Censimento ICT della PA, scadenza al 10 novembre: cosa verificare prima dell’invio

In breve

La guida ufficiale di PA digitale 2026, aggiornata il 30 ottobre, indica il 10 novembre 2026 per Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Province autonome, amministrazioni centrali, aziende sanitarie e ospedaliere. Per scuole, università, istituti di ricerca e istituzioni AFAM il termine indicato è il 1° dicembre 2026. La guida include nel perimetro anche le società a controllo pubblico richiamate dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del Codice dell’amministrazione digitale, quando dispongono di asset infrastrutturali e digitali; per i soggetti non esplicitamente elencati nella pagina di sintesi va verificato l’inquadramento applicabile. Il questionario può essere compilato da una figura interna con conoscenza approfondita e trasversale dei sistemi e delle strategie ICT, ma l’attestato finale deve essere firmato dal rappresentante legale o dal Responsabile per la transizione al digitale (RTD). Dopo l’invio, le risposte non sono più modificabili.

 

Scadenze, perimetro e fonte operativa

Il termine operativo indicato per il Censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione è il 10 novembre 2026. La pagina dedicata di PA digitale 2026, aggiornata il 30 ottobre, riporta la scadenza e distingue il calendario del settore istruzione e ricerca.

La data del 10 novembre riguarda Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Province autonome, amministrazioni centrali, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere. Per scuole, università, istituti di ricerca e istituzioni AFAM la guida indica invece il 1° dicembre 2026.

Prima dell’invio occorre verificare nuovamente la guida e le istruzioni presenti sulla piattaforma ufficiale: calendario, perimetro e passaggi operativi devono essere quelli correnti nel momento in cui l’amministrazione chiude il questionario.

 

Chi deve chiudere il censimento e chi firma

Entro il 10 novembre devono compilare il censimento i Comuni, le Province e le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome, le pubbliche amministrazioni centrali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. La data del 1° dicembre riguarda invece scuole, università, istituti di ricerca e istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La guida alla compilazione precisa inoltre che sono tenute al censimento le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico richiamate dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), quando dispongono di asset infrastrutturali e digitali. I soggetti che non compaiono nell’elenco sintetico delle scadenze devono quindi verificare sulla piattaforma il proprio inquadramento e il termine applicabile; restano ferme le esclusioni indicate dalla guida, compresa quella per i CED che trattano dati classificati o coperti da segreto di Stato.

La compilazione può essere affidata a una figura interna che abbia una conoscenza approfondita e trasversale dei sistemi informativi, dei servizi digitali e delle strategie ICT dell’ente. Questo non significa, però, che il lavoro possa essere concentrato in un solo ufficio. La guida consiglia di coinvolgere chi conosce infrastrutture, servizi, sicurezza informatica e forniture ICT; indica anche il Responsabile della protezione dei dati, o Data Protection Officer (DPO), tra le figure che possono contribuire quando le informazioni richieste toccano il trattamento dei dati personali.

Il ruolo del DPO non va confuso con quello del firmatario o del responsabile della compilazione. L’attestato deve essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale oppure dal Responsabile per la transizione al digitale. Il DPO può offrire il proprio contributo nei limiti delle sue funzioni di consulenza e sorveglianza, senza assumere la responsabilità operativa dell’adempimento.

 

Perché la ricognizione non è un semplice modulo

La struttura generale del questionario prevede tre aree, ma la loro visibilità varia in base alla tipologia di amministrazione e alle risposte fornite. La sezione sull’organizzazione ICT, per esempio, non è rivolta a Comuni, Province, Città metropolitane, Province autonome, aziende sanitarie e ospedaliere e soggetti del settore istruzione e ricerca. Dove è visibile, analizza struttura della funzione, piano di trasformazione digitale, presenza dell’RTD e impiego di tecnologie di intelligenza artificiale nei processi interni. Le altre aree mappano infrastrutture e servizi e approfondiscono la spesa ICT, secondo il profilo dell’ente.

Una parte delle informazioni può essere precompilata, ma la precompilazione non equivale a una validazione. Un servizio può risultare associato a un’infrastruttura che nel frattempo è cambiata; una migrazione può essere formalmente avviata ma non ancora completata; costi, licenze o fornitori possono essere distribuiti tra contratti e centri di spesa diversi. Il valore del censimento dipende dalla coerenza tra ciò che la piattaforma propone e ciò che l’ente utilizza davvero.

 

Come usare i giorni residui

La scelta più utile è separare la raccolta dei dati dall’attestazione finale. Chi coordina il lavoro può assegnare le sezioni ai referenti competenti, chiedere ai fornitori solo le informazioni che l’ente non possiede direttamente e fissare un momento di riconciliazione prima della firma. In quel passaggio vanno risolte le differenze tra inventari tecnici, classificazione di dati e servizi, stato delle migrazioni e dati economici.

Conviene anche identificare subito il firmatario e verificare che possa sottoscrivere l’attestato in formato PDF con firma PAdES oppure P7M con firma CAdES. Lasciare questa decisione all’ultimo giorno espone l’ente a un rischio evitabile: avere un questionario compilato ma non ancora attestato e inviato.

La verifica conclusiva deve avvenire prima di premere invio. La guida ufficiale avverte che, dopo la trasmissione, le risposte non possono più essere modificate. Il controllo finale non è quindi una formalità: è il punto in cui l’amministrazione conferma che dati tecnici, organizzativi ed economici raccontano la stessa realtà.

 

La scadenza cambia, la qualità del dato resta

Il censimento nasce dall’articolo 33-septies, comma 1-ter, del decreto-legge n. 179 del 2012 e serve a orientare le scelte sul patrimonio digitale pubblico. La proroga operativa concede tempo, non attenua l’obbligo né il significato dell’attestazione.

Per gli enti, il risultato migliore non è soltanto rispettare il 10 novembre. È arrivarci con una fotografia del patrimonio ICT che possa essere riutilizzata per pianificare migrazioni, sicurezza, spesa e investimenti e per alimentare il Piano Triennale ICT dell’ente. Se la ricognizione non rimane confinata alla piattaforma, i dati raccolti possono orientare decisioni migliori.

 

Avvertenza. Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce le istruzioni operative presenti su PA digitale 2026 né le valutazioni organizzative e giuridiche della singola amministrazione.

 

Fonti e riferimenti

 

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato revisionato dalla redazione iSimply, che ne assume la responsabilità editoriale.