Videosorveglianza comunale e sinistri, la delega al perito assicurativo non basta

L’approfondimento sulla sentenza del TAR Catania

 

Ad aprile avevamo dedicato un approfondimento all’accesso ai filmati di videosorveglianza nei sinistri stradali (www.isimply.it/news/videosorveglianza-sinistri-stradali-accesso-filmati-comuni/), segnalando quanto sia delicato per i Comuni il confine tra l’esigenza probatoria di chi ha subito un incidente e la riservatezza delle persone riprese. Una sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, pubblicata il 25 maggio 2026 e ripresa nelle scorse settimane dalla stampa specializzata, aggiunge ora un tassello operativo che merita di essere conosciuto da ogni ufficio e da ogni comando di polizia locale, perché risponde a una domanda che arriva quasi ogni settimana negli enti, vale a dire se il perito dell’assicurazione possa farsi consegnare le immagini presentando la delega ricevuta per gestire la pratica.

Il caso deciso con la sentenza n. 1491/2026 nasce da un incidente avvenuto il 13 agosto 2025 nel territorio del Comune di Priolo Gargallo. Il conducente ritenuto responsabile aveva chiesto, tramite il proprio perito assicurativo, copia delle immagini registrate dalle telecamere comunali, presentando istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il Comune aveva negato l’accesso richiamando la normativa sulla protezione dei dati personali e, in giudizio, aveva evidenziato che l’istanza era stata avanzata esclusivamente dal perito, senza sottoscrizione né documento d’identità della persona interessata. Il TAR ha rigettato il ricorso confermando la correttezza sostanziale di questa impostazione.

Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la natura della delega. Il danneggiato aveva conferito al perito un mandato ampio, che lo autorizzava a definire la controversia, farsi sostituire, nominare un legale, agire in giudizio, transigere e trattare i dati personali. Per il giudice amministrativo proprio questa genericità è il problema, perché un mandato formulato in termini generali per la gestione della pratica risarcitoria non può ricomprendere anche l’esercizio del diritto di accesso agli atti e, in particolare, l’accesso alle immagini di videosorveglianza comunale, che per i profili di riservatezza coinvolti richiede una procura speciale ad hoc o comunque una manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato. In mancanza, l’istanza è inammissibile e non fa nemmeno sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere, come già affermato dal TAR Campania nella sentenza n. 7719/2025, richiamata in motivazione. Un dettaglio della vicenda dice molto sulla qualità dei moduli che ancora circolano, perché la delega prodotta richiamava addirittura la legge 675 del 1996, abrogata da oltre vent’anni.

Per i Comuni la lezione è duplice. Da un lato la sentenza conferma che chiedere rigore formale su chi presenta l’istanza non è burocrazia difensiva ma un presidio di legalità, perché i filmati non sono documenti neutri e contengono immagini, targhe, spostamenti e comportamenti anche di persone estranee al sinistro. Dall’altro lato il rigore sulla legittimazione non deve trasformarsi in un ostacolo alla tutela del danneggiato, e qui torna utile una prassi organizzativa che suggeriamo da tempo, ovvero distinguere la richiesta tempestiva di conservazione delle immagini, che evita la cancellazione automatica alla scadenza dei termini, dalla successiva istanza di rilascio della copia, da istruire verificando legittimazione, interesse, proporzionalità ed eventuali controinteressati, con oscuramento dei terzi ed estrazione della sola porzione temporale rilevante quando possibile.

Per compagnie e periti il messaggio è altrettanto pratico. Un incarico generico alla gestione del danno non abilita a chiedere le immagini, mentre una procura specifica, riferita a quell’evento e a quella richiesta, riduce il rischio di dinieghi, accelera l’istruttoria e rende la prova più solida proprio perché acquisita con un titolo chiaro e controllabile. Va infine ricordato, per completezza, che la procura speciale è condizione necessaria ma non sempre sufficiente, perché nella giurisprudenza convive anche un orientamento più restrittivo, espresso dalla stessa sezione con la sentenza n. 3376/2022, secondo cui l’accesso ex l. 241/1990 presuppone un documento già formato e detenuto dall’amministrazione e non può tradursi nella richiesta di elaborare nuove estrazioni per ricostruire un fatto. L’ente dovrà quindi valutare caso per caso anche l’oggetto concreto della richiesta, e il richiedente non deve dare per scontato il rilascio.

 

La vicenda in sintesi

Data Passaggio
13 agosto 2025 Sinistro stradale nel territorio del Comune di Priolo Gargallo
15-17 settembre 2025 Delega generica al perito assicurativo e prima istanza per il rapporto dei vigili urbani, riscontrata dal Comune
16 ottobre 2025 Istanza di accesso alle immagini di videosorveglianza presentata dal solo perito, senza sottoscrizione dell’interessato
20 ottobre 2025 Diniego espresso del Comune
25 maggio 2026 Pubblicazione della sentenza TAR Catania, Sez. I, n. 1491/2026, che rigetta il ricorso

Fonte: TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. I, sentenza n. 1491/2026.

 

Cosa deve contenere la procura speciale per l’accesso alle immagini

Elemento Perché serve
Identificazione dell’interessato, con sottoscrizione e copia del documento d’identità Consente all’ente di verificare che la volontà di accedere provenga davvero dall’avente diritto
Indicazione puntuale del soggetto delegato (perito, consulente, legale) Esclude sostituzioni o estensioni non volute del mandato
Riferimento specifico all’accesso ex artt. 22 ss. l. 241/1990 alle immagini di videosorveglianza La sentenza esclude che un mandato generico alla gestione della pratica copra questo tipo di accesso
Individuazione dell’evento e, quando possibile, di luogo e arco temporale delle immagini richieste Permette un rilascio proporzionato, limitato alla porzione rilevante
Finalità dell’accesso (ricostruzione del sinistro, tutela risarcitoria) Consente il bilanciamento con la riservatezza dei terzi ripresi

Fonte: elaborazione iSimply sulla sentenza TAR Catania n. 1491/2026.

 

Checklist per l’ente che riceve l’istanza

Verifica Esito se manca
L’istanza è sottoscritta dall’interessato o da un delegato munito di procura speciale ad hoc? Istanza inammissibile; nessun obbligo di provvedere, ma è buona prassi chiedere l’integrazione
La richiesta arriva nei termini di conservazione delle immagini? Valutare la conservazione tempestiva della porzione rilevante in attesa dell’istanza completa
Sono presenti terzi controinteressati nelle immagini? Prevedere notifica ai controinteressati, oscuramenti o estrazione selettiva
La finalità dichiarata giustifica l’estensione delle immagini richieste? Limitare il rilascio alla porzione temporale e spaziale pertinente
Il riscontro è motivato e tracciato nel registro degli accessi? Completare la motivazione richiamando la disciplina applicabile e la giurisprudenza

Fonte: elaborazione iSimply.

 

Enrico Capirone – Presidente iSimply srl, DPO

Fonte ufficiale: TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. I, sentenza 25 maggio 2026, n. 1491 (R.G. 2580/2025), consultabile sul portale della giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it; commento di M. Mancini in Ethica Societas, 13 luglio 2026

 

Nota di trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale (art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689). Questo contenuto è redatto con il supporto di strumenti di IA generativa (attualmente ChatGPT, NotebookLM, Claude). Ogni contenuto è sottoposto a revisione umana sostanziale, con notizie selezionate dalla redazione di iSimply, che verifica riferimenti, provvedimenti, importi, date e link sulle fonti ufficiali prima della pubblicazione. La responsabilità editoriale è di iSimply srl, nella persona del presidente Enrico Capirone. Ricorrendo revisione umana e responsabilità editoriale, il testo rientra nell’eccezione prevista dall’art. 50, par. 4, del Regolamento; rendiamo comunque nota questa informazione come scelta volontaria di trasparenza. La stessa chiarezza che dal 2 agosto 2026 la norma chiede a chi usa l’intelligenza artificiale è quella che vogliamo offrire per primi ai nostri lettori.