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Anche l'obbligo di pubblicazione degli atti deve adeguarsi alla tutela dei dati personali
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Con l'ordinanza 34/2021 il Garante affronta il delicato tema dell'equilibrio tra obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi e tutela dei dati personali.

Il caso in esame riguarda la pubblicazione all'Albo Pretorio online della documentazione relativa ad un contenzioso in atto tra un'amministrazione locale e un ex dipendente, che ha ha presentato reclamo al Garante perché gli atti pubblicati riportavano il proprio numero di matricola, rendendolo così riconoscibile dal personale ancora in servizio presso l'ente.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il reclamo del soggetto interessato e sanzionato l'ente poiché il suo operato è in contrasto con uno dei principi cardine del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, quello della "minimizzazione dei dati", che devono sempre essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

Nel rispetto di tale principio, "anche in presenza di un obbligo di pubblicazione, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque diffondere i dati personali eccedenti o non pertinenti (cfr. «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» pubblicate in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, parte seconda, parr. 1 e 3.a.).

E' importante sottolineare che il Garante, pur erogando una sanzione, ha considerato favorevolmente il fatto che il Comune ha tenuto una condotta estremamente collaborativa per porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi, in particolare si è attivato prontamente per rimuovere i dati personali dagli atti amministrativi oggetto di pubblicazione e aveva provveduto a informare lo stesso Garante.

 

Ordinanza di ingiunzione

 

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