TRIBUTI: rassegna stampa N° 6/2025 maggio

TRIBUTI: rassegna stampa N° 6 / 2025

Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI

 

Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso

Cari custodi Responsabili dei tributi comunali, benvenuti al sesto numero della Newsletter Tributi del 2025.
Anche questo mese proseguiamo insieme il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.
Partiamo da un caso concreto: a chi spetta il pagamento dell’imu in caso di assegnazione della casa coniugale in fase di separazione? A nessuno in quanto il soggetto passivo diventa l’assegnatario ed essendo residente gode dell’esenzione prima casa.
Per quanto riguarda i temi della rassegna stampa di questo mese tratteremo l’obbligo dichiarativo per poter beneficiare di eventuali riduzioni/esenzioni d’imposta ad esclusione delle casistiche relativamente alle quali le informazioni sono presenti nella banca dati catastale o nei Mui.
Troveremo una recente ordinanza della Cassazione che affronta la questione delle sanzioni in caso di incertezza normativa e le ritiene eliminabili in quelle situazioni dove esiste un’’impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica relativamente al caso trattato.
Ci soffermeremo sui concetti di funzionalità ed esclusività in tema di esenzione della parte variabile della Tari per quanto riguarda i magazzini strumentali alla produzione ed allo stoccaggio dei prodotti finiti.
Affronteremo la successione ereditaria e la notifica di eventuali debenze agli eredi in modo impersonale e collettivamente nell’ultimo domicilio del dante causa, nei casi in cui sia stata omessa la comunicazione degli aventi causa, in modo individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
Vedremo una sentenza di Cassazione che ritiene che la nullità di un atto non dipende dall’illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto e un’altra che sentenzia la legittimità della notifica via PEC anche se l’indirizzo del mittente non figura nei registri pubblici.
Analizzeremo la sentenza della Cassazione per quanto riguarda i “beni merce” nella parte dove ribadisce l’obbligatorietà della dichiarazione ai fini delle agevolazioni e soprattutto nella parte dove viene negata l’agevolazione nell’ipotesi di unità acquistata per essere ristrutturata e poi venduta.

Non da ultimo, un interessante articolo riguardante il computo del mese di possesso sulla base del conteggio dei giorni in capo all’acquirente ed al venditore.
Chiudiamo con un concetto che riassume bene il senso del nostro lavoro: presidio. Essere responsabili dei tributi oggi significa presidiare con attenzione ogni norma, ogni scadenza, ogni sentenza. Ma anche ascoltare, interpretare, guidare. Questa newsletter vuole essere uno strumento per farlo meglio, ogni mese.

Con stima e fiducia in un domani più equo,

Paolo Finotto

 

 

 

PROBLEMATICA/QUESITO

Sono proprietaria al 50%, con il mio ex marito, di un appartamento.

Il giudice ha stabilito che nell’alloggio ci posso vivere io con mio figlio e che io devo pagare per intero le spese condominiali.

Chi paga l’IMU?

 Soluzione:

Nessuno deve pagare.

L’art. 5, comma 12quinquies D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012 ha disposto che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

La signora pertanto sarà soggetto passivo al 100% ma vivendo all’interno dell’unità immobiliare potrà beneficiare dell’esenzione relativa all’abitazione principale.

Inoltre la L.160/2019 al comma 741 ha allargato la sfera considerando abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli.

 

 

RASSEGNA STAMPA

 

 

5 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Imu verso la dichiarazione unica obbligatoria per ottenere gli sconti

 La novità nel decreto attuativo della riforma atteso al prossimo Cdm

Sembra arrivato il momento per l’approvazione in prima lettura del decreto legislativo di riordino dei tributi comunali, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri questa settimana.

Tante sono le novità per i tributi comunali, alcune di dettaglio, altre di carattere più generale, come la possibilità per gli enti di disporre autonomamente forme di definizione agevolata dei propri tributi o forme di sollecitazione al versamento spontaneo, prima della fase accertativa.

Tuttavia, una disposizione molto attesa dai Comuni è destinata al rinvio; si tratta della norma che estende ai tributi delle regioni e degli enti locali gli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza», sulla cui applicabilità finora si sono registrati orientamenti contrastanti da parte dei Comuni, generalmente motivati dall’indisponibilità dei tributi che può essere derogata solo con norma di legge.

Altro rinvio sembra riguardare anche la Tari, per la quale si discute dell’applicazione della tariffa fissa su tutte le superfici, comprese quelle produttive di rifiuti speciali, e ciò in conseguenza di un orientamento del giudice di legittimità che può considerarsi oggi consolidato.

Per quanto riguarda l’Imu, si mette mano agli obblighi dichiarativi.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, e costituisce «l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo». La precisazione sembra escludere la possibilità, per i Comuni, di prevedere altre forme di comunicazione, aggiuntive rispetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione statale, sebbene in passato questa facoltà sia stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, anche nell’ipotesi di fissazione di un termine a pena di decadenza. Lo schema di Dlgs precisa che «la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni». Anche qui si recepisce un consolidato orientamento di legittimità, in base al quale qualsiasi agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione, anche laddove la stessa non è espressamente prevista a pena di decadenza. Ma la riscrittura delle regole non sembra risolvere tutti i problemi, perché rimane anche la precisazione che con il decreto di approvazione del modello di dichiarazione possano essere «disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione». Fonte normativa da cui il Mef trae la sua legittimazione all’individuazione dei casi in cui occorra presentare la dichiarazione, derogando anche alle previsioni normative, in ragione di una semplificazione (lato contribuente), giustificata dal fatto che il Comune può comunque venire a conoscenza delle informazioni necessarie a liquidare l’imposta, accedendo, ad esempio, a varie banche dati. Ma la norma non fa alcun riferimento alla «conoscibilità» delle informazioni da parte del Comune, ponendo un obbligo ben preciso, anche in ragione di una più celere e automatica attività di controllo dell’evasione. Gli unici casi in cui non vige l’obbligo dichiarativo, per espressa previsione normativa, sono quelli in cui le informazioni sono presenti nella banca dati catastale o nei Mui, informazioni che vengono acquisite massivamente dai Comuni.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-la-dichiarazione-unica-obbligatoria-ottenere-sconti-AHvCauX?cmpid=nl_ntplusfisco

 

5 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imposta di soggiorno, c’è la sanzione minima

Penalità da 50 euro quando l’adempimento saltato non comporta versamenti

Un’importante novità recata dallo schema di decreto legislativo di riordino dei tributi comunali atteso in Consiglio dei ministri riguarda il sistema sanzionatorio dell’imposta di soggiorno, la cui formulazione attuale comporta delle conseguenze giuridicamente assurde.

La normativa prevede oggi, per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento «dell’importo dovuto».

A differenza degli altri tributi comunali, in questo caso non è prevista la sanzione minima di 50 euro, e quindi in passato ci si è interrogati se fosse possibile applicare comunque una sanzione minima, in caso di omessa presentazione della dichiarazione senza alcun importo da versare.

La questione è stata posta anche all’attenzione del Mef che, tuttavia, in una risposta data a Telefisco 2025, ha ritenuto che non si potesse applicare la sanzione minima di 50 euro, indicando comunque la possibilità, in applicazione del principio di proporzionalità, di ridurre la sanzione fino al 25%; a decorrere, però, dalle violazioni commesse da quest’anno, perché per le dichiarazioni che dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2024 la riduzione può arrivare al 50%.

La risposta ministeriale non ha convinto, in quanto la normativa collega la sanzione all’importo dovuto, ma se nulla è dovuto, in quanto precedentemente versato alle scadenze previste dai regolamenti comunali, allora non è possibile applicare alcuna sanzione, anche considerando che, per l’articolo 6, comma 5-bis del Dlgs 472/1997, non è punibile la violazione quando non incide sul versamento del tributo. Il problema, come detto, sta nella cattiva formulazione della norma, che però è in via di riscrittura.

Nello schema del Dlgs è previsto infatti che per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo «non versato» e comunque non inferiore a 50 euro; per l’infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.

Si corregge, quindi, anche un’altra anomalia, quella di trattare, sotto il profilo sanzionatorio, l’infedele dichiarazione al pari dell’omessa dichiarazione.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imposta-soggiorno-c-e-sanzione-minima-AHOiMvX?cmpid=nl_ntplusfisco

 

5 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com  

Sanzioni non dovute in caso di incertezza normativa

La Corte di Cassazione sezione tributaria, nell’ordinanza n. 6738/2025, ritiene che le sanzioni non siano applicabili in caso di norma dubbia e che in presenza di norma di interpretazione autentica, l’incertezza normativa si determina nel periodo precedente all’adozione della norma interpretativa nel quale, pertanto, non va applicata la sanzione.

La controversia riguarda un caso che vede coinvolta l’Agenzia delle Entrate ma che dà continuità al filone giurisprudenziale favorevole alla disapplicazione della sanzione in presenza di incertezza sulla portata applicativa della norma, pur in presenza di prassi volta all’interpretazione

La Suprema Corte delinea i requisiti dell’obiettiva incertezza normativa:

Giova richiamare, in tal senso, quanto ripetutamente affermato da questa Corte in punto ai requisiti perché possa parlarsi di “obiettiva incertezza normativa” idonea a configurare l’esimente di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997.

Al riguardo è stato precisato, in particolare, che tale situazione è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; la mancanza di precedenti giurisprudenziali; l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; il contrasto tra opinioni dottrinali; l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1893/2021, Cass. n. 15452/2018).

 

https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43557389

 

 

5 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com  

L’amministrazione straordinaria non beneficia del regime IMU previsto per il fallimento

La procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa. (CGT I GRADO ROMA s. n. 2746/2025).

In base all’art. 10, comma 6, D. Lgs. 504/1992, il curatore del fallimento, così come il commissario della liquidazione coatta amministrativa, è tenuto al versamento dell’IMU “dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”, norma ribadita dall’art. 1, comma 768, L. 160/2019 (“per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”).

La norma enunciata è di stretta interpretazione e, pertanto, va applicata solo con riferimento alle procedure concorsuali enunciate. In proposito, si veda Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2023, n. 19681 la quale ha affermato che, in tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale da ritenersi insuscettibile d’ interpretazione analogica.

https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43557441

 

7 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com  

 Esenzioni Imu Covid e obbligo dichiarativo

Alla fine del 2025 scadrà il termine per la notifica degli avvisi di accertamento Imu riferiti all’omesso o insufficiente versamento del tributo, relativo all’anno d’imposta 2020.

Si tratta di un’annualità particolare, caratterizzata dalla presenza di numerosi provvedimenti agevolativi che furono emanati dal legislatore in conseguenza dell’emergenza Covid. In particolare, ci si riferisce alle esenzioni introdotte in favore del settore turistico e dello spettacolo dall’articolo 177 del Dl 34/2020 e dall’articolo 78 del Dl 104/2020 e delle attività rientranti in determinati codici Ateco (articolo 9 e 9-bis del Dl 137/2020).

I contribuenti che beneficiarono delle predette agevolazioni furono obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu, come è stato chiarito anche dal Ministero dell’economia e delle finanze nelle Faq pubblicate a giugno 2021. Il Ministero, infatti, precisò che, in base all’articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, i soggetti passivi sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu, allorquando si verifichino delle modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Inoltre, lo stesso comma rimanda il compito di stabilire i casi in cui sussiste l’obbligo dichiarativo al decreto ministeriale previsto dallo stesso comma 769. Si tratta del Dm 29/07/2022 che ha specificato la sussistenza dell’obbligo dichiarativo quando il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. In questa fattispecie rientra l’ipotesi in cui l’immobile abbia acquistato o perduto nel corso dell’esercizio il diritto all’esenzione dall’Imu. Poiché il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2020 è scaduto il 30/06/2021, come previsto dal comma 679 sopra citato, la dichiarazione è stata presentata secondo il modello e le istruzioni approvate con Dm 30/10/2012, il quale, in merito all’obbligo dichiarativo, conteneva una previsione analoga a quella appena sopra citata. In proposito il Ministero ebbe modo di precisare che l’obbligo dichiarativo non sussiste quando l’esenzione Covid viene meno in quanto il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

Quindi, i contribuenti erano obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu 2020 laddove avessero usufruito per il predetto anno delle agevolazioni Covid. In proposito, il citato Dm 29/07/2022, seppure utilizzato per le dichiarazioni degli anni 2021 e 2022, introdusse nel modello dichiarativo un apposito campo che doveva essere barrato dai contribuenti che avevano beneficiato delle esenzioni Covid del cosiddetto quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza da Covid-19. Le istruzioni al modello chiarirono che anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 occorreva presentare la dichiarazione Imu. In tal caso era sufficiente barrare l’apposito campo mentre non era necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

Parallelamente all’obbligo dichiarativo Imu, il decreto ministeriale 11 dicembre 2021, in attuazione dell’articolo 1, commi da 13 a 17, del Dl 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, ha introdotto l’obbligo in capo ai soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni Covid di autodichiarare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non superava i massimali previsti dalla norma, oppure che l’importo degli aiuti ricevuti è eccedente i massimali e che devono essere restituiti. Autodichiarazione che doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2023. Le risultanze di tali autodichiarazioni sono state trasferite dall’Agenzia delle entrate ai Comuni che avrebbero dovuto utilizzarle per gli adempimenti informativi connessi agli aiuti di stato, quali la registrazione nel registro nazionale aiuti (adempimento prorogato, per la sola Imu, al 30 novembre 2025 dall’articolo 3, comma 1, del Dl 202/2024).

Ciò premesso, si pone il problema di comprendere le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

La normativa di disciplina dell’Imu stabilisce l’obbligo dichiarativo nell’ipotesi in cui ci siano variazioni incidenti sulla determinazione dell’imposta, rimandando al Dm di approvazione del modello della dichiarazione e relative istruzioni il compito di definire i casi in cui la presentazione della dichiarazione è obbligatoria. La norma, nel caso delle agevolazioni tributarie soggette all’obbligo dichiarativo, non prevede che il mancato adempimento comporti la decadenza dalle stesse, salvo in 3 ipotesi: nel caso di alloggi sociali, di abitazioni possedute da appartenenti alla Forze armate e di polizia (articolo 1, comma 741, lettera c, punti 3-5 della legge 160/2019) e nel caso dei beni-merce (articolo 1, comma 751, legge 160/201). In queste fattispecie, infatti, la presentazione della dichiarazione deve avvenire a pena di decadenza.

Pur nel silenzio della norma, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in molti casi sancito che l’obbligo dichiarativo deve essere adempiuto a pena di decadenza. Partendo dalle fattispecie per le quali lo stesso comma 769 prevede la dichiarazione “in ogni caso” (beni merce, alloggi sociali, abitazioni Forze armate), il Ministero dell’economia e delle finanze, nella risposta al seminario Telefisco 2023, prendendo atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali e in particolare della decisione n.37385/2022 della Cassazione, nella quale si legge che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)», ritiene che la dichiarazione debba presentarsi a pena di decadenza. Anche la Corte di Cassazione ha confermato, per suddette tre fattispecie, la natura decadenziale dell’adempimento dichiarativo (ordinanza 5191/2022, sentenza 28806/2023). Sentenza, quest’ultima, che ha ribadito l’obbligo dichiarativo decadenziale anche per fruire delle agevolazioni previste per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (articolo 1, comma 741, lettera c, punti 1-2, della legge 160/2019) e degli enti non commerciali destinati a finalità di ricerca scientifica (articolo 1, comma 759, lettera g, della legge 160/2019). Ciò in quanto, a detta della Corte, la norma dell’articolo 2, comma 5-bis, del DL 102/2013 non è stata abrogata e quindi continua a prevedere che per le agevolazioni dalla stessa richiamate (beni merce, alloggi sociali, cooperative edilizie a proprietà indivisa e enti non commerciali per ricerca scientifica) la dichiarazione è necessaria a pena di decadenza.

Ma la Corte è andata oltre, sancendo, sempre in virtù del sopra citato principio, “la decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario”, la necessità della dichiarazione a pena di decadenza anche nel caso dell’esenzione per gli enti non commerciali (articolo 1, comma 759, lettera g, legge 160/2019). Pur se il comma 770 della medesima norma, prevedendo l’obbligo dichiarativo annuale in via telematica, non ne stabilisce la natura decadenziale. L’ordinanza n. 3260/2024 ha evidenziato infatti che la presentazione della dichiarazione «è adempimento essenziale e imprescindibile per godere dell’agevolazione (anche in caso di utilizzazione “mista”)» analogamente si riscontra nella sentenza n. 24200/2024.

A questo punto si pone il problema di comprendere se il principio di carattere generale sopra citato possa trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui la norma prevede l’obbligo dichiarativo nel caso in cui si usufruisca di un’agevolazione, senza specificare la sua natura decadenziale ai fini della spettanza di un beneficio ai fini Imu. Se si sposa la tesi che tale principio ha appunto carattere generale, anche nel caso dell’esenzioni Covid, per le quali il Ministero ha espressamente previsto l’obbligo dichiarativo (modificando anche il modello di dichiarazione), la mancata presentazione della dichiarazione nei termini comporta il venir meno dell’agevolazione, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti sostanziali. In proposito il Ministero, nel Dm 24/04/2024, di approvazione della dichiarazione Imu ha evidenziato espressamente che: «occorre, però, richiamare l’attenzione sull’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, in base alla quale, al di là dell’espressa previsione di cui alle disposizioni appena ricordate, il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme». Pur se tuttavia c’è chi sostiene che, in mancanza di espressa previsione decadenziale da parte della norma, l’omissione della dichiarazione comporta solamente l’irrogazione della sanzione di legge, ma non anche la perdita dell’agevolazione. I fautori di tale tesi sostengono peraltro che, avendo gli enti ricevuto appositi ristori statali per predette esenzioni, il loro disconoscimento per il solo motivo formale della mancata presentazione della dichiarazione comporta una indebita duplicazione del gettito.

Pur se sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale in merito, vale la pena osservare che nella bozza di decreto legislativo di riforma dei tributi locali, attuativo della legge 111/2023, è contenuta la modifica del comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019, in cui viene espunta la norma che prevede l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza per le tre fattispecie sopra richiamate (beni merce, alloggi sociali, abitazioni Forze armate), in quanto, si legge nella relazione illustrativa, il principio generale della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge comporta che predetta decadenza dal beneficio fiscale deve riguardare tutte le fattispecie oggetto di dichiarazione e non solo quelle che sono espressamente indicate dalla legge a pena di decadenza. Come a dire, che per principio generale in tutti i casi e quindi, per quanto qui di interesse, anche nell’ipotesi dell’esenzione Covid l’adempimento dichiarativo è a pena di decadenza.

Si tratta di una questione molto delicata, che meriterebbe un chiarimento ufficiale, considerando che sovente si riscontra la dimenticanza della dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, anche al fine di evitare il prevedibile contenzioso.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/esenzioni-imu-covid-e-obbligo-dichiarativo-AHiBRJc?cmpid=nl_ntediliziapa

 

8 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com  

 

Magazzino esente da Tari se l’utilizzo è coerente

Non è rilevante la definizione attribuita ma la funzione assolta

Denominare “magazzino” un’area aziendale non basta per escluderla dalla parte variabile della tariffa sui rifiuti. A tal fine, invece, è necessario che il luogo rispetti i requisiti previsti dalla legge.

Il principio di diritto è stato enunciato dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con ordinanza del 1° maggio 2025 n. 11476, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Oggetto del contendere l’avviso di pagamento della Tari per agli anni 2012-2017, in relazione all’assoggettamento al tributo anche dei magazzini strumentali di un’impresa produttiva.

Nel dettaglio, secondo l’impresa le aree adibite a magazzini strumentali alla produzione ed allo stoccaggio dei prodotti finiti sono esenti da Tari poiché, in via prevalente e continuativa, lì si formano rifiuti speciali e non urbani.

La Suprema Corte ricorda che l’incipit dell’articolo 1, comma 649, legge 147/2013 introduce la regola generale secondo cui, nella determinazione delle superfici soggette a Tari, «non si tiene conto» di quelle parti ove si formano «in via prevalente e continuativa» rifiuti speciali, poiché lo smaltimento è a carico del loro produttore. Inoltre, che è il regolamento comunale a indicare le aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, e «i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive». Quindi, è la legge che individua il collegamento fra le aree produttive e i locali adibiti a deposito di materiali; il che, ai fini dell’esonero dall’imposta, consente di assimilare i magazzini alle aree produttive. Il che si fonda su alcuni fondamentali presupposti. E precisamente: il collegamento deve essere funzionale ed esclusivo, quindi il magazzino deve essere «servente» rispetto all’opificio ed «esclusivamente connesso all’attività produttiva», cioè non adibito ad altro. Inoltre, nei magazzini si devono produrre, come nei locali produttivi, rifiuti speciali in via prevalente e continuativa e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani; il produttore dei rifiuti speciali deve aver provveduto al loro trattamento nel rispetto della normativa vigente.

Il magazzino deve, quindi, essere, prima di tutto, «servente» rispetto all’opificio, in secondo luogo «esclusivamente connesso all’attività produttiva», ovverosia non adibito ad altro, in terzo luogo, consistere in un’area ove si producono, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili.

Per questi motivi, l’assoggettamento alla parte variabile della Tari resta condizionato non alla mera denominazione del locale, bensì alle sue caratteristiche concrete e all’esistenza o meno del suo collegamento funzionale ed esclusivo con l’attività produttiva.

In questa prospettiva si era già pronunciato il ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, in risposta ad un quesito sull’assoggettabilità a Tari di aree scoperte e capannoni adibiti a stoccaggio di materie prime, magazzini intermedi di produzione e magazzini di stoccaggio dei prodotti finiti.

Il collegamento funzionale e continuativo dei magazzini, la prevalenza e la continuità della produzione di rifiuti speciali e il loro smaltimento/trattamento restano a carico del contribuente produttore di rifiuti. Sull’onere probatorio e altri punti, la Corte richiama la sua pregressa giurisprudenza.


https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/magazzino-esente-tari-se-l-utilizzo-e-coerente-AHeBkse?cmpid=nl_ntplusfisco

 

9 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Dal Cdm il primo sì alla riforma dei tributi locali: le principali misure

Dalle lettere di compliance alla possibilità di ravvedimento anche a controlli già avviati cosa prevede il Dlgs che ha avuto il nullaosta del Consiglio dei ministri

Il decreto legislativo che riforma i tributi locali ha ottenuto il primo via libera in Consiglio dei ministri venerdì 9 maggio, il testo passa ora alla Conferenza Unificata e alle commissioni parlamentari.

Di seguito sono riportate in sintesi le principali novità:

  • Adempimenti spontanei – Compliance, lettere anche dagli enti locali 

Il decreto apre la porta alle lettere di compliance per favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti. Così come già avviene per le imposte erariali, per incrementare la riscossione anche gli enti territoriali potranno inviare ai contribuenti una lettera nella quale sono riportati gli elementi acquisiti direttamente o pervenuti da terzi per la corretta determinazione dell’obbligazione tributaria. In questo modo, prima che l’ente notifichi un avviso di accertamento esecutivo, il cittadino potrà regolarizzare l’errore o l’omissione con il ravvedimento operoso. Se il contribuente non ritiene corretti i dati, basterà comunicarlo all’ente impositore inviando eventuali elementi di cui non era a conoscenza.

  • Versamenti – Aliquote e tariffe ridotte se l’addebito è diretto sul conto

Vengono meglio definite le regole per il regime premiale destinato a chi accetta l’addebito diretto dei tributi locali sul proprio conto corrente. Già oggi le norme (articolo 118-ter del Dl 34/2020) consentono agli enti territoriali di ridurre fino al 20% aliquote e tariffe in caso di domiciliazione bancaria. Nella nuova regola si introduce invece una doppia opzione per lo sconto, che potrà essere applicato in misura fissa o in percentuale. In sostanza se viene fissato un taglio del 5% ma nel limite massimo di mille euro. Il regime premiale non sarà comunque applicabile per i versamenti unitari come, ad esempio, quelli per l’Imu per i quali le somme riscosse incidono sulle regolazioni del Fondo di solidarietà comunale e in quello speciale per l’equità del livello dei servizi.

  • Autonomia – Esenzioni e nuovi sconti anche nell’Irpef regionale

La disciplina dell’addizionale regionale Irpef viene allineata a quella già prevista per l’addizionale comunale, che prevede un maggiore spazio per la manovrabilità dell’imposta. In base alle nuove regole, quindi, le Regioni potranno anche arrivare ad azzerare l’aliquota dell’addizionale, come oggi è previsto per l’Irap, oppure stabilire una soglia di esenzione collegata al possesso di specifici requisiti reddituali. La soglia non è una franchigia ma decide l’applicazione o meno dell’addizionale, che riguarda quindi l’intero reddito in caso di superamento del limite. Non solo le riduzioni di aliquota, ma anche il suo azzeramento e le eventuali esenzioni, si chiarisce, saranno integralmente a carico del bilancio della regione.

  • Azioni esecutive – Pignoramento sprint, sospensione dimezzata a 60 giorni

Accanto alle misure per favorire in modo «dolce» l’adesione dei cittadini ai loro obblighi tributari, la riforma del fisco territoriale affina anche le armi della riscossione coattiva, e in particolare delle azioni esecutive che possono scattare quando il debito supera determinate soglie. La novità principale è rappresentata dal taglio a 60 giorni, dagli attuali 180, dei termini per avviare le azioni esecutive dopo la notifica dell’atto di accertamento. Con il nuovo calendario, in pratica, il ritmo della procedura che porta al pignoramento sarà analogo sia quando il contribuente presenta un ricorso sia quando non lo presenta. All’atto pratico, di conseguenza, la presentazione del ricorso non si tradurrà in uno stop all’esecuzione, a meno di una risposta sprint dai giudici.

  • Le penalità – Sanzioni più leggere per chi non presenta le dichiarazioni 

Come accaduto con il Dlgs sulle sanzioni dei tributi erariali, anche per le entrate locali la riforma porta un alleggerimento delle penalità, per allinearle agli standard europei largamente superati dalla normativa italiana in vigore. In primo luogo anche gli enti territoriali si devono allineare alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e alle regole per omesso o parziale versamento del tributo dovuto nel termine o di incompletezza dei documenti di versamento. Si introduce la sanzione unica del 100 per cento in caso di omessa dichiarazione, oggi punita con penalità che vanno dal 100 al 200 per cento a seconda dei casi, e del 40 per cento (invece dell’attuale ventaglio dal 50 al 100 per cento) per la dichiarazione infedele.

  • Riscossione – Ravvedimento anche se i controlli sono già partiti

Altra importante novità per i tributi comunali è la possibilità per il contribuente di ravvedersi anche se sono iniziate le verifiche da parte dell’ente impositore. La deroga era già prevista per l’Agenzia delle entrate (articolo 13, comma 1-ter, Dlgs 472/1997), ma ora si applicherà anche ai Comuni, e già dall’entrata in vigore del decreto, mentre le altre modifiche al sistema sanzionatorio entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. La novità impatta sui procedimenti di accertamento soggetti al contraddittorio preventivo, per i quali è prevista la possibilità di ravvedersi dopo aver ricevuto la comunicazione dello schema dell’atto.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/dal-cdm-primo-si-riforma-tributi-locali-AHHI7uf?cmpid=nl_ntplusfisco

 

12 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Stop alla cartella, l’ufficio competente è quello del domicilio fiscale

Il ruolo viene consegnato al concessionario dove ha sede il contribuente

Anche all’agenzia delle Entrate e della Riscossione si applica il criterio della competenza territoriale sulla base del domicilio fiscale del contribuente. Pertanto è illegittimo – per carenza di competenza territoriale – il provvedimento emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente. Infatti, nell’attività di riscossione attribuita all’agenzia delle Entrate è previsto, da un lato, che ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente (articolo 31, comma 2, Dpr 600/1973) e, dall’altro, che l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce (l’articolo 24, Dpr n. 602/ 1973). Questo è il principio reso dalla Cgt di primo grado di Piacenza con sentenza n. 37/2/2025 (presidente e relatore Morlini).

Un contribuente con domicilio fiscale in provincia di Pavia ha impugnato delle intimazioni di pagamento emesse dall’agenzia delle Entrate Riscossione di Piacenza, opponendo l’illegittima azione di tale ente territoriale della riscossione per via della propria incompetenza.

In base all’articolo 1, comma 3, del Dl n. 193/2016, l’ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate e della Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli di natura processuale, delle società appartenenti al Gruppo Equitalia. Tale ente assume la qualifica di agente della riscossione, esercitando i poteri e operando in conformità alle disposizioni previste dal Titolo I, Capo II, e dal Titolo II, del Dpr n. 602/1973, che includono, tra l’altro, gli articoli 24, 31 e 46 dello stesso decreto. Inoltre, l’ente è soggetto alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia di persone giuridiche private.

L’accentramento delle funzioni di riscossione in un unico ente non determina la perdita di rilevanza della nozione di circoscrizione territoriale, che deve essere intesa come l’organizzazione degli uffici dell’ente pubblico economico incaricato della gestione della riscossione, in coerenza con gli ambiti territoriali precedentemente attribuiti ai concessionari della riscossione.

Pertanto, continuano ad applicarsi gli articoli 24, 31 e 36, del Dpr n. 602/1973. Di conseguenza, l’intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall’ufficio provinciale dell’agenzia delle Entrate e della Riscossione competente in base al domicilio fiscale o alla sede del contribuente.

Simili fattispecie sono già state affrontate dalla Corte di Cassazione (tra le tante, si vedano n. 23889/2024; n. 4400/2023; n. 33862/2022) che, in diversi precedenti, è giunta alla medesima conclusione: l’ente della riscossione competente è quello nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente.

 

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13 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com

IMU dovuta pro quota in caso di successione ereditaria. Rilevanza della notifica impersonale

La controversia riguarda l’impugnazione della sentenza di secondo grado della Corte di giustizia tributaria per essere stato erroneamente ritenuto che gli atti impositivi erano stati correttamente emessi e notificati e che, comunque, la proposizione del ricorso da parte della contribuente aveva sanato ogni eventuale nullità della notifica. CORTE DI CASSAZIONE o. 11097 del 28/04/2025.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, intitolato “Eredi del contribuente”, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:

1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 65 non sia stata effettuata;

2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.

Per l’avviso di accertamento intestato e diretto ad un contribuente deceduto, l’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che gli eredi del contribuente hanno l’obbligo di comunicare il decesso del loro dante causa e il nominativo di tutti gli aventi causa, in modo che gli Uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius. Se tale comunicazione è stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento”.

Peraltro, si è ritenuto (da ultima, sempre in relazione a tributi locali: Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2023, n. 15544) che tale comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici finanziari di «azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius»; laddove, la notificazione impersonale collettiva degli atti intestati al dante causa al domicilio dello stesso, viceversa, sia una mera facoltà dell’amministrazione finanziaria e non un obbligo. Il sistema configura, infatti, un obbligo, nel diverso senso di notifica al domicilio personale del singolo erede, soltanto alla condizione che quest’ultimo abbia provveduto a comunicarlo all’amministrazione finanziaria, ipotesi non ricorrente nel caso in esame. Tale principio trova la sua ragione nell’assunto, da tempo affermato in sede di legittimità, secondo cui la notifica collettiva e impersonale è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione.

Due sono, infatti, i presupposti per la notificazione dell’atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notifica impersonale e collettiva agli eredi presso il domicilio del de cuius):

  1. a) l’ufficio deve essere a conoscenza del decesso;
  2. b) l’ufficio non deve avere conoscenza del domicilio degli eredi.

Solo al ricorrere di tali condizioni ricorre la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge. Quanto finora esposto, tuttavia, non toglie che, pur in assenza di questa comunicazione, la notifica possa essere effettuata personalmente al singolo erede coobbligato presso il suo domicilio, ove l’ufficio ne conosca il domicilio.

Pertanto, si può ribadire il principio di diritto per cui, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la circostanza che la notifica non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi – modalità non integrante un diritto di questi ultimi, in quanto posta a tutela ed agevolazione dell’ente impositore – non costituisce elemento che può inficiare di validità il procedimento notificatorio, qualora l’ente stesso abbia notificato l’atto a mani proprie ad uno di essi (in termini: Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2023, n. 15544).

L’altra questione rilevante affrontata attiene alla possibilità di applicare la solidarietà tra gli eredi per l’obbligazione ereditata.

Invero, l’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette, mentre per l’IMU non vi un’espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius. Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2014, n. 22426; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585).

 

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13 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com

IMU ESENZIONE MERCE – I FABBRICATI RISTRUTTURATI

Sulla base della recente ordinanza 10932/2025, l’esenzione IMU sui fabbricati merce escluderebbe gli immobili ristrutturati. Come si distinguono rispetto alla diversa tipologia di intervento edilizio? Il comune può procedere al recupero IMU sul pregresso?

Il quesito riguarda una delle novità più sorprendenti della Cassazione che, con ordinanza 10932 del 21 aprile 2025, ha ribaltato le posizioni ministeriali sui requisiti necessari per considerare esente dall’IMU un fabbricato costruito da impresa costruttrice e destinato alla vendita

La norma protagonista del caso è di poche parole. La Legge 160/2019, articolo 1 comma 751 prevede che Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU

Ancor prima, l’art. 2 d.l. n. 102/2013 prevedeva l’esenzione dall’imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo «Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma».

Dalla lettura della disposizione normativa emerge, dunque, che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo dichiarativo; si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza. L’effetto decadenziale stabilito dalla norma esclude ogni ipotesi di emendabilità della dichiarazione fiscale, soprattutto a seguito dell’atto impositivo (CORTE DI CASSAZIONE o. 8271/2025)

Deve trattarsi quindi di:

  • Fabbricati (no aree)
  • Costruiti da impresa costruttrice
  • Destinati dalla medesima impresa alla vendita per tutto il periodo in cui permane tale destinazione
  • Non devono essere, in ogni caso, locati

Dalla prassi ministeriale formatasi sul punto, sono state delineate le caratteristiche della fattispecie in discorso:

  1. L’oggetto comprende solamente il fabbricato ai fini IMU iscritto in catasto con attribuzione di rendita. Una delle prime risoluzioni intervenute sul tema, la n. 11/2013 ha evidenziato come il termine fabbricati costruiti comprenda anche quelli derivanti da interventi di recupero previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera c) d) e f) del DPR 380/2001. Sostanzialmente, secondo il MEF, gli interventi edilizi sono quelli che comportano la costruzione o ricostruzione dell’immobile eseguiti dal titolare del diritto reale sul bene che risulta essere il soggetto che esegue la costruzione, intestatario del titolo edilizio che ne ha permesso la costruzione, ovvero l’intervento di ristrutturazione o risanamento conservativo. Conclusi gli interventi edilizi, periodo nel quale il contribuente versa come area edificabile, sarà possibile applicare l’esenzione IMU al fabbricato dalla data di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, sempre se permangono le restanti condizioni.
  2. L’impresa costruttrice è quella che per statuto o oggetto sociale svolge, anche occasionalmente, attività di costruzione di fabbricati per la successiva rivendita. Sono incluse le imprese di costruzione che, pur non avendo previsto nell’oggetto sociale la costruzione di immobili in via esclusiva o prevalente, costruiscono al fine di vendere il fabbricato; in tal modo è incluso il caso dell’impresa che in via occasionale o anche tramite appalto ad altri, costruisce l’immobile per rivenderlo.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 22/E del 28 giugno 2013 ha precisato che l’impresa costruttrice può essere sia una ditta individuale sia una società

“le imprese costruttrici si identificano nei soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato. In particolare, ai fini dell’imponibilità prevista dalla norma [regime Iva delle imprese costruttrici], possono considerarsi imprese costruttrici oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori. Si rammenta che, coerentemente con i criteri interpretativi elaborati dalla prassi amministrativa, per impresa costruttrice deve intendersi anche l’impresa che occasionalmente svolge l’attività di costruzione di immobili”

  1. Il fabbricato merce deve essere destinato alla vendita, non locato e deve essere inutilizzato. Dal punto di vista contabile va classificato tra le rimanenze alla voce attivo circolante (e non tra le immobilizzazioni). A tal fine è necessario produrre scrittura contabile con evidenza dell’immobile inserito. Il contribuente, in caso di verifica da parte dell’ufficio, deve presentare copia dei libri contabili nei quali i fabbricati devono essere riportati singolarmente per indirizzo o dato catastale.

Il quadro dei requisiti che sembrava in questi termini consolidato, subisce uno stravolgimento con riferimento alle fattispecie costruttive ritenute idonee deal MEF, rispetto al seguente principio di diritto contenuto nell’ordinanza 10932/2025

«In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, lett. a, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, deve essere riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa – alla luce di un coordinamento sistematico con l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale richiamato dall’art. 13, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo – anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie

Il fondamento della recente interpretazione poggia sul principio della stretta interpretazione della norma di esenzione e comporta pertanto una rivisitazione del modus operandi dell’ufficio tributi che, nell’applicazione del nuovo orientamento, dovrà procedere con l’individuazione dei casi che restano assoggettati all’IMU.

L’art. 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), definisce le diverse categorie di interventi edilizi.

Lettera c) – Restauro e risanamento conservativo

Questi interventi sono finalizzati a:

  • Preservare l’organismo edilizio e assicurarne la funzionalità.
  • Risolvere situazioni di degrado strutturale o funzionale.
  • Non alterare la volumetria complessiva dell’edificio né la sua destinazione d’uso.

Esempi:

  • Consolidamento strutturale.
  • Ripristino di elementi architettonici.
  • Adeguamento impiantistico nel rispetto delle caratteristiche originarie

Lettera d) – Ristrutturazione edilizia

  • Modifiche alla struttura dell’edificio.
  • Demolizione e ricostruzione (anche con sagoma diversa, se previsto dagli strumenti urbanistici).
  • Cambiamento della destinazione d’uso.
  • Esempi:
  • Fusione di più unità immobiliari.
  • Ricostruzione con materiali moderni mantenendo la volumetria.
  • Inserimento di nuovi impianti o ascensori

Lettera f) – Ristrutturazione urbanistica

  • Interventi ammessi
  • Modifiche strutturali (es. spostamento di muri portanti).
  • Demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche con:
  • Sagoma diversa.
  • Sedime diverso (cioè spostamento della posizione).
  • Caratteristiche tipologiche diverse (es. da casa unifamiliare a bifamiliare).
  • Cambio di destinazione d’uso (es. da ufficio a residenza), se compatibile con il piano urbanistico.
  • Esempi
  • Un vecchio edificio industriale trasformato in loft residenziali.
  • Una casa unifamiliare demolita e ricostruita come piccolo condominio.
  • Accorpamento o frazionamento di unità immobiliari.

L’elencazione delle casistiche fa comprendere la portata dell’esclusione dall’esenzione che, stante le descrizioni tecniche sopra viste, diventa limitata ai casi di costruzione di fabbricati su aree edificabili caratterizzata dall’essere il primo intervento edilizio. Non va sottaciuto che la questione potrebbe non essere completamente chiusa, anche se la logica giuridica applicata dalla Suprema Corte, sia nella sentenza in commento sia in quella che esclude la locazione parziale (Cass. 10394/2025), punta sulla medesima matrice ovvero l’assoluto inutilizzo del nuovo fabbricato. Il Comune che ritiene di attenersi alla recente interpretazione procederà al recupero IMU sul pregresso, tenuto conto del principio di tutela dell’affidamento per il contribuente che ha seguito la prassi ministeriale, che porterebbe alla disapplicazione della sanzione. La ricerca delle informazioni edilizie coinvolge l’ufficio tecnico per procedere alla verifica del nuovo intervento sul singolo caso, non potendosi ritenere idonea la mera risultanza catastale.

 

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19 maggio 2025 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imu, sanzioni proporzionali ridotte e più spazio al ravvedimento

Con il decreto delegato sui tributi locali, via libera agli avvisi bonari per agevolare la regolarizzazione spontanea. Penalità «personalizzabili» in base a gravità della violazione e condotta del contribuente

La sanzione per omessa dichiarazione passa dalla “forbice” tra 100% e 200% dell’imposta alla misura proporzionale fissa del 100 per cento. L’infedeltà dichiarativa invece passa dalla fascia di oscillazione tra 50% e 100% dell’imposta alla sanzione fissa del 40 per cento.

Lo schema di decreto attuativo della riforma dei tributi locali allinea il sistema sanzionatorio degli enti territoriali ai principi ispiratori della revisione del sistema sanzionatorio erariale, a partire però dalle violazioni commesse dal 1° gennaio 2026.

Nella stessa direzione vanno inoltre la soppressione della causa ostativa al ravvedimento locale rappresentata dalla ricezione di atti istruttori (ad esempio, il questionario) e la possibilità di inviare ai contribuenti delle lettere di compliance al fine di agevolare la regolarizzazione spontanea.

Il principale criterio che anima la delega fiscale è l’adeguamento del sistema sanzionatorio al principio di proporzionalità. Questo comporta, per un verso, la riduzione delle misure edittali delle sanzioni e, nel contempo, l’esigenza di valorizzare la gravità della violazione, tenendo conto anche della condotta del contribuente.

Per questo motivo, nei tributi erariali, le sanzioni sono state rideterminate al ribasso in misura proporzionale fissa per essere poi “personalizzate” con previsioni specifiche volte a premiare il comportamento collaborativo del contribuente, nonché attraverso i parametri indicati nell’articolo 7 del Dlgs 472/1997 (aggravio per recidiva e, all’opposto, riduzione per sproporzione).

Lo schema di decreto prevede pertanto, in coerenza con il nuovo ordinamento delineato dalla riforma, la riduzione delle sanzioni locali che diventano anch’esse proporzionali con percentuale fissa. Nel procedimento di irrogazione, poi, l’ente impositore potrà maggiorare fino al doppio la sanzione per recidiva, o fino alla metà, in caso di particolare gravità della violazione, oppure ridurla fino a un quarto per sproporzione.

L’altra modifica riguarda il ravvedimento che viene anch’esso allineato alla disciplina valevole con l’agenzia delle Entrate. Si prevede, in particolare, la soppressione della causa ostativa dell’avvenuta conoscenza dell’inizio delle operazioni di controllo. Di conseguenza, anche il ravvedimento locale sarà ammissibile fino a quando non si riceve l’atto impositivo vero e proprio. Si pensi, ad esempio, al contribuente destinatario dello schema di atto che dà avvio al contraddittorio preventivo: con l’attuazione della riforma, la regolarizzazione sarà possibile anche nel comparto degli enti territoriali.

La proposta di articolato normativo, infine, contempla la facoltà degli enti di inviare le lettere di compliance, sulla falsariga di quanto già accade per l’agenzia delle Entrate. L’avviso bonario in questo caso riguarderà solo gli omessi o insufficienti versamenti e avrà la funzione di permettere il ravvedimento del contribuente, a condizioni da stabilire nel regolamento locale.

 

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19 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Imu, stop alla dichiarazione dal 2026 se il Comune può verificare i dati

Con il decreto delegato sui tributi locali i municipi vedranno limitata la possibilità di chiedere comunicazioni. L’adempimento potrebbe restare per gli sconti locali

La dichiarazione Imu sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica. Lo schema di decreto legislativo sui tributi locali (approvato venerdì 9 maggio in prima lettura in Cdm) si propone di mettere fine alle prassi locali volte a imporre l’obbligo dichiarativo anche nei casi in cui, secondo l’orientamento del dipartimento delle Finanze, tale obbligo non sussiste.

Già a legislazione vigente la denuncia Imu deve essere presentata solo se vi sono dati, essenzialmente riferiti ad agevolazioni, non conosciuti né conoscibili dai Comuni. Per semplificare l’adempimento del contribuente, nelle istruzioni alla denuncia sono elencati i casi in cui la presentazione è obbligatoria. Il punto è però che in alcune ipotesi le istruzioni appaiono ottimistiche sulle effettive potenzialità informative dei Comuni. Si pensi ad esempio ai contratti a canone concordato che, se risalenti nel tempo e poi prorogati, non sono segnalati come tali nell’anagrafe tributaria e non sono peraltro estraibili in modalità massiva, ma solo su consultazione puntuale.

Anche il dato sull’immobile assegnato in sede di separazione o divorzio, cui consegue l’esenzione Imu in capo all’assegnatario, non è sempre agevolmente rinvenibile. Per questi motivi, molte amministrazioni locali continuano a pretendere la trasmissione della dichiarazione seppure per fruire di agevolazioni di legge che, secondo le istruzioni del Mef, dovrebbero essere note agli enti.

Se il testo del decreto non dovesse essere cambiato, queste richieste non saranno più ammissibili, poiché l’unico adempimento sarà per l’appunto quello ministeriale, le cui istruzioni alla compilazione diventeranno le sole regole da seguire.

Non è chiaro cosa accadrà invece per le agevolazioni comunali, collegate alle aliquote Imu ridotte. In questo caso, potrebbe ritenersi che la riforma non abbia incidenza, con l’effetto che i Comuni potranno subordinare l’applicazione del beneficio alla trasmissione di una apposita comunicazione. Bisognerà però verificare il testo delle istruzioni ministeriali alla compilazione della futura dichiarazione, perché se vi saranno indicazioni in ordine agli “sconti” decisi a livello locale, sarà più difficile per i Comuni agire in autonomia.

Lo schema di decreto inoltre conferma l’obbligo dichiarativo per le seguenti agevolazioni:

     – alloggi sociali;

      – unità immobiliare esente di proprietà di appartenenti alle forze armate e agli altri soggetti indicati

      nell’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5, legge 160/2019;

     – immobili merce delle imprese costruttrici.

In realtà, l’orientamento, non condivisibile, della Cassazione considera la dichiarazione, di regola, sempre obbligatoria per richiedere la spettanza di esenzioni e agevolazioni (37385/2022). Poiché nelle casistiche sopra descritte l’adempimento è espressamente prescritto, è facile prevedere che l’omissione dichiarativa sarà comunque ritenuta impeditiva dei benefici di legge.

 

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20 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com

La scissione della notifica si applica alla decadenza tributaria, non alla prescrizione

L’ordinanza della Cassazione n.12930/2025, ribadisce alcuni concetti ritenuti consolidati in materia di perfezionamento della notifica e relative regole temporali

E’ consolidato il principio di diritto per cui in materia di prescrizione la consegna dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione; e ciò perché il principio generale affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.° 477/2002, in forza del quale la notifica di un atto processuale deve intendersi perfezionata per il richiedente al momento dell’affidamento dell’atto stesso per la sua spedizione, non può estendersi alla ipotesi dell’estinzione del diritto per prescrizione (per tutte Cass. 26804/2013);

Secondo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva – e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis, Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1° aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) – deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone – al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo  ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare.

La consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. La scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche perchè:

– se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano;

– se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perchè vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell’atto.» (così Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822);

Lo stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, giustappunto in tema di notifica degli avvisi di accertamento (sottoposti ad un termine di decadenza), espressamente prevede che «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.» (art. 60, comma 6);

Le Sezioni Unite Corte hanno statuito che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, così che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.)

 

https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43625511    

 

20 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com

La nullita’ dell’atto non dipende dalla illeggibilita’ della firma dell’agente notificatore

Negli atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio. (Cassazione n. 6048/2025).

La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, ciò comporta che “il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”. (Nella specie, per essere stato l’atto impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo)”

La censura in esame fa valere l’inesistenza della  notificazione  sia in relazione ad una intimazione di pagamento e ad una cartella esattoriale, avuto riguardo alla non identificabilità dell’agente della notificazione di cui sarebbero indecifrabili l’identità, la qualifica e la sottoscrizione.   La contribuente assume che la non identificabilità del soggetto che vi ha provveduto e l’indecifrabilità della sua sottoscrizione rendono inesistente la notifica, come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

Va osservato, in proposito, che, da un lato, “La nullità di un atto non dipende dall’illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione. (Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015; Sez. 5, Sentenza n. 16407 del 03/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 03/03/1998).  Nel caso in discorso, da un lato, la ricorrente non ha puntualmente eccepito che l’agente che ha provveduto alla notificazione non avesse il potere di provvedervi, dall’altro, la relata riprodotta nel ricorso introduttivo reca un timbro che, seppure poco leggibile, riporta la dicitura ‘messo notificatore’. Ne consegue che in mancanza della prova contraria idonea a superare la presunzione la notificazione non può ritenersi né inesistente, né invalida. D’altro canto, la contribuente non ha negato di avere ricevuto la notificazione della cartella di pagamento, né di non averla potuta impugnare in termini.

Anche la censura relativa all’indecifrabilità dell’identità dell’agente notificatore, avuto riguardo al fatto che la sottoscrizione risulta essere stata effettuata con la sola sigla, mentre neppure leggibili sono il nome ed il cognome della persona che ha provveduto alla notificazione, ciò valendo per entrambe le relate di notifica è manifestamente infondata, trovando applicazione la motivazione sopra riportata.

Pertanto, nel caso in cui non sia leggibile la relata di notificazione spetta al contribuente dimostrare la non autenticità della sottoscrizione e la conseguente inesistenza della notificazione. In mancanza della prova, la notificazione non può ritenersi inesistente.

 

https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43625513

 

20 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com

Il subconcessionario demaniale è soggetto passivo IMU

La controversia riguarda la disciplina dell’ICI con riferimento alle disposizioni relative alla soggettività passiva in caso si aree demaniali. L’articolo  3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disponeva che: «Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».  Il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell’ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale si riteneva, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI. In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributo indipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, così che non è necessario accertare se la concessione sia attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali o con effetti obbligatori.

In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, periodo secondo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha confermato che: «Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario».

Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l’art. 1, comma 743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha pedissequamente ribadito che: «Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario».

Il caso in commento pone per la prima volta all’attenzione del collegio l’inedita questione (almeno in sede di legittimità) della soggettività passiva dell’ICI con riguardo al caso in cui il concessionario di aree demaniali, con l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione concedente, abbia dato in sub-concessione ad un terzo – verso il corrispettivo di un canone – una porzione di tali aree (con i manufatti ivi già edificati o ancora edificandi) per l’esercizio di attività strumentali e accessorie alla gestione del servizio pubblico affidatogli.

Secondo la Cassazione, la sub-concessione comporta che il concessionario ponga in essere un nuovo rapporto giuridico con un soggetto terzo per il godimento di un bene demaniale e per l’esercizio di attività che si estrinsechino tramite detto bene. Il concessionario rinuncia, quindi, alla gestione ed attribuisce ad altri il godimento del bene demaniale. Dunque, nel caso in disamina, con la sub-concessione è fatto salvo il collegamento con gli obiettivi economici e sociali dello scalo aeroportuale e il subconcessionario, secondo interpretazione dottrinale unanime, in effetti, non ha sul bene una titolarità differente da quella di competenza del concessionario.

A tal proposito, la dottrina occupatasi della problematica ha adottato un approccio che va oltre il dato testuale e che, considerando il contenuto della sub-concessione e la latitudine delle facoltà trasferite al sub-concessionario, consente di individuare il soggetto che, godendo effettivamente del bene, deve assumere le vesti di soggetto passivo d’imposta.

Introdotto il principio dell’equipollenza degli effetti reali o obbligatori della concessione su aree demaniali ai fini della soggettività passiva per l’ICI e l’IMU, se la concessione rileva quale autonomo titolo del presupposto di imposta, nulla preclude l’autonoma rilevanza impositiva di una concessione rilasciata dal concessionario in favore di un terzo, che consegue l’autonoma disponibilità del bene demaniale oggetto di subconcessione, sempre che quest’ultima sia consentita secondo la specifica fattispecie regolamentata.

Su tali premesse, considerando che anche la sub-concessione assentita dall’amministrazione concedente conferisce un diritto di natura reale o personale sulle aree e sugli edifici utilizzati per la prestazione del servizio pubblico, si può ritenere, anche alla luce di un’interpretazione costituzionalmente ed europeisticamente orientata, che la soggettività passiva ai fini dell’ICI (come dell’IMU) per gli immobili affidati in godimento per la cogestione di un servizio pubblico competa solamente al sub-concessionario – e non anche al concessionario – per l’intera durata del rapporto sub-concessorio.

 

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20 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com

IMU dovuta dalla Sgr e non dal fondo

Si segala l’ordinanza della Cassazione 33895/2024 in materia di soggettività passiva IMU delle SGR (società di gestione del risparmio) che vengono riconosciute soggetti passivi IMU ( e non quindi il fondo)  in quanto titolare dei beni del fondo e quindi obbligata al pagamento dell’IMU per il periodo di gestione

Il Collegio conferma l’orientamento consolidato della Corte secondo cui la soggettività passiva relativa all’IMU va riconosciuta in capo al Fondo.  E’ pur vero che la  soggettività tributaria non presuppone necessariamente quella civile, poiché il legislatore tributario rimane libero nel definire gli indici di capacità contributiva da assoggettare a tassazione e ben può rilevare la sussistenza di materia imponibile in capo ad entità che, tuttavia, non sono riconosciute quali soggetti nel diritto civile, ma proprio la natura dei fondi di investimento e il loro rapporto con la SGR, valutati all’interno del sistema fiscale, inducono ad escludere la possibilità di ritenere il Fondo responsabile ai fini IMU.  È significativo ricordare, del resto, che la disciplina tributaria escluda la soggettività passiva del fondo ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive (cd. IRAP) e ai fini dell’IVA. Infatti, a norma dell’art. 6 d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. dalla l. 23 novembre 2001, n. 410 (recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»), i fondi comuni d’investimento immobiliare «non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive»; a norma dell’art. 8, «La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti».

La soggettività passiva è quindi attribuita, in via esclusiva, alla società di gestione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi comuni immobiliari; sebbene unico soggetto passivo per l’Amministrazione finanziaria sia la società di gestione, ad essa viene imposto un sistema di separazione contabile, in quanto l’IVA dev’essere determinata separatamente dall’imposta dovuta per la società e distintamente per ciascun fondo (la società di gestione è tenuta ad effettuare un unico versamento cumulativo dell’imposta, per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi). Inoltre, i redditi provenienti dai fondi sono assoggettati a tassazione solamente in capo agli investitori mediante una ritenuta sui proventi del fondo eventualmente distribuiti in costanza di partecipazione o compresi nel valore di liquidazione della quota (v. l’art. 7 d.l. n. 351 del 2001 cit., mod. dall’art. 41-bis comma 9 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. dalla l. 24 novembre 2003 n. 326).

In ragione della riferibilità dell’immobile alla SGR e non al Fondo, il motivo va, dunque, rigettato dovendosi ribadire il principio di diritto per cui “i fondi comuni d’investimento, disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell’imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un’autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al versamento dell’IMU”.  

 

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20 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com

 IMU versamento 2025. Computo del mese di possesso

Ai fini del versamento IMU, come opera la regola per l’individuazione dei mesi di possesso in caso di compravendita e successivo requisito della residenza?

Il presupposto di applicazione dell’IMU è il possesso qualificato originato dal diritto reale sul bene immobile che viene acquisito secondo modalità di legge. Tra queste, la causa principale è di tipo contrattuale mediante l’atto di compravendita, oltre ai casi di successione, donazione, ex lege (coniuge superstite) e altri.

La legge 160/2019 disciplina il meccanismo temporale nel comma 761, stabilendo che L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La norma ora riportata conferma la regola del possesso a mese, da computare con un meccanismo più chiaro rispetto alle precedenti discipline del tributo in questione; il mese intero di IMU spetta in capo al soggetto il cui possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese si compone, computando il giorno del trasferimento in capo all’acquirente. Questo significa che il mese è dovuto da chi possiede l’immobile per almeno 16 giorni. Le criticità sono sorte in caso di possesso paritario ovvero pari a 15 giorni se il mese si compone di 30. A tal fine, la norma precisa che l’imposta del mese di trasferimento è interamente a carico dell’acquirente nel caso di giorni uguali al cedente. Si intende in tal modo risolvere la questione della quindicina, ovvero il caso ricorrente nel quale i giorni di possesso risultano pari a quindici, sia per il soggetto passivo uscente sia per il nuovo.

Si ripotano alcuni esempi:

Se la questione relativa al possesso risulta risolta, rimane da indagare l’aspetto relativa alla maturazione dei requisiti quali, giusto per citare il più frequente, l’assegnazione della residenza anagrafica ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale.

Come agisce la regola della quindicina? La risposta va ricondotta alla stessa norma sopra descritta. Ciò lo si può desumere anche dalla Circolare del MEF  7 giugno 2000, n. 118 del Ministero delle Finanze che, in merito all’ICI, evidenziò come “La quantificazione dell’imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell’immobile, all’aliquota applicabile ed al diritto o meno ad ottenere detrazioni o riduzioni di imposta. Nel caso in cui si verifichino a tal riguardo variazioni nel corso del mese, bisogna prendere in considerazione per l’intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso”.

La conclusione è sicuramente valida anche per l’IMU vista la sostanziale identità della struttura impositiva e comporta, pertanto, il riconoscimento dell’esenzione (o altra agevolazione) sull’intero mese nel caso in cui la residenza copra almeno 16 giorni e anche in caso di parità dei giorni (15/15). Il giorno di maturazione dell’evento si computa a favore della nuova situazione venuta a formarsi.

A completamento del quesito, si ricorda la disciplina del versamento, che si presenta particolare per l’anno 2025, primo anno di applicazione del prospetto delle aliquote IMU.

Il versamento avviene in due rate con le seguenti scadenze:

  • ACCONTO 16 giugno:prima rata pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente. La regola non presenta eccezioni in occasione dell’entrata in vigore del nuovo prospetto delle aliquote IMU. Il calcolo viene effettuato sulla base delle aliquote 2024. Va segnalato che il MEF nelle FAQ del 10 febbraio 2025 ha riscontrato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it. Occorre, infine, precisare che, se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul predetto sito internet, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.
  • SALDO 16 dicembre: rata a saldo calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote indicate nel prospetto  del comma 757 pubblicato alla data del 28 ottobre. Pertanto, il nuovo prospetto delle aliquote IMU sarà pienamente operante a dicembre, momento nel quale i contribuenti faranno i conti con la nuova metodologia, anche di tipo grafico, peraltro non semplice da interpretare in caso di fattispecie complesse
  • Unica soluzione al 16 giugno

Per quanto riguarda gli enti non commerciali della lettera g) del comma 759, il diverso meccanismo di versamento temporale prevede di avvalersi di tre rate:

  • 16 giugno: 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente
  • 16 dicembre: 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente.
  • 16 giugno dell’anno successivo a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto del comma 757

Il secondo capoverso prevede un meccanismo di compensazione del credito normato dalla legge, determinato sulla base della dichiarazione che dal 2020 è un obbligo annuale. (I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge)

Ai sensi del comma 765 della Legge 160/2019 Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili (…)

Per l’utilizzo della piattaforma PAGO PA bisogna attendere l’apposito decreto recante le  modalità attuative, che definirà anche  l’applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

La risoluzione 29/E del 29 maggio 2020 ha chiarito che, dal punto di vista operativo, nulla è cambiato per quanto riguarda i codici tributo da indicare per indirizzare correttamente il pagamento dell’IMU. Per “esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”, è stato confermato l’utilizzo dei codici tributo già istituiti con le risoluzioni numero 35/E del 12 aprile 2012 e numero 33/E del 21 maggio 2013 ed è stato aggiunto alla lista un nuovo codice tributo “3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.

 

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22 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Contitolari, case di lusso e nuda proprietà: quando l’abitazione principale versa l’Imu

Confermata l’esenzione delle dimore divise dei coniugi e delle unità parzialmente locate dal possessore. L’assegnatario dell’ex casa coniugale deve rispettare i requisiti

Con la scadenza di lunedì 16 giugno per il versamento dell’acconto Imu va ricordato che per l’abitazione principale l’imposta non è generalmente dovuta. Sono, invece, assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) anche se adibite ad abitazione principale.

Vi sono però una serie di casistiche che vanno analizzate nel dettaglio al fine di evitare errori in materia di Imu.

Le abitazioni di pregio

Per le abitazioni principali iscritte nelle tre categorie catastali di lusso sono previste specifiche agevolazioni; più precisamente:

aliquota agevolata: alle abitazioni principali di lusso è riservata un’aliquota base ridotta allo 0,5% applicabile tanto all’abitazione quanto alle relative pertinenze (articolo 1, comma 748, della legge 160/2019). I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota: essa può essere incrementata di 0,1 punti percentuali, o ridotta fino all’azzeramento. Quindi, l’aliquota sarà caratterizzata da una forbice, entro la quale potrà muoversi il Comune, compresa tra lo 0% e lo 0,6%;

detrazione: all’abitazione principale il citato articolo 1, comma 749, riconosce una detrazione pari a 200 euro, da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi.

Il codice tributo di versamento da indicare nel modello F24 per gli immobili di lusso è il seguente: 3912 , istituito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 35/E, del 12 aprile 2012.

Coniugi con residenze diverse

Tra i casi particolari di esonero in materia di Imu va segnalato quello delle doppie abitazioni dei coniugi situate in immobili diversi, sul quale è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 209, del 13 ottobre 2022, che ha chiuso definitivamente l’annosa questione affermando che l’esonero spetta sempre al possessore dell’immobile che vi risieda e vi dimori abitualmente, indipendentemente dal nucleo familiare.

In sostanza è cambiata decisamente la definizione di abitazione principale sia della vecchia che della nuova Imu ed è stata soppressa la disposizione introdotta dal Dl 146/2021, con la quale il legislatore era intervenuto per contrastare la rigidità della Cassazione che negava l’esonero ad entrambi i coniugi.

La Consulta ha, quindi, perfezionato la definizione di abitazione principale, quale «immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

La Cassazione, con la successiva ordinanza 826/2023, ha affermato che per abitazione principale, ai fini Imu, si intende l’immobile nel quale il possessore ha anche la residenza anagrafica e non solo la dimora abituale. Nel caso in cui abbiano fissato residenza e dimora abituale in luoghi diversi, i coniugi o le persone unite civilmente possono usufruire entrambi dell’esenzione Imu, purché la residenza anagrafica di ognuno sia fissata presso le abitazioni per cui il beneficio è richiesto (cfr. Cassazione, ordinanza 19684 del 17 luglio 2024).

Casa coniugale assegnata in fase di separazione legale

La Cassazione nell’ordinanza 19 febbraio 2025, n. 4303 ha accolto il ricorso di un Comune che aveva recuperato l’Imu in un caso nel quale il coniuge assegnatario non era in realtà anagraficamente residente in quella casa.

Per i giudici di legittimità l’esenzione dal pagamento dell’Imu prevista dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 147/2013 per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiede che il coniuge assegnatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale nell’unità immobiliare assegnata.

Coniuge superstite e diritto di abitazione

Ai fini Imu il coniuge superstite che esercita il diritto di abitazione su un immobile non di lusso è l’unico soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta. Trattandosi della sua abitazione principale e dimora abituale, è però esonerato dal pagamento, in virtù dell’esenzione prima casa.

Una recente ordinanza della Cassazione , la n. 11095, del 28 aprile 2025, ha però stabilito che il coniuge superstite non ha il diritto di abitazione nell’ex casa familiare se è in comunione con terzi e deve pagare l’Imu; va, pertanto, escluso il pieno godimento sul bene della seconda moglie se il de cuius ha lasciato l’immobile ai figli, che in tale particolare ipotesi devono pagare l’Imu come comproprietari.

Un solo soggetto residente di una abitazione principale in comproprietà

Con l’ordinanza 8 agosto 2022, n. 24462, la Cassazione ha stabilito che l’esenzione Imu prevista per le abitazioni principali deve essere riconosciuta, nei limiti della quota posseduta, solo in capo al soggetto che utilizza il fabbricato come propria abitazione e non anche ai contitolari che restano tenuti al pagamento del tributo se non vi risiedono; in sostanza non si applica l’esenzione Imu al titolare pro quota del diritto di proprietà sull’immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica.

Locazione parziale della prima casa

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Faq n.12 del 2016, ha chiarito che in caso di locazione di alcune stanze dell’abitazione principale il proprietario non perde tale destinazione, continuando a beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’Imu.

Posizione confermata anche dalla giurisprudenza di merito (Ctr Abruzzo, sentenza 8/2022, Cgt di II grado dell’Emilia Romagna, sentenza 7/2024, Cgt di II grado della Liguria sentenza 316/2024) che ritiene applicabile l’esonero dall’Imu previsto per l’abitazione principale anche in caso di locazione parziale dell’immobile. Tesi sostanzialmente confermata anche dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, 7 marzo 2025, n. 1524.

Nuda proprietà e usufrutto

La normativa Imu stabilisce che quando un immobile è oggetto di nuda proprietà e usufrutto il versamento è di competenza dell’usufruttuario, poiché è quest’ultimo a godere dell’immobile e a poterne trarre beneficio. Il nudo proprietario, che detiene solo la proprietà dell’immobile senza poterlo utilizzare, non è quindi tenuto al versamento dell’imposta fino alla cessazione dell’usufrutto.

In caso di abitazione principale, tuttavia, se il nudo proprietario risiede e dimora nell’immobile, l’usufruttario non potrà beneficiare dell’esenzione come prima casa e dovrà versare l’imposta con aliquota ordinaria.

Va ricordato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza n. 4939/12/2023 ha chiarito che il pagamento dell’Imu effettuato dal nudo proprietario dell’immobile, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale.

 

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26 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Pale eoliche, nel calcolo della rendita non vanno considerate torri e turbine

Nel computo vanno inclusi plinto di fondazione, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore

Nel computo della rendita catastale degli impianti eolici non si deve tener conto delle torri e delle turbine (aerogeneratori) mentre devono essere considerati il plinto di fondazione, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore. Lo precisa l’ordinanza 13806/2025 della Cassazione.

La controversia nasceva da un accertamento con il quale l’Ufficio aveva sottoposto a rettifica la rendita di un impianto eolico aumentandone il valore. Nella pronuncia, i giudici ricordano che, nel caso in esame, trova applicazione il comma 21 della legge 208/2015 il quale dispone che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

I giudici ricordano, però, che in base alla circolare n. 6/2012 dell’allora agenzia del Territorio, nella rendita, andrebbero valorizzati le spese tecniche, gli oneri finanziari ed il profitto dell’imprenditore e che la nuova disciplina di cui al citato comma 21 ha disciplinato esclusivamente l’oggetto dell’accertamento catastale (individuando, cioè, i beni che vi devono essere sottoposti), mentre non ha disposto nulla circa le modalità con le quali lo stesso deve essere eseguito. Pertanto, le indicazioni contenute nella circolare del 2012 devono essere considerate valide.

Ricorda, inoltre, la Corte che analogamente sono da considerarsi valide le conclusioni della circolare 27/E del 13 giugno 2016 con la quale l’agenzia delle Entrate ha precisato che le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, sono vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale.

I giudici concludono stabilendo un principio di diritto secondo cui la rendita degli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, può essere determinata, sulla base del procedimento indiretto con «approccio di costo»( secondo la circolare n. 6/T del 30 novembre 2012), «con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui (cioè, al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata), rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari».

 

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27 maggio 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com

PEC senza attestazione di conformita’ valida se ha raggiunto lo scopo

La Cassazione (sentenza n.10503/2025) sulla notifica PEC chiarisce gli effetti della irritualità: il vizio non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. U, 18/4/2016, n. 7665). Non si riverberano sulla validità della notificazione la mera carenza delle specifiche attestazioni di provenienza e simili da apporre all’atto comunicato o notificato o, comunque, trasmesso (Cass., Sez. 6-2, 16/12/2020, n. 28829), né la carenza di “attestazione di conformità” allorché questa non abbia effettivamente inciso sul diritto di difesa, senza che rilevi l’aspetto psicologico del ricevente allorché l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

Deve allora enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di ordinanze ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di posta elettronica certificata è valida anche quando manchi della relata, dell’attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l’idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la propria funzione o a rendere poco agevole l’esercizio del diritto di difesa, atteso che, trattandosi di violazione di norme processuali, non è tutelabile l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, non rilevando, peraltro, l’elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione ricevuta”.

 

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28 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

 Su Comuni e Pa pioggia di cartelle per lo stralcio 2012

Dall’agenzia Riscossione migliaia di richieste sui costi di gestione dei vecchi crediti

«E chi se lo ricordava?». La frase deve essere risuonata in questi giorni migliaia di volte nei Comuni e negli altri enti pubblici che hanno ricevuto le lettere piovute a sorpresa nei loro uffici.

Il mittente è l’agenzia delle Entrate Riscossione, e l’oggetto è una richiesta di pagamento dei costi collegati allo smaltimento del magazzino dei vecchi crediti mai incassati.

Attenzione: non si tratta dell’operazione di attualità in queste settimane, che attende la relazione finale della commissione tecnica e le audizioni del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti e del suo vice Maurizio Leo in commissione Finanze per capire come attuare l’obiettivo fissato dalla delega fiscale e superare l’eredità dei 1.274 miliardi di cartelle dormienti. No: la richiesta, con allegato Mav già compilato, nasce da un vecchio stralcio dei crediti fino a 2mila euro deciso nel 2012 dal Governo Monti (articolo 1, comma 528 della legge 228/2012), attuato tre anni dopo dell’esecutivo Renzi (Dm dell’Economia del 15 giugno 2015) e presto finito nel dimenticatoio. Da cui, appunto, è appena uscito.

Per superare la sorpresa, funzionari e dirigenti dei quasi 7mila enti interessati si sono dovuti avventurare in uno scavo di archeologia fiscale. In questo modo hanno riportato alla luce le norme di 13 anni fa, che hanno cancellato d’un colpo tutti i crediti fino a 2mila euro nati (in lire) fino al 31 dicembre 1999, e mai trasformati in incassi.

Quel meccanismo, collegato all’esigenza di archiviare l’eredita della vecchia riscossione bancaria da parte di quell’Equitalia poi cancellata dallo stesso Governo Renzi, non trascurava però i costi sostenuti nei tentativi, anche se vani, di incamerare quei crediti: mettendoli a carico dell’ente titolare dell’entrata. Il sistema pensato allora per questi rimborsi non brillava per efficacia.

Agli enti è stato chiesto un versamento in venti rate annuali, senza interessi, spezzettando quindi le somme in cifre ultraleggere: facilissime da dimenticare, come in effetti è avvenuto nella quasi totalità dei casi. Tanto più che, a differenza di altre volte, non è stato previsto nemmeno il recupero automatico in compensazione su altre somme dovute dall’agente della Riscossione.

Il dossier, quindi, ha dormito tranquillo dal 2015. Ma l’avvicinarsi del termine decennale ha risvegliato la memoria, secondo quell’abitudine stigmatizzata nei convegni ma praticata negli uffici di far partire le richieste di pagamento appena prima che arrivi il colpo di spugna della prescrizione.

Per provvedere, i destinatari delle richieste dell’agenzia della Riscossione hanno tempo fino al 30 giugno, data entro la quale dovranno versare almeno le prime dieci rate. Per le altre, ovviamente, il calendario guarda al prossimo futuro.

Difficile prevedere quale sarà il tasso di risposta degli enti, locali e non: perché le somme in gioco non sono enormi, circa 80 milioni in tutto, e non è escluso che alcuni decidano di versare subito tutto, compreso il secondo tempo del calendario dei pagamenti che ancora deve scadere, con l’obiettivo di evitare nuove dimenticanze e nuove conseguenti sorprese fra qualche anno. Ma il lavoro di ricostruzione amministrativa non è banale, e molti potrebbero di fatto perdersi o accantonare nuovamente la pratica, soprattutto dove l’amministrazione non funziona esattamente come un orologio.

L’unica certezza riguarda il rapporto, non certo brillante, fra costi amministrativi e benefici per il bilancio pubblico, nulli dal momento che si tratta di movimenti tutti interni alla Pa. Una lezione per il futuro, da imparare in fretta dal momento che la nuova, più ambiziosa, pulizia del magazzino della riscossione sembra imminente. Finora, il tema dei costi sostenuti a vuoto nei tanti tentativi di incasso che non sono stati coronati dal successo è rimasto sullo sfondo.

Ma il riemergere dal passato di questa sorta di fossile normativo promette di riaccendere il dibattito fra l’amministrazione finanziaria e gli enti creditori. Nella storia degli stralci, ci sono anche quelli «gratuiti», che cioè non hanno imposto corrispettivi ai creditori impegnati nelle vane attese pluriennali degli incassi. È facile prevedere che la spinta a imboccare anche stavolta quella strada non sarà leggera.

 

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30 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Coltivatori diretti e Iap, tutte le strade per l’esenzione Imu

Agevolazione subordinata alla conduzione del terreno. In alcuni casi, tuttavia, può anche essere in capo a un soggetto diverso dal proprietario senza che questo comprometta l’esenzione

L’esenzione Imu sui terreni agricoli riconosciuta a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) è subordinata alla conduzione del terreno; in alcuni casi, tuttavia, può anche essere in capo a un soggetto diverso dal proprietario senza che questo comprometta l’esenzione.

Il prossimo 16 giugno scade il termine per effettuare il versamento del primo acconto Imu; il presupposto per il versamento è il possesso di immobili con poche eccezioni.

In particolare, il comma 758 della legge 160/2019 (che, dal 2020, disciplina l’Imu), con la lettera a, dispone che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, indipendentemente dalla loro ubicazione.

I requisiti affinché l’esenzione trovi applicazione sono, quindi, due: il possesso di una qualifica agricola in capo al soggetto proprietario e la conduzione del fondo.

L’articolo 9 del Dlgs 228/2001 dispone che ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso delle qualifiche agricole, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle stesse qualifiche.

Come chiarito anche da alcuni documenti di prassi (nota ministeriale 20535 del 2016 e, ancora prima, circolare 3/DF del 2012), ciò significa che l’esenzione Imu si applica anche nel caso in cui i coltivatori diretti e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale concedono in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Questa situazione si verifica, ad esempio, quando un imprenditore decide di proseguire l’attività insieme ai figli ed effettua il conferimento dell’azienda in una società semplice (strumento tra i più utilizzati in agricoltura) senza però conferire i terreni di cui resta proprietario. Nei casi diversi da questa ipotesi, quando ad esempio, il terreno è affittato a terzi oppure ad una società di capitali, l’esenzione non può essere fatta valere.

Si ricorda, poi, che per effetto del comma 741, lettera d), si considerano «agricoli» ai fini Imu, e quindi esenti, anche i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap. L’agevolazione è «oggettiva»; significa che questi terreni, se posseduti da più soggetti, sono considerati agricoli per tutti i comproprietari. Resta inteso che i proprietari privi di qualifica agricola dovranno comunque versare l’Imu, non potendo beneficiare dell’esenzione, ma determineranno l’imposta con le regole previste per i terreni agricoli.

Se dovuta, la base imponibile Imu si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. L’aliquota di base è quella dello 0,76% che i comuni possono aumentare fino al 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.

Gli agricoltori devono versare l’Imu anche sui fabbricati rurali: quelli strumentali beneficiano dell’aliquota dello 0,1% (azzerabile dai comuni) mentre quelli abitativi sono soggetti alle regole ordinarie e quindi, sono esclusi da imposizione solo se adibiti ad abitazione principale. Sia per i fabbricati rurali strumentali che per quelli abitativi, la base imponibile si determina assumendo la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente differenziato in base alla categoria catastale dell’immobile (ad esempio, 65 per i fabbricati della categoria D, 160 per i fabbricati di categoria A).

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/coltivatori-diretti-e-iap-tutte-strade-l-esenzione-imu-AHbkb40?cmpid=nl_ntplusfisco

 

30 maggio 2025 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Notifica a mezzo pec: legittima anche se il mittente non risulta dai pubblici elenchi

Eventualmente la parte contribuente deve evidenziare quali pregiudizi sostanziali abbia sofferto dalla notifica della cartella da un indirizzo diverso

Legittima la notifica a mezzo pec anche se l’indirizzo del mittente non risulta dal registro Ini-pec. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14407/25.

I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una società che aveva eccepito l’irregolarità della notifica avvenuta dalla Pa con un indirizzo che non risultava dai pubblici elenchi. Gli Ermellini, così, hanno espresso il principio secondo cui “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.

Il principio di collaborazione cittadino-Pa

La Cassazione ricorda, quindi, che laddove l’agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente. Di conseguenza, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

La notifica al portiere

La Cassazione con un’altra ordinanza (n. 14449/25) ha poi fornito chiarimenti per la notifica effettuata nelle mani del portiere dello stabile presso il quale abita il destinatario. E allora se la notifica degli atti impositivi avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’articolo 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione. Quindi in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/notifica-mezzo-pec-legittima-anche-se-mittente-non-risulta-pubblici-elenchi-AHjMxN1?cmpid=nl_ntDiritto