida l’attivazione alla richiesta motivata del questore o dei comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza, con autorizzazione preventiva dell’Autorità giudiziaria mediante decreto motivato e durata non superiore a quindici giorni prorogabile; nei casi di urgenza è prevista l’attivazione immediata con comunicazione anche orale al procuratore e richiesta di autorizzazione entro ventiquattro ore, ed è qui che si concentrano molte critiche. L’articolo 10 regola invece il riconoscimento facciale a posteriori, che l’AI Act non vieta ma tratta come sistema ad alto rischio con proprie garanzie; è ammesso solo dopo la commissione di un reato, anche tentato, per identificare persone già indiziate, ma quando ricorrono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica la norma consente il trattamento automatizzato dei dati biometrici di chi accede a luoghi o eventi, per esempio uno stadio o un concerto, con memorizzazione in una banca dati e conservazione per sette giorni.
È esattamente su questo punto che la posizione del Garante assume il massimo rilievo. Il via libera dell’Autorità non è infatti incondizionato, poiché nel parere si chiarisce che il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è coerente con l’AI Act, che consente il riconoscimento facciale ex post soltanto per ricerche mirate; l’elaborazione dovrebbe quindi avvenire esclusivamente sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive. Il Garante chiede inoltre di chiarire il ruolo della supervisione umana, di definire meglio le responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione, di essere coinvolto negli spazi di sperimentazione normativa e che le disposizioni sull’identificazione biometrica introdotte dal nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale vietino espressamente banche dati costruite con tecniche di scraping indiscriminato, richiesta che riflette il divieto già posto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) dell’AI Act sulla creazione di banche dati di riconoscimento facciale mediante raccolta non mirata di immagini facciali da internet o da telecamere a circuito chiuso. L’Autorità propone infine di estendere il divieto di decisioni interamente automatizzate alle valutazioni che incidono in modo significativo sul rapporto di lavoro.
Il quadro politico resta aperto. Le opposizioni giudicano pericolosa l’accelerazione e la stessa Commissione europea ha ricordato che il riconoscimento facciale in tempo reale è in linea di principio una pratica vietata dall’articolo 5 dell’AI Act, ammessa solo entro le eccezioni tassative appena richiamate; il Governo rivendica invece l’allineamento del testo proprio a quelle deroghe. La distanza tra la banca dati settennale dell’articolo 10, che tocca persone del tutto estranee a indagini, e la lettura restrittiva del Garante è il nodo su cui l’iter parlamentare dovrà trovare una sintesi.
Il nodo della polizia locale e delle telecamere comunali
C’è poi una criticità che la stampa specializzata ha messo a fuoco nelle ultime ore e che tocca direttamente i Comuni. I nuovi poteri sono attribuiti agli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia, e l’intera procedura ruota attorno a figure statali, dal questore ai comandanti provinciali fino all’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore per l’uso a posteriori. Nell’ordinamento italiano la nozione di Forze di polizia, delineata dall’articolo 16 della legge 121/1981, comprende Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza, oltre alla polizia penitenziaria, ma non la polizia locale, il cui ordinamento è tuttora quello della legge quadro 65/1986; la riforma organica del settore è in cammino, con il disegno di legge delega approvato dalla Camera il 14 maggio 2026 e ora all’esame del Senato, ma allo stato non muta il quadro, e anzi tra i suoi principi figurano proprio l’accesso alle banche dati e i rapporti con le forze di polizia statali, segno che il riequilibrio è rinviato a quella sede. Ne deriva che i comandi di polizia locale, pur essendo i gestori quotidiani della gran parte delle reti di videosorveglianza urbana realizzate dai Comuni anche con i finanziamenti dell’articolo 5 del decreto legge 14/2017, restano fuori dal nuovo assetto e non potranno attivare in proprio i moduli di riconoscimento facciale, nemmeno dopo l’entrata in vigore del decreto.
Il paradosso operativo è evidente, perché gli impianti sono comunali ma la loro valorizzazione con l’IA potrà avvenire soltanto a beneficio delle forze di polizia statali, presumibilmente attraverso i patti per la sicurezza urbana e le convenzioni che regolano l’accesso alle immagini. La scelta è del resto coerente con la linea che il Garante tiene da tempo, visto che a febbraio 2026 l’Autorità aveva detto no alle body cam con riconoscimento facciale della polizia locale di Pescara e a giugno aveva ribadito che gli usi ulteriori delle telecamere di sicurezza urbana sono ammessi solo se previsti dalla legge; per i trattamenti biometrici in ambito di contrasto serve infatti una base normativa espressa, che per la polizia locale continua a mancare. Nel dibattito di categoria c’è chi legge l’esclusione come un’occasione persa per la sicurezza urbana e chi la considera coerente con il riparto di competenze e con le garanzie del sistema, che concentra strumenti così invasivi sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria.
Per i Comuni e gli enti che investono in videosorveglianza e sicurezza urbana il messaggio operativo è quindi triplice. Nulla è ancora vigente e ogni progetto va costruito sulle regole attuali, che non consentono il riconoscimento facciale diffuso e preventivo negli spazi pubblici; i capitolati di gara vanno ripuliti da moduli di analisi biometrica che la polizia locale non potrebbe comunque attivare lecitamente; il dossier va presidiato, perché l’esito determinerà presupposti, autorizzazioni e garanzie dei sistemi integrati con l’IA, con ricadute dirette su DPIA, regolamenti comunali, informative e convenzioni con le autorità di pubblica sicurezza. Per le imprese vale un ragionamento analogo sui sistemi di IA nella gestione del personale, dove la linea del Garante va nella direzione di un controllo umano sostanziale sulle decisioni che contano.
I due binari del riconoscimento facciale nello schema di decreto (testo in itinere)
| Profilo | Tempo reale (art. 8) | A posteriori (art. 10) |
| Quando è ammesso | Solo in via preventiva per gravi minacce (terrorismo, pericoli per vita e incolumità), ricerca di scomparsi e vittime di sequestro, tratta, sfruttamento sessuale | Solo dopo un reato, anche tentato, per identificare persone già indiziate su base video-fotografica e altri elementi oggettivi |
| Chi autorizza | Autorità giudiziaria con decreto motivato, su richiesta di questore o comandanti provinciali CC/GdF; in urgenza attivazione immediata con autorizzazione da chiedere entro 24 ore | Responsabilità diretta di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore |
| Limiti temporali | Durata massima 15 giorni, prorogabile per periodi di pari durata | Per eventi a rischio, memorizzazione dei dati biometrici di chi accede ai luoghi con conservazione di 7 giorni |
| Aggancio all’AI Act | Art. 5, par. 1, lett. h): pratica in linea di principio vietata, con tre eccezioni tassative; art. 5, par. 3: autorizzazione preventiva e procedura d’urgenza entro 24 ore | Non rientra nei divieti dell’art. 5; è un impiego ad alto rischio soggetto alle garanzie del Regolamento, tra cui l’autorizzazione per l’uso ex post [riferimento puntuale da verificare] |
| Il nodo critico | Attivazione d’urgenza prima dell’autorizzazione; per la Commissione UE il tempo reale è in linea di principio vietato dall’art. 5 dell’AI Act | Per il Garante la raccolta generalizzata e preventiva dei biometrici di chi accede a luoghi pubblici non è coerente con l’AI Act |
Fonte: ricostruzione ANSA del 29 luglio 2026 sul testo all’esame del Senato; Newsletter Garante 29 luglio 2026. Riferimenti da verificare sul testo ufficiale dello
schema.
Le tappe di applicazione dell’AI Act
| Data | Cosa si applica |
| 2 febbraio 2025 | Divieti sulle pratiche di IA inaccettabili (art. 5), compresi scraping facciale e tempo reale salvo eccezioni, e obblighi di alfabetizzazione (art. 4) |
| 2 agosto 2025 | Regole su modelli di IA per finalità generali (GPAI) e assetto di governance europeo |
| 2 agosto 2026 | Applicazione generale del Regolamento e operatività delle autorità nazionali; è in questo quadro che si inseriscono i decreti italiani |
| 2 dicembre 2027 | Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, per effetto del rinvio disposto dal pacchetto Digital Omnibus [data da confermare su EUR-Lex] |
| 2 agosto 2028 | Obblighi per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati (Allegato I), sempre per effetto del rinvio [data da confermare su EUR-Lex] |
Fonte: Regolamento (UE) 2024/1689; pacchetto Digital Omnibus; Newsletter Garante 29 luglio 2026.
Cosa fare adesso, in pratica
| Soggetto | Azioni consigliate |
| Comuni e polizia locale | Censire i sistemi di IA in uso o in acquisizione; escludere ipotesi di riconoscimento facciale generalizzato negli spazi pubblici; non prevedere moduli biometrici gestiti dalla polizia locale nei capitolati, perché resta esclusa dal nuovo assetto; regolare con convenzioni l’accesso delle forze statali alle immagini; aggiornare DPIA, regolamenti e registro dei trattamenti; seguire l’iter del decreto |
| Imprese | Mappare i sistemi di IA con impatto su clienti e lavoratori; presidiare la supervisione umana sulle decisioni rilevanti; verificare fornitori e contratti; pianificare la formazione richiesta dall’art. 4 dell’AI Act |
| DPO e consulenti | Monitorare la pubblicazione dei decreti definitivi; integrare i pareri del Garante nelle valutazioni di conformità; predisporre policy interne sull’uso dell’IA |
Fonte: elaborazione iSimply su Newsletter Garante 29 luglio 2026.
Lo schema di decreto non è ancora in vigore. Il parere del Garante si inserisce in un iter parlamentare ancora aperto, sul quale pesano i rilievi delle opposizioni e della Commissione europea, e il testo potrà cambiare prima dell’approvazione definitiva; seguiremo i prossimi passaggi e aggiorneremo i nostri lettori.
Enrico Capirone – Presidente iSimply srl, DPO
Fonte ufficiale: Parere del Garante (docweb 10275606); Garante – Newsletter del 29 luglio 2026; Regolamento (UE) 2024/1689 su EUR-Lex; ANSA – i nodi del decreto, 29 luglio 2026; PoliziaMunicipale.it – Telecamere con IA, 30 luglio 2026
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