GDPR: posta elettronica aziendale del dipendente
Buongiorno,
con questa comunicazione vogliamo informarvi che la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 807/2025 è recentemente intervenuta disciplinando i controlli difensivi sulla posta elettronica aziendale del dipendente.
Questi controlli, attuati dal datore di lavoro per provare una condotta illecita del dipendente, rappresentano uno strumento delicato che deve essere utilizzato con cautela e nel rispetto della normativa vigente.
I giudici di legittimità hanno infatti ribadito che i controlli difensivi in senso stretto, compresi anche quelli effettuati con strumenti tecnologici, sono legittimi solo se eseguiti in seguito all’insorgere di un sospetto fondato sulla commissione di un illecito da parte del lavoratore e se riguardano in modo esclusivo i dati acquisiti successivamente a tale sospetto.
Pertanto si ribadisce che detti controlli sulla posta elettronica del personale da parte del datore di lavoro sono ammessi solo se:
• vi è un sospetto concreto e fondato sulla condotta illecita attribuita al dipendente;
• i dati raccolti riguardano esclusivamente informazioni acquisite successivamente all’insorgere di tale fondato sospetto.
In difetto di questi presupposti, la verifica sull’utilizzabilità dei dati raccolti a fini disciplinari va condotta secondo l’art. 4 della legge 300/70.
Ricordiamo inoltre che le modalità di controllo devono essere proporzionate all’obiettivo da raggiungere e che devono essere evitate eccessive intrusioni nella sfera privata del lavoratore.
Condividendovi questa ordinanza vogliamo ricordare a tutti i datori di lavoro di rispettare rigorosamente le condizioni stabilite per la verifica della corrispondenza elettronica del personale, per controlli difensivi, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la legittimità stessa delle azioni disciplinari intraprese, in quanto in caso contrario il datore di lavoro può incorrere in responsabilità civili e penali.
Team Privacy di iSimply
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