TRIBUTI: rassegna stampa N° 2/2026
Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI
Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso
Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al secondo numero 2026 della Newsletter Tributi.
Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.
Il mese di febbraio 2026 ha delineato un quadro normativo e giurisprudenziale complesso per gli uffici tributi, con importanti interventi di semplificazione e chiarimento. In ambito IMU, la Manovra 2026 ha introdotto una norma di interpretazione autentica per l’esenzione delle attività didattiche: l’attività è considerata non commerciale se il corrispettivo medio richiesto è inferiore al costo medio per studente (Cms), parametro oggettivo che facilita anche la gestione del contenzioso pregresso. Sempre in tema IMU, la Cassazione ha ribadito che l’edificabilità di un’area dipende dalla sua inclusione nel piano regolatore generale, a prescindere da approvazioni regionali o vincoli di destinazione pubblica.
Per quanto riguarda la TARI, il decreto “Milleproroghe” ha permesso ai Comuni di sanare le delibere sulle tariffe 2025 non pubblicate tempestivamente, prorogando il termine al 6 marzo 2026. Sul piano interpretativo, la giustizia tributaria ha chiarito che le gallerie dei centri commerciali devono scontare la tariffa “esposizioni” e non quella dei negozi, in quanto aree di mero transito con diversa produzione di rifiuti.
Un tema centrale è quello della riscossione e delle sanatorie locali. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’autonomia degli enti nel deliberare definizioni agevolate su sanzioni e interessi. Tali misure restano indipendenti dalla “rottamazione erariale” e richiedono un’attenta valutazione della sostenibilità finanziaria da parte dell’organo di revisione, con particolare riguardo all’impatto sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).
Sul fronte processuale, si segnalano aperture verso la digitalizzazione e la tutela del contribuente: la Cassazione ha validato le notifiche PEC in formato PDF e ha stabilito che la compensazione IMU con credito IVA è provata dai dati ufficiali del “cassetto fiscale” e del modello F24, che prevalgono sulle scritture contabili interne dell’azienda. Infine, in ambito successorio, è stato riaffermato che la rinuncia all’eredità libera retroattivamente dai debiti fiscali del defunto, anche per atti notificati prima della rinuncia stessa
Con stima e fiducia in un domani più equo,
Paolo Finotto
02/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Per le attività didattiche esenzione Imu con criteri certi
L’articolo esamina l’esenzione Imu per le attività didattiche alla luce di una norma di interpretazione autentica introdotta con la manovra 2026. La disposizione qualifica l’attività come non commerciale quando il corrispettivo medio richiesto alle famiglie è inferiore al costo medio per studente (Cms). Questo criterio sostituisce l’impostazione precedente, basata sulla gratuità o sulla simbolicità della retta, introducendo un parametro oggettivo e misurabile.
Il nuovo approccio ha effetti anche sul contenzioso, poiché per le annualità anteriori al 2026 è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti oggettivi per l’esenzione, con potenziali ricadute già in fase amministrativa. In sede giudiziale, la sola presenza di una retta non è più sufficiente a escludere l’esenzione, che richiede invece la verifica della coerenza del corrispettivo medio con il Cms.
L’articolo chiarisce che l’efficacia retroattiva della norma non comporta il rimborso dell’Imu già versata, a tutela dei rapporti esauriti. Resta invece prevista la restituzione delle somme pagate in via provvisoria durante la pendenza del giudizio. Il testo non specifica le modalità di calcolo del Cms né i criteri operativi di verifica.
Punti chiave
- L’attività didattica è considerata non commerciale se il corrispettivo medio è inferiore al Cms, secondo la norma introdotta con la manovra 2026.
- Per gli anni precedenti al 2026 è possibile dimostrare i requisiti oggettivi dell’esenzione, con effetti potenzialmente deflattivi sul contenzioso.
- Non è previsto il rimborso dell’Imu già pagata, salvo la restituzione delle somme versate provvisoriamente in pendenza di giudizio.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Manovra 2026 (norma di interpretazione autentica).
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
02/02/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Tributi, sulle rottamazioni locali il paradosso dei vecchi crediti
L’articolo analizza l’impatto della definizione agevolata dei tributi locali sugli equilibri di bilancio degli enti, tema affrontato in una nota di lettura di Ifel. La legge di bilancio 2026 richiede che i regolamenti comunali rispettino gli equilibri di bilancio, con attenzione ai crediti di difficile esigibilità. Secondo l’articolo, tale richiamo non costituisce un vincolo assoluto, poiché possono essere previste definizioni anche per entrate non ancora accertate.
La gestione dei crediti vetusti e degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) incide in modo decisivo sulla sostenibilità della rottamazione: una copertura integrale consente di generare entrate spendibili, mentre una copertura parziale può ridurre gli accertamenti e compromettere l’equilibrio finanziario. Vengono richiamati i criteri contabili per la valutazione e l’eventuale stralcio dei crediti in base alla loro anzianità, nonché i principi desumibili dai pareri della Corte dei conti. La delibera di definizione deve acquisire il parere dell’organo di revisione, che può essere supportato da una relazione sulle stime di adesione e sugli effetti sul bilancio.
Punti chiave
- La definizione agevolata deve considerare l’impatto sugli equilibri di bilancio e sui crediti di difficile esigibilità.
- La copertura dei crediti vetusti tramite Fcde può favorire o ostacolare la sostenibilità della rottamazione.
- Il parere dell’organo di revisione è centrale e può essere agevolato da stime sugli effetti finanziari.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Legge di bilancio 2026; principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato A/2 al Dlgs 118/2011); pareri della Corte dei conti.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
03/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Notifica del ricorso, ok alla ricevuta dell’accettazione Pec
L’articolo analizza un’ordinanza della Cassazione che chiarisce le modalità di prova della notifica degli atti processuali effettuata tramite PEC e le conseguenze del deposito delle ricevute in formato pdf anziché nel formato nativo. La Corte afferma che le ricevute di accettazione e consegna in pdf sono idonee a dimostrare gli eventi del procedimento notificatorio. In assenza di contestazioni sulla notifica da parte della controparte in tutti i gradi di giudizio, è sufficiente il deposito delle copie del messaggio PEC, anche se scansionate. L’attestazione di conformità resta necessaria solo quando la parte intimata non ha svolto attività difensiva o quando la conformità della copia viene espressamente contestata; in tali casi può essere prodotta fino all’udienza o alla camera di consiglio.
La Cassazione richiama la normativa tecnica del processo tributario telematico vigente all’epoca dei fatti, evidenziando che non imponeva né consentiva il deposito dei file in formato nativo. Da ciò deriva che il deposito in pdf non comporta l’inammissibilità del ricorso se la notifica risulta comunque provata. L’ordinanza si inserisce in un orientamento volto a evitare che formalismi tecnici incidano sul diritto di difesa e sull’accesso alla giustizia.
Punti chiave
- Le ricevute PEC in formato pdf possono costituire prova valida della notifica, se consentite dalla normativa applicabile.
- In mancanza di contestazioni sulla notifica, non è sempre necessaria l’attestazione di conformità.
- La tecnologia processuale non deve tradursi in un ostacolo all’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Ordinanza Cassazione n. 1779 del 26 gennaio; articolo 10 del Dm Finanze 4 agosto 2015; decreto direttoriale 21 aprile 2023; Cedu, sentenza 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17 (Patricolo e altri c. Italia).
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
03/02/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Misure per accelerare la riscossione
L’articolo analizza il tema del rafforzamento della riscossione delle entrate degli enti locali, indicato come obiettivo centrale anche dalla Corte dei conti. Viene evidenziato come i recenti interventi normativi mirino sia ad aumentare l’efficacia della riscossione sia a ridurre i tempi di incasso.
Sono richiamati dati sul tasso di riscossione coattiva delle principali entrate comunali, tratti da analisi di IFEL e dalla Commissione che ha esaminato il magazzino dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione, sottolineando la necessità di migliorare ulteriormente i risultati per sostenere gli equilibri di cassa e ridurre il peso del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il testo descrive un insieme articolato di misure: da un lato, interventi per favorire l’adempimento spontaneo, come la riduzione delle sanzioni e l’introduzione di definizioni agevolate delle entrate locali; dall’altro, nuove opzioni gestionali per la riscossione coattiva, tra cui il possibile affidamento ad Amco Spa, società pubblica controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Viene inoltre illustrato il collegamento tra progetti di accelerazione della riscossione e l’adozione di un metodo “accelerato” di calcolo del fondo crediti, nonché il ruolo di strumenti di compliance e di avvisi bonari previsti dalla delega fiscale. L’articolo segnala infine l’assenza di specifici potenziamenti degli strumenti di riscossione coattiva per gli enti e la necessità di adeguamenti organizzativi interni, inclusi sistemi che facilitino i pagamenti volontari.
Punti chiave
- I recenti interventi normativi puntano a migliorare efficacia e tempestività della riscossione locale, con effetti sugli equilibri finanziari degli enti.
- Le definizioni agevolate e le misure di compliance sono orientate a favorire l’adempimento spontaneo, ma con limiti applicativi per alcuni crediti.
- La legge di bilancio amplia le opzioni di gestione della riscossione coattiva e collega i risultati alla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Dlgs 110/2024; Dlgs 87/2024; legge 199/2025 (legge di bilancio 2026); legge 449/1997; legge 111/2023.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/misure-accelerare-riscossione-AIuD1pCB
04/02/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Imu, Tari e multe locali: rottamazioni autonome dalla sanatoria erariale
L’articolo chiarisce che le sanatorie locali su Imu, Tari, multe e tariffe di competenza comunale procedono su un binario autonomo rispetto alla rottamazione quinquies e a eventuali repliche, senza sovrapposizioni operative. Il principio è stato ribadito dal ministero dell’Economia in risposta a un question time in commissione Finanze alla Camera. L’impostazione punta a garantire piena autonomia agli enti territoriali, con effetti concreti sull’organizzazione delle definizioni agevolate.
In particolare, le amministrazioni locali possono stabilire tempi e modalità delle proprie rottamazioni, prevedendo la riduzione o l’azzeramento di sanzioni e interessi, senza incidere sulla quota capitale. Tuttavia, gli enti che hanno affidato la riscossione all’Agenzia delle Entrate Riscossione non possono demandarle la gestione delle definizioni agevolate deliberate a livello locale.
L’articolo evidenzia inoltre che l’eventuale collegamento con la rottamazione statale è limitato a un caso residuale disciplinato separatamente, attivabile solo in specifiche condizioni. In tali ipotesi, gli enti possono uniformare le regole anche per entrate gestite da altri soggetti, al fine di evitare disparità tra contribuenti. Le rottamazioni locali restano quindi autonome anche sotto il profilo delle risorse amministrative necessarie alla loro gestione. L’articolo non specifica criteri operativi ulteriori né esempi applicativi.
Punti chiave
- Le sanatorie locali sono autonome e non si coordinano operativamente con la rottamazione quinquies.
- Gli enti locali definiscono in autonomia tempi e modalità, ma non possono coinvolgere l’Agenzia delle Entrate Riscossione per le definizioni locali.
- Il collegamento con la rottamazione statale è previsto solo in un caso residuale disciplinato separatamente.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Legge 199/2025, comma 104.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
06/02/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Calcolo della tassa rifiuti in base al fabbisogno standard
Il fabbisogno standard dei Comuni è calcolato come il costo standard per tonnellata di rifiuti moltiplicato per le tonnellate di rifiuti urbani gestite. Il 28 gennaio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato le linee guida 2026 sui fabbisogni standard, utili ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario per elaborare il piano economico-finanziario e definire Tari o tariffe corrispettive. L’indicatore riflette i costi del servizio rifiuti, includendo le componenti di costo individuate da Arera, come raccolta differenziata, distanza dagli impianti, tipologia di gestione del servizio, fattori socio-economici del comune, economie di scala, modalità di raccolta e cluster di appartenenza del Comune. Ogni componente può aumentare o ridurre il costo standard. I valori di riferimento sono stimati per anni diversi: 2016 per le colonne principali della tabella 3.1, 2023 per i valori numerici dell’allegato 3, eccetto la distanza dagli impianti riferita al 2022. L’aggiornamento segue le delibere Arera 443/2019 e 397/2025, che hanno definito criteri e metodo tariffario per il periodo 2026-2029. Infine, la legge 199/2025 ha spostato al 31 luglio il termine per l’approvazione dei piani finanziari comunali e delle tariffe. L’articolo non specifica ulteriori dettagli sul calcolo dei singoli valori numerici o sull’applicazione alle Regioni a statuto speciale.
Punti chiave:
- Il fabbisogno standard consente ai Comuni di pianificare costi e tariffe rifiuti in base al servizio reso e alle caratteristiche del comune.
- Le componenti di costo sono nove e determinano variazioni al costo standard finale in aumento o diminuzione.
- I termini e riferimenti numerici del fabbisogno standard si basano su dati di anni differenti e sono specificati negli allegati alle linee guida ministeriali.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 1, comma 653, legge 147/2013
- Delibera Arera 363/2021
- Delibera Arera 443/2019
- Delibera Arera 397/2025
- Articolo 1, comma 677, legge 199/2025
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
09/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Sanatoria liti, il Comune non può sospendere i termini processuali
Il dipartimento delle Finanze del Mef ha fornito chiarimenti sulla possibilità per i Comuni di deliberare definizioni agevolate di tributi locali. In particolare, la legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 102 e seguenti, legge 199/2025) consente agli enti territoriali di adottare sanatorie sulle proprie entrate, incluse quelle derivanti da contenzioso pendente, con la possibilità di azzerare sanzioni e interessi, ma senza intaccare il capitale. Sul punto dei termini processuali, il Mef ha precisato che i Comuni non possono sospenderli nell’attesa della definizione agevolata, anche se sarebbe auspicabile un intervento legislativo correttivo, ad esempio in sede di attuazione della riforma dei tributi locali. Per quanto riguarda la Tia puntuale, la definizione agevolata è possibile anche se l’entrata è contabilizzata dal gestore del servizio, perché il Comune resta titolare dello ius impositionis e può intervenire con misure regolamentari, purché gli sconti non compromettano la copertura dei costi del servizio. L’articolo non chiarisce i dettagli operativi della rottamazione dei ruoli affidati all’agente della riscossione, ma segnala che tale facoltà sembra ammessa, con l’avvertenza che il Comune deve gestire la procedura senza imporre attività non previste dalla legge.
Punti chiave:
- I Comuni non possono sospendere termini processuali nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti.
- È consentita la definizione agevolata della Tia puntuale, a condizione di rispettare gli equilibri di bilancio del servizio rifiuti.
- La rottamazione dei ruoli affidati all’agente della riscossione appare ammessa, ma il Comune deve gestire l’intera procedura.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge di Bilancio 2026, articolo 1, commi 102 e seguenti, legge 199/2025
- Articolo 13, legge 289/2002
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
09/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Atto nullo in parte, l’ente calcola lo sgravio
Quando un giudice tributario annulla parzialmente un atto impositivo, l’ente deve adottare provvedimenti conseguenti, tra cui lo sgravio e il rimborso dell’eccedenza versata, nonché l’emissione degli atti di liquidazione per eventuali debiti residui. Il Mef ha chiarito che, secondo la Corte di cassazione, il processo tributario è di tipo “impugnazione-merito”, perché mira a una decisione sostitutiva sulla determinazione dell’imposta, e che il giudice, accertata la parziale fondatezza della pretesa, può rideterminare direttamente il quantum dovuto. Se, invece, il giudice delega all’ente locale il ricalcolo dell’imposta, quest’ultimo deve considerare eventuali riduzioni già riconosciute e garantire al contribuente la piena comprensione del nuovo calcolo. Nel caso in cui l’atto di riscossione non riporti la motivazione sulla rideterminazione, lo stesso deve essere annullato. L’articolo non specifica le modalità operative dettagliate per l’ente in questi casi.
Punti chiave:
- L’ente deve procedere a sgravio, rimborso o liquidazione residua in caso di sentenza parziale favorevole al contribuente.
- Il giudice può rideterminare direttamente l’imposta o rimandare il calcolo all’ente locale.
- Se l’atto di riscossione non indica le riduzioni decise dal giudice, deve essere annullato.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Sezioni Unite, sentenza 758/2017
- Ordinanza Corte di cassazione 11433/2023
- Ordinanze Corte di cassazione 39660/2021 e 6016/2025
- Articolo 77, Dpr 602/1973
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/atto-nullo-parte-l-ente-calcola-sgravio-AIpankHB
10/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Stop al ricorso se il contribuente paga in parte l’accertamento per fermare misure cautelari
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia (sentenza 253/2025) ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che aveva effettuato il pagamento ridotto di un avviso di accertamento per fini cautelari, allo scopo di evitare procedure esecutive. Secondo la Corte, il pagamento ridotto costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso e implica acquiescenza all’atto, rendendo impossibile contestarlo successivamente, anche se il contribuente dichiara di pagare “con riserva”. Il caso riguardava occupazioni di suolo pubblico su viadotti autostradali, con importo originario ridotto se pagato entro 60 giorni; la società aveva pagato la somma ridotta e presentato ricorso chiedendo l’annullamento dell’atto e la restituzione delle somme. La Corte ha sottolineato che la riserva espressa non cambia il significato giuridico del pagamento agevolato previsto dalla legge. L’articolo osserva che, pur coerente formalmente con la norma, la decisione può apparire in contrasto con il diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’acquiescenza richiede dichiarazioni o comportamenti inequivocabili; il semplice pagamento non impedisce la contestazione se i termini di impugnazione non sono scaduti.
Punti chiave:
- Il pagamento ridotto di un avviso di accertamento per fini cautelari rende inammissibile il ricorso tributario.
- La dichiarazione di pagamento “con riserva” non modifica il significato giuridico del versamento agevolato.
- La Corte di Cassazione richiede manifestazioni inequivocabili per riconoscere l’acquiescenza, il semplice pagamento non è sufficiente.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 12, terzo comma, Dlgs 473/1997
- Sentenza Corte di giustizia tributaria Imperia 253/2025
- Cassazione n. 3347/2017, n. 26515/2022, n. 2231/2018
- Sentenza Cassazione 18905/2023
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
10/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
IMU compensabile con credito IVA da cassetto fiscale
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31323/2025, ha chiarito i criteri per la verifica dell’estinzione del debito IMU tramite compensazione con credito IVA. In particolare, non rileva la correttezza della registrazione contabile interna del credito; ciò che ha valore probatorio è esclusivamente quanto risulta dal modello F24 e dal “cassetto fiscale”, dai quali si evidenzia l’effettivo utilizzo del credito IVA per compensare il debito IMU. La controversia riguarda il pagamento dell’IMU 2012 da parte di una società nei confronti di un Comune. La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto le ragioni della società, richiamando irregolarità nelle scritture contabili del 2008 e presunte omissioni nella contestazione delle affermazioni del Comune. La Cassazione ha ribadito che la prova dell’avvenuta compensazione non dipende dalle scritture contabili interne, ma dalle evidenze ufficiali riportate nel modello F24, nel cassetto fiscale e nell’Anagrafe Tributaria. L’articolo non specifica eventuali altri documenti utili a dimostrare la compensazione né dettagli sulle modalità operative della stessa.
Punti chiave:
- La corretta registrazione contabile interna non è rilevante ai fini della prova dell’estinzione del debito IMU.
- Il modello F24, il cassetto fiscale e l’Anagrafe Tributaria costituiscono prova dell’avvenuta compensazione del credito IVA.
- La Cassazione conferma che le decisioni della Commissione Tributaria Regionale basate sulle scritture contabili interne non prevalgono sui dati ufficiali.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Cassazione, ordinanza n. 31323/2025
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44783881
10/02/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Esenzione IMU 2021 e contributo a fondo perduto: la verifica dei requisiti tra norma, prassi e attività di controllo comunale
L’esenzione IMU 2021 per le attività economiche collegate al contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 41/2021 dipende esclusivamente dalla riduzione del fatturato medio mensile rispetto all’anno precedente. Il legislatore non considera rilevanti né il volume d’affari riportato nel rigo VE050 della dichiarazione IVA né l’imponibile IVA del rigo VE024, che possono avere solo valore indiziario o di supporto istruttorio. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 14 maggio 2021 chiarisce che la riduzione va calcolata includendo tutte le fatture attive al netto dell’IVA, comprese quelle differite o note di variazione, e anche operazioni non rilevanti ai fini IVA ma considerate ricavi secondo il TUIR. I Comuni possono richiedere documentazione comprovante la contrazione del fatturato medio mensile, eventualmente tramite attestazione professionale. Se il contribuente ha già ottenuto il contributo senza revoca, il requisito economico può considerarsi presumibilmente verificato. In caso di contestazione comunale dell’esenzione, deve essere aperto il contraddittorio ex art. 6-bis L. 212/2000, anche quando sia stata presentata solo l’autocertificazione per il contributo.
Punti chiave:
- L’esenzione IMU 2021 è subordinata alla riduzione del fatturato medio mensile, non ai dati dichiarativi IVA.
- La Circolare n. 5/E del 2021 definisce i criteri di calcolo sostanziale del fatturato, comprensivo di tutte le fatture e ricavi rilevanti.
- I Comuni devono adottare procedure istruttorie documentate e rispettare il contraddittorio in caso di contestazione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- L. 22 marzo 2021, n. 41, articoli 1, commi 1-4, e 6-sexies
- Legge 21 maggio 2021, n. 69
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 14 maggio 2021
- DPR n. 633 del 1972, art. 6
- 212/2000, art. 6-bis
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44783965
12/02/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
L’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale rileva ai fini Imu
L’edificabilità di un’area ai fini Imu si determina sulla base della qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale o dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Nel caso esaminato, una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Imu relativo al 2015, sostenendo che le aree classificate come zone C/1 e F/3 (questa destinata a parco pubblico) non fossero edificabili in assenza di piano attuativo o convenzione legata al Pua. La Corte di cassazione ha confermato che la natura edificabile si desume dal piano regolatore generale, anche se l’area è destinata a servizi pubblici o vincoli particolari, e che tali vincoli non modificano l’originaria edificabilità. Inoltre, la valutazione del valore venale del terreno può tenere conto della destinazione pubblica, ma ciò non incide sul riconoscimento del carattere edificabile. La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali consolidati e norme in materia di Ici/Imu, precisando che l’assenza di un piano attuativo non inficia la determinazione del valore venale dell’area.
Punti chiave:
- L’edificabilità ai fini Imu si basa sul piano regolatore generale del Comune, senza necessità di approvazione regionale o strumenti attuativi.
- Vincoli di destinazione o inclusione in zone pubbliche non eliminano l’originaria natura edificabile del terreno.
- La mancanza di un piano particolareggiato o attuativo non pregiudica la determinazione del valore venale del terreno.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Corte di cassazione, ordinanza n. 33223/2025
- Corte costituzionale, sentenza 27 febbraio 2008 n. 41
- Articolo 2, Dlgs n. 504/1992
- Dl n. 223/2006, articolo 36, comma 2, convertito dalla legge n. 248/2006
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
12/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tributi locali, la notifica dell’atto vale per la decadenza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1781/2026 del 26 gennaio, ha chiarito la distinzione tra decadenza e prescrizione nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali. La prescrizione, regolata dall’articolo 2934 del codice civile, riguarda l’estinzione di un diritto già acquisito a causa dell’inerzia del titolare ed è soggetta a sospensione e interruzione. La decadenza, disciplinata dall’articolo 2964, comporta l’impossibilità di acquisire un diritto non ancora maturato e non ammette sospensioni o interruzioni. In ambito tributario, la decadenza fissa il termine entro cui l’ente può procedere all’accertamento o all’iscrizione a ruolo, mentre la prescrizione quinquennale ex articolo 2948, n. 4), c.c. si applica al recupero di crediti già costituiti. Il diritto al credito dell’ente nasce con la notifica dell’atto accertativo, non con il mancato adempimento del contribuente. Dal 2020, l’accertamento dei tributi locali diventa esecutivo una volta definitivo senza necessità di cartella o ingiunzione, e la prescrizione decorre dal momento in cui l’avviso è divenuto definitivo. La recente ordinanza distingue quindi la decadenza dalla prescrizione, stabilendo che per la decadenza è sufficiente la spedizione postale entro il termine, mentre la prescrizione richiede la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. L’articolo non specifica eventuali altri termini o modalità operative oltre quelli indicati.
Punti chiave:
- La decadenza riguarda l’esercizio del potere impositivo e non ammette sospensioni o interruzioni.
- La prescrizione riguarda il recupero dei crediti già acquisiti e può essere sospesa o interrotta.
- Per la decadenza è rilevante la data di spedizione dell’avviso, per la prescrizione la conoscenza legale del destinatario.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Ordinanza Cassazione 1781/2026
- Ordinanza Cassazione 33681/2022
- Articoli 2934, 2948 n. 4 e 2964 codice civile
- Articolo 1, commi 161 e 163, legge 296/2006
- Legge 160/2019
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
16/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Galleria commerciale, per la Tari si applica la tariffa esposizioni
La Corte generale tributaria (Cgt) di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 1819/28/2026 del 4 febbraio 2026, ha chiarito che le aree di transito dei centri commerciali non devono essere tassate come negozi ai fini della Tari. Il regolamento del Comune di Napoli non prevede una tariffa specifica per le superfici comuni dei centri commerciali; la normativa residuale indica di applicare la tariffa più similare in termini di produzione di rifiuti. Nel caso esaminato, la contribuente aveva versato la Tari calcolata sulla categoria “esposizioni”, mentre il Comune aveva applicato la tariffa dei negozi. La Cgt ha accolto il ricorso, evidenziando che la similitudine deve basarsi sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e non sulla destinazione commerciale dell’area. Le gallerie commerciali, essendo aree di transito, generano rifiuti diversi e in quantità inferiore rispetto ai negozi. La decisione conferma orientamenti precedenti della Cgt di Napoli (sentenze n. 11968/2025 e n. 15095/2025). L’articolo non specifica ulteriori criteri per la determinazione della tariffa in altri comuni o contesti simili.
Punti chiave:
- Le aree di transito dei centri commerciali vanno tassate sulla base della tariffa “esposizioni”, non dei negozi.
- La similitudine per la Tari deve considerare quantità e tipologia dei rifiuti prodotti, non la destinazione commerciale.
- La decisione segue precedenti sentenze della Cgt di Napoli, consolidando l’interpretazione normativa.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Sentenza Cgt Napoli n. 1819/28/2026
- Sentenze Cgt Napoli n. 11968/2025 e n. 15095/2025
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
17/02/2026 | Fonte: https:// smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU ed esenzioni COVID: natura oggettiva dell’agevolazione e profili interpretativi nei settori turistici e termali
Le esenzioni IMU introdotte durante la pandemia da COVID-19 continuano a generare questioni interpretative tra contribuenti ed enti locali. Le principali disposizioni di riferimento sono l’articolo 177 del decreto-legge n. 34/2020, l’articolo 78 del decreto-legge n. 104/2020 e il comma 599 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, applicate principalmente per gli anni 2020 e parte del 2021. Tali misure miravano a sostenere attività economiche colpite dalle restrizioni sanitarie, tra cui turismo, ristorazione, spettacolo, intrattenimento e alcune prestazioni sanitarie, prevedendo l’esenzione IMU per immobili funzionalmente connessi alle attività interessate. Nelle diverse fattispecie, la coincidenza tra proprietario e gestore era in genere richiesta, tranne per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali. Per i balneari, la struttura di concessione demaniale assicura il collegamento tra destinatario dell’esenzione e gestore dell’attività; per i termali, l’esenzione si applica solo agli immobili strumentali all’attività sanitaria gestita dall’azienda termale autorizzata, anche in assenza di una clausola esplicita. La disciplina degli immobili destinati ad allestimenti fieristici risulta invece più complessa, in quanto il soggetto passivo IMU può non coincidere con l’operatore economico effettivamente colpito dalle restrizioni, rendendo meno lineare il collegamento tra misura agevolativa e finalità di ristoro. In conclusione, le esenzioni IMU emergenziali non sono riconducibili a una logica puramente oggettiva basata sulla destinazione dell’immobile, ma si collegano alla gestione economica delle attività interessate dalla crisi sanitaria. Tuttavia, permangono dubbi interpretativi, soprattutto per gli immobili destinati alle attività fieristiche.
Punti chiave:
- Le esenzioni IMU COVID si applicano agli immobili funzionalmente connessi ad attività economiche colpite dalle restrizioni sanitarie.
- La coincidenza tra proprietario e gestore è generalmente richiesta, eccetto per balneari e termali, dove la norma consente agevolazioni secondo criteri specifici.
- Gli immobili destinati ad allestimenti fieristici presentano criticità interpretative, con possibile disallineamento tra soggetto passivo IMU e beneficiario effettivo.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 177, decreto-legge n. 34/2020
- Articolo 78, decreto-legge n. 104/2020
- Comma 599, articolo 1, legge n. 178/2020
- 1, comma 743, legge n. 160/2019
- Legge n. 323/2000
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44813505
19/02/2026 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Esenzione IMU per attività didattiche svolte nei locali posseduti da enti non commerciali, le novità
Con la L. 199 del 30.12.2025 (“Legge di Bilancio 2026”), il legislatore ha chiarito le modalità di esenzione IMU per i locali utilizzati da Enti non commerciali per attività didattiche. Il comma 856 dell’articolo 1 precisa che tali attività si considerano svolte con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dai Ministeri competenti; non è previsto rimborso delle somme già versate. L’articolo sottolinea che la disposizione ha natura interpretativa, confermando il significato originario della normativa, senza introdurre innovazioni retroattive che possano violare i principi di ragionevolezza, certezza dell’ordinamento o giusto processo, come richiamato dalla Corte Costituzionale. Storicamente, la disciplina dell’esenzione IMU si è evoluta: la versione originaria del 1993 prevedeva esenzione per immobili destinati a finalità assistenziali, sanitarie o didattiche senza specificare modalità di svolgimento; il D.L. 223/2006 ha introdotto il concetto di modalità “non esclusivamente commerciale”, interpretato anche dal Ministero delle Finanze nel 2009. L’interpretazione originaria ha portato a una procedura di infrazione europea, conclusa con il D.L. 201/2012 che ha modificato la formula in “svolte con modalità non commerciali” e rinviato a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti per settore. L’articolo non indica ulteriori dettagli su tale decreto ministeriale.
Punti chiave:
- La L. 199/2025 chiarisce che le attività didattiche di Enti non commerciali sono non commerciali se il corrispettivo è inferiore al CMS.
- La disposizione è interpretativa, finalizzata a confermare il significato originario della normativa sull’esenzione IMU.
- Il sistema normativo è stato modificato più volte, in risposta a esigenze nazionali ed europee, senza che l’articolo specifichi i dettagli dei decreti ministeriali successivi.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 759, lettera g)
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
- P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lettera c)
- Decisione Corte Costituzionale n. 4/2024
- Sentenze Corte Costituzionale n. 61/2022 e 133/2020
- L. 504/1992, art. 7 lettera i)
- L. 203/2005
- L. 223/2006
- Circolare 2/DF del 2009
- Decisione Commissione Europea 19.12.2012
- L. 201/2012, art. 91 bis
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20/02/2026 | Fonte: https:// ntplusfisco.ilsole24ore.com
Esente Imu l’immobile dato in comodato all’ufficio scolastico regionale
La città metropolitana di Genova possiede immobili concessi in comodato gratuito agli Uffici regionali scolastici, già Provveditorato agli studi, ai sensi dell’articolo 614 del Dl 16 aprile 1994, n. 297. La questione riguarda la possibilità che tali immobili godano dell’esenzione Imu, essendo utilizzati per attività amministrativa strumentale alla funzione istituzionale di gestione dell’edilizia scolastica e supporto al sistema d’istruzione. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22156 e n. 22157 del 16 ottobre 2006, aveva stabilito che l’esenzione richiede che l’immobile sia destinato a compiti istituzionali dell’ente proprietario, non di soggetti terzi. Tuttavia, la legge 213/2023, articolo 1, comma 71, prevede l’esenzione anche per immobili concessi in comodato ad altro ente funzionalmente collegato, se il comodatario utilizza l’immobile esclusivamente per le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992. Le istruzioni ministeriali e la giurisprudenza di merito (Cgt Campania, sentenza n. 6705/2025) confermano l’applicabilità dell’esenzione agli enti territoriali in tali condizioni. L’articolo non specifica eventuali ulteriori requisiti pratici o procedurali per ottenere l’esenzione.
Punti chiave:
- L’esenzione Imu per immobili concessi in comodato gratuito è riconosciuta se il comodatario svolge attività istituzionali previste dalla legge.
- La Corte di Cassazione richiedeva originariamente che l’immobile fosse destinato a compiti istituzionali dell’ente proprietario.
- La legge 213/2023 aggiorna l’interpretazione, estendendo l’esenzione anche agli immobili concessi ad enti funzionalmente collegati al concedente.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 614 del Dl 16 aprile 1994, n. 297
- Articolo 12, comma 2, legge 23/1996
- Sentenze Corte di Cassazione n. 22156 e n. 22157 del 16 ottobre 2006
- Articolo 1, comma 71, legge n. 213/2023
- Articolo 7, comma 1, lettera i), Dlgs 504/1992
- Articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir
- Cgt Campania, sentenza n. 6705/2025
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20/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
La rinuncia all’eredità libera l’erede dai debiti fiscali del de cuius
Il rinunciante all’eredità è liberato da tutti i debiti del defunto, inclusi quelli fiscali, con effetto retroattivo. Ciò significa che è considerato come mai chiamato alla successione, anche rispetto agli atti di riscossione notificati prima della rinuncia. La Cassazione civile n. 15871/2020 conferma che chi rinuncia validamente all’eredità non risponde dei debiti tributari del defunto, neanche se risulta tra i successibili “ex lege” o ha presentato la dichiarazione di successione, la quale non costituisce accettazione. La retroattività prevista dall’articolo 521 del Codice civile implica che il rinunziante può far valere la propria mancanza di legittimazione passiva in ogni momento, anche dopo la notifica di atti di riscossione, i quali non diventano definitivi per mancata opposizione. Nel testo non è indicato se ci siano limiti temporali o eccezioni all’applicazione di questo principio.
Punti chiave:
- La rinuncia all’eredità libera il chiamato da tutti i debiti del defunto con effetto retroattivo.
- Anche gli atti di riscossione notificati prima della rinuncia non vincolano il rinunziante.
- Il rinunziante può far valere sempre la propria mancanza di legittimazione passiva, indipendentemente dal momento della notifica.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Articolo 521 del Codice civile
- Cassazione civile n. 15871/2020
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
23/02/2026 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Notifica: decadono i termini se la procedura è eseguita nei confronti di persone sbagliate
L’articolo esamina un caso di notifica processuale eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, in quanto presunti eredi che avevano rinunciato all’eredità. In tale situazione, la notifica è considerata nulla e non produce effetti sull’instaurazione del contraddittorio. Secondo quanto riportato, il notificante non può ottenere la riapertura dei termini quando la rinnovazione della notifica viene nuovamente effettuata verso soggetti errati.
La Corte di Cassazione chiarisce che l’errore nell’individuazione del destinatario non impedisce il maturare delle decadenze se il contraddittorio non viene regolarizzato entro il termine fissato dal giudice. L’articolo evidenzia che, anche in presenza di una proroga del termine, l’inefficace esecuzione della notifica comporta comunque il perfezionarsi della decadenza. È esclusa la possibilità di una “sanatoria” mediante concessione di un ulteriore termine, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti per la rimessione in termini, che l’articolo menziona ma non dettaglia.
Nel caso concreto analizzato, la notifica non ha determinato una valida instaurazione del contraddittorio poiché rivolta a soggetti non correttamente individuati come parti processuali.
Punti chiave
- La notifica a soggetti privi di legittimazione passiva non interrompe né sospende le decadenze processuali.
- La rinnovazione della notifica a destinatari errati equivale, secondo l’articolo, a una mancata esecuzione della procedura.
- La concessione di un nuovo termine è esclusa, salvo la rimessione in termini, i cui presupposti non sono specificati nel testo.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Ordinanza della Cassazione n. 3865/26
- Articoli 291, 328, 331, 153 e 164 c.p.c.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
23/02/2026 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Decadenza dell’accertamento con calendario mobile
L’articolo analizza come la tradizionale scadenza del 31 dicembre abbia progressivamente perso centralità nel sistema dei termini decadenziali, a causa delle numerose deroghe introdotte nel tempo. In passato, tale data rappresentava il limite ordinario per la notifica degli atti, in particolare per imposte sui redditi e Iva. Il quadro attuale risulta invece più complesso, soprattutto a seguito dell’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato.
Per il periodo d’imposta 2019, pur essendo cessate le proroghe legate all’emergenza Covid, non tutti i termini sono automaticamente scaduti al 31 dicembre 2025. La notifica dello schema di atto entro il termine ordinario attiva, infatti, una fase procedimentale che può determinare uno slittamento dei tempi di accertamento. Il contribuente dispone di 60 giorni per rispondere e, in determinate condizioni, ciò comporta una proroga fino a 120 giorni dei termini per l’adozione dell’atto definitivo. L’articolo segnala inoltre l’ulteriore ipotesi dell’istanza di accertamento con adesione, che può produrre un analogo differimento. Viene evidenziata una criticità interpretativa, poiché l’Amministrazione finanziaria non ha chiarito la propria posizione su alcuni aspetti applicativi della disciplina.
Punti chiave
- La scadenza del 31 dicembre non costituisce più un limite fisso per la decadenza degli accertamenti, a causa di deroghe e nuovi meccanismi procedimentali.
- Il contraddittorio preventivo può determinare una “decadenza mobile” dei termini, legata alla notifica dello schema di atto e ai tempi di replica del contribuente.
- In caso di istanza di accertamento con adesione, i termini possono slittare ulteriormente, ma l’articolo segnala l’assenza di un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia su specifiche situazioni.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Articolo 67 del Dl 18/2020
- Articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente
- Articolo 5, comma 3-bis del Dlgs 218/1997
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
23/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Ravvedimento agevolato, la chance per i tributi locali
L’articolo analizza le opzioni di regolarizzazione a disposizione dei Comuni dopo la riapertura dei termini prevista dalla legge di Bilancio 2026. In base all’articolo 1, commi 102 e seguenti, della legge 199/2025, gli enti locali possono introdurre sanatorie tramite regolamento, con il limite del pagamento integrale del tributo dovuto e la possibilità di azzerare sanzioni e interessi.
Un supporto operativo è offerto dallo schema di regolamento predisposto da Ifel (Anci), che riprende in larga parte strumenti già utilizzati con la legge di bilancio 2023. Le ipotesi considerate includono la rottamazione delle ingiunzioni, la gestione di accertamenti e rateazioni già in essere, la riapertura dei termini per adempimenti irregolari e la definizione del contenzioso pendente.
Per la rottamazione delle ingiunzioni, l’articolo richiama la necessità di rendere disponibili ai cittadini le posizioni debitorie, indicando l’importo del tributo da versare per ottenere lo stralcio. La riapertura dei termini viene descritta come una forma di ravvedimento agevolato, con oneri istruttori limitati per gli uffici e pagamento del solo tributo, senza sanzioni e interessi.
Quanto alle liti pendenti, la definizione può ridurre il carico di pratiche, ma presenta criticità per i contribuenti con esiti giudiziari favorevoli e non consente la sospensione dei termini processuali ordinari. L’articolo evidenzia infine l’ampia autonomia dei Comuni nel definire ambito temporale, tributi interessati e modalità di rateazione.
Punti chiave
- I Comuni possono introdurre sanatorie regolamentari con pagamento integrale del tributo e possibile azzeramento di sanzioni e interessi.
- Le principali opzioni riguardano ingiunzioni, adempimenti irregolari e contenzioso pendente, riprendendo modelli già sperimentati.
- Le definizioni sono modulabili dai Comuni, ma restano fermi i termini processuali ordinari nei giudizi in corso.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Legge 199/2025, articolo 1, commi 102 e seguenti
- Legge di bilancio 2023 (legge 197/2022)
- Risposta a Telefisco 2026
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
24/02/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
La subconcessione è presupposto per la soggettivita’ passiva IMU
L’articolo chiarisce che la subconcessione di beni demaniali richiede un atto formale, espresso e autorizzato dall’autorità concedente, come ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 108/2026), e non può essere implicita né desunta da contratti tra privati. Viene distinto l’ambito applicativo dell’art. 45-bis del Codice della navigazione, che consente l’affidamento a terzi della gestione di attività oggetto della concessione, dalla subconcessione del bene demaniale, che riguarda il godimento del bene pubblico. Il testo evidenzia la differenza causale tra subconcessione e affitto di ramo d’azienda o di locali demaniali: solo la prima persegue un interesse pubblico e comporta obblighi specifici in capo al terzo, funzionali all’attività del concessionario.
Quando il terzo è chiamato a svolgere attività accessorie e sussidiarie al servizio pubblico, il rapporto può configurarsi come subconcessione, con effetti anche sul riconoscimento di una soggettività passiva ai fini ICI e IMU. L’articolo precisa inoltre che un contratto qualificabile come subconcessione resta valido tra le parti anche senza autorizzazione della P.A., ma è inopponibile all’amministrazione concedente, che può dichiarare la decadenza o la revoca della concessione.
Punti chiave
- La subconcessione di beni demaniali richiede sempre un atto formale e l’autorizzazione dell’autorità concedente, non sostituibili da accordi tra privati.
- L’affidamento di attività a terzi ex art. 45-bis cod. nav. non equivale automaticamente a una subconcessione del bene pubblico.
- Il criterio distintivo tra affitto e subconcessione risiede nella funzione pubblicistica dell’attività svolta dal terzo e negli obblighi a essa connessi.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Art. 45-bis cod. nav.; artt. 35 legge 27 luglio 1978, n. 392, e 695 cod. nav.; Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., Sez. 3, 27 marzo 2009, n. 7532; Corte di Cassazione n. 108/2026.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44847003
24/02/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Elenco comuni montani. Nessun effetto sull’IMU
Con una deliberazione del 18 febbraio 2026, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’adozione di un DPCM che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026.A partire dal 2026, l’individuazione dei comuni montani avviene esclusivamente secondo i criteri fissati dal DPCM adottato in attuazione dell’articolo 2 della legge 131/2025.
Il nuovo impianto sostituisce le precedenti normative, incluse quelle fondate sulla legge 991/1952, che avevano dato origine agli elenchi storici. L’articolo chiarisce che la nuova classificazione non produce effetti ai fini dell’esenzione IMU sui terreni agricoli. Per l’IMU continua infatti ad applicarsi l’elenco storico del 1993, richiamato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, in forza di una previsione espressa della legge 131/2025.È inoltre precisato che la classificazione dei comuni montani introdotta dalla legge 131/2025 e dal DPCM 2026 non si applica alle misure previste nell’ambito della Politica agricola comune. Restano quindi operative, per tali ambiti, le discipline di settore richiamate nel testo. L’articolo non specifica i criteri tecnici adottati dal DPCM per la nuova classificazione. Nel testo non sono indicati gli effetti della nuova disciplina su ambiti diversi da quelli espressamente esclusi.
Punti chiave
- Dal 2026 la classificazione dei comuni montani è definita esclusivamente dal DPCM attuativo della legge 131/2025.
- Le precedenti normative, inclusi gli elenchi storici basati sulla legge 991/1952, sono sostituite dalla nuova disciplina.
- La nuova classificazione non incide né sull’esenzione IMU dei terreni agricoli né sulle misure della PAC.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Legge 991/1952; legge 131/2025, articolo 2 e comma 3; circolare Ministero delle Finanze n. 9/1993; legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 758, lettera d); Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 38 e seguenti.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44846983
24/02/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
La legge di conversione del decreto Milleproroghe salva la TARI del 2025
Il decreto Milleproroghe interviene per consentire ai comuni di “mettere in sicurezza” le delibere TARI già adottate ma non trasmesse o pubblicate entro i termini di legge, senza modificare le tariffe o legittimare delibere tardive. L’approvazione delle tariffe segue scadenze stabilite dal bilancio comunale e dai piani economico-finanziari (PEF), con termini specifici progressivamente posticipati: 30 aprile, 30 giugno o 31 luglio a seconda dell’anno. L’efficacia delle delibere, invece, dipende dalla pubblicazione telematica sul Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre; la mancata pubblicazione comporta l’applicazione delle tariffe dell’anno precedente. L’emendamento Milleproroghe consente di sanare le delibere TARI 2025 non pubblicate entro il termine originario, fissando una nuova scadenza al 6 marzo 2026. L’articolo sottolinea che la misura evita squilibri finanziari derivanti da tariffe incoerenti con il PEF e ricorda che l’omissione nella trasmissione può avere conseguenze rilevanti sul bilancio e su eventuali responsabilità amministrativo-contabili. Tuttavia, la ricorrenza di interventi sananti non può diventare prassi.
Punti chiave:
- L’approvazione delle tariffe TARI deve rispettare termini specifici legati al bilancio comunale e al PEF.
- L’efficacia delle delibere dipende dalla pubblicazione telematica entro il 14 ottobre; senza questa, si applicano le tariffe dell’anno precedente.
- Il Milleproroghe permette la sanatoria delle delibere 2025 non pubblicate, con scadenza prorogata al 6 marzo 2026, senza modificare tariffe o legittimare delibere tardive.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296
- 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147
- 3, comma 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)
- 1, comma 677, legge 30 dicembre 2025, n. 199
- 10-ter, DL 14 marzo 2025, n. 25 (conv. L. 9 maggio 2025, n. 69)
- 13, comma 15-ter, DL 6 dicembre 2011, n. 201
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44846979
24/02/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Valutazione dei residui attivi caso per caso
La Corte dei Conti, con le proprie deliberazioni, continua a evidenziare criticità nella gestione dei residui attivi dei bilanci comunali, spesso caratterizzati da importi elevati. L’articolo sottolinea che la valutazione dei crediti vetusti deve considerare l’esigibilità concreta delle somme, al fine di garantire che la copertura finanziaria della spesa sia reale e non meramente contabile. La conservazione di residui attivi ultratriennali richiede motivazioni documentate e basate su elementi che supportino ragionevoli aspettative di incasso; non è sufficiente che non siano ancora concluse le procedure di riscossione o che non sia stata dichiarata la definitiva inesigibilità. L’esigibilità va valutata in termini concreti, ossia sulla reale capacità dell’ente di ottenere il pagamento dal debitore, mantenendo nel bilancio solo i crediti con un grado di certezza ragionevole. L’articolo non specifica eventuali procedure operative dettagliate adottabili dagli enti né i criteri quantitativi per definire “ragionevole grado di certezza”.
Punti chiave:
- I residui attivi devono essere verificati caso per caso per accertarne l’effettiva esigibilità.
- La semplice assenza di esito delle procedure di riscossione non giustifica automaticamente la conservazione del credito nel bilancio.
- Solo i crediti con un ragionevole grado di certezza di riscossione devono rimanere contabilizzati.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Abruzzo, Delib. n. 13/2026
- Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 80/2021/PRSP
- Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP
- Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP
- Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP
- Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/44847013
24/02/2026 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
TARI – SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE
L’articolo analizza il contrasto tra i termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI ai fini sanzionatori e la disciplina del TQRIF. Secondo il TQRIF (delibera 15/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023), le richieste di attivazione, variazione o cessazione del servizio devono essere inviate entro 90 giorni dalla data dell’evento tramite posta, e-mail o sportello fisico/online. Tuttavia, la legge 147/2013 fissa al 30 giugno dell’anno successivo il termine per la presentazione della dichiarazione TARI, con effetti anche sulle sanzioni per omissione o infedeltà. La disciplina regolatoria non modifica il piano fiscale in materia di sanzioni e decadenza, che resta ancorato ai termini nazionali. Il MEF e la giurisprudenza della suprema Corte (ordinanza 29251/2025) confermano che il termine di decadenza per infedele dichiarazione si calcola a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione stessa, distinguendo tra omissione e infedeltà. L’articolo non chiarisce eventuali effetti concreti delle differenze di termine sulle procedure comunali non uniformi.
Punti chiave:
- Il TQRIF impone termini di 90 giorni per attivazione, variazione o cessazione, ma non incide sul termine nazionale per sanzioni TARI.
- Il termine per la presentazione della dichiarazione TARI resta al 30 giugno dell’anno successivo, con conseguenze sulle sanzioni e decadenza.
- La decadenza per infedele dichiarazione si calcola dall’anno di presentazione, distinguendo tra omissione e infedeltà.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Testo unico della qualità ARERA
- Legge 147/2013, comma 685
- Legge 296/2006, comma 161
- Risoluzione Dipartimento finanze n. 2 del 06/08/2019
- Ordinanza Corte di Cassazione 29251/2025
- Deliberazione 15/2022 (TQRIF)
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
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25/02/2026 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Stop al diritto di abitazione del convivente superstite se il defunto non era proprietario dell’immobile
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 23 gennaio 2026 n. 73, chiarisce che il diritto di abitazione a favore del convivente superstite, previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 76/2016, si applica esclusivamente quando il defunto era proprietario dell’immobile adibito a residenza comune. Se il de cuius era solo comodatario o detentore a diverso titolo, il convivente superstite non può far valere tale diritto nei confronti del proprietario dell’immobile. La norma prevede che il diritto di abitazione cessi se il convivente superstite smette di abitare stabilmente nella casa, contrae matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto. La legge mira a tutelare il convivente superstite rimasto solo, mentre la tutela decade quando il convivente intraprende una nuova relazione. L’aggettivo “nuova” è attribuito solo alla convivenza per distinguere situazioni successive a quella cessata, mentre per matrimonio o unione civile non è necessario. Il diritto sorge solo se ricorrono i presupposti del comma 42 e viene meno al manifestarsi delle condizioni del comma 43. L’articolo non specifica eventuali casi di eccezione oltre quelli indicati.
Punti chiave:
- Il diritto di abitazione del convivente superstite si applica solo se il defunto era proprietario dell’immobile comune.
- Il diritto cessa se il convivente smette di abitare nell’immobile o costituisce nuovo matrimonio, unione civile o convivenza.
- La tutela legale mira esclusivamente a proteggere il convivente superstite rimasto solo.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge n. 76/2016, articolo 1, commi 42-43
- Corte d’Appello di Milano, sezione III, sentenza 23 gennaio 2026 n. 73
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25/02/2026 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Stop al diritto di abitazione del convivente superstite se il defunto non era proprietario dell’immobile
La Corte d’Appello di Milano (sezione III, sentenza 23 gennaio 2026 n. 73) ha chiarito che il diritto di abitazione a favore del convivente superstite, previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 76/2016, si applica esclusivamente quando il defunto era proprietario dell’immobile adibito a residenza comune. L’articolo specifica che il diritto di abitazione non sorge se il defunto era solo comodatario o detentore a diverso titolo, poiché in tali casi non può essere opposto al proprietario dell’immobile. Il diritto del convivente superstite cessa se questi smette di abitare stabilmente nell’immobile o in caso di matrimonio, nuova unione civile o nuova convivenza di fatto, in quanto la legge mira a tutelare il convivente rimasto solo. L’aggettivo “nuova” è attribuito solo alla convivenza per distinguere una relazione successiva rispetto a quella terminata. La norma si ispira al principio di autoresponsabilità, riconoscendo diritti solo finché ricorrono le condizioni previste dal comma 42. L’articolo non specifica eventuali ulteriori eccezioni o modalità applicative.
Punti chiave:
- Il diritto di abitazione del convivente superstite si applica solo se il defunto era proprietario dell’immobile di residenza comune.
- Il diritto cessa se il convivente superstite smette di abitare nell’immobile o contrae matrimonio, nuova unione civile o nuova convivenza.
- La legge tutela il convivente superstite solo fintanto che rimane solo, secondo il principio di autoresponsabilità.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge n. 76/2016, articolo 1, commi 42 e 43
- Corte d’Appello di Milano, sezione III, sentenza 23 gennaio 2026 n. 73
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
27/02/2026 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Definizione agevolata delle entrate locali: profili applicativi e ruolo dell’organo di revisione
La legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), ai commi 102-110 dell’articolo 1, introduce per Regioni ed enti locali la possibilità di adottare regolamenti che disciplinino forme di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali. Si tratta di una misura strutturale, distinta dall’articolo 13 della legge 289/2002, coerente con l’autonomia finanziaria prevista dall’articolo 119 della Costituzione e con la potestà regolamentare dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997. Il nuovo istituto consente di ridurre o azzerare sanzioni e interessi, lasciando invariata la parte capitale, e può riguardare anche atti già accertati, liti pendenti e situazioni non ancora accertate tramite compliance o emersione spontanea. Restano esclusi Irap, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali. L’adozione del regolamento non è vincolata alla scadenza del bilancio e i termini di adesione devono essere almeno di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale. L’organo di revisione deve esprimere un parere sostanziale, valutando la sostenibilità finanziaria, l’impatto sui residui attivi e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), e la coerenza contabile della misura, anche in relazione alla capacità dell’ente di incrementare la riscossione. Ancrel ha predisposto un format di verbale a supporto dei revisori, adattabile alle caratteristiche dell’ente.
Punti chiave:
- Gli enti territoriali possono introdurre regolamenti per definizione agevolata di tributi e entrate patrimoniali, riducendo o azzerando sanzioni e interessi.
- L’organo di revisione deve valutare sostenibilità finanziaria, coerenza contabile e impatto sui residui e sul Fcde.
- La misura può riguardare atti già accertati, liti pendenti e situazioni non ancora accertate; termini di adesione ≥ 60 giorni dalla pubblicazione.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo:
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, commi 102-110, articolo 1
- Articolo 13 legge 289/2002 (parzialmente abrogato)
- Articolo 119 Costituzione
- Articolo 52 Dlgs 446/1997
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento
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