TRIBUTI: rassegna stampa N° 13/2025
Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI
Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso
Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al tredicesimo numero 2025 della Newsletter Tributi.
Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.
Partiamo da un caso concreto: come opera il diritto del coniuge superstite quando il defunto era solo usufruttuario. Nel caso esaminato, la moglie non potrà avvalersi di tale diritto.
Tra i principali temi della rassegna stampa di questo mese segnaliamo due contributi sull’IMU agricola. Nel primo si chiarisce che la coltivazione congiunta con un’altra impresa agricola, in forza di un contratto di compartecipazione agraria, non determina il venir meno del requisito della diretta conduzione. Nel secondo si propende per l’esenzione a favore dei coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, senza una valutazione sulla prevalenza del reddito rispetto ad altre fonti.
Citeremo inoltre una pronuncia sul principio di scissione degli effetti della notifica, da cui emerge che rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Analizzeremo come, in caso di concordato preventivo, valgano le regole ordinarie per il versamento del tributo. Vedremo anche che le agevolazioni fiscali riconosciute dai Comuni con proprio regolamento devono essere subordinate all’ulteriore requisito oggettivo previsto per enti e associazioni non profit, che devono risultare iscritti al RUNTS.
Evidenzieremo infine l’orientamento della Cassazione in materia di beni merce, che esclude le agevolazioni nei casi in cui gli immobili siano locati, e che nega l’esenzione IMU all’associazione sportiva che ha concesso in locazione a terzi una parte dell’immobile per attività di ristorazione.
Quanto alla manovra finanziaria, segnaliamo due novità di rilievo. La prima riguarda lo sconto del 50% sulla TARI e l’IMU azzerata o ridotta sulle case detenute in piccoli o micro-centri, per 100.000 italiani residenti all’estero. La seconda prevede che le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali si intendono svolte con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS).
In tema di TARI, troveremo diversi contributi. Si ribadisce la necessità della dichiarazione in caso di produzione di rifiuti speciali. Si conferma inoltre che alle aziende agrituristiche si applica la TARI e che la tariffa può essere quella alberghiera, salvo che il Comune scelga di introdurre una tariffa dedicata. Si evidenzia infine che, se il Comune non inserisce nel proprio regolamento una specifica agevolazione per i luoghi di culto, le relative superfici sono assoggettate a TARI.
In chiusura, segnaliamo la riduzione del tasso di interesse legale. La misura degli interessi indicata per il 2026 è pari all’1,60%.
Chiudiamo con un concetto che riassume bene il senso del nostro lavoro: presidio. Essere responsabili dei tributi oggi significa presidiare con attenzione ogni norma, ogni scadenza, ogni sentenza. Ma anche ascoltare, interpretare, guidare. Questa newsletter vuole essere uno strumento per farlo meglio, ogni mese.
Con stima e fiducia in un domani più equo,
Paolo Finotto
Quesito:
Il Sig. Franco è deceduto ed era usufruttuario al 100% di una casa dove viveva con la moglie Enrica.
Può la moglie Enrica beneficiare del diritto del coniuge superstite?
Soluzione:
Presupponendo il diritto di proprietà, il diritto del coniuge superstite, non si costituisce nel caso in cui il decuius vantasse sull’immobile solo il diritto di usufrutto; pertanto, la moglie Enrica non può beneficiare di tale diritto.
RASSEGNA STAMPA
01/12/2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Alloggio anni 50 non più signorile: ok al declassamento in catasto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha ritenuto ammissibile il declassamento catastale di un appartamento da A/1 ad A/2 tramite procedura Docfa, accogliendo il ricorso dei comproprietari di un immobile a Torino. L’alloggio, risalente agli anni Cinquanta, presentava caratteristiche considerate non più coerenti con la categoria “signorile”, come dotazioni tecnologiche obsolete, ascensori non adeguati ai disabili, bassa efficienza energetica e assenza di servizi accessori. Il contenzioso è nato dal rigetto, da parte dell’ufficio, della dichiarazione di variazione catastale presentata dopo lavori di diversa distribuzione degli spazi interni. Dopo l’esito sfavorevole in primo grado, i contribuenti hanno ottenuto una decisione favorevole in appello. La Corte ha riconosciuto che l’atto impugnato era motivato, ma ha valorizzato il principio secondo cui il contribuente può modificare la rendita proposta con Docfa quando la situazione originariamente denunciata non risulti veritiera. Nel motivare il declassamento, il giudice ha richiamato orientamenti della Cassazione sulla nozione di “mutazioni nello stato dei beni” e sull’assenza di criteri legislativi puntuali per il classamento catastale.
Secondo la Corte, non è possibile fondare la decisione su prassi amministrative o criteri informali; prevale invece una valutazione sostanziale delle caratteristiche dell’immobile, inteso come abitazione che una famiglia benestante sceglierebbe. Nel caso concreto, tali requisiti sono stati ritenuti mancanti.
Punti chiave
- La Corte piemontese ha ammesso il passaggio da A/1 ad A/2 tramite Docfa, nonostante il diniego iniziale dell’ufficio.
- Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione sull’assenza di criteri legislativi rigidi per il classamento catastale.
- È stato privilegiato un criterio sostanziale legato alle caratteristiche effettive dell’immobile, ritenute non più “signorili”.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Dm 701/1994
- 23 e art. 53 della Costituzione
- Cassazione: sentenze/ordinanze 5051/2015, 27190/2022, 9358/2024, 22557/2008
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
01/12/2025 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Esenzione Imu agraria estesa alle compartecipazioni
In vista della scadenza del 16 dicembre per il conguaglio Imu 2025, l’articolo richiama il quadro normativo e interpretativo relativo all’esenzione prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Pur trattandosi di una disciplina apparentemente semplice, nel tempo sono emerse controversie che hanno richiesto interventi interpretativi e chiarimenti giurisprudenziali.
La normativa vigente subordina l’esenzione al possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui la qualifica professionale agricola, l’iscrizione nella previdenza agricola, il possesso e la conduzione del fondo e la continuità dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che alcune forme di coltivazione congiunta, previste da specifici contratti agricoli, non fanno venir meno il requisito della conduzione diretta.
L’articolo affronta inoltre il tema, oggetto di contenzioso, del rapporto tra iscrizione previdenziale e regolarità contributiva, precisando che la normativa Imu non richiede espressamente quest’ultima ai fini dell’esenzione. Viene infine richiamato l’orientamento secondo cui, una volta accertata l’iscrizione Inps, il comune non può svolgere ulteriori verifiche sui requisiti previdenziali, né l’omessa dichiarazione comporta automaticamente la perdita dell’esenzione.
Punti chiave
- L’esenzione Imu per i terreni agricoli è subordinata a requisiti soggettivi e oggettivi espressamente indicati dalla legge vigente.
- L’iscrizione nella previdenza agricola non implica, secondo i chiarimenti richiamati, un obbligo di regolarità contributiva ai fini del beneficio Imu.
- La giurisprudenza citata conferma che né controlli comunali ulteriori né l’omissione dichiarativa incidono automaticamente sul diritto all’esenzione.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Articolo 16-ter Dl 34/2019; articolo 78-bis Dl 104/2020
- articolo 1, comma 758, lett. a), legge 160/2019
- risoluzione Mef 4/Df/2023
- articolo 56 legge 203/1982
- articolo 3, comma 4-ter, Dl 5/2009
- articolo 1-bis, comma 3, Dl 91/2014
- ordinanza Cassazione n. 18083/2023
- sentenze Cgt I grado di Taranto nn. 1096/2023 e 451/2024
- articolo 1, comma 1052, legge 178/2020.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
02/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Riscossione, l’affidamento a terzi non cancella la regia del Comune
L’articolo affronta il tema dell’organizzazione del ciclo delle entrate comunali in un contesto di finanza locale che richiede ai Comuni efficienza, equità e sostenibilità. IFEL ha promosso un confronto pubblico, tenutosi il 1° dicembre a Roma, per discutere le diverse opzioni organizzative tra gestione interna, supporto esterno e concessione. La riflessione parte da una ricognizione che evidenzia un ricorso ampio all’esternalizzazione, soprattutto nella riscossione coattiva, e in misura più limitata nelle fasi di accertamento e gestione ordinaria. Secondo l’articolo, questa tendenza è legata a criticità strutturali come il blocco del turnover e la riduzione degli organici negli uffici tributi.
Il confronto ha messo in evidenza che la scelta non riguarda solo il “se” esternalizzare, ma il “come” farlo, distinguendo le attività da mantenere in capo all’ente e quelle da affidare all’esterno. In questo quadro IFEL ha presentato strumenti operativi a supporto delle decisioni organizzative, tra cui l’analisi di capitolati e un vademecum per la gestione delle entrate. L’articolo sottolinea infine l’importanza di preservare competenze interne qualificate, affinché l’esternalizzazione contribuisca a rafforzare, e non indebolire, la capacità amministrativa dei Comuni.
Punti chiave
- L’esternalizzazione è ampiamente utilizzata dai Comuni, soprattutto per la riscossione coattiva, come risposta a criticità organizzative interne.
- Il nodo centrale non è scegliere tra interno ed esterno, ma costruire modelli coerenti che mantengano un presidio comunale sulle funzioni strategiche.
- IFEL propone strumenti operativi per guidare gli enti verso scelte che favoriscano apprendimento e rafforzamento delle strutture interne.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
02/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Al termine di accertamento decadenziale si applica il principio di scissione degli effetti della notifica
L’articolo commenta l’ordinanza n. 30227/2025 della Corte di Cassazione, depositata il 16 novembre 2025, con cui viene ribadita la natura esclusivamente decadenziale del termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006. La decisione riguarda un avviso di accertamento Ici relativo al periodo d’imposta 2013 e nasce dal contrasto con una pronuncia di merito che aveva qualificato tale termine come prescrizionale, escludendo l’applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica.
La Cassazione ha cassato integralmente la sentenza impugnata, ritenendo tempestivo l’accertamento sulla base della data di spedizione dell’atto, avvenuta entro il termine quinquennale.
Richiamando le Sezioni Unite n. 40543/2021, la Corte ha confermato che la scissione soggettiva degli effetti della notifica si applica anche agli atti impositivi tributari e che rileva la data in cui l’ente ha avviato la notifica, non quella di ricezione da parte del contribuente.
Un passaggio centrale dell’ordinanza è dedicato alla distinzione tra decadenza e prescrizione: l’esercizio del potere impositivo è soggetto a decadenza, mentre la prescrizione opera solo dopo che la pretesa tributaria si è consolidata. L’articolo evidenzia come la Corte richiami l’esigenza di chiarezza applicativa, distinguendo il momento genetico del rapporto tributario da quello della riscossione.
Punti chiave
- Il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento è qualificato dalla Cassazione come termine di decadenza e non di prescrizione.
- Per il rispetto del termine rileva la data di spedizione dell’atto da parte dell’ente, anche se la ricezione avviene successivamente.
- La prescrizione, secondo l’articolo, può operare solo dopo la valida notificazione e il consolidamento della pretesa tributaria.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Articolo 1, comma 161, legge 296/2006
- Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 40543/2021
- articolo 2935 del codice civile
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
02/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Concordato preventivo
L’articolo analizza il regime IMU nelle procedure concorsuali, soffermandosi sulle incertezze applicative relative al concordato preventivo, in particolare nella forma liquidatoria. La normativa vigente prevede espressamente la sospensione del versamento IMU solo per gli immobili compresi nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione coatta amministrativa, con pagamento differito al termine della procedura. Secondo l’autore, l’assenza di un’esplicita previsione normativa per il concordato preventivo genera un rilevante rischio per i Comuni in termini di accertamento e riscossione dell’imposta. In mancanza di una norma derogatoria, i termini decadenziali restano operativi e possono impedire il recupero dell’IMU qualora la procedura si protragga nel tempo.
L’articolo richiama un orientamento giurisprudenziale ampiamente favorevole a un’interpretazione restrittiva della sospensione, escludendone l’estensione al concordato preventivo. Ne deriva l’obbligo, per gli enti locali, di applicare il regime ordinario di versamento e di procedere tempestivamente agli accertamenti in caso di omissioni. Infine, viene evidenziato che il riconoscimento della sospensione anche nel concordato sarebbe incoerente con il principio di prededucibilità dei crediti sorti in costanza di procedura, previsto dalla normativa sulla crisi d’impresa.
Punti chiave
- La sospensione del versamento IMU è prevista dalla legge solo per liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa.
- L’estensione della sospensione al concordato preventivo non è espressamente disciplinata e comporta rischi di decadenza per i Comuni.
- La giurisprudenza di merito citata esclude l’applicabilità del regime di favore al concordato preventivo, anche se liquidatorio.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- 1, comma 768, Legge n. 160/2019
- 10, comma 6, D.Lgs. 504/1992
- 1, comma 161, Legge n. 296/2006
- 6, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
- 111, legge fallimentare
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44468509
02/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Coltivatori diretti esenti IMU indipendentemente dal reddito
L’articolo esamina un’ordinanza della Corte di cassazione che conferma l’assetto IMU in materia di esenzione per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola.
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un Comune ha richiesto una maggiore IMU per l’anno d’imposta 2013, negando l’agevolazione per mancanza del requisito della prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altre fonti. Secondo la ricostruzione riportata, la Cassazione ribadisce che, ai fini IMU, restano invariati i requisiti oggettivi dei terreni agricoli già noti in ambito ICI, legati all’effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale e all’incompatibilità con lo sfruttamento edilizio. Risultano invece modificati i requisiti soggettivi, in quanto l’agevolazione è riconosciuta esclusivamente ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali che risultano iscritti alla previdenza agricola. L’articolo sottolinea che l’ordinamento non contiene una nozione generale di coltivatore diretto valida per ogni ambito. Proprio per questo, il riferimento normativo all’iscrizione previdenziale viene considerato sufficiente anche ai fini fiscali.
Non è quindi richiesto, secondo la decisione richiamata, un ulteriore accertamento sull’attività concretamente svolta né sulla prevalenza dei redditi rispetto ad altre fonti.
L’iscrizione alla previdenza agricola è descritta come presupposto che implica, seppur con presunzione superabile, lo svolgimento abituale e diretto dell’attività agricola.
Nel caso specifico, l’articolo evidenzia che il reddito alternativo considerato era un reddito da pensione.
Per l’approfondimento completo delle motivazioni e del contesto applicativo, è necessario consultare l’articolo originale.
Punti chiave
- L’iscrizione alla previdenza agricola è ritenuta sufficiente per l’agevolazione IMU, senza verifica della prevalenza del reddito.
- I requisiti oggettivi dei terreni agricoli restano invariati rispetto al precedente regime ICI.
- I requisiti soggettivi sono limitati ai coltivatori diretti e IAP con caratteristiche rilevanti ai fini previdenziali.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44468519
02/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
TARI, necessaria la dichiarazione in caso di produzione di rifiuti speciali
La pronuncia richiamata si inserisce in un filone costante della Corte di Cassazione in materia di esclusione dal tributo delle superfici che producono rifiuti speciali. La Corte ribadisce che il beneficio è subordinato alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.
In particolare, viene chiarito che la dichiarazione relativa alle variazioni rilevanti deve essere presentata entro il termine previsto, ma i suoi eventuali effetti favorevoli non possono estendersi all’anno precedente. Secondo la Corte, l’esclusione può essere riconosciuta solo se la produzione di rifiuti speciali è indicata nella denuncia originaria o in una successiva denuncia di variazione.
Grava sull’impresa l’onere di fornire all’amministrazione comunale tutte le informazioni necessarie.
Tali informazioni riguardano l’esistenza delle aree interessate e la loro precisa delimitazione. Solo in presenza di questi elementi le superfici possono essere escluse dal calcolo della superficie imponibile o beneficiare di una riduzione tariffaria. Nel caso esaminato, dagli atti non risulta che tale prova sia stata fornita. Di conseguenza, viene meno il presupposto stesso della contestazione sollevata dal contribuente. La decisione conferma quindi un orientamento rigoroso sul piano degli adempimenti dichiarativi. Per una valutazione completa del ragionamento giuridico è necessario fare riferimento al testo integrale dell’ordinanza.
Punti chiave
- L’esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.
- Le dichiarazioni sulle variazioni non producono effetti retroattivi sull’anno precedente.
- L’onere della prova sull’esistenza e delimitazione delle aree agevolabili grava sull’impresa.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- n. 13768/2016; Cass., Sez. V civ., n. 8813 del 30/3/2021
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 29326/2025
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44468515
02/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Il Consiglio di Stato esclude il silenzio assenso nelle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico
L’articolo analizza una recente sentenza del Consiglio di Stato che affronta il tema dell’occupazione di suolo pubblico appartenente al patrimonio indisponibile degli enti locali. Il Collegio ribadisce che per tali occupazioni è sempre necessario un provvedimento espresso di concessione rilasciato dal Comune competente. La semplice presentazione di un’istanza, anche in presenza di inerzia dell’amministrazione, non è sufficiente a far sorgere alcun titolo legittimante.
Nella sentenza n. 8190 del 22 ottobre 2025 viene infatti esclusa l’applicabilità del silenzio assenso ai procedimenti di natura concessoria, trattandosi di attività caratterizzate da valutazioni discrezionali. Su questa base, il Consiglio di Stato ritiene legittima l’adozione di provvedimenti repressivi nei confronti di occupazioni realizzate senza titolo, anche se l’amministrazione non ha risposto all’istanza presentata dal privato. Il principio, richiamato come già consolidato in precedenti decisioni, viene considerato sufficiente per rigettare l’appello proposto da una società che aveva occupato il suolo pubblico in assenza di un provvedimento espresso. L’articolo estende tali conclusioni anche alla disciplina delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari regolati dal Codice della Strada, evidenziando l’incompatibilità sia del silenzio assenso sia della SCIA con questi procedimenti.
Viene infine richiamato l’articolo 27 del Codice della Strada, dal quale emerge la necessità di un’istruttoria formale e di un atto finale espresso di rilascio o diniego dell’autorizzazione o concessione.
Punti chiave
- L’occupazione di suolo pubblico richiede sempre una concessione espressa e non può fondarsi sull’inerzia dell’amministrazione.
- Il silenzio assenso è escluso nei procedimenti concessori, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
- Né il silenzio assenso né la SCIA sono applicabili alle occupazioni di suolo pubblico e ai mezzi pubblicitari disciplinati dal Codice della Strada.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 20
- Codice della Strada, artt. 20, 23 e 27
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44455725
02/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
NOTIFICA ACCERTAMENTI TRIBUTARI ENTRO IL 31/12/2025
L’articolo analizza la sostenibilità dell’utilizzo della proroga di 85 giorni rispetto al termine ordinario del 31 dicembre 2025 per la notifica degli avvisi di accertamento relativi a IMU, TARI e IDS. Il tema è affrontato alla luce dei principi di decadenza e prescrizione che regolano la validità dei procedimenti tributari. Per i tributi locali, la regola generale della decadenza è fissata dalla legge n. 296/2006, che stabilisce un termine quinquennale per l’attività di accertamento. Negli ultimi anni, tali termini sono stati oggetto di sospensione in virtù della normativa emergenziale adottata nel 2020.
In particolare, l’articolo ricostruisce il meccanismo della sospensione di 85 giorni prevista dal decreto-legge 18/2020, richiamando l’articolo 12 del d.lgs 159/2015, e ne evidenzia l’applicazione alle annualità accertabili prima del periodo pandemico. Secondo l’autore, con riferimento alle annualità in scadenza nel 2025, tale proroga non risulta più utilizzabile, poiché non applicabile ai tributi riferiti all’anno 2020 né agli adempimenti dichiarativi maturati nel corso dello stesso anno. Ne deriva che i termini di notifica devono rispettare la scadenza ordinaria del 31 dicembre 2025.
Punti chiave
- La sospensione di 85 giorni è collegata esclusivamente alle annualità accertabili prima del periodo pandemico 2020.
- L’annualità 2020 e gli adempimenti dichiarativi con scadenza nel 2020 non rientrano nella proroga dei termini di decadenza.
- Gli accertamenti tributari e gli inviti al contraddittorio in scadenza nel 2025 devono essere notificati entro il 31 dicembre 2025.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
- Decreto-legge 18/2020, art. 67
- Decreto legislativo 159/2015, art. 12, comma 1
- Ordinanza Cassazione 23 gennaio 2025, n. 1630
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#/showdoc/44468531
04/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Imu ridotta o azzerata nei piccoli Comuni per 100mila italiani all’estero
La proposta di legge n. 956, a prima firma Toni Ricciardi (Pd), ha ottenuto il via libera della commissione Finanze della Camera con consenso bipartisan ed è attesa al voto finale dell’Aula. Il testo rivede le agevolazioni Imu per gli italiani residenti all’estero che possiedono un solo immobile in piccoli comuni, collegando i benefici alla rendita catastale. Le misure riguardano abitazioni situate nel comune di ultima residenza prima del trasferimento e con popolazione inferiore a 5mila abitanti.
L’agevolazione si articola in tre fasce: esenzione totale dell’Imu per rendite fino a 200 euro, riduzione significativa per rendite intermedie e sconto parziale per quelle più elevate, secondo percentuali indicate dall’articolo. Il beneficio è limitato a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà.
È richiesto che il proprietario abbia risieduto in Italia per almeno cinque anni prima del trasferimento all’estero. Oltre all’Imu, è previsto uno sconto del 50% sulla Tari per gli stessi immobili. L’applicazione delle nuove regole è prevista dal 2026, compatibilmente con l’iter parlamentare, e comporta un costo annuo stimato inferiore a 12 milioni di euro, con ristoro ai comuni interessati.
Punti chiave
- Agevolazioni Imu per italiani all’estero legate alla rendita catastale e limitate ai piccoli comuni.
- Benefici concessi per una sola casa di proprietà, con requisiti precisi su uso, localizzazione e residenza pregressa.
- Riduzione del 50% della Tari sugli immobili agevolati per evitare l’annullamento del beneficio Imu.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Procedura d’infrazione della Commissione europea Infr(2025)4015
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
08/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Entrate, sulle sanatorie locali scelta triplice per il Comune
L’articolo descrive le novità introdotte dall’articolo 24 della manovra 2026 in materia di definizione agevolata delle entrate comunali. La norma consente ai Comuni di disciplinare, tramite regolamento, forme di definizione per entrate tributarie e patrimoniali, con esclusione delle addizionali ai tributi erariali come l’addizionale Irpef. La definizione può prevedere l’esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni, mantenendo la quota capitale, e deve tenere conto della situazione finanziaria dell’ente, dell’equilibrio di bilancio e della capacità di riscossione. Il testo richiama in particolare i crediti di difficile esigibilità, inclusi quelli particolarmente datati, e consente interventi selettivi per singole entrate o tributi. La misura può essere adottata in qualsiasi momento dell’anno e deve garantire al debitore un termine minimo di 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento sul sito comunale. L’invio al Mef ha finalità esclusivamente statistiche.
È prevista anche la possibilità di introdurre definizioni analoghe a quelle statali, nonché di applicare la definizione a situazioni ancora in accertamento o già oggetto di contenzioso. Tuttavia, l’articolo evidenzia che diversi profili applicativi non sono dettagliati e potrebbero generare soluzioni differenziate tra enti.
Punti chiave
- I Comuni possono reintrodurre la definizione agevolata delle proprie entrate, con modalità stabilite da regolamento e limiti specifici.
- Le forme di definizione possono riguardare importi non riscossi, non ancora accertati o già in contenzioso, anche in modo selettivo.
- Il quadro normativo lascia margini applicativi non chiariti, che l’articolo segnala come potenziale fonte di difformità operative.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Articolo 24 della manovra 2026
- articolo 13 della legge n. 289/2002
- schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale per gli enti territoriali (Consiglio dei ministri, 9 maggio).
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
08/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Case di lusso in categoria A/1 tra salasso Imu e liti sul catasto
L’articolo analizza l’impatto dell’Imu sulle abitazioni principali classificate come “signorili” (categoria catastale A/1), che restano soggette all’imposta anche se prima casa. Si tratta di una quota molto limitata del patrimonio residenziale, ma con un onere fiscale medio elevato, che ha alimentato negli anni numerose contestazioni da parte dei proprietari.
Molti immobili, pur mantenendo la classificazione originaria, hanno perso nel tempo le caratteristiche di pregio che avevano giustificato l’inquadramento catastale iniziale. I tentativi di declassamento sono frequenti e spesso sfociano in contenziosi con l’amministrazione finanziaria, dagli esiti non sempre prevedibili. In questo contesto si inserisce una recente decisione della Corte di giustizia tributaria del Piemonte, che ha riconosciuto il passaggio da A/1 ad A/2 per un alloggio privo di elementi qualificanti, evidenziando le distorsioni generate da rendite catastali non più allineate all’evoluzione urbana ed economica. L’articolo richiama inoltre le forti differenze territoriali nella diffusione delle A/1 e le criticità dei criteri di attribuzione, sottolineando che il catasto non opera sulla base dei valori di mercato. Per i contribuenti interessati, l’eventuale revisione richiede una valutazione tecnica delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, in rapporto al contesto. Sono infine riportate esperienze locali, come a Genova e Firenze, dove associazioni e comitati di proprietari sollecitano revisioni più sistematiche dei classamenti, spesso ostacolate da esigenze di bilancio pubblico.
Punti chiave
- Le abitazioni A/1, pur essendo una minoranza, sostengono un carico Imu medio elevato anche quando sono prima casa.
- Numerosi immobili hanno perso nel tempo i requisiti di pregio, ma il declassamento catastale conduce spesso a contenziosi.
- Una recente sentenza piemontese apre uno spiraglio, ma la revisione resta legata a valutazioni tecniche e caso per caso.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Regio decreto-legge 652/1939.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
09/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Giustizia amministrativa e tributaria: l’applicazione della Tari alle attività agrituristiche
L’articolo analizza l’attività tributaria degli enti locali, evidenziando la distinzione tra atti generali (regolamenti e tariffe) e atti applicativi rivolti ai singoli contribuenti, con il conseguente riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario. Il punto di raccordo è individuato nel potere delle corti tributarie di disapplicare regolamenti o atti generali ritenuti illegittimi, nei limiti indicati dalla normativa richiamata. Su questo sfondo viene esaminato il tema dell’applicazione della Tari alle aziende agrituristiche, oggetto nel tempo di orientamenti giurisprudenziali non sempre coerenti. L’articolo ricostruisce l’evoluzione delle decisioni amministrative e tributarie, soffermandosi dapprima su un indirizzo contrario all’assimilazione con le tariffe alberghiere e successivamente su un cambio di rotta maturato nel 2025. Le pronunce più recenti di Corte di cassazione e Consiglio di Stato valorizzano in modo decisivo la capacità quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti, ritenendo legittima l’assimilazione alla categoria alberghiera quando, in concreto, vi sia omogeneità sotto questo profilo. L’analisi si chiude segnalando il quadro applicativo attuale e ponendo un interrogativo sugli effetti che deriverebbero da eventuali contrasti stabili tra le due giurisdizioni.
Punti chiave
- L’attività tributaria locale comporta un intreccio tra giudice amministrativo e giudice tributario, con la possibilità per quest’ultimo di disapplicare atti generali rilevanti nel singolo giudizio.
- Sulla Tari agli agriturismi, la giurisprudenza precedente aveva escluso l’assimilazione automatica alle strutture alberghiere, richiedendo categorie tariffarie dedicate.
- Le pronunce del 2025 affermano invece che l’assimilazione è ammissibile se fondata esclusivamente sulla concreta capacità di produrre rifiuti.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Dlgs 546/1992, art. 7, comma 5
- Dlgs 116/2020
- Dlgs 213/2022
- 2135 cod. civ
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
09/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU e Codice del Terzo Settore: effetti dal 2026 e disciplina transitoria per ONLUS.
Dal 1° gennaio 2026 entrerà definitivamente in vigore il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), a seguito dell’autorizzazione finale della Commissione Europea dell’8 marzo 2025, con effetti rilevanti anche sui tributi locali applicabili agli enti non profit. Fino al 31 dicembre 2025, le agevolazioni IMU per tali enti derivano dalla normativa previgente e, per le ONLUS, anche da specifiche disposizioni che consentono ai Comuni di prevedere riduzioni o esenzioni.
Dal 2026, le agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del CTS, incluse quelle relative all’IMU, saranno subordinate anche all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oltre al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi già richiesti. Per l’IMU, l’art. 82 del CTS riconosce l’esenzione agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dagli enti del Terzo Settore, se destinati in via esclusiva e non commerciale ad attività di interesse generale indicate dalla norma.
Il 2026 è però qualificato come anno di transizione: alle ONLUS è concesso tempo fino al 31 marzo 2026 per iscriversi al RUNTS, al fine di acquisire la qualifica di ETS e mantenere i benefici fiscali. L’articolo evidenzia tuttavia significative incertezze applicative per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e l’eventuale iscrizione, nonché per le ONLUS che non si iscriveranno e entreranno in liquidazione.
Il testo segnala che non è chiarito se, in tali casi, le agevolazioni debbano cessare immediatamente o possano proseguire nel periodo transitorio, e conclude sottolineando la necessità di un intervento normativo o ministeriale chiarificatore.
Punti chiave
- Dal 2026 le agevolazioni sui tributi locali per gli enti non profit richiederanno anche l’iscrizione al RUNTS.
- L’IMU resta esente per gli immobili degli ETS solo se sussistono congiuntamente requisiti soggettivi, oggettivi e di utilizzo non commerciale.
- Il regime transitorio per le ONLUS nel 2026 presenta incertezze applicative che richiedono un chiarimento ufficiale.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Lgs. 117/2017;
- 160/2019, art. 1, comma 759, lett. g);
- Lgs. 460/1997, art. 21;
- 82 e art. 104 del D.Lgs. 117/2017;
- legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16;
- Decreto Ministeriale n. 106/2020, art. 34, comma 3.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44495711
09/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
TARI e luoghi di culto dopo la Risoluzione 1/DF/2025: che cosa cambia davvero per i Comuni
La Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025 affronta il tema dell’assoggettabilità alla TARI degli immobili destinati al culto, con l’obiettivo di uniformare prassi comunali fino ad oggi disomogenee. Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che non esiste un’esenzione automatica fondata sulla destinazione al culto: il presupposto impositivo resta legato all’idoneità concreta alla produzione di rifiuti. I luoghi di culto non rientrano tra le riduzioni o esenzioni tipizzate dalla legge; eventuali agevolazioni specifiche possono essere introdotte dai Comuni solo tramite regolamento e devono essere finanziate con la fiscalità generale, senza incidere sul gettito TARI.
In assenza di agevolazioni regolamentari, le superfici sono assoggettabili alla disciplina ordinaria, fermo restando l’obbligo per il Comune di costruire tariffe proporzionate alla potenziale produzione di rifiuti. La Risoluzione valorizza la giurisprudenza, secondo cui l’esclusione o la riduzione dipende dall’effettiva inidoneità dei locali a produrre rifiuti e dalla concreta destinazione d’uso, che deve essere accertata caso per caso. Restano aperti profili applicativi rilevanti, come la mancanza di una definizione normativa di “culto” e la delimitazione delle superfici effettivamente agevolabili, che richiedono istruttoria e motivazione puntuale da parte degli enti.
Punti chiave
- Nessuna esenzione automatica TARI per i luoghi di culto: conta l’idoneità concreta alla produzione di rifiuti, non la qualificazione formale.
- Le agevolazioni ad hoc sono possibili solo se previste dal regolamento comunale e finanziate con risorse diverse dal gettito TARI.
- La tariffazione deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in coerenza con la potenziale produzione di rifiuti delle superfici interessate.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 652, 659 e 660;
- P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- Risoluzione MEF n. 1/DF del 15 settembre 2025.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44496109
09/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU IN PRESENZA DI FABBRICATO IN CORSO D’OPERA
L’articolo affronta il tema della determinazione della base imponibile IMU per un’area fabbricabile interessata da un processo edificatorio non ancora ultimato. Viene richiamato il quadro normativo introdotto dalla Legge 160/2019, che conferma il regime di autoliquidazione dell’imposta e attribuisce al contribuente la responsabilità di individuare il valore venale dell’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Nel caso delle aree fabbricabili, il legislatore prevede che la base imponibile sia costituita esclusivamente dal valore dell’area, senza considerare il fabbricato in corso d’opera fino all’ultimazione dei lavori o all’eventuale utilizzo anticipato.
Il testo chiarisce che, in assenza di una banca dati nazionale dei valori, il Comune può approvare valori di riferimento presuntivi, lasciando comunque al contribuente la possibilità di adottare un valore diverso, previa dichiarazione IMU. Ampio spazio è dedicato ai chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come, durante la fase di costruzione o recupero edilizio, l’unica capacità contributiva rilevante ai fini IMU sia quella espressa dall’area edificabile. L’articolo conclude evidenziando che l’avanzamento dei lavori non incide sul valore imponibile dell’area, che resta quello originario antecedente all’avvio dell’edificazione fino al completamento dell’opera e al successivo accatastamento in una categoria diversa da quelle fittizie.
Punti chiave
- Durante la costruzione, la base imponibile IMU resta il valore dell’area edificabile, senza includere il fabbricato in corso d’opera.
- Il contribuente determina il valore in autoliquidazione, potendo fare riferimento ai valori deliberati dal Comune o motivare un valore diverso.
- La giurisprudenza di Cassazione conferma che i fabbricati in corso di costruzione non esprimono una capacità contributiva autonoma rispetto all’area.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Legge 160/2019, art. 1, commi 746 e 777
- P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lettere c), d) e f)
- Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 6
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
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11/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Paga l’Imu l’associazione sportiva che ha affittato parte dell’immobile a terzi per attività di ristorazione
La Corte di cassazione ha chiuso una controversia tra un’associazione sportiva dilettantistica e un Comune accertatore a seguito di una proposta di conciliazione. Il caso riguarda il diniego dell’esenzione Ici per un immobile utilizzato dall’associazione, in relazione ad avvisi di accertamento riferiti agli anni 2009–2011. In linea generale, i giudici hanno riconosciuto che l’esenzione Ici può trovare applicazione anche per le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro iscritte al Registro Coni. Tuttavia, nella specifica fattispecie l’agevolazione è stata esclusa.
La decisione si fonda sul fatto che una parte dell’immobile era destinata ad attività di ristorazione, non rientrante tra quelle agevolabili, e che tale attività era affidata a un gestore esterno che corrispondeva un canone all’associazione, elemento ritenuto indicativo di una finalità lucrativa. L’associazione non ha fornito prova del mancato pagamento del canone, come sostenuto.
L’articolo richiama inoltre la disciplina applicabile agli immobili a utilizzo misto degli enti non commerciali a partire dal 2013, con tassazione Imu limitata alla sola porzione commerciale.
Punti chiave
- L’esenzione Ici non è riconosciuta se parte dell’immobile è destinata a ristorazione affidata a un gestore esterno.
- La presenza di un canone versato da terzi è considerata indice di finalità lucrativa, in assenza di prova contraria.
- Per gli immobili a utilizzo misto, dal 2013 l’Imu può essere applicata in modo proporzionale alla quota commerciale.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Articolo 7, comma 1, lettera i), Dlgs n. 504/1992;
- ordinanza Corte di cassazione n. 30354/2025;
- articolo 5 del Dm 200/2012.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
12/12/2025 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Immobili merce, la locazione mette in crisi l’esenzione Imu
Dal 1° gennaio 2022 è prevista l’esenzione Imu per i fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita, a condizione che tale destinazione permanga e che gli immobili non siano locati. La Cassazione, con una serie di pronunce recenti, ha fornito un’interpretazione particolarmente restrittiva di questa agevolazione, rilevante anche in vista del saldo Imu 2025.
In caso di locazione anche solo temporanea nel corso dell’anno, l’esenzione non è riconoscibile e l’imposta è dovuta per l’intera annualità, senza possibilità di frazionamento. La Corte ha inoltre chiarito che la locazione può far venir meno il diritto all’agevolazione anche per gli anni successivi, poiché l’esenzione presuppone una destinazione alla vendita permanente.
Un ulteriore limite riguarda la tipologia di immobili: sono agevolabili solo quelli di nuova costruzione, mentre restano esclusi i fabbricati acquistati e successivamente ristrutturati, anche se destinati alla vendita. Sul piano degli adempimenti, la Cassazione conferma l’obbligo dichiarativo e precisa che la dichiarazione deve essere presentata per ciascuna annualità in cui si richiede l’esenzione, trattandosi di condizioni variabili nel tempo. L’articolo evidenzia però che questa estensione dell’obbligo annuale è oggetto di perplessità, poiché non espressamente prevista dalla normativa per tali fattispecie.
Punti chiave
- La locazione, anche per un solo mese, esclude l’esenzione Imu per l’intero anno e può incidere anche sugli anni successivi.
- L’agevolazione riguarda solo immobili di nuova costruzione e non quelli acquistati e ristrutturati.
- La Cassazione richiede la presentazione della dichiarazione Imu per ogni annualità di esenzione, nonostante i dubbi sulla base normativa di tale obbligo.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Articolo 2, Dl 102/2013
- Articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019
- Articolo 1, comma 770, legge n. 160/2019
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento..
15/12/2025 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Interessi legali ancora giù: ravvedimento meno costoso
Dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali scende all’1,60%, proseguendo per il terzo anno consecutivo il trend di riduzione. La nuova misura sostituisce il tasso del 2% applicabile fino al 31 dicembre 2025 ed è stata fissata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’articolo ricostruisce l’evoluzione del saggio negli ultimi anni, evidenziando come dopo i valori più elevati del 2023 e 2024 si sia tornati a una fase di discesa.Gli interessi legali, stabiliti dal ministero dell’Economia sulla base di inflazione e rendimento dei titoli di Stato, spettano alla parte creditrice in assenza di accordi diversi tra le parti. La nuova aliquota si applica anche quando è il contribuente a dover ricevere somme maggiorate degli interessi. Un impatto diretto riguarda il ravvedimento operoso: per regolarizzare versamenti omessi o tardivi relativi al 2025, nel 2026 sarà necessario calcolare gli interessi con due tassi diversi, distinguendo il periodo fino a fine 2025 da quello successivo. L’articolo illustra inoltre come sanzioni e interessi varino in funzione dei giorni di ritardo e della tipologia di ravvedimento, senza entrare in una ricostruzione completa di tutte le casistiche.
Punti chiave
- Dal 2026 il tasso degli interessi legali è fissato all’1,60%, in diminuzione rispetto al 2% del 2025.
- La riduzione incide anche sul costo del ravvedimento per imposte non versate o versate in ritardo.
- Per i versamenti a cavallo d’anno, gli interessi vanno calcolati applicando tassi diversi nei due periodi.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Decreto del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
16/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Tributi locali, dal 2026 agevolazioni per gli enti del terzo settore
Dal 1° gennaio 2026 le esenzioni e le agevolazioni sui tributi locali previste per le ex Onlus restano applicabili solo agli enti del terzo settore iscritti al Runts. La possibilità per gli enti locali di introdurre riduzioni o esenzioni, per tributi diversi dall’Imu, è riconosciuta dall’articolo 82, comma 7, del Codice del terzo settore e riguarda esclusivamente gli enti che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.
La piena operatività della norma è fissata dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, a seguito delle modifiche intervenute nel 2025 e della valutazione preliminare della Commissione europea sull’assenza di aiuti di Stato. Dal 2026 cessano quindi le agevolazioni basate su regolamenti locali a favore di Onlus e altri enti non iscritti al Runts, inclusa la disciplina previgente del Dlgs 460/1997. Il testo ricorda che il termine per l’iscrizione delle Onlus al Runts è fissato al 31 marzo 2026. Per i tributi comunali, l’impatto riguarda in particolare Tari e imposta di soggiorno, mentre per l’Imu continua ad applicarsi una disciplina speciale. Le agevolazioni per la Tari richiedono specifiche modifiche regolamentari e una copertura a carico del bilancio comunale. Il canone unico patrimoniale resta escluso dall’ambito della norma, pur potendo essere oggetto di agevolazioni dedicate.
Punti chiave
- Dal 2026 le agevolazioni sui tributi locali spettano solo agli enti del terzo settore iscritti al Runts e non commerciali.
- Le esenzioni Tari e imposta di soggiorno richiedono interventi regolamentari degli enti locali secondo termini e modalità differenziate.
- Le norme previgenti a favore delle Onlus non iscritte al Runts cessano di avere efficacia dal 31 dicembre 2025.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore)
- Dl 84/2025, Dlgs 460/1997
- Dm 106/2020
- legge 160/2019
- legge 147/2013
- Dlgs 201/2011
- legge 388/2000.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
09/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Legittima la scissione della notifica applicata ai tributi locali
L’articolo richiama un orientamento consolidato della Corte di cassazione a Sezioni Unite in tema di notificazione degli atti di imposizione tributaria e rispetto dei termini di decadenza. Viene ribadito che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica si applica anche agli atti tributari, come previsto dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, indipendentemente dalla natura recettizia dell’atto o dal soggetto che cura la notificazione. Ai fini della decadenza dal potere impositivo, rileva il momento in cui l’ente impositore compie gli adempimenti necessari per la notifica, e non la data in cui il contribuente ne viene a conoscenza. Nel caso esaminato, la Corte prende atto che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale il 30 novembre 2018. La decisione distingue nettamente tra il termine di decadenza, che disciplina l’esercizio del potere impositivo ed è insuscettibile di interruzione, e il termine di prescrizione del credito successivo alla liquidazione. Il principio della scissione opera esclusivamente con riferimento alla decadenza e non alla prescrizione.
Punti chiave
- Per la decadenza conta la data di attivazione della notifica da parte dell’ente, non quella di ricezione da parte del contribuente.
- Il principio di scissione soggettiva si applica agli atti tributari in base alla normativa e alla giurisprudenza richiamate.
- Decadenza e prescrizione hanno natura e regole diverse, e non vanno confuse.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- 60 d.P.R. n. 600 del 1973;
- 1, comma 161, l. n. 296 del 2006;
- , Sez. U, n. 30227/2025;
- , Sez. U, n. 40543/2021.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44495545
16/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IL DECRETO MILLE PROROGHE SPOSTA I TESTI UNICI AL 2027
l nuovo calendario della delega fiscale interviene sulle tempistiche di entrata in vigore dei testi unici in materia di sanzioni, giustizia tributaria e riscossione. L’articolo 3 del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri l’11 dicembre dispone infatti il rinvio dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 dell’efficacia dei nuovi testi unici allegati ai relativi decreti legislativi. Il differimento riguarda, in particolare, il testo unico delle sanzioni tributarie, quello della giustizia tributaria e quello in materia di versamenti e riscossione. La proroga ha rilievo operativo, poiché i testi unici operano una riorganizzazione delle norme vigenti, con modifiche ai riferimenti normativi e, in alcuni casi, al contenuto degli articoli. Il posticipo comporta che per tutto il 2026 continuino ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore, destinate a confluire nei testi unici.
Secondo quanto indicato nell’articolo, ciò consente di mantenere invariati, per il 2026, i riferimenti normativi utilizzati in una serie di atti e strumenti operativi, tra cui accertamenti, modulistica e regolamenti. Per i nuovi regolamenti in materia di entrate, l’articolo segnala l’opportunità di prevedere richiami sia alle norme vigenti sia a quelle dei nuovi testi unici, accompagnati da una clausola transitoria sull’entrata in vigore.
Punti chiave
- L’entrata in vigore dei nuovi testi unici fiscali è rinviata dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.
- Per il 2026 continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di sanzioni, contenzioso e riscossione, senza necessità di adeguamenti immediati.
- Nei nuovi regolamenti in materia di entrate è consigliato, secondo l’articolo, un doppio richiamo normativo con una disciplina transitoria.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
- Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
- Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33
- DPR 602/73
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44542385
16/12/2025 https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Indicazione a stampa in luogo della firma applicabile al concessionario senza preventivo atto dirigenziale
L’articolo commenta un’ordinanza che chiarisce come possano essere applicate modalità semplificate di firma anche da parte del concessionario, nel rispetto dei requisiti normativi. In presenza di una delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione, la firma del provvedimento impositivo può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Tale soluzione è ammessa a condizione che il nominativo e la fonte dei dati risultino da un apposito atto sottoscritto dal concessionario.
Questo atto è chiamato a svolgere la stessa funzione di garanzia che, nel caso di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, sarebbe assicurata da un provvedimento di livello dirigenziale, ipotesi che l’articolo precisa non ricorrere nel caso esaminato.
L’articolo evidenzia inoltre che l’obbligo di un provvedimento dirigenziale non è richiesto quando l’atto è firmato dal rappresentante legale del concessionario. In tale situazione, il potere di firma deriva dal rapporto convenzionale con l’ente impositore e l’atto resta imputabile all’ente che lo emette, indipendentemente dal soggetto che lo esegue materialmente.
Viene infine richiamata la differenza tra la delega di poteri a funzionari dell’ente pubblico e l’esercizio diretto dei poteri da parte degli organi societari del concessionario, la cui legittimazione è verificabile tramite il Registro delle Imprese.
Punti chiave
- La firma autografa del provvedimento può essere sostituita da un’indicazione a stampa del responsabile se supportata da un atto formale del concessionario.
- L’obbligo di un provvedimento dirigenziale sussiste solo nei casi di delega interna all’ente pubblico, non quando firma il rappresentante legale del concessionario.
- L’imputazione dell’atto resta in ogni caso riferita all’ente impositore, anche se l’atto è materialmente emesso dal concessionario.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- 1, comma 87, secondo alinea, legge n. 549 del 1995
- , Sez. 5, sentenza n. 31707 del 7 dicembre 2018
- n. 26176/2011
- 2188 c.c.
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Esenzione IMU case per ferie spettante solo in caso di corrispettivo simbolico
La Corte di Cassazione ha ribadito i criteri necessari per l’esenzione IMU in relazione a una casa per ferie gestita da un ente religioso, confermando la centralità del requisito del prezzo simbolico. La controversia nasce dal diniego dell’esenzione da parte dei giudici tributari di merito, che avevano valorizzato l’uso promiscuo dell’immobile e le modalità di svolgimento dell’attività ricettiva. Secondo tali giudici, la presenza di un’attività aperta tutto l’anno e con volumi d’affari rilevanti era incompatibile con il carattere non commerciale richiesto per l’agevolazione, a prescindere dall’esito economico della gestione. La Cassazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, chiarendo che i requisiti soggettivi e oggettivi dell’esenzione devono coesistere e che l’attività, pur rientrando tra quelle astrattamente agevolabili, deve essere svolta con modalità non commerciali. In questo contesto, per le case per ferie di enti religiosi è necessario che i corrispettivi applicati siano sostanzialmente simbolici, non essendo sufficiente che l’attività risulti in perdita. La Corte conferma inoltre che l’onere della prova del possesso di tali requisiti grava sul contribuente e che la valutazione compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Punti chiave
- L’esenzione IMU richiede la compresenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e modalità di svolgimento non commerciali.
- Per le case per ferie di enti religiosi i corrispettivi devono essere simbolici, mentre il risultato economico della gestione è irrilevante.
- Spetta al contribuente dimostrare concretamente il possesso dei requisiti per l’agevolazione.
Riferimenti normativi citati nell’articolo
- 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504/92;
- 2697 c.c.; Cass. n. 6501/2024;
- n. 7415/2019;
- n. 19072/2019;
- n. 4066/2019;
- n. 32311/2022;
- n. 6711/2015.
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Speciale Manovra/3. Imu sul non profit, esenzioni blindate per scuola e sanità
L’articolo descrive un intervento normativo che mira a chiudere il contrasto di lunga durata tra il Dipartimento delle finanze e la Corte di Cassazione sulle modalità di verifica delle condizioni per l’esenzione Imu applicabile agli enti non commerciali che svolgono attività sanitarie e didattiche. Con un emendamento alla manovra, riformulato dal governo e depositato in commissione Bilancio al Senato, le istruzioni ministeriali per la dichiarazione Imu-Enc assumono valore di norma.
Per le attività sanitarie, il testo riprende criteri già previsti da un decreto ministeriale del 2012, distinguendo tra attività accreditate o convenzionate e quelle non accreditate, e chiarisce che la categoria catastale degli immobili non incide sull’esenzione.
Più articolata la questione delle attività didattiche, dove l’emendamento introduce una disposizione di interpretazione autentica che supera l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Viene stabilito un criterio basato sul confronto tra il corrispettivo medio percepito e il costo medio per studente pubblicato annualmente dai ministeri competenti.
L’articolo evidenzia che questa scelta è destinata a incidere anche sui contenziosi in corso e precisa che non sono previsti rimborsi per le somme già versate, senza ulteriori distinzioni. Per il quadro completo e le implicazioni applicative è necessario consultare l’articolo originale, che resta la fonte primaria di approfondimento.
Punti chiave
- Un emendamento alla manovra trasforma in norma le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione Imu degli enti non commerciali.
- Per le attività sanitarie vengono confermati criteri già presenti in un decreto del 2012 e viene esclusa la rilevanza della categoria catastale degli immobili.
- Per le attività didattiche si introduce un criterio basato sul rapporto tra corrispettivo medio e costo medio per studente, con effetti anche sui giudizi pendenti e senza rimborsi delle somme già pagate.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Articolo 4 del decreto ministeriale n. 200 del 2012;
- sentenze della Corte di Cassazione n. 10124/2019, n. 17089/2023, n. 12942/2025 e n. 30355/2025;
- decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
19/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Comuni e Province, bilanci al 28 febbraio
L’articolo analizza le recenti modifiche al calendario dei conti degli enti locali, evidenziando come anche il 2026 sia interessato da uno slittamento dei termini. La proroga riguarda l’approvazione dei bilanci preventivi di Comuni, Città metropolitane e Province e, di conseguenza, le decisioni sulle principali aliquote del fisco locale. Il rinvio è stato approvato dalla Conferenza Stato-Città e concede alle amministrazioni due mesi aggiuntivi, fissando il nuovo termine al 28 febbraio.
Secondo quanto riportato, la scelta è motivata sia dall’esigenza di valutare le novità tecniche della legge di bilancio in discussione al Senato, sia dalla complessità degli adempimenti legati a due fondi considerati fondamentali, come segnalato dall’Anci.
Sul fronte delle entrate locali interviene inoltre un emendamento riformulato alla manovra, che modifica in modo strutturale la scadenza per la definizione dei Piani economico-finanziari e delle tariffe Tari, spostandola dal 30 aprile al 31 luglio. Un ulteriore correttivo estende fino al 2028 il meccanismo delle addizionali Irpef articolate su quattro scaglioni. L’articolo non specifica se siano previste ulteriori proroghe, oltre a quelle descritte.
Punti chiave
- Approvato uno slittamento dei termini per i bilanci preventivi degli enti locali, con nuova scadenza fissata al 28 febbraio.
- Le proroghe sono motivate dalla complessità tecnica degli adempimenti e dalle novità contenute nella legge di bilancio in discussione.
- Un emendamento rende strutturale il rinvio al 31 luglio per Piani economico-finanziari e tariffe Tari e proroga fino al 2028 il sistema delle addizionali Irpef a quattro scaglioni.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Legge di bilancio (senza indicazione di anno o ulteriori dettagli)
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
22/12/2025 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Imu esente se l’onere scolastico è sotto la media per studente
La Commissione ha approvato emendamenti alla legge di Bilancio che intervengono sull’esenzione Imu per enti scolastici e sanitari non commerciali e sull’attuazione del Piano nazionale per l’economia sociale. Per le attività didattiche svolte dagli enti non commerciali, l’emendamento chiarisce che la natura non commerciale dipende dal confronto tra il corrispettivo medio richiesto alle famiglie e il costo medio per studente, definito annualmente dal ministero dell’Istruzione e del merito.
Questa precisazione supera l’impostazione restrittiva derivante da precedenti criteri regolamentari, che avevano generato numerosi contenziosi e orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli agli enti. Il nuovo parametro è destinato a incidere sui giudizi ancora pendenti, mentre l’articolo specifica che non è previsto il rimborso delle somme Imu già versate.
Sul versante sanitario e assistenziale, viene confermata l’impostazione già vigente, con chiarimenti sul ruolo delle attività accreditate o convenzionate e sulla legittimità delle forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. Un ulteriore emendamento prevede l’istituzione, presso il ministero dell’Economia, di un Comitato di esperti per supportare l’attuazione del Piano nazionale per l’economia sociale. Il Piano, recentemente sottoposto a consultazione pubblica, mira a creare uno spazio istituzionale comune per i soggetti rappresentativi dell’economia sociale. L’articolo indica che il Comitato affronterà temi quali fisco, finanza e regole sugli aiuti di Stato, senza però dettagliare composizione, tempi o modalità operative.
Punti chiave
- Chiarito il criterio per qualificare come non commerciale l’attività didattica degli enti ai fini dell’esenzione Imu.
- Confermata, con precisazioni, la disciplina Imu per le attività sanitarie e assistenziali svolte in convenzione con il servizio pubblico.
- Avviato un percorso istituzionale per l’attuazione del Piano nazionale per l’economia sociale tramite un nuovo Comitato di esperti.
Riferimenti normativi e istituzionali citati nell’articolo
- Dm 200/2012;
- procedura d’infrazione UE sull’esenzione Ici;
- ministero dell’Istruzione e del merito, Cassazione, ministero dell’Economia, Piano nazionale per l’economia sociale.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
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