Una dichiarazione non rende accessibile un sito

Una dichiarazione non rende accessibile un sito

Il 23 settembre 2026 torna la scadenza annuale per la Dichiarazione di accessibilità delle Pubbliche Amministrazioni. Ma aggiornare il documento non basta: ciò che viene dichiarato dovrebbe essere il risultato di una verifica reale. E per i soggetti privati, dopo l’entrata in applicazione dell’European Accessibility Act, il quadro è diventato più articolato.

Enrico Capirone | 3 settembre 2026

Il 23 settembre è una delle scadenze ricorrenti della digitalizzazione pubblica. Entro quella data le Pubbliche Amministrazioni devono riesaminare e, se necessario, aggiornare la Dichiarazione di accessibilità relativa a ciascun sito web e a ciascuna applicazione mobile di cui sono titolari. AgID mette a disposizione una piattaforma dedicata e la dichiarazione ha validità dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.

Vista così, potrebbe sembrare soprattutto una pratica amministrativa. Si controlla il documento dell’anno precedente, si aggiornano alcune informazioni, si pubblica il collegamento e la scadenza è rispettata.

Ma la logica della dichiarazione è esattamente opposta.

 

Prima si verifica, poi si dichiara

La Dichiarazione di accessibilità non rende accessibile un sito. Serve a rendere pubblico il risultato della valutazione effettuata sul sito o sull’applicazione.

La decisione europea che ha definito il modello della dichiarazione richiede che le informazioni sulla conformità siano esatte e basate su una valutazione effettiva. La valutazione può essere svolta mediante autovalutazione dell’ente, valutazione di un soggetto terzo oppure con un altro metodo che fornisca garanzie equivalenti. La dichiarazione deve inoltre specificare quale metodo è stato utilizzato.

Non si tratta quindi di compilare un modulo scegliendo lo stato di conformità che si vorrebbe poter dichiarare. Occorre essere in condizione di sostenere ciò che viene pubblicato.

La stessa struttura del documento lo dimostra. Un sito o un’applicazione possono risultare conformi, parzialmente conformi o non conformi. Quando esistono contenuti non accessibili devono essere indicati e devono essere messi a disposizione degli utenti anche gli strumenti per segnalare problemi o richiedere informazioni accessibili.

Questo porta a una conseguenza importante. Una dichiarazione che rappresenta correttamente alcune non conformità può essere più attendibile di una dichiarazione di piena conformità non sostenuta da verifiche adeguate.

La funzione del documento non è attestare il risultato desiderato, ma rappresentare quello effettivamente riscontrato.

 

Un sito cambia anche quando la dichiarazione non cambia

C’è poi un problema molto concreto. Un sito web non rimane fermo per dodici mesi.

Cambiano i documenti pubblicati, i moduli, i sistemi di autenticazione, i menu, i componenti esterni, i contenuti multimediali e le funzionalità. Può cambiare il sistema di gestione dei contenuti oppure può essere introdotto un nuovo servizio.

Per questo una verifica effettuata in passato non dimostra automaticamente che lo stato di accessibilità sia rimasto invariato.

Il riesame annuale dovrebbe servire proprio a questo. Non soltanto a controllare se esista ancora la dichiarazione, ma a verificare se ciò che vi è scritto continui a descrivere correttamente il servizio.

AgID colloca infatti le verifiche tecniche prima della compilazione della dichiarazione e descrive quest’ultima come lo strumento attraverso il quale l’amministrazione rende pubblico lo stato di accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni.

 

Neppure un widget risolve automaticamente il problema

Lo stesso principio permette di affrontare una delle scorciatoie più frequenti.

Installare sul sito un widget o un cosiddetto overlay di accessibilità non significa, di per sé, avere reso il servizio conforme. AgID precisa espressamente che gli strumenti che si sovrappongono al sito per correggerne gli errori di accessibilità non garantiscono automaticamente il rispetto della normativa.

La ragione è semplice. L’accessibilità dipende dal modo in cui il servizio è progettato, sviluppato e mantenuto e da come vengono prodotti i contenuti.

Un componente aggiunto successivamente non risolve necessariamente una struttura delle pagine non corretta, un modulo inutilizzabile da tastiera, un documento PDF inaccessibile, immagini prive delle informazioni necessarie o una funzione incompatibile con le tecnologie assistive.

La tecnologia può aiutare. Non può trasformare automaticamente in accessibile ciò che non è stato progettato e gestito come tale.

 

Che cosa dovrebbe accadere prima del 23 settembre

La scadenza annuale diventa quindi utile se viene utilizzata come momento di controllo.

Prima di aggiornare la dichiarazione, un’amministrazione dovrebbe almeno:

  • verificare quali siti web e applicazioni mobili siano effettivamente di propria titolarità;
  • controllare che esista una dichiarazione per ciascuno di essi;
  • riesaminare lo stato di accessibilità sulla base di verifiche adeguate;
  • verificare che eventuali non conformità siano rappresentate correttamente;
  • controllare che il meccanismo attraverso il quale gli utenti possono segnalare problemi sia effettivamente funzionante;
  • aggiornare la dichiarazione e verificare che sia correttamente resa disponibile agli utenti.

AgID conferma che la dichiarazione deve essere compilata o aggiornata entro il 23 settembre di ogni anno per ciascun sito e ciascuna applicazione mobile della Pubblica Amministrazione.

È un adempimento, certamente. Ma il valore dell’adempimento dipende dalla qualità dell’attività che lo precede.

 

Per i privati, nel 2026, la domanda è cambiata

Per i soggetti privati il quadro richiede oggi una cautela ulteriore.

Dal 2022 alcuni obblighi della legge n. 4 del 2004 erano stati estesi ai soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili e che presentano un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività. Anche per questi soggetti era stata prevista la Dichiarazione di accessibilità.

Dal 28 giugno 2025, però, hanno effetto le disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2022, con cui l’Italia ha attuato la direttiva europea 2019/882, comunemente indicata come European Accessibility Act.

Il decreto disciplina determinate categorie di prodotti e servizi e, per quanto qui interessa, stabilisce espressamente che dal 28 giugno 2025 ai soggetti che erogano servizi ricadenti nel suo ambito non si applica, tra le altre, la disposizione della legge n. 4 del 2004 relativa alla Dichiarazione di accessibilità.

AgID lo conferma nelle proprie FAQ. I soggetti privati che ricadono nell’articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 4 del 2004 non sono più tenuti a presentare quella dichiarazione quando operano come fornitori di servizi soggetti al decreto legislativo n. 82 del 2022. Per le Pubbliche Amministrazioni, invece, l’obbligo continua ad applicarsi.

Questo rende ormai impreciso un messaggio generalizzato secondo il quale entro il 23 settembre tutte le grandi imprese debbano aggiornare la Dichiarazione di accessibilità.

Per un soggetto privato la prima domanda non è più soltanto quanto fattura. Occorre stabilire quale servizio viene erogato, se ricade effettivamente nel decreto e quale disciplina gli si applica, tenendo conto anche delle relative esclusioni. Il decreto, ad esempio, esenta le microimprese che forniscono servizi dall’osservanza dei requisiti di accessibilità previsti per tali servizi.

 

Non scompare l’obbligo di accessibilità, cambia il modello

L’esclusione della Dichiarazione prevista dalla legge n. 4 del 2004 per i servizi disciplinati dal nuovo decreto non significa naturalmente che quei servizi possano essere inaccessibili.

Il decreto legislativo n. 82 del 2022 impone al fornitore di progettare e fornire i servizi nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili e di predisporre informazioni che spieghino in quale modo tali requisiti vengono soddisfatti. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico in maniera accessibile e devono essere mantenute per tutto il periodo in cui il servizio è operativo.

Nel marzo 2026 AgID ha adottato le specifiche Linee guida sull’accessibilità dei servizi, in attuazione dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022, completando il quadro operativo del nuovo regime.

Non siamo quindi di fronte alla scomparsa dell’accessibilità o della necessità di documentarla. Siamo di fronte a regole diverse, che devono essere applicate al servizio corretto.

Per un’impresa che offre più servizi digitali ciò può rendere necessaria una vera attività di classificazione. Prima di decidere quale documento predisporre occorre capire quali servizi ricadano nel decreto legislativo n. 82 del 2022 e se esistano ulteriori attività per le quali continui a rilevare la disciplina della legge n. 4 del 2004.

Nel 2026 anche un adempimento apparentemente documentale può quindi richiedere una valutazione giuridica preliminare.

 

La dichiarazione come controllo di realtà

Si potrebbe obiettare che una scadenza annuale ha bisogno soprattutto di una procedura, di un responsabile e di un documento da pubblicare. È vero.

Ma proprio per questo il 23 settembre può essere utile.

Una scadenza costringe periodicamente l’organizzazione a verificare lo stato dei propri servizi. Il problema nasce quando il controllo si limita all’esistenza del documento e non riguarda più la realtà che il documento dovrebbe descrivere.

L’accessibilità digitale non si produce una volta all’anno. Dipende dalle scelte di progettazione, dai contratti con i fornitori, dallo sviluppo delle applicazioni, dalla produzione dei documenti, dalla pubblicazione quotidiana dei contenuti e dalla capacità di correggere le barriere che emergono.

La dichiarazione fotografa questo processo. Non può sostituirlo.

Per questo, avvicinandosi al 23 settembre 2026, la domanda più utile per un’amministrazione non è soltanto se la Dichiarazione di accessibilità sia pronta.

È se esistano verifiche sufficienti per poter sostenere ciò che nella dichiarazione si sta per rendere pubblico.

 

Fonti e riferimenti

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione dell’11 ottobre 2018, che stabilisce il modello di dichiarazione di accessibilità. EUR-Lex

Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni in materia di accesso agli strumenti informatici. Normattiva

Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Normattiva

Agenzia per l’Italia Digitale, Dichiarazione di accessibilità: contenuti, modalità di compilazione e aggiornamento annuale. AgID

Agenzia per l’Italia Digitale, FAQ sull’accessibilità digitale, comprese le risposte sul d.lgs. 82/2022 e sugli overlay. AgID – Domande frequenti

Agenzia per l’Italia Digitale, Linee guida sull’accessibilità dei servizi in attuazione dell’art. 21 del d.lgs. 82/2022, adottate con determinazione n. 38/2026 del 4 marzo 2026. AgID – Determinazione n. 38/2026