L’accessibilità digitale nella fase operativa: verifiche, reclami e sanzioni sono ora possibili
Buongiorno,
il 4 marzo 2026 AgID ha pubblicato le Linee Guida sull’accessibilità dei servizi digitali. Non si tratta di nuovi obblighi: l’European Accessibility Act è in vigore in Italia dal 28 giugno 2025, le Pubbliche Amministrazioni erano già soggette all’obbligo con la Legge Stanca.
Quello che mancava era il quadro pratico – le regole operative, i criteri di valutazione, gli strumenti concreti.
Ora ci sono.
A chi si applica
L’obbligo di accessibilità digitale riguarda la PA e le aziende private che erogano servizi digitali ai consumatori in questi settori: e-commerce, servizi bancari, trasporti, comunicazione elettronica, media audiovisivi ed e-book.
Sono esentate le microimprese con meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni di euro.
Le schede di controllo come strumento pratico
Le Linee Guida includono schede di controllo strutturate per siti web, documenti e app mobile, basate sullo standard EN 301 549 e sulle WCAG 2.1. Non sono formalmente obbligatorie, ma sono lo strumento che AgID utilizzerà nelle verifiche e che le aziende possono usare per dimostrare la propria conformità.
Vale la pena notare che le Linee Guida fanno riferimento alle WCAG 2.1 e non alle 2.2, già disponibili in italiano dal 2023. La scelta dipende dal fatto che la norma europea armonizzata non è ancora aggiornata: AgID si è attenuta al riferimento formalmente vigente. Non è un problema pratico immediato, ma è utile saperlo.
Avere le schede compilate, aggiornate e firmate digitalmente con marcatura temporale è la forma più concreta di tutela documentale.
Come funziona la vigilanza
L’11 marzo AgID ha rilasciato la piattaforma per le segnalazioni (segnalazioni.agid.gov.it). Per ora gestisce le segnalazioni in entrata, ma è pensata per diventare anche lo strumento con cui le aziende comunicheranno le proprie non conformità e le azioni correttive intraprese.
La piattaforma è pensata per crescere nel tempo: diventerà progressivamente il canale principale attraverso cui le aziende potranno comunicare direttamente con AgID – sia per segnalare eventuali non conformità, sia per documentare le misure adottate per risolverle.
Qualsiasi utente, cittadino o consumatore può segnalare un problema indicando il servizio, il sito o l’app e il disagio riscontrato. Prima di qualsiasi procedimento, AgID avvia un confronto diretto con l’azienda, che ha la possibilità di rispondere e intervenire.
In caso di inadempienza persistente, le sanzioni per le PMI vanno da 2.500 a 40.000 euro per singola violazione. Le sanzioni fino al 5% del fatturato si applicano solo alle grandi aziende con fatturato medio triennale superiore a 500 milioni di euro.
Per la Pubblica Amministrazione, le sanzioni per la mancata conformità alle Norme della Legge Stanca 4/2004) sono principalmente di natura disciplinare e dirigenziale, con potenziali conseguenze economiche indirette.
Ad esempio:
- Sanzioni Disciplinari e Dirigenziali (Art. 9 Legge Stanca): La responsabilità del mancato rispetto delle regole di accessibilità ricade
sui Dirigenti responsabili dei sistemi informatici. Le misure includono:- Richiami formali
- Censura
- Revoca dell’incarico nei casi più gravi
- Nullità dei Contratti: I contratti stipulati dalla PA per lo sviluppo o l’aggiornamento di siti web e app sono nulli se non prevedono
esplicitamente il rispetto delle linee guida AgID (art. 4, comma 2 della Legge Stanca).
Da dove iniziare
Con le Linee Guida, AgID ha ora gli strumenti per operare concretamente. Per la PA e PMI che operano nei settori interessati, il passo più utile in questo momento è una valutazione dello stato di conformità dei propri servizi digitali – per capire dove si è, cosa manca e come procedere con ordine.
Scopri i nostri servizi:
https://www.isimply.it/servizi/accessibilita-digitale-european-accessibility-act/
Cordiali saluti
Il Team Transizione Digitale di iSimply
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