Il Garante sanziona l’Agenzia per l’Italia Digitale per un elenco di candidati rimasto online per anni. Il caso chiarisce la differenza tra pubblicità legale, accesso dei partecipanti e diffusione sul web.
In breve
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha lasciato online l’elenco di quindici candidati ammessi alla prova orale di un concorso, con nomi, cognomi e punteggi. Il Garante ha ritenuto il trattamento illecito e ha applicato una sanzione di 15.000 euro. La lezione non riguarda soltanto il documento sbagliato: una procedura pubblica ha bisogno di canali diversi per informazioni diverse, e la rimozione deve essere verificata sul sito reale, non soltanto registrata in una pratica interna.
Una sostituzione che non si era completata
Il caso nasce da una procedura avviata nel 2021 nell’ambito del programma “Smarter Italy”. Nell’area «Amministrazione trasparente» era stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Il documento conteneva nome, cognome e punteggio di quindici persone.
Dopo la richiesta di un candidato, l’Agenzia riteneva di avere sostituito il file con una versione priva dei dati identificativi. Il passaggio, però, non era andato a buon fine. L’elenco è rimasto accessibile fino al 23 gennaio 2026, quando il Garante ha segnalato che il documento era ancora sul sito; l’Agenzia lo ha rimosso in poche ore.
La rapidità della correzione ha pesato nella valutazione, ma non ha cancellato gli effetti della pubblicazione. Il Garante ha accertato la violazione dei principi di liceità e minimizzazione e l’assenza di una base normativa idonea per la diffusione online. La sanzione è stata fissata in 15.000 euro.
Trasparenza non vuol dire pubblicazione indiscriminata
La parte più utile della decisione è la distinzione tra ciò che deve essere reso pubblico e ciò che deve essere comunicato soltanto ai partecipanti. Le norme sui concorsi permettono di controllare la correttezza dell’azione amministrativa, ma non trasformano ogni dato della selezione in un contenuto destinato al web.
La graduatoria finale dei vincitori può essere pubblicata nei limiti previsti dalla legge. Gli esiti intermedi, le convocazioni e i punteggi dei candidati che superano una prova hanno invece un pubblico definito: i partecipanti. Il Garante precisa che le regole introdotte successivamente non erano applicabili ai fatti del 2021, ma le richiama per descrivere il quadro oggi vigente. Oggi queste informazioni devono essere rese disponibili tramite le specifiche funzionalità ad accesso riservato del Portale InPA o, nei casi previsti, nell’area riservata del sito dell’amministrazione, non in una pagina liberamente accessibile.
La differenza non è formale. Un documento pubblico sul web può essere copiato, archiviato dai motori di ricerca e associato al nome di una persona per molto tempo. Un’area riservata consente invece di raggiungere lo scopo della comunicazione senza esporre le informazioni a chi non partecipa alla procedura.
Il punto debole non era soltanto il file
L’Agenzia ha descritto l’episodio come una svista operativa. Secondo quanto dichiarato dall’ente, di regola venivano usati codici identificativi; il caso mostra però che mancava un controllo efficace sull’esito della sostituzione.
Molte amministrazioni governano la pubblicazione come se fosse un passaggio documentale. Il responsabile produce la versione corretta, la trasmette all’ufficio competente e annota l’adempimento. Sul sito, però, può restare il file precedente, un allegato duplicato o un collegamento indicizzato. La prova della rimozione deve quindi riguardare ciò che vede un utente esterno.
Un modello operativo in quattro passaggi
Il caso suggerisce quattro controlli semplici.
Primo: classificare l’informazione prima della pubblicazione. Per ogni atto va chiarito se esiste un obbligo di diffusione online, se l’accesso è riservato ai partecipanti o se il documento deve restare agli atti.
Secondo: predisporre modelli diversi. La versione destinata al sito non dovrebbe derivare da una cancellazione manuale eseguita all’ultimo momento, ma da un modello progettato per contenere soltanto i dati pubblicabili.
Terzo: assegnare una scadenza. Ogni contenuto dovrebbe avere un proprietario e una data di riesame o rimozione. La pagina «Amministrazione trasparente» non è un archivio perpetuo e gli obblighi di pubblicazione hanno durate e finalità specifiche.
Quarto: verificare dall’esterno. Dopo la pubblicazione, la sostituzione o la cancellazione, qualcuno deve aprire l’indirizzo pubblico in una sessione non autenticata, controllare gli allegati e conservare un’evidenza del risultato. Quando necessario, va considerata anche la deindicizzazione dai motori di ricerca.
Il rapporto con il responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati non deve autorizzare ogni singola pubblicazione. Può però aiutare l’ente a definire criteri, modelli e controlli per i casi ricorrenti, soprattutto quando la stessa piattaforma ospita concorsi, graduatorie, contributi, albo pretorio e trasparenza.
La responsabilità operativa resta nell’organizzazione. Occorre sapere chi decide il contenuto, chi lo carica, chi verifica il sito e chi interviene se la rimozione non funziona. Senza questa catena, una regola corretta può essere vanificata da un passaggio tecnico non completato.
La lezione del provvedimento
La trasparenza amministrativa è una garanzia, non una giustificazione generale per diffondere dati personali. Pubblicare meno, quando la legge non richiede di più, non riduce la controllabilità dell’amministrazione: la rende più precisa.
Per gli enti la domanda da aggiungere a ogni flusso di pubblicazione è molto concreta: chi deve davvero vedere questo dato, per quanto tempo e attraverso quale canale? Se la risposta cambia tra cittadini, partecipanti e uffici interni, deve cambiare anche lo strumento usato.
Fonti
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 745 del 7 ottobre 2026, doc. web 10309202: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10309202
- Garante per la protezione dei dati personali, pagina tematica «Concorsi pubblici»: https://gpdp.it/temi/lavoro/concorsi-pubblici
Nota di trasparenza. Questo articolo è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa. La responsabilità editoriale dei contenuti è di iSimply.
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