TRIBUTI: rassegna stampa N° 1/2026
Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI
Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso
Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al primo numero 2026 della Newsletter Tributi.
Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.
Tra i principali temi della rassegna stampa di questo mese segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 15 dicembre 2026 il termine per l’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto, comprendenti aree attrezzate e case mobili, con obbligo di incrementare il valore catastale e possibilità di sanzioni in caso di inadempimento. La disciplina è innovativa dal 1° gennaio 2025 e prevede effetti differenziati secondo la tipologia di area.
La Corte di giustizia tributaria di Forlì ha stabilito che l’esenzione Imu sulla casa familiare assegnata all’ex coniuge affidatario del figlio non decade automaticamente al compimento della maggiore età del figlio, se manca l’autosufficienza economica, pur in contrasto con alcune prassi comunali.
In materia TARI, la Cgt di Teramo conferma l’utilizzo della superficie calpestabile come base imponibile in assenza di allineamento catastale e toponomastica, escludendo l’esenzione per i luoghi di culto. La Corte di cassazione chiarisce che per le dichiarazioni infedeli il termine di decadenza decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione contestata.
L’applicazione del Canone patrimoniale unico ai passi carrabili richiede il rilascio di specifica autorizzazione e la regolarizzazione amministrativa; passi senza opere o segnaletica non sono assoggettabili al canone.
La Legge di bilancio 199/2025 introduce la rottamazione quinquies per carichi erariali e previdenziali, mentre Regioni ed enti locali possono adottare definizioni agevolate autonome e facoltative per tributi propri come Imu e Tari, con criteri variabili e senza termine unico per l’adozione.
Recenti pronunce confermano che l’Imu è dovuta anche se il contribuente non è informato della nuova classificazione urbanistica, e che l’amministrazione può sostituire un avviso di accertamento viziato con uno più sfavorevole entro termini e senza giudicato.
Per i controlli catastali e sui bonus edilizi, l’Agenzia invierà tra 2026 e 2028 circa 200mila lettere di compliance, finalizzate alla regolarizzazione e all’attribuzione di eventuali rendite presunte.
In materia TARI 2026, la scadenza per l’approvazione di PEF e tariffe è spostata al 31 luglio, permettendo migliore coordinamento operativo, contabile e integrazione del bonus sociale rifiuti. La Cassazione ha precisato che l’avviso TARI non richiede l’indicazione dettagliata della tariffa se correttamente richiamata dalla delibera comunale.
Infine, per le notifiche di atti, si presume la conoscenza se recapitati al domicilio corretto, anche tramite familiare convivente, salvo prova concreta della presenza occasionale; e i ricorsi in cassazione in materia tributaria devono superare il test di ammissibilità basato sui motivi tassativi dell’articolo 360 c.p.c.
Con stima e fiducia in un domani più equo,
Paolo Finotto
RASSEGNA STAMPA
06/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Strutture ricettive all’aperto, per l’aggiornamento catastale c’è tempo fino al 15 dicembre
L’articolo informa che il termine per adempiere agli obblighi di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto è stato prorogato al 15 dicembre 2026, evitando così accertamenti e sanzioni entro tale data. La proroga riguarda gli adempimenti previsti per i titolari di strutture destinate al pernottamento, comprese le aree all’aperto, attrezzate o meno, con o senza case mobili.
Il quadro normativo è definito come “a doppio binario”, poiché combina effetti agevolativi e potenzialmente penalizzanti per i contribuenti. È previsto l’obbligo di presentare documenti di aggiornamento al catasto fabbricati, con incrementi del valore catastale differenziati in base alla tipologia di area.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito modalità operative e ambito di applicazione, specificando che la disciplina ha carattere innovativo dal 1° gennaio 2025. In caso di inadempimento, l’Agenzia può procedere d’ufficio con addebito di sanzioni e spese. L’articolo evidenzia infine una finalità perequativa, volta ad armonizzare le rendite catastali di queste unità immobiliari.
Punti chiave
- Proroga al 15 dicembre 2026 del termine per l’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto.
- Obbligo di incrementare il valore catastale delle aree, applicando gli aumenti all’intero valore immobiliare.
- In caso di mancato adempimento, l’Agenzia delle Entrate può intervenire in surroga con sanzioni e spese.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Dl 200/2025, articolo 16, comma 3
- Dl 113/2024, articolo 7-quinquies
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 67/E/2024
- Dlgs 79/2011, articolo 13
- Circolare 6/T del 2012
- Legge 244/2007, articolo 1, comma 277
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
12/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Niente Imu sulla casa dell’ex coniuge affidatario del figlio maggiorenne
L’articolo esamina una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì in materia di Imu sulla casa familiare assegnata all’ex coniuge affidatario dei figli. La Corte ha affermato che il regime di esenzione Imu continua ad applicarsi anche se il figlio è divenuto maggiorenne, a condizione che non sia ancora economicamente autosufficiente. La maggiore età, di per sé, non è ritenuta rilevante quando permane l’efficacia del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’immobile.
La decisione nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2020, con cui il Comune contestava un omesso versamento Imu all’ex coniuge assegnatario e affidatario. Nel testo si ricorda che il provvedimento giudiziale di assegnazione attribuisce, ai fini Imu, un diritto di abitazione al genitore affidatario, che diventa soggetto passivo dell’imposta, mentre il genitore non affidatario, anche se proprietario, resta escluso.
L’articolo evidenzia inoltre che alcuni Comuni tendono a negare l’assimilazione all’abitazione principale quando il figlio diventa maggiorenne, anche se non autosufficiente, richiamando precedenti interpretativi. La Corte di Forlì ha invece ritenuto che tale circostanza non comporti la perdita dell’esenzione, purché sussistano l’assegnazione giudiziale e la residenza o dimora abituale.
Punti chiave
- L’esenzione Imu sulla casa familiare assegnata non viene meno automaticamente con la maggiore età del figlio, se manca l’autosufficienza economica.
- Il provvedimento giudiziale di assegnazione rileva ai fini Imu come diritto di abitazione in capo al genitore affidatario.
- La pronuncia si pone in contrasto con prassi comunali che disconoscono l’agevolazione in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Articolo 337-sexies del Codice civile
- Articolo 1, commi 741 e 743, legge n. 160/2019
- Ordinanza Corte di cassazione n. 10204/2019
- Ordinanza Corte di cassazione n. 4303/2025
- Ordinanza Corte di cassazione n. 23443/2025
- Sentenza Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì n. 241/1/2025
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
12/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tari, senza l’allineamento alla toponomastica rileva la superficie calpestabile
L’articolo esamina una sentenza della Cgt di Teramo che affronta il tema della determinazione della superficie tassabile ai fini Tari. La Corte afferma che la base imponibile resta la superficie calpestabile, poiché il parametro dell’80% della superficie catastale non è operativo in assenza dell’allineamento tra banca dati catastale e toponomastica comunale. Il caso nasce da un accertamento. Tari emesso nei confronti di una parrocchia, che aveva contestato sia l’assoggettamento a tributo dei locali di culto sia, in subordine, il criterio di calcolo della superficie. I giudici respingono la richiesta di esenzione, rilevando che per i luoghi di culto non è prevista una specifica esclusione e che la dichiarazione iniziale Tari era obbligatoria. Quanto al criterio dell’80%, la sentenza riconosce che l’allineamento necessario non risulta attuato, richiamando una risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate. Nonostante ciò, la Cgt ritiene applicabile il parametro forfettario in sede di accertamento, riducendo la superficie imponibile. L’articolo evidenzia come questa conclusione sia criticata dall’autore, poiché trasformerebbe una facoltà del Comune in un obbligo non previsto dal testo normativo.
Punti chiave
- La Cgt di Teramo conferma che la superficie tassabile Tari coincide con quella calpestabile, in assenza dell’allineamento catastale previsto dalla legge.
- L’esenzione per i luoghi di culto viene esclusa, poiché l’articolo non indica una norma che la preveda e la dichiarazione Tari iniziale era dovuta.
- La sentenza applica comunque il criterio dell’80% in accertamento, scelta che l’articolo considera non coerente con la natura facoltativa della disposizione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Articolo 1, commi 646 e 647, legge 147/2013; sentenza Cgt Teramo n. 416/2/2025; risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 306/2019.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
13/01/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Il termine di decadenza per l’infedele dichiarazione TARI si computano dall’anno di presentazione della stessa
L’articolo riporta un chiarimento della Corte di cassazione sul termine di decadenza per l’azione accertativa in materia di TARI in presenza di una dichiarazione infedele. Secondo la Corte, il termine non va calcolato facendo riferimento alla data dell’omissione, ma all’anno in cui è stata presentata la dichiarazione ritenuta infedele. La decisione si fonda sulla distinzione, tra accertamenti d’ufficio e rettifiche di dichiarazioni infedeli. La Corte esclude che il dies a quo del termine decadenziale sia identico per le dichiarazioni infedeli e per quelle da considerarsi omesse. Nel primo caso, l’infedeltà riguarda un dato effettivamente dichiarato, come la superficie indicata dal contribuente. Nel secondo caso, invece, l’infedeltà coincide con la mancata dichiarazione di un bene autonomamente tassabile. Tale differenza giustifica l’applicazione di termini di decadenza diversi, più ampi quando l’obbligo dichiarativo non è stato assolto. L’articolo non specifica la data della pronuncia né il numero della sentenza, né fornisce indicazioni sul contesto processuale di riferimento.
Punti chiave
- La Corte distingue tra dichiarazione infedele e dichiarazione omessa ai fini del calcolo del termine di decadenza TARI.
- Per le dichiarazioni infedeli, il termine decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione contestata.
- In caso di omessa dichiarazione di un bene autonomamente tassabile, si applica un termine più ampio collegato al mancato adempimento dichiarativo.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44650263
13/01/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Passi carrabili e CUP: quando l’autorizzazione non basta a giustificare il canone
L’articolo analizza la disciplina dei passi carrabili in relazione all’applicazione del Canone patrimoniale unico (CUP), evidenziando che la richiesta del canone non può prescindere dalla regolarizzazione amministrativa e dal rilascio della specifica autorizzazione prevista dal Codice della strada e dal relativo Regolamento attuativo.
Viene ricostruito il quadro normativo che distingue tra passi carrabili su strade urbane ed extraurbane e, all’interno delle strade urbane, tra passi con opere e passi a raso.
Il testo chiarisce l’apparente contrasto tra Codice della strada e Regolamento, attribuendo al primo la funzione di definire il principio autorizzatorio e al secondo la disciplina degli effetti sul regime della sosta.Secondo l’articolo, la presenza di opere che modificano stabilmente la sede stradale assume rilievo centrale sia ai fini del divieto di sosta sia dell’assoggettamento al prelievo patrimoniale.
Ampio spazio è dedicato alla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la tassazione dei passi carrabili privi di opere e di segnaletica.Con l’introduzione del CUP e l’abrogazione della TOSAP, l’autore ritiene che tali distinzioni restino valide, in quanto coerenti con la ratio della disciplina sulla circolazione stradale.L’articolo sottolinea inoltre che, a differenza dei prelievi previgenti, il CUP trova fondamento nell’atto autorizzativo e richiede un accertamento centrato sulla regolarizzazione amministrativa del passo carrabile.Ne consegue che un accertamento limitato alla sola riscossione del canone, senza verifica dei presupposti autorizzatori, è ritenuto illegittimo e rischioso per l’ente proprietario della strada.
Punti chiave
- L’applicazione del CUP ai passi carrabili è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dal Codice della strada e dal Regolamento attuativo.
- Su strade urbane, solo i passi carrabili con opere o con richiesta di cartello possono comportare divieto di sosta e pagamento del canone.
- La giurisprudenza esclude l’assoggettamento al prelievo per i passi carrabili a raso privi di opere e di segnaletica.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Lgs. 285/1992 (Codice della strada)
- P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)
- Lgs. 507/1993
- 160/2019
- n. 16913/2007; Cass. n. 16733/2007; Cass. n. 25345/2020; Cass. Civ. Ord. Sez. 6 n. 21714/2022
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44650177
13/01/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
La definizione agevolata quinquies approvata dalla Legge di bilancio 199/2025 può essere estesa alle entrate dei comuni?
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce la cosiddetta rottamazione quinquies, una nuova forma di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente nazionale della riscossione. La misura riguarda esclusivamente carichi erariali e previdenziali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 ed esclude i carichi degli enti locali. Sono definibili solo specifiche tipologie di debiti, tra cui omessi versamenti risultanti da dichiarazioni fiscali e contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamento; per le violazioni del codice della strada statali, la definizione opera limitatamente a interessi e aggio. Il beneficio consiste nell’estinzione del debito senza sanzioni, interessi e aggio, con pagamento del solo capitale e delle spese di procedura e notifica, risultando meno favorevole rispetto a precedenti rottamazioni. Parallelamente, la legge attribuisce a Regioni ed enti locali una facoltà autonoma e non obbligatoria di introdurre proprie forme di definizione agevolata, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tali misure possono riguardare tributi di competenza, controversie pendenti e, in parte, entrate patrimoniali, ma l’articolo evidenzia una mancanza di indicazioni operative, soprattutto nei rapporti con Ader, che richiede chiarimenti applicativi.
Punti chiave
- La rottamazione quinquies è limitata a carichi erariali e previdenziali e non si estende automaticamente ai debiti degli enti locali.
- Regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente definizioni agevolate, ma solo in via facoltativa e nel rispetto dei propri equilibri finanziari.
- L’articolo segnala l’assenza di indicazioni operative chiare per l’eventuale estensione delle misure ai carichi locali affidati ad Ader.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199
- Articolo 1, commi 82 e 97, e commi 102–110, L. 199/2025
- P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 36-bis e 36-ter; art. 30 D.P.R. 602/1973 richiamato)
- P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 54-bis e 54-ter)
- Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (art. 27, comma 1)
- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 17)
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, comma 691)
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44650181
19/01/2026 | Fonte: https:// ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu e Tasi, accertamento da un solo Comune
L’articolo riferisce di una decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta (sentenza n. 683/2/2025), che ha accolto il ricorso di una società contro un avviso di accertamento comunale. Il Comune accertatore contestava l’omesso versamento di Imu ed ex Tasi per l’anno 2018 su una piattaforma ubicata nel mare territoriale, ma l’immobile risultava già oggetto di accertamento da parte di un Comune limitrofo. Nel giudizio è stato evidenziato che, per un periodo d’imposta precedente, una controversia identica era già stata risolta con l’annullamento dell’avviso, poiché il potere impositivo era stato esercitato da un altro ente locale. Il Comune limitrofo è intervenuto nel processo confermando di aver emesso propri avvisi per lo stesso immobile e per lo stesso anno d’imposta, precisando che tali atti erano stati impugnati e che i relativi giudizi erano pendenti in Cassazione.I giudici hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla carenza di potere impositivo del Comune accertatore, considerato che l’imposizione era già stata esercitata da un altro ente. Tale conclusione ha reso superfluo l’esame delle ulteriori questioni sollevate. Secondo la Corte, l’emissione di un secondo accertamento sulla medesima fattispecie viola il divieto di doppia imposizione. L’articolo evidenzia che, in situazioni di questo tipo, il Comune avrebbe dovuto ricercare una soluzione amministrativa con l’altro ente per il riparto del gettito, anziché procedere a un nuovo accertamento. Il ricorso della società è stato quindi accolto.
Punti chiave
- La Corte ha escluso il potere del Comune di emettere un avviso Imu ed ex Tasi quando l’imposizione è già stata esercitata da un altro ente locale.
- L’esistenza di due accertamenti sullo stesso immobile e periodo è stata ritenuta contraria al divieto di doppia imposizione.
- L’articolo indica che la soluzione corretta sarebbe stata un accordo amministrativo tra i Comuni per il riparto del gettito.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Sentenza Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta n. 683/2/2025
- Articolo 67 del Dpr 600/1973
- Articolo 53 della Costituzione
- Articolo 27, comma 11, legge 448/2001
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
20/01/2026 | Fonte: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com
Paritarie, l’esenzione Imu legata al costo medio ridisegna il contenzioso
L’articolo analizza l’intervento della Legge di bilancio 199/2025 in materia di esenzione Imu per le attività didattiche svolte da enti non commerciali. La norma introduce, con valore di interpretazione autentica, il costo medio per studente (Cms) come parametro decisivo per qualificare l’attività come non commerciale, con effetti che si estendono anche al passato.
In base alla nuova disciplina, l’esenzione spetta quando il corrispettivo medio richiesto alle famiglie risulta inferiore al Cms pubblicato annualmente dai Ministeri competenti. Viene così superato l’approccio fondato sulla gratuità o sulla natura simbolica della retta, che aveva alimentato un ampio contenzioso con i Comuni. Il chiarimento incide direttamente sia sulla fase amministrativa sia sui giudizi tributari pendenti, spostando la verifica dal semplice fatto dell’esistenza di una retta alla sua incidenza rispetto al costo del servizio. Nei contenziosi in corso, le contestazioni basate esclusivamente sulla presenza di una retta diventano superabili, purché il contribuente dimostri il rispetto del parametro Cms. La norma ha effetti retroattivi limitati: pur rilevando nei giudizi pendenti, esclude espressamente il rimborso delle somme Imu già versate. Resta invece possibile la restituzione dell’imposta pagata in via provvisoria durante un giudizio relativo all’atto impositivo.
Punti chiave
- Il Cms diventa il criterio oggettivo per stabilire se l’attività didattica è non commerciale ai fini dell’esenzione Imu.
- La presenza di una retta non esclude più di per sé l’esenzione, se l’importo medio è inferiore al Cms.
- L’efficacia retroattiva incide sui contenziosi pendenti, ma non consente il rimborso delle somme già versate.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Legge di bilancio 199/2025, comma 856.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
20/01/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU aree edificabili. Violazione del contraddittorio preventivo anche in caso di delibera dei valori
L’articolo riporta una pronuncia della CGT di primo grado di Chieti che affronta il tema della violazione del contraddittorio preventivo nei tributi locali, con riferimento a un accertamento IMU su aree edificabili basato su valori medi fissati da delibera comunale. La decisione chiarisce che la determinazione del valore imponibile delle aree edificabili non rientra tra le attività automatizzate o di pronta liquidazione, poiché richiede valutazioni che vanno oltre il semplice utilizzo di dati già disponibili all’amministrazione. Secondo la Corte, proprio questa natura valutativa rende necessario il contraddittorio preventivo con il contribuente. L’articolo evidenzia inoltre che i criteri presuntivi stabiliti dagli enti locali possono essere contestati dal contribuente in sede giudiziaria, circostanza che rafforza l’opportunità del confronto preventivo come strumento di riduzione del contenzioso. Nel caso esaminato, il contraddittorio non è stato attivato, rendendo l’avviso di accertamento annullabile. La Corte ha quindi disposto l’annullamento dell’atto, dichiarando assorbite le altre questioni. L’articolo segnala infine che, per effetto del divieto di bis in idem, non sarà possibile emettere un nuovo accertamento, anche se nei termini di legge.
Punti chiave
- La determinazione del valore IMU delle aree edificabili non è considerata attività automatizzata o di pronta liquidazione.
- L’assenza del contraddittorio preventivo rende l’avviso di accertamento annullabile.
- L’annullamento dell’atto preclude l’adozione di un nuovo accertamento per il medesimo presupposto.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- CGT I grado Chieti n. 387/2025
- 6-bis, L. 212/2000
- 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44679501
20/01/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
TARI 2026: il 31 luglio tra programmazione tariffaria e vincoli contabili
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica la scadenza per l’approvazione degli atti TARI, spostandola dal 30 aprile al 31 luglio, intervenendo sull’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021. Il nuovo termine non costituisce una semplice proroga, ma consente un migliore coordinamento fra validazione del PEF, adozione delle tariffe comunali e programmazione finanziaria, favorendo dati completi e verificabili. L’aggiornamento interviene anche nel contesto del terzo periodo regolatorio ARERA (2026-2029), con vincoli precisi sulla trasmissione dei PEF da parte dei gestori e sulla responsabilità dei Comuni nell’adozione delle tariffe. Il 31 luglio offre margine operativo per simulazioni, verifica di coerenza tra misure regolamentari e copertura dei costi, gestione degli accantonamenti secondo processi misurabili e programmazione della riscossione, riducendo il rischio di errori e contestazioni. Contestualmente, i Comuni devono gestire per la prima volta il bonus sociale rifiuti (DPCM 24/2025), con applicazione automatica e finanziamento perequativo nazionale (ARERA deliberazioni 355/2025/R/RIF e 133/2025/R/RIF). Il termine consente di integrare il bonus nella normale programmazione tariffaria e garantisce una gestione coerente delle scelte economiche e sociali.
In sintesi, il cambio di scadenza sposta il baricentro della gestione TARI dal mero rispetto dei termini a un processo integrato di servizio, regolazione e bilancio, con benefici operativi e contabili per i Comuni.
Punti chiave:
- La scadenza per l’approvazione del PEF e delle tariffe TARI passa al 31 luglio, migliorando il coordinamento operativo e contabile.
- Il nuovo termine supporta la qualità dell’istruttoria, la gestione degli accantonamenti e la programmazione della riscossione.
- I Comuni devono integrare il bonus sociale rifiuti nel processo tariffario, con finanziamento nazionale e procedure operative definite da ARERA.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- 199/2025, comma 677 e comma 659
- L. 228/2021, art. 3, comma 5-quinquies
- 147/2013
- DPCM 24/2025
- ARERA deliberazioni 355/2025/R/RIF e 133/2025/R/RIF
- Lgs. 118/2011
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44679497
20/01/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
La mancata indicazione delle tariffe TARI non comporta l’invalidita’ dell’atto
La Cassazione (Cassazione n. 28118/2025) ha chiarito che, per gli avvisi di accertamento relativi alla TARI, non è necessario riportare nel dettaglio la tariffa prevista, poiché questa è già definita nella delibera comunale di approvazione, accessibile pubblicamente. L’obbligo di motivazione dell’atto è soddisfatto con l’indicazione del criterio astratto seguito dall’Amministrazione e dalle specificazioni necessarie per consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa e di partecipare alla successiva fase contenziosa. L’Amministrazione deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio scelto, mentre il contribuente può presentare elementi in base allo stesso criterio o ad altri parametri. È fondamentale il corretto richiamo della delibera comunale nelle premesse dell’accertamento, come forma di motivazione per relationem. L’articolo evidenzia inoltre l’importanza di completare dettagliatamente il prospetto di liquidazione del tributo, in modo che sia verificabile autonomamente dal contribuente. L’articolo non specifica ulteriori dettagli sulle modalità operative o sui contenuti del prospetto.
Punti chiave:
- Non è necessario indicare nel dettaglio la tariffa TARI nell’avviso di accertamento, poiché è definita nella delibera comunale.
- La motivazione dell’atto si ritiene valida se enuncia il criterio astratto e le specificazioni necessarie per il diritto di difesa.
- È importante il richiamo corretto della delibera e un prospetto di liquidazione verificabile dal contribuente.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Cassazione n. 28118/2025
- Sez. 6, 09/05/2017, n. 11270
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44679597
20/01/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Casa, il fisco rilancia sui controlli catastali. Attese 200mila lettere
Nei prossimi anni, l’Agenzia delle Entrate pianifica una forte intensificazione dei controlli sulla regolarità dei bonus edilizi e sulle difformità catastali. Non si limiterà al superbonus, ma includerà anche altri incentivi come bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni ordinario, concentrandosi sui disallineamenti tra lavori dichiarati e rendite catastali aggiornate. Tra il 2026 e il 2028, l’amministrazione invierà complessivamente circa 200mila lettere di compliance, finalizzate a richiedere spiegazioni e consentire la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, senza configurarsi come atti di contestazione. Per i bonus edilizi, sono previste 70mila lettere distribuite tra 2026 e 2028, focalizzate su chi ha ceduto crediti senza aggiornare la rendita catastale, con un’attenzione crescente anche a disallineamenti meno evidenti tra valore catastale e importo del credito. Parallelamente, le lettere relative alle difformità catastali passeranno da 20mila nel 2026 a 60mila nel 2028, per un totale di 120mila invii, grazie a un aumento delle risorse e nuove tecnologie digitali di monitoraggio. L’obiettivo complessivo è far emergere nuova base imponibile, intervenendo su piani non dichiarati, pertinenze sconosciute e ampliamenti non registrati. Le lettere di compliance costituiscono il principale strumento, con possibilità, in assenza di spiegazioni, di attribuire rendite presunte e applicare oneri e tributi ai contribuenti inadempienti. Eventuali novità normative potrebbero supportare l’azione di monitoraggio, come previsto in origine dalla legge di Bilancio 2026.
Punti chiave:
- L’Agenzia delle Entrate invierà circa 200mila lettere di compliance tra 2026 e 2028 per bonus edilizi e difformità catastali.
- I controlli sui bonus edilizi riguarderanno anche disallineamenti meno evidenti tra valore catastale e importo del credito.
- La campagna sulle difformità catastali sarà supportata da nuove assunzioni e tecnologie digitali di monitoraggio.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge di Bilancio 2026
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
21/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tardivo versamento, il contatore delle sanzioni guarda al momento del ravvedimento
La determinazione della sanzione per il tardivo versamento di imposte dipende dal momento in cui si verifica il ritardo e dal momento in cui viene perfezionato il ravvedimento operoso. Secondo l’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997, le sanzioni variano dal 25% per ritardi superiori a 90 giorni, al 12,50% per ritardi entro 90 giorni, fino allo 0,83% giornaliero per ritardi fino a 15 giorni. Il calcolo dei giorni di ritardo deve considerare eventuali slittamenti delle scadenze legati a festività. Il ravvedimento consente una riduzione delle sanzioni, secondo le lettere da a) a b-quinquies) dell’articolo 13, comma 1, del Dlgs 472/1997, a seconda del momento in cui viene effettuato. L’esempio riportato nell’articolo mostra che un pagamento del secondo acconto 2025 di 1.000 euro genera sanzioni diverse se effettuato entro 15 giorni, entro 90 giorni o oltre tale periodo, con corrispondente riduzione in caso di ravvedimento. Il ravvedimento non richiede il versamento contestuale del tributo e può comportare il pagamento di imposte, sanzioni e interessi in momenti successivi. L’articolo non specifica eventuali ulteriori condizioni o eccezioni al calcolo delle sanzioni e del ravvedimento.
Punti chiave:
- Le sanzioni per ritardato pagamento variano in base alla durata del ritardo e sono stabilite dal Dlgs 471/1997, art. 13, comma 1.
- Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni secondo il Dlgs 472/1997, art. 13, comma 1, in base al momento in cui viene perfezionato.
- Il calcolo delle sanzioni deve considerare le festività e non richiede il versamento simultaneo del tributo, sanzioni e interessi.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Dlgs 471/1997, art. 13, comma 1
- Dlgs 472/1997, art. 13, comma 1
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
21/01/2026 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Notifica: il destinatario deve dimostrare che la procedura è avvenuta irregolarmente
La notifica di atti presso il domicilio del destinatario si presume valida anche se ricevuta da una persona qualificatasi come familiare convivente, salvo che il destinatario dimostri che il ricevente era presente solo occasionalmente. L’onere della prova spetta a chi contesta la procedura: non è sufficiente produrre certificati anagrafici o di stato di famiglia, ma occorre documentare concretamente la presenza occasionale del soggetto che ha ricevuto l’atto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1303/26, ha confermato che l’atto stragiudiziale inviato al domicilio corretto e pervenuto tramite raccomandata si presume conosciuto, a meno che il destinatario dimostri di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di riceverne notizia. Nel caso esaminato, la semplice produzione di certificato di stato di famiglia non ha superato la presunzione di conoscenza, in quanto non era chiaro chi avesse firmato l’avviso di ricevimento e a quale titolo fosse presente. L’articolo non specifica eventuali altre modalità di prova alternative né dettagli sulle conseguenze processuali oltre la conferma della presunzione di conoscenza.
Punti chiave:
- La notifica è considerata valida se ricevuta da un familiare convivente, salvo prova della presenza occasionale del ricevente.
- L’onere della prova spetta al destinatario che contesta la validità della notifica, non bastano certificati anagrafici.
- La presunzione di conoscenza si applica agli atti inviati al domicilio corretto tramite raccomandata, salvo comprovata impossibilità del destinatario di riceverne notizia.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Cassazione, ordinanza n. 1303/26
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
21/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu e Tari, la rottamazione attende le scelte dei Comuni
Gli enti locali possono attivare definizioni agevolate delle proprie entrate, in via discrezionale e differenziata, accanto alla rottamazione quinquies prevista dalla manovra 2026 (legge 199/2025). Queste misure mirano a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e a ridurre il contenzioso, che interessa soprattutto tributi come Imu e Tari, spesso oggetto di contestazioni interpretative o catastali. La struttura delle agevolazioni locali può variare significativamente tra enti: la misura delle riduzioni, le condizioni di accesso, la possibilità di rateizzazione e i criteri di decadenza sono definiti autonomamente da ciascun Comune, Provincia, Regione o Città metropolitana, nel rispetto delle regole processuali del Dlgs 546/1992. Per i contribuenti, l’attivazione di queste procedure non è automatica e dipende da decisioni interne degli enti, legate a bilancio, riscossione e crediti pregressi. Le agevolazioni, sulla base della prassi pregressa, dovrebbero interessare prioritariamente tributi propri ad alto tasso di inesigibilità e incidere soprattutto su sanzioni e interessi, mentre l’imposta principale resta generalmente dovuta. L’articolo segnala che l’ambito temporale e le categorie di contribuenti beneficiari possono essere limitati a discrezione dell’ente. Non è previsto un termine perentorio per l’adozione delle definizioni agevolate, quindi la tempistica dipenderà dai procedimenti interni dell’ente e spesso coincide con fasi di assestamento del bilancio.
Punti chiave:
- Gli enti locali possono adottare forme autonome di definizione agevolata, con criteri e riduzioni variabili.
- Le agevolazioni locali mirano principalmente a sanzioni e interessi, mentre l’imposta principale resta generalmente dovuta.
- Non esiste un termine unico per l’adozione delle definizioni agevolate; la decisione è legata ai procedimenti interni degli enti.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge 199/2025
- Dlgs 546/1992
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
21/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Autotutela, ammesso l’annullamento peggiorativo per il contribuente
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1284 depositata il 21 gennaio, conferma che l’amministrazione può annullare in autotutela un avviso di accertamento viziato e sostituirlo con un nuovo atto anche più sfavorevole per il contribuente, senza necessità di nuovi elementi, purché non siano scaduti i termini di decadenza e non sia intervenuto giudicato. L’agenzia delle Entrate può quindi correggere errori, come nel caso di errato calcolo delle sanzioni per cumulo giuridico, emettendo un provvedimento sostitutivo. La Corte ha ritenuto legittimo il comportamento dell’Ufficio, chiarendo che il potere di autotutela tributaria deriva direttamente dai principi costituzionali (articoli 2, 23, 53 e 97) ed è finalizzato alla corretta esazione del tributo, tutelando sia l’interesse pubblico sia quello del contribuente. Non è necessario che emergano nuovi elementi per procedere all’autotutela sostitutiva: gli unici limiti sono il termine di decadenza e l’eventuale giudicato definitivo sull’atto annullato. La pronuncia conferma un orientamento consolidato della Cassazione, sebbene il testo normativo sull’autotutela faccia esplicito riferimento solo all’annullamento “a favore” del contribuente, senza menzionare la possibilità di peggiorare la posizione tributaria.
Punti chiave:
- L’amministrazione può sostituire un avviso di accertamento viziato con uno nuovo anche peggiorativo, senza nuovi elementi, entro i termini e senza giudicato.
- Il potere di autotutela tributaria discende dai principi costituzionali ed è finalizzato alla corretta esazione del tributo.
- L’autotutela sostitutiva non richiede la scoperta di nuovi elementi; i limiti sono il termine decadenziale e il giudicato sull’atto originario.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Cassazione, ordinanza n. 1284
- Articoli 2, 23, 53 e 97 della Costituzione
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
22/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu, legittimo l’avviso sul terreno diventato edificabile a insaputa del proprietario
Il Comune può richiedere il pagamento dell’Imu anche se il proprietario non è stato informato della nuova classificazione del terreno. La legge prevede che il contribuente abbia l’obbligo di verificare la natura del terreno posseduto e di adempiere agli obblighi fiscali conseguenti. Sebbene una circolare ministeriale suggerisca che la mancata comunicazione possa giustificare l’esonero da sanzioni e interessi, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’adozione dello strumento urbanistico generale del Comune fa nascere comunque l’obbligo di pagamento. La mancata notifica non elimina l’obbligo dichiarativo né incide sull’applicazione di sanzioni o interessi. La circolare ministeriale ha valore interpretativo non vincolante per il contribuente e per gli uffici. Pertanto, anche in assenza di comunicazioni da parte del Comune, gli interessi e le sanzioni devono essere corrisposti. L’articolo non specifica eventuali condizioni alternative o modalità di riduzione delle sanzioni.
Punti chiave:
- L’obbligo di pagamento dell’Imu sorge dalla classificazione urbanistica del terreno, indipendentemente dalla notifica al proprietario.
- La mancata comunicazione del Comune non esonera dal pagamento né dall’applicazione di interessi e sanzioni.
- Le circolari ministeriali hanno valore interpretativo e non vincolano né il contribuente né le autorità giudiziarie.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 1, comma 741, lettera d), legge n. 160/2019
- Articolo 31, comma 20, legge n. 289/2002
- Articolo 10, comma 2, legge 212/2000
- Circolare Dipartimento delle finanze n. 3/2012
- Cassazione 3 luglio 2019, n. 26169
- Cassazione 2 luglio 2009, n. 15558
- Cassazione 6 marzo 2019, n. 6506
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
26/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Cassazione, ricorsi in campo tributario al test di ammissibilità
Il giudizio di cassazione è un controllo di legittimità e non un riesame dei fatti o delle prove. La Relazione 92 del 2025 del Massimario della Corte fornisce indicazioni operative utili per la redazione dei ricorsi, in particolare in materia tributaria, dove è frequente l’errore di considerare il ricorso un terzo grado di merito, che può comportare l’inammissibilità. Superare il “test” di inammissibilità è sempre più complesso e richiede attenzione ai motivi tassativi previsti dall’articolo 360 c.p.c.: giurisdizione, competenza, violazione di norme di diritto, nullità della sentenza o procedimento, omesso esame di fatto decisivo. In materia tributaria, la violazione di circolari amministrative non costituisce motivo valido ai sensi dell’articolo 360 n. 3. È inoltre errato considerare la contestazione dei fatti o delle prove come violazione di legge. La nullità della sentenza richiede la dimostrazione dell’effettivo interesse ad impugnare e l’individuazione precisa dell’errore. L’omesso esame di un fatto decisivo riguarda fatti storici, non prove o argomentazioni. Il giudicato esterno può essere rilevato anche in cassazione se formato dopo il giudizio di merito o il deposito del ricorso. Infine, la procedura di decisione accelerata (articolo 380-bis c.p.c.) consente alla Corte di proporre la definizione del giudizio in caso di ricorso inammissibile, con possibile condanna a una somma da 500 a 5.000 euro in caso di prosecuzione del ricorso conforme alla proposta ricevuta.
Punti chiave:
- La cassazione verifica la legittimità della decisione senza riesaminare i fatti o le prove.
- In materia tributaria, l’inammissibilità dei ricorsi è frequente e richiede attenzione ai motivi tassativi dell’articolo 360 c.p.c.
- La procedura di decisione accelerata può comportare sanzioni pecuniarie in caso di lite temeraria.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 360 c.p.c.
- Articolo 380-bis c.p.c.
- Relazione 92 del 2025 del Massimario della Corte
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
26/01/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Bonus rifiuti, corsa alla nomina del «gestore»
Entro il 31 gennaio i Comuni devono nominare il «gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti» (Gtru) per garantire l’accesso ai dati degli utenti beneficiari del bonus sociale rifiuti. La mancata nomina blocca il flusso informativo verso il gestore e comporta la necessità di riconoscere il bonus tramite bonifico domiciliato, con maggiori costi e tempi. Le modalità operative sono illustrate nel webinar Sgate/Ifel e si basano sulla delibera Arera 355/2025, modificata dalla delibera 584/2025 e dal comunicato Arera del 24 dicembre.
Ogni Comune deve verificare l’esistenza di un amministratore Sgate; in assenza va indicato tramite modulo sottoscritto dal sindaco. Lo stesso modulo serve per eventuali variazioni dell’amministratore, che deve essere unico per ciascun Comune. L’amministratore nomina Anci come «Responsabile del trattamento dei dati personali» e abilita le funzioni Sgate. Il Comune associa poi un solo Gtru tramite la sezione «gestione gestori» o censisce il gestore nell’anagrafe Atrif se non già presente. I gestori obbligati all’iscrizione sono quelli che svolgono almeno una delle seguenti operazioni: bollettazione e invio dei documenti di riscossione o gestione della banca dati utenti e rapporto con gli utenti. Se la Tari è gestita internamente dal Comune, il Gtru non è necessario; in caso di affidamento a società in house o concessionario, questi devono essere nominati Gtru. Gli amministratori Sgate sovracomunali non possono adempiere agli obblighi comunali. Il bonus sarà pari al 25% della Tari 2025 (al lordo delle componenti perequative, al netto del Tefa) e dovrà essere erogato entro il 30 giugno 2026.
Punti chiave:
- Entro il 31 gennaio i Comuni devono nominare il Gtru per garantire l’accesso ai dati degli utenti beneficiari del bonus rifiuti.
- La nomina dell’amministratore Sgate è obbligatoria e deve essere unica per ciascun Comune; gli amministratori sovracomunali non possono adempiere.
- Il bonus dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026, pari al 25% della Tari 2025, con modalità semplificate solo se il Comune gestisce direttamente la Tari.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Delibera Arera 355/2025
- Delibera Arera 584/2025
- Comunicato Arera 24 dicembre
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
26/01/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Imu statale, patrimoniali, liti: i nodi delle sanatorie locali
La legge di bilancio 2026 avvia la stagione dei condoni comunali. Il Comune deve approvare un regolamento con parere dei revisori, tenendo conto della situazione economica e finanziaria e del rispetto dell’equilibrio di bilancio; i termini di approvazione del preventivo non sono vincolanti. È centrale il corretto accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), poiché crediti non neutralizzati possono generare squilibri in caso di definizione agevolata, mentre la riscossione massima si ottiene se i crediti deteriorati sono stralciati dal bilancio e riportati nello stato patrimoniale. Operativamente, i commi 102-110 offrono indicazioni utili, ma permangono incertezze.
Per i tributi, è possibile ridurre o azzerare sanzioni e interessi; per le entrate patrimoniali il testo prevede solo la definizione agevolata, senza possibilità di ridurre la quota capitale. Le liti pendenti presentano lacune normative: la sospensione del processo può essere gestita tramite rinvio all’articolo 13 della legge 289/2002 o sospensione ordinaria per pregiudizialità, ma la sospensione dei termini di impugnazione richiede un intervento legislativo, non ancora attuato. Anche per le liti pendenti la quota capitale non può essere ridotta. La definizione agevolata riguarda anche tributi non accertati, offrendo vantaggi superiori al ravvedimento spontaneo. La regolarizzazione funziona bene per la Tari, meno per l’Imu, soprattutto per la quota statale, che resta intangibile secondo precedenti indicazioni del Mef; il Comune può intervenire solo sulla propria quota di Imu, mentre quella erariale segue il versamento spontaneo.
Punti chiave:
- Il Comune deve adottare il regolamento per i condoni rispettando l’equilibrio di bilancio, con attenzione a Fcde e crediti deteriorati.
- Tributi e entrate patrimoniali hanno trattamenti diversi: sanzioni e interessi possono essere ridotti per i tributi, mentre la quota capitale resta ferma per le altre entrate.
- La normativa sulle liti pendenti manca di strumenti per sospendere termini di impugnazione e per ridurre la quota capitale, limitando l’efficacia della definizione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge di bilancio 2026
- Articolo 13 legge 289/2002
- Legge 197/2022
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
26/01/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti
L’articolo tratta vari aspetti della tassa sui rifiuti relativi ad attività commerciali e immobiliari. L’attività agrituristica non è equiparabile a quella agricola e produce rifiuti urbani assimilabili a quelli di strutture alberghiere; pertanto, è soggetta alla tassa anche in assenza di prove sui volumi dei rifiuti, calcolata sulla base della destinazione d’uso dei beni. L’annullamento in autotutela di un atto impositivo determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, indipendentemente dalla fase giudiziaria, con dichiarazione di cassazione senza rinvio. Nel caso di cartelle esattoriali, il contribuente può contestare l’atto sia nei confronti dell’ente impositore sia del concessionario, senza obbligo di litisconsorzio. L’occupazione dei locali costituisce il presupposto della tassa sui rifiuti anche in caso di affitto di ramo d’azienda, mentre clausole contrattuali tra privati non trasferiscono la soggettività passiva. L’obbligo di denunciare i locali e le variazioni rilevanti è essenziale per l’amministrazione e non è meramente formale; l’omissione non è sanabile retroattivamente, ma solo per gli anni successivi.
Punti chiave:
- L’attività agrituristica produce rifiuti urbani assimilabili a quelli alberghieri e non è esente dalla tassa sui rifiuti.
- L’annullamento in autotutela di un atto fiscale estingue il processo per cessata materia del contendere in qualsiasi fase giudiziaria.
- L’occupazione dei locali costituisce il presupposto della tassa e l’obbligo di denuncia dei beni è vincolante per il contribuente.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- P.R. n. 158/1999
- lgs. n. 507/1993, art. 62 e art. 70
- lgs. n. 112/1999, art. 39
- lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2
- Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanze n. 670/2026, n. 547/2026, n. 513/2026, n. 546/2026, n. 34269/2025
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
27/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imposta di soggiorno, la giurisdizione è tributaria
Le Sezioni unite civili della Cassazione, con l’ordinanza n. 1527/2026, hanno chiarito che il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive rientra nella giurisdizione tributaria e non più in quella contabile, accogliendo il ricorso di un albergatore. La Corte dei conti del Veneto aveva contestato un danno erariale per oltre 110mila euro, corrispondente all’imposta non versata, ma l’ex amministratore della società ha chiesto il passaggio della controversia al giudice tributario, sostenendo di essere un semplice responsabile d’imposta e non un agente contabile. Secondo la Cassazione, la modifica introdotta dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha trasformato l’obbligo del gestore da ausiliario dell’Ente locale a responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sul cliente. La responsabilità solidale dell’albergatore riguarda ora l’intera imposta dovuta dal cliente, indipendentemente dall’effettivo versamento, e determina il venir meno della sua qualifica di agente contabile. La sentenza conferma la natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione e il trasferimento della giurisdizione dalla contabile alla tributaria, consolidando principi già indicati in precedenza dalla Sezione tributaria (ordinanza n. 6187/2024).
Punti chiave:
- La giurisdizione per il mancato versamento dell’imposta di soggiorno è ora tributaria e non contabile.
- L’albergatore è qualificato come responsabile d’imposta con responsabilità solidale sull’intera imposta dovuta dai clienti.
- La riforma del Dl 34/2020 ha modificato i compiti del gestore nella riscossione, da ausiliario dell’Ente a responsabile del pagamento con diritto di rivalsa.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), articolo 180
- Dlgs 23/2011, articolo 4, comma 1-ter
- Ordinanza Sezioni unite civili n. 1527/2026
- Ordinanza Sezione tributaria n. 6187/2024
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
28/01/2026 | Fonte: https://www.ilsole24ore.com
Imu, Tari e multe, rottamazione per tutte le entrate dei Comuni
L’Ifel-Anci ha pubblicato indicazioni operative per le amministrazioni locali sulle nuove sanatorie introdotte dalla legge di bilancio. I Comuni non possono applicare la rottamazione dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione né agganciarsi alla definizione agevolata nazionale “Rottamazione cinque”. Restano invece autonome le decisioni sulle sanatorie relative a tributi e tariffe locali come Imu, Tari, Canone unico patrimoniale, oneri di urbanizzazione, rette di asili nido, mense scolastiche e multe stradali, purché la quota capitale rimanga intatta e la sostenibilità finanziaria sia certificata dai revisori dei conti, eventualmente supportati da una relazione tecnica comunale. Le amministrazioni possono cancellare o ridurre interessi, sanzioni e oneri di riscossione, anche per multe stradali, e possono definire agevolazioni su entrate non ancora accertate dall’ente. Limitazioni emergono per l’Imu sugli immobili di categoria D, per cui parte dell’imposta è destinata allo Stato, e per la Tari corrispettiva, per la quale l’Ifel suggerisce un chiarimento normativo. Le liti pendenti non vedono sospesi i termini di impugnazione, e il Governo dovrà intervenire per definire la disciplina. Le istruzioni dell’Ifel includono anche uno schema-tipo di regolamento da adottare per attivare le sanatorie comunali.
Punti chiave:
- I Comuni possono definire sanatorie locali solo su tributi e tariffe di loro competenza, senza agire sui debiti gestiti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
- È possibile ridurre o annullare interessi, sanzioni e oneri di riscossione, ma la quota capitale deve essere mantenuta intatta.
- Alcune criticità restano su Imu categoria D, Tari corrispettiva e liti pendenti, che richiedono interventi del Governo.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge di bilancio (ultima edizione)
- Rottamazione cinque dei tributi erariali
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
28/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tari, fabbisogni standard aggiornati: possibile ritocco delle tariffe 2026
Il dipartimento delle Finanze ha pubblicato le nuove linee guida per l’applicazione dei fabbisogni standard nella definizione del piano economico-finanziario della Tari per il quadriennio 2026–2029. Il calcolo dei fabbisogni standard parte dal costo medio nazionale di gestione di una tonnellata di rifiuti, corretto da variabili specifiche dei singoli Comuni, come la percentuale di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti di trattamento, la tipologia e il numero di impianti regionali, le modalità di gestione e raccolta dei rifiuti, e fattori di contesto demografico, morfologico ed economico.Il fabbisogno standard così determinato rappresenta un riferimento essenziale per confrontare i costi effettivi del servizio, supportando la definizione delle tariffe Tari. La comparazione tra costi standard e costi effettivi consente di identificare inefficienze, prevedere recuperi di produttività e giustificare eventuali incrementi tariffari oltre i limiti indicati da Arera. L’articolo non specifica modalità operative dettagliate per l’aggiornamento dei piani già approvati, ma segnala che i Comuni possono rettificare i piani economico-finanziari entro il termine del bilancio di previsione, con possibili adeguamenti delle tariffe Tari 2026.
Punti chiave:
- I fabbisogni standard della Tari si calcolano sul costo medio nazionale corretto da variabili locali specifiche di ciascun Comune.
- La comparazione tra costi standard e costi effettivi aiuta a rilevare inefficienze e a giustificare eventuali aumenti tariffari.
- I Comuni possono rettificare i piani economico-finanziari già approvati entro il termine del bilancio di previsione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 1, comma 653, legge 147/2013
- Metodologie Arera
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
29/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Recupero Ici degli enti non commerciali, ecco il modello
Il modello per la dichiarazione di recupero Ici relativo al periodo 2006-2011 è ora disponibile, aprendo la fase attuativa dell’articolo 16-bis del dl 131/2024 Salva-infrazioni. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dagli enti che, nel 2012 o nel 2013, abbiano dichiarato o versato imposte Imu superiori a 50.000 euro. Gli enti devono ricostruire l’uso degli immobili nel periodo indicato e verificare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato. La compilazione distingue tra immobili totalmente imponibili, totalmente o parzialmente esenti e immobili promiscui, con indicazione della quota imponibile basata sui parametri del dm 200/2012. Gli immobili con attività esclusivamente commerciali sono dichiarati nel quadro A, mentre quelli parzialmente imponibili o esenti nel quadro B. La determinazione delle quote non implica automaticamente il recupero dell’Ici. È necessario verificare, per ogni anno 2006-2011, se l’Ici rientra nei limiti degli aiuti de minimis o in altri regimi autorizzati, altrimenti l’imposta è soggetta a restituzione. Le istruzioni prevedono la possibilità di frazionare il plafond de minimis su base annua, ma non chiariscono la qualificazione delle attività come Sieg. L’articolo non specifica procedure dettagliate per la verifica di conformità alle regole sugli aiuti di Stato.
Punti chiave:
- La dichiarazione di recupero Ici 2006-2011 deve essere presentata entro il 31 marzo da enti con imposte superiori a 50.000 euro.
- La compilazione richiede di distinguere immobili totalmente imponibili, esenti o promiscui e calcolare eventuali quote imponibili.
- La restituzione dell’Ici dipende dalla verifica della compatibilità con gli aiuti de minimis o altri regimi autorizzati.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Dm 200/2012
- Articolo 16-bis del dl 131/2024 Salva-infrazioni
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
30/01/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu, così la gestione per il coniuge separato che ha cambiato residenza
La questione dell’esenzione Imu per l’ex coniuge che ha lasciato la casa familiare in ottemperanza a un provvedimento del giudice rimane fonte di interpretazioni contrastanti. Secondo la normativa vigente dal 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 741, lett. c), legge 160/2019), l’abitazione principale è assimilata alla casa assegnata al genitore affidatario dei figli minorenni. In assenza di figli o con figli maggiorenni autosufficienti, la circolare Mef n. 1/DF del 18 marzo 2020 non chiarisce se l’assegnazione all’ex coniuge consenta l’esenzione. La precedente disciplina (articolo 4, comma 12-quinquies, Dl 16/2012) considerava l’assegnazione all’ex coniuge come diritto di abitazione ai fini Imu, ma tale norma non si applica più dal 1° gennaio 2020 a causa dell’abrogazione delle disposizioni della vecchia Imu. La giurisprudenza di merito resta divisa e un chiarimento definitivo richiede un pronunciamento della Cassazione. L’articolo non indica se vi sia obbligo di comunicazione al Comune della variazione di residenza dell’ex coniuge.
Punti chiave:
- Dal 2020, l’abitazione principale ai fini Imu è riconosciuta solo al genitore affidatario dei figli minorenni.
- L’assegnazione della casa all’ex coniuge non garantisce automaticamente l’esenzione Imu secondo la normativa attuale.
- La giurisprudenza è divisa e manca un pronunciamento definitivo della Cassazione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 1, comma 741, lett. c), legge 160/2019
- Circolare Mef n. 1/DF del 18 marzo 2020
- Articolo 4, comma 12-quinquies, Dl 16/2012
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
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