TRIBUTI: rassegna stampa N° 4/2026 del mese di aprile

TRIBUTI: rassegna stampa N° 4/2026

Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI

 

Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso

Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al quarto numero 2026 della Newsletter Tributi.

Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.

Il mese di aprile 2026 ha delineato un quadro complesso per la gestione dei tributi locali, segnato da interventi di semplificazione e rigore interpretativo in materia di IMU, TARI e Canone Unico Patrimoniale (CUP).

In ambito IMU, la Cassazione ha chiarito che la riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili richiede l’attivazione del contribuente tramite dichiarazione o perizia, a meno che il Comune non disponga già di informazioni amministrative qualificate. Per quanto riguarda i terreni agricoli in aree montane, la risoluzione n. 1/2026 del Dipartimento Finanze conferma che la nuova classificazione dei comuni non incide sull’esenzione, per la quale restano validi i criteri della circolare n. 9/1993. Importanti precisazioni riguardano anche l’abitazione principale: la locazione parziale non ne cancella l’esonero, purché permangano residenza e dimora del possessore, mentre per i coeredi si esclude la solidarietà passiva, stabilendo una ripartizione del debito pro quota.

Sul piano sanzionatorio, l’omessa dichiarazione IMU è considerata una violazione autonoma per ogni anno d’imposta, con il d.lgs. 87/2024 che introduce nuovi limiti al ravvedimento operoso. In materia di TARI, l’obbligazione grava sull’utilizzatore effettivo, sebbene i pagamenti del proprietario possano evitare la duplicazione del tributo tramite compensazione. Per il CUP, si consolida il divieto di imporre canoni extra sulle antenne di telefonia, mentre il Tar Brescia ne ha sottolineato la natura corrispettiva, escludendo la doppia imposizione tra enti diversi.

A livello sistemico, la definizione agevolata delle entrate locali comporta ora il riconoscimento del debito, limitando il contenzioso. Si segnalano infine l’efficacia delle misure antievasione nel caso di Napoli, l’aumento delle regolarizzazioni catastali grazie agli alert dell’Agenzia delle Entrate e l’attesa per la pronuncia della Consulta sulla tassazione in assenza di possesso per occupazioni illegittime.

Il panorama generale evidenzia una progressiva stratificazione interpretativa che richiede massima attenzione nella gestione delle entrate comunali.

Con stima e fiducia in un domani più equo,

Paolo Finotto

 

 

RASSEGNA STAMPA

 

01/04/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Riduzione Imu per i fabbricati inagibili: dichiarazione d’obbligo se l’informazione non è nota al Comune

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5832/2026, chiarisce che la riduzione della base imponibile IMU per fabbricati inagibili o inabitabili richiede, in via generale, un’attivazione del contribuente mediante apposita dichiarazione o documentazione. La normativa prevede infatti che lo stato dell’immobile sia attestato tramite perizia tecnica comunale o dichiarazione sostitutiva basata su certificazione di un tecnico abilitato. In assenza di tale adempimento, la spettanza dell’agevolazione è stata oggetto di interpretazioni, anche in presenza di conoscenza da parte del Comune.
La Corte precisa che la riduzione può essere riconosciuta anche senza dichiarazione solo se l’ente dispone già di informazioni qualificate e documentate, acquisite nell’ambito delle proprie attività amministrative.
Tale conoscenza deve essere equivalente, per completezza, a quella derivante da una dichiarazione del contribuente o da un accertamento d’ufficio. Non è invece sufficiente una conoscenza occasionale o estemporanea, come nel caso di semplici comunicazioni del contribuente non supportate da attività amministrative dell’ente. L’articolo evidenzia inoltre che lo stato di inagibilità rilevante deve consistere in un degrado significativo o in condizioni non risolvibili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel testo non sono indicati criteri quantitativi o parametri specifici per valutare tali condizioni, rimessi anche alla disciplina regolamentare comunale.

Punti chiave

  • La riduzione IMU per fabbricati inagibili richiede dichiarazione o documentazione tecnica del contribuente.
  • Può essere riconosciuta senza dichiarazione solo in presenza di conoscenza qualificata e documentata del Comune.
  • Non è sufficiente una conoscenza occasionale o non derivante da attività amministrative dell’ente.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
ordinanza Cassazione n. 5832/2026; Dl 201/2011; legge 160/2019; Cass. n. 1016/23; Cass. n. 6270/23; Cass. n. 12226/23; Cass. n. 23946/24; Cass. n. 24066/24; Cass. n. 5804/2023; Cass. n. 18005/2023.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/riduzione-imu-i-fabbricati-inagibili-dichiarazione-d-obbligo-se-l-informazione-non-e-nota-comune-AIRCvFHC?cmpid=nl_ntediliziapa

 

02/04/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

La classificazione dei comuni montani non rileva ai fini Imu

Il Dipartimento Finanze, con la risoluzione n. 1 del 1° aprile 2026, chiarisce che la nuova classificazione dei comuni montani non incide sull’applicazione dell’IMU. Ai fini dell’esenzione sui terreni agricoli situati in aree montane o collinari, continua infatti a valere esclusivamente quanto previsto dalla circolare n. 9 del 1993. La normativa vigente stabilisce che i terreni agricoli, come definiti dalla Legge 160/2019, sono soggetti a IMU salvo specifiche esclusioni, tra cui quelle relative a particolari categorie di possessori o alla localizzazione dei terreni. Tra le esenzioni rientrano anche i terreni ubicati in aree montane individuate secondo i criteri fissati dalla normativa richiamata.
La Legge 131/2025 ha introdotto una nuova classificazione dei comuni montani e previsto un apposito elenco, definito con DPCM sulla base dei dati ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il cui iter non risulta ancora concluso. Tuttavia, la stessa legge stabilisce espressamente che tale classificazione non ha effetti né ai fini IMU né nell’ambito della PAC. Il chiarimento ministeriale ribadisce quindi che, anche dopo l’adozione definitiva del regolamento, non cambieranno i criteri applicabili per l’esenzione. Nel testo non sono indicati esempi applicativi né ulteriori implicazioni operative per contribuenti o amministrazioni.

Punti chiave

  • La nuova classificazione dei comuni montani non rileva ai fini IMU.
  • L’esenzione per terreni montani resta basata sulla circolare n. 9 del 1993.
  • La Legge 131/2025 esclude espressamente effetti IMU e PAC della nuova classificazione.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Legge 160/2019; Dlgs. 99/2004; Legge 448/2001; Legge 984/1977; circolare n. 9 del 14 giugno 1993; Legge 131/2025; risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/la-classificazione-comuni-montani-non-rileva-fini-imu-AIoRujJC?cmpid=nl_ntplusfisco

 

03/04/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Decadenza dalla definizione agevolata: perché rinotificare l’accertamento è un errore

La legge di bilancio 2026 introduce in via strutturale la possibilità per gli enti locali di definire in modo agevolato le proprie entrate, demandando ai Comuni la regolazione degli atti coinvolti, inclusi quelli già formati ma non notificati. L’adesione del contribuente comporta il riconoscimento del debito e preclude la contestazione nel merito, rendendo superflua la notifica dell’atto originario.
L’articolo evidenzia un nodo operativo: la gestione dei casi di decadenza dal beneficio per mancato pagamento, aspetto per il quale nel testo non sono indicate soluzioni normative esplicite ma viene proposta una ricostruzione interpretativa. L’emissione di nuovi atti impositivi dopo la decadenza è considerata problematica, poiché riaprirebbe i termini per il contenzioso.
Viene quindi individuato come strumento coerente un provvedimento di decadenza con intimazione ad adempiere, qualificato come atto ricognitivo e non impositivo.
Tale atto si limita a prendere atto della decadenza, richiamare l’adesione e quantificare il dovuto residuo, senza riaprire il merito della pretesa. Il contribuente può contestarlo solo per vizi propri; nel testo non sono indicati ulteriori ambiti di impugnazione. Il titolo esecutivo deriverebbe dalla combinazione tra dichiarazione di adesione e provvedimento di decadenza. L’articolo segnala inoltre la possibilità di automatizzare il processo tramite strumenti digitali, senza specificare soluzioni operative concrete. Infine, viene evidenziata l’importanza di specifiche clausole regolamentari per sostenere l’impianto descritto.

Punti chiave

  • L’adesione alla definizione agevolata comporta riconoscimento del debito e chiusura del merito.
  • L’emissione di nuovi atti impositivi dopo la decadenza può riaprire il contenzioso.
  • Il provvedimento di decadenza con intimazione ad adempiere è indicato come soluzione operativa coerente.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
legge di bilancio 2026; articolo 1988 del codice civile; legge 160/2019; legge 199/2025; Dlgs 446/1997.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/decadenza-definizione-agevolata-perche-rinotificare-l-accertamento-e-errore-AI44AhJC?cmpid=nl_ntediliziapa

 

03/04/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

La sanzione per omessa dichiarazione Imu per il 2019 non sana le annualità seguenti

Il caso analizzato riguarda l’omessa dichiarazione IMU e le relative conseguenze sanzionatorie nel tempo. In base all’orientamento giurisprudenziale richiamato, l’omissione dichiarativa non si esaurisce in un’unica violazione, ma si rinnova per ciascun anno d’imposta fino alla presentazione della dichiarazione. Ne deriva che il pagamento relativo a un’annualità non esclude la possibilità per il Comune di contestare le omissioni riferite agli anni successivi.
L’articolo richiama una pronuncia della Corte di cassazione del 2025 che conferma la natura continuativa dell’obbligo dichiarativo e la sanzionabilità autonoma per ogni periodo d’imposta. In merito alla regolarizzazione, viene precisato che per le annualità dal 2020 al 2023 è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Il testo evidenzia che, prima delle modifiche introdotte dal Dlgs 87/2024, era ammessa la regolarizzazione anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo l’interpretazione del Dipartimento delle finanze. Con la riforma, invece, la riduzione delle sanzioni è esclusa se la dichiarazione viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni.
Il nuovo regime si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre per quelle precedenti restano valide le regole precedenti. Nel testo non sono indicati ulteriori effetti pratici per il contribuente oltre alla possibilità di ravvedimento nelle annualità indicate.

Punti chiave

  • L’omessa dichiarazione IMU costituisce una violazione autonoma per ogni anno d’imposta.
  • Il pagamento per un’annualità non impedisce accertamenti per gli anni successivi.
  • Dal 2024 il ravvedimento è ammesso solo entro 90 giorni, mentre per il periodo 2020-2023 restano applicabili le regole precedenti.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Cassazione civile, sezione V, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19826; Dlgs 504 del 1992; Dlgs 87/2024; articolo 2, comma 7 del Dpr 322 del 1998; Dlgs 472 del 1997.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/la-sanzione-omessa-dichiarazione-imu-il-2019-non-sana-annualita-seguenti-AI7HAeCC?cmpid=nl_ntplusfisco

 

13/04/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imu, cumulo giuridico per gli omessi versamenti (ma non dopo la riforma)

La Cgt di Vicenza, con la sentenza n. 63/1/2026, ha riconosciuto l’applicazione del cumulo giuridico in caso di contestazioni IMU relative a più annualità. In presenza della medesima violazione reiterata, è quindi irrogabile un’unica sanzione, aumentata in misura variabile.
Il caso esaminato riguarda accertamenti per omesso pagamento dal 2019 al 2022 su aree edificabili, derivanti da un’errata determinazione della base imponibile. Il contribuente ha contestato le sanzioni applicate senza cumulo, procedendo anche a una riliquidazione autonoma.
Il Comune ha sostenuto l’inapplicabilità dell’istituto, richiamando anche le modifiche introdotte dal Dlgs 87/2024. La decisione ha invece valorizzato la disciplina vigente al momento dei fatti, ritenendo configurabile una violazione unitaria ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997.
L’orientamento risulta in linea con precedenti della Cassazione che hanno ammesso il cumulo anche per violazioni ripetute su più anni, se riferite allo stesso immobile.
L’articolo segnala che la successiva riforma ha escluso tali violazioni dall’ambito del cumulo, incidendo in modo significativo sul sistema sanzionatorio dei tributi locali. Secondo quanto riportato, questa modifica non sarebbe coerente con i criteri della legge delega e si discosterebbe dalla giurisprudenza consolidata. Nel testo non sono indicati effetti applicativi concreti della riforma sui casi successivi né ulteriori sviluppi interpretativi.

Punti chiave

  • La Cgt di Vicenza riconosce il cumulo giuridico per violazioni IMU reiterate su più annualità.
  • La decisione si basa sulla normativa vigente al momento dei fatti e su orientamenti della Cassazione.
  • La riforma del Dlgs 87/2024 ha escluso tali violazioni dal cumulo, modificando il quadro sanzionatorio.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
sentenza Cgt di Vicenza n. 63/1/2026; Dlgs 87/2024; Dlgs 472/1997; ordinanza Cassazione n. 3885/2024.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-cumulo-giuridico-gli-omessi-versamenti-ma-non-la-riforma-AIrtLdJC?cmpid=nl_ntplusfisco

 

13/04/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Abitazione principale, la locazione parziale non cancella l’esonero Imu

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8236/2026, interviene sul trattamento IMU dell’abitazione principale parzialmente locata, affermando che l’esenzione continua a spettare.
La decisione chiarisce che la locazione di una parte dell’immobile non incide sul beneficio, purché il possessore mantenga residenza anagrafica e dimora abituale nell’unità. L’interpretazione si inserisce in un contesto di incertezza applicativa, legato a diverse letture della circolare n. 3/2012 e al conseguente contenzioso. La normativa definisce abitazione principale sulla base dei requisiti di residenza e dimora, senza  richiedere un utilizzo esclusivo dell’immobile. L’articolo evidenzia che non esiste una disposizione che escluda l’esenzione in caso di locazione parziale, né tale limite può essere introdotto in via interpretativa. Le indicazioni del Mef, richiamate dalla Corte, riguardavano principalmente il coordinamento tra IMU e Irpef, non la perdita dell’esenzione. Viene inoltre precisato che, nei casi in cui il legislatore ha inteso escludere l’agevolazione in presenza di locazione, lo ha fatto espressamente. Nel testo non sono indicati effetti operativi ulteriori né casi applicativi diversi da quello esaminato.

Punti chiave

  • La locazione parziale dell’abitazione principale non esclude l’esenzione IMU.
  • Restano determinanti residenza anagrafica e dimora abituale del possessore.
  • L’interpretazione è coerente con le indicazioni del Mef e con il dato normativo.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
ordinanza Cassazione n. 8236/2026; circolare n. 3/2012.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/abitazione-principale-locazione-parziale-non-cancella-l-esonero-imu-AIx4jyQC?cmpid=nl_ntediliziapa

 

13/04/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Locazioni, Tari dovuta da chi occupa l’immobile

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9133, affronta il caso della Tari in presenza di immobile locato, chiarendo che l’obbligo tributario grava sul soggetto che occupa o detiene l’immobile.
In assenza di coobbligazione, è quindi l’inquilino il soggetto tenuto sia al pagamento sia agli adempimenti dichiarativi, anche se il proprietario ha effettuato i versamenti.
Nel caso esaminato, il proprietario aveva continuato a pagare la tassa, mentre l’inquilino non aveva presentato la dichiarazione iniziale. Il Comune aveva richiesto al locatario il pagamento integrale della Tari, oltre alla sanzione per omessa dichiarazione, ipotizzando un successivo rimborso al proprietario.
La Corte ha escluso questa impostazione, ritenendo che non debba verificarsi una duplicazione del pagamento.
Viene quindi riconosciuta una compensazione di fatto tra quanto già versato dal proprietario e quanto dovuto dall’inquilino, in relazione alla situazione di quest’ultimo.
Rimane tuttavia applicabile la sanzione per omessa dichiarazione nei confronti dell’inquilino.
Nel testo non sono indicati criteri dettagliati per determinare la compensazione né modalità operative per la sua applicazione.

Punti chiave

  • L’obbligo Tari ricade sull’inquilino in quanto utilizzatore dell’immobile.
  • I pagamenti effettuati dal proprietario evitano una duplicazione del tributo.
  • L’inquilino resta sanzionabile per l’omessa dichiarazione.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
ordinanza Cassazione n. 9133.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/locazioni-tari-dovuta-chi-occupa-l-immobile-AI0peCUC?cmpid=nl_ntplusfisco

 

14/04/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Imu, bocciata la richiesta del Comune: non esiste solidarietà passiva tra i coeredi

In materia di IMU, la giurisprudenza esclude la solidarietà passiva tra eredi, qualificando l’obbligazione come parziaria e quindi ripartita pro quota tra i coeredi. Tale orientamento, confermato dalla Cassazione (sentenza n. 11097/2025), si fonda sull’assenza di una norma specifica per i tributi locali analoga a quella prevista per le imposte sui redditi.
Ne consegue che l’ente locale non può richiedere l’intero debito a un solo erede, anche se gli altri risultano ignoti. Sul piano procedurale, in mancanza di comunicazioni da parte degli eredi, l’atto deve essere notificato collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto.
Nel caso esaminato, l’ente ha notificato l’accertamento a un solo erede e per l’intero importo, modalità ritenuta non corretta. La notifica individuale produce effetti solo sulla quota di competenza del destinatario e non interrompe i termini nei confronti degli altri coeredi.
Pertanto, in assenza di tempestiva notifica anche agli altri eredi, le relative quote possono estinguersi per decadenza. Nel testo non sono indicati criteri operativi per individuare gli eredi né modalità alternative di notifica oltre a quella collettiva.

Punti chiave

  • L’obbligazione IMU tra eredi è parziaria e non solidale.
  • L’atto deve essere notificato collettivamente agli eredi se non identificati.
  • La notifica a un solo erede vale solo per la sua quota e non per l’intero debito.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Cassazione n. 11097 del 28 aprile 2025; articolo 65 Dpr 600/1973; articoli 752 e 1295 del Codice civile.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-bocciata-richiesta-comune-non-esiste-solidarieta-passiva-i-coeredi-AIqOBeCC?cmpid=nl_ntplusfisco

 

14/04/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Canoni su antenne telefonia mobile, questione definitivamente chiusa?

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5504/2026, ha stabilito che per gli impianti delle reti di comunicazione elettronica non possono essere applicati canoni diversi dal canone unico patrimoniale (CUP). La decisione deriva dall’analisi dell’evoluzione normativa del Codice delle comunicazioni elettroniche e delle successive modifiche legislative, che hanno progressivamente rafforzato il divieto di imporre o richiedere ulteriori oneri economici agli operatori del settore.
Secondo la Corte, l’estensione introdotta nel 2018 incide anche sui rapporti di natura privatistica, includendo quindi anche eventuali canoni derivanti da contratti di locazione su beni del patrimonio disponibile degli enti. La pronuncia esclude quindi la possibilità per i Comuni di applicare canoni diversi dal CUP per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazione elettronica.
L’articolo evidenzia che tale interpretazione incide sulle entrate degli enti locali e può limitare la valorizzazione economica dei beni patrimoniali disponibili. Viene inoltre segnalato che il meccanismo del CUP per le telecomunicazioni previsto dalla legge non risulta di agevole applicazione e non compensa integralmente il mancato gettito. Nel testo non sono indicati ulteriori strumenti alternativi o soluzioni operative già adottate dagli enti locali.

Punti chiave

  • La Cassazione esclude canoni diversi dal CUP per impianti di reti di comunicazione elettronica.
  • Il divieto si estende anche a rapporti di natura privatistica su beni del patrimonio disponibile.
  • L’interpretazione comporta possibili effetti sulle entrate dei Comuni e sulla gestione dei beni pubblici.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
sentenza Cassazione n. 5504/2026; Dlgs 259/2003; Dl 33/2016; Dl 135/2018; Dlgs 207/2021; legge 160/2019.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/canoni-antenne-telefonia-mobile-questione-definitivamente-chiusa-AIW0oRVC?cmpid=nl_ntediliziapa

 

20/04/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imu, gli alloggi sociali degli Iacp si presumono abitazione principale

La Cgt di secondo grado della Campania, con sentenza n. 2490/2026, affronta il tema dell’esenzione IMU per gli immobili degli Iacp qualificabili come “alloggi sociali”.
La decisione stabilisce che tale qualificazione dipende dall’accertamento dei requisiti oggettivi e strutturali previsti dal Dm 22 aprile 2008, mentre il dato catastale non è determinante.
Una volta verificati tali requisiti, la destinazione ad abitazione principale dell’assegnatario si presume, salvo prova contraria del Comune. Nel caso esaminato, la Ctr aveva negato l’esenzione sulla base della classificazione catastale, ma la Cassazione ha rinviato affermando la necessità di verificare le caratteristiche sostanziali degli immobili. Nel giudizio di rinvio è stata acquisita una relazione tecnica prodotta dallo Iacp, ritenuta ammissibile anche se presentata per la prima volta in tale fase. La Corte ha precisato che si tratta di un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, non soggetta alle preclusioni previste per i nuovi documenti. Sulla base di tale accertamento, è stata riconosciuta la natura di alloggi sociali per gran parte degli immobili e quindi l’esclusione dall’IMU.
Nel testo non sono indicati ulteriori effetti applicativi per i casi analoghi né criteri diversi da quelli già richiamati.

Punti chiave

  • L’esenzione IMU per gli Iacp dipende dai requisiti degli alloggi sociali previsti dal Dm 22 aprile 2008.
  • Il dato catastale non è decisivo ai fini della qualificazione dell’immobile.
  • La destinazione ad abitazione principale si presume una volta accertati i requisiti strutturali.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
sentenza Cgt Campania n. 2490/2026; Dl 201/2011; Dlgs 546/92; Cassazione 29238/2019; Cassazione 16180/2013; ordinanza Cassazione 26798/2023; ordinanza Cassazione 14469/2021.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-alloggi-sociali-iacp-si-presumono-abitazione-principale-AIBl7gJC?cmpid=nl_ntplusfisco

 

21/04/2026 | https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Ici, alla Consulta la tassazione dei beni espropriati illegittimamente

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10340/2026, ha rimesso alla Corte costituzionale la valutazione della legittimità della norma che impone il pagamento dell’Ici (e oggi dell’Imu) anche in assenza di un effettivo possesso del bene. Il dubbio riguarda i casi in cui un immobile o terreno sia stato oggetto di occupazione d’urgenza non seguita da decreto di esproprio e successivamente dichiarata illegittima, con conseguente trasformazione irreversibile del bene. Nel caso esaminato, il proprietario aveva intrapreso azioni giudiziali ma non aveva riottenuto la disponibilità dei terreni, mentre il Comune aveva comunque richiesto il tributo. La questione centrale riguarda la possibile violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza e tutela della proprietà. La Corte richiama un precedente della Consulta che esclude la debenza dell’Imu in caso di occupazione abusiva che impedisca l’utilizzo del bene. Secondo la Cassazione, il possesso rilevante ai fini dell’imposta deve essere effettivo e non solo formale. Viene quindi sollevato il dubbio di irragionevolezza nel trattare diversamente immobili inagibili e immobili sottratti alla disponibilità del proprietario per effetto di un’occupazione illegittima. Nel testo non sono indicati ulteriori orientamenti giurisprudenziali recenti oltre a quelli richiamati.

Punti chiave

  • La Cassazione rimette alla Consulta la questione della tassazione in assenza di effettivo possesso del bene.
  • Il caso riguarda terreni occupati illegittimamente e non restituiti al proprietario.
  • Il dubbio riguarda possibili violazioni dei principi costituzionali di capacità contributiva e tutela della proprietà.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
ordinanza Cassazione n. 10340/2026; Dlgs 504/1992; sentenza Corte costituzionale n. 60/2024; articoli 3, 42 e 53 della Costituzione.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/ici-consulta-tassazione-beni-espropriati-illegittimamente-AIIecOcC?cmpid=nl_ntplusfisco

 

24/04/2026 | https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Bonus e case fantasma, le verifiche fanno volare gli aggiornamenti catastali

La campagna di comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate avviata dal 2025 ha determinato un aumento delle regolarizzazioni catastali da parte dei contribuenti che hanno effettuato ristrutturazioni edilizie. Le variazioni catastali, comprese quelle presentate da soggetti non destinatari delle lettere, risultano cresciute del 25%, per un totale di circa 70mila dichiarazioni. Le comunicazioni hanno riguardato principalmente immobili con anomalie, tra cui casi di mancata variazione catastale dopo interventi edilizi rilevanti e situazioni di scostamento tra valore catastale e importo dei lavori. Sono stati inviati diversi pacchetti di alert e avviati pre-controlli su posizioni ritenute a rischio. Una parte dei contribuenti ha regolarizzato la propria posizione, altri hanno dimostrato la correttezza degli adempimenti, mentre in una quota di casi sono state riscontrate irregolarità. Parallelamente è stato avviato un monitoraggio sugli immobili non dichiarati, basato su fotointerpretazione della cartografia catastale. A fine 2025 risulta verificata circa il 75% del territorio nell’ambito di queste attività di controllo e aggiornamento delle rendite catastali.

Punti chiave

  • Le variazioni catastali sono aumentate del 25% nel 2025, anche tra contribuenti non destinatari delle comunicazioni.
  • Le lettere dell’Agenzia delle Entrate hanno attivato controlli su immobili con anomalie e scostamenti catastali.
  • È in corso un monitoraggio degli immobili non dichiarati tramite analisi della cartografia catastale.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-e-case-fantasma-verifiche-fanno-volare-aggiornamenti-catastali-AIVUXnfC?cmpid=nl_ntediliziapa

 

24/04/2026 | https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Terzo settore, tre condizioni per l’esenzione Imu

La disciplina Imu prevista per gli enti del Terzo settore non commerciali stabilisce che l’esenzione riguarda gli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale. Le condizioni richieste sono la qualifica dell’ente come non commerciale, il possesso e l’utilizzo dell’immobile per attività specifiche e lo svolgimento di tali attività secondo modalità non commerciali. L’agevolazione può applicarsi anche nel caso di concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile, secondo quanto previsto da una norma di interpretazione autentica, purché il comodato sia concesso a un ente non commerciale collegato al concedente e siano rispettati ulteriori requisiti. In particolare, il comodatario deve utilizzare l’immobile esclusivamente per attività previste dalla normativa e svolgerle senza finalità commerciali. Nel caso descritto, l’utilizzo dell’immobile da parte di un’associazione di promozione sociale per attività culturali non commerciali non determina obblighi fiscali Imu se ricorrono le condizioni previste.

Punti chiave

  • L’esenzione Imu per gli enti del Terzo settore richiede la qualifica di ente non commerciale e l’uso dell’immobile per attività istituzionali non commerciali.
  • La normativa include anche il comodato d’uso tra le forme di possesso, se rispettati specifici requisiti soggettivi e oggettivi.
  • L’utilizzo dell’immobile per attività culturali non commerciali può rientrare nell’agevolazione se ricorrono tutte le condizioni previste.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

articolo 82, comma 6 del Codice del Terzo settore; articolo 1, comma 71, legge 213/2023; articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir; articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504; articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/terzo-settore-tre-condizioni-l-esenzione-imu-AHfBR63C?cmpid=nl_ntplusfisco

 

28/04/2026 | https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com  

Tributi locali e multe: l’antievasione paga, a Napoli recuperati 275,9 milioni

Nel contesto del decreto fiscale in esame al Senato, torna l’attenzione sulle misure di definizione agevolata dei debiti e sulla gestione dei carichi affidati all’agenzia delle Entrate-Riscossione, tema rilevante per molti Comuni con criticità nella riscossione. Il caso di Napoli viene indicato come esempio di un modello alternativo alla sola rottamazione. Nell’ambito del “Patto per Napoli”, avviato nel 2022, il Comune ha ricevuto un finanziamento statale e si è impegnato a migliorare la riscossione e a ridurre le cause strutturali degli squilibri di bilancio.

La società “Napoli Obiettivo Valore” ha gestito 1,86 milioni di pratiche per un valore complessivo di 1,67 miliardi, con incassi pari a 275,9 milioni. I dati evidenziano un incremento della capacità di riscossione rispetto al passato, sia nei recuperi coattivi sia negli accertamenti, con tassi oggi significativamente più alti rispetto al 2019.Il miglioramento della riscossione si riflette anche nella riduzione del debito complessivo del Comune e nella diminuzione delle quote di disavanzo da ripianare. Secondo le previsioni riportate, il completamento del percorso potrebbe portare alla chiusura del periodo di predissesto entro il 2029.Resta indicata una possibile criticità legata alla legittimità della struttura operativa della riscossione, ma il quadro complessivo è presentato come una trasformazione degli equilibri nella gestione delle entrate comunali.

Punti chiave

  • Il decreto fiscale riporta al centro il tema delle definizioni agevolate e della riscossione dei debiti locali.
  • Il “Patto per Napoli” è indicato come modello alternativo alla sola rottamazione per migliorare gli incassi.
  • I dati mostrano un aumento significativo della riscossione e una riduzione del debito del Comune di Napoli.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/tributi-locali-e-multe-l-antievasione-paga-napoli-recuperati-2759-milioni-AIJQJpjC?cmpid=nl_ntediliziapa

 

28/04/2026 |  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com            

 Accertamento Imu, gli eredi rispondono dei debiti in proporzione alla quota ereditaria

Nel caso dei tributi comunali relativi a un contribuente deceduto, l’articolo evidenzia che non esiste un obbligo solidale tra gli eredi per i debiti tributari, ma una ripartizione pro quota del debito del de cuius. La normativa richiamata prevede che gli atti di accertamento possano essere notificati agli eredi in forma impersonale e collettiva presso l’ultimo domicilio del defunto, quando non siano state comunicate le generalità e i domicili fiscali degli eredi, oppure in forma nominativa quando tali informazioni siano disponibili. Tale modalità è considerata posta a tutela dell’interesse erariale. La giurisprudenza richiamata chiarisce però che, per i tributi comunali come l’Imu, non si applica la disciplina della solidarietà prevista per le imposte dirette, ma il principio civilistico della ripartizione del debito tra coeredi secondo le rispettive quote. Sono inoltre indicate alcune limitazioni sull’uso delle informazioni contenute in dichiarazioni dei redditi o di successione ai fini della comunicazione prevista dalla norma. Viene inoltre precisato che non è possibile notificare l’atto in modo impersonale presso il domicilio di un singolo erede e che, in assenza di corretta individuazione di tutti i coeredi, possono emergere profili di invalidità della notifica. In conclusione, viene indicato che la soluzione più sicura per gli enti è la notifica personale a ciascun erede, con imputazione del debito in proporzione alla quota ereditaria.

Punti chiave

  • Nei tributi comunali non si applica la solidarietà tra eredi, ma la ripartizione pro quota del debito.
  • La notifica degli atti può essere impersonale o nominativa, ma con limiti applicativi e condizioni specifiche.
  • La giurisprudenza indica la notifica personale come soluzione più sicura per gli enti impositori.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:

articolo 65 del Dpr 600/1973; articoli 752 e 1295 del Codice civile; Cassazione civile, sezione V, ordinanza 28 aprile 2025, n. 11097; Cassazione 15437/2019; Cassazione 22426/2014; Cassazione 18451/2016; Cassazione 30966/2017; Cassazione 9186/2022; Cassazione 20553/2023; Cassazione 20557/2023; Cassazione 20585/2023.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/accertamento-imu-eredi-rispondono-debiti-proporzione-quota-ereditaria-AIicYhaC?cmpid=nl_ntplusfisco

 

29/04/2026 |  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com 

Divieto di doppia imposizione, secondo la visione del Tar Lombardia sezione di Brescia

La sentenza n. 545/2026 del Tar Lombardia (Brescia) interviene sul canone unico patrimoniale (Cup) con un’interpretazione che si discosta dagli orientamenti prevalenti.
Il giudizio riguarda ricorsi di una società pubblicitaria contro la Provincia di Brescia e affronta la natura del Cup, qualificato dai giudici come entrata patrimoniale corrispettiva e non come tributo.
Secondo la decisione, il canone avrebbe la finalità di definire una tariffa che valorizzi l’uso dei beni pubblici e non di disincentivarne l’utilizzo. In tema di tariffe, il principio di invarianza del gettito viene considerato rilevante solo nella fase iniziale del Cup e successivamente “recessivo”, con possibilità di variazioni tariffarie. Per quanto riguarda il divieto di doppia imposizione, il Tar applica un principio di assorbimento anche tra enti diversi, escludendo la cumulabilità dei canoni per occupazione e diffusione pubblicitaria. Nel caso di concorso dei presupposti tra Provincia e Comune, secondo i giudici si applica un solo canone, quello relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
L’interpretazione si discosta da altri orientamenti giurisprudenziali e amministrativi che ammettono una ripartizione del prelievo tra enti diversi. La sentenza evidenzia inoltre la necessità di un coordinamento tra enti locali per la gestione della ripartizione del gettito.
Viene anche richiamato il tema del canone previsto dall’articolo 27 del Codice della Strada, con esclusione della sua applicazione in presenza del Cup. Nel complesso, la decisione introduce un’interpretazione non univoca e potenzialmente conflittuale sul sistema del canone unico patrimoniale.

Punti chiave

  • Il Tar qualifica il Cup come entrata patrimoniale corrispettiva e non come tributo.
  • Il principio di invarianza del gettito è ritenuto temporaneo e superabile con nuove tariffe.
  • Il divieto di doppia imposizione viene applicato anche tra enti diversi con prevalenza del canone sulla pubblicità.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Sentenza n. 545/2026 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia
  • Articolo 1, comma 817, legge 160/2019
  • Articolo 1, commi 819, 820, 824 e 825, legge 160/2019
  • Articolo 27, commi 7 e 8, Dlgs 285/1992
  • Articolo 1, comma 847, legge 160/2019
  • Sentenza n. 8844 del 29.11.2023 (Tribunale di Milano, sezione 1)
  • Sentenza n. 126 del 18 marzo 2025 (Tribunale di Novara)
  • Sentenza n. 98 del 24 gennaio 2025 (Tribunale di Pavia)
  • Sentenze n. 18 e 19 del 2026 (Tar Veneto)
  • Cassazione civile, sezione V, ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025
  • Cassazione n. 15437/2019
  • Nota Ifel del 14 aprile 2021

 Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/divieto-doppia-imposizione-secondo-visione-tar-lombardia-sezione-brescia-AIeT7GlC?cmpid=nl_ntediliziapa