TRIBUTI: rassegna stampa iSimply del mese di settembre 2026

Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI

 

Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso

Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al sesto numero 2026 della Newsletter Tributi.

Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.

L’attuazione della delega fiscale per i tributi regionali e locali si completa con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, che introduce importanti semplificazioni e rafforza il rapporto collaborativo tra enti territoriali e contribuenti. Sul fronte IMU, la novità principale è l’adozione dell’obbligo di dichiarazione esclusivamente telematica tramite modello unico ministeriale, ferme restando la scadenza ordinaria del 30 giugno e la validità ultrattiva in assenza di variazioni. In materia di TARI, il termine per presentare la dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione viene fissato in 90 giorni dall’evento, rivedendo inoltre la disciplina per le utenze non domestiche che conferiscono rifiuti all’esterno del servizio pubblico. Il decreto amplia notevolmente l’istituto del ravvedimento operoso, consentendo la regolarizzazione delle violazioni dei tributi locali anche a seguito della notifica di questionari o schemi di atto, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento; l’omessa dichiarazione resta invece ravvedibile entro 90 giorni. Relativamente al Canone Unico Patrimoniale (CUP), a seguito della conferma della sua natura tributaria, sono introdotte nuove regole per l’efficacia delle delibere comunali — condizionata alla trasmissione al Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026 — e sono escluse dal presupposto le occupazioni con balconi e verande. Nel quadro della gestione delle posizioni debitorie, la riforma estende agli enti locali la transazione fiscale nell’ambito del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), permettendo la falcidia e la dilazione dei crediti per IMU e TARI. Sul versante della riscossione coattiva, si delinea l’ingresso della società AMCO con funzioni di coordinamento dei concessionari privati. Parallelamente, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce rilevanti principi interpretativi: Abitazione principale ed esenzioni: grava sul Comune l’onere di provare la mancanza della dimora abituale per negare l’agevolazione. Inoltre, la mancata unificazione catastale di due immobili contigui impedisce il beneficio per l’intero immobile unificato di fatto, ma ciascun coniuge con residenza e dimora effettiva nel proprio immobile conserva l’esenzione. Alloggi sociali e pertinenze: il riconoscimento dell’esenzione IMU agli alloggi sociali richiede la verifica concreta della misura del canone, mentre il vincolo pertinenziale dell’abitazione principale necessita di prova rigorosa fornita dal contribuente. Sanzioni: in applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 472/1997, la responsabilità sanzionatoria IMU ha carattere personale e le sanzioni non si trasmettono agli eredi.

 

Con stima e fiducia in un domani più equo,

Paolo Finotto

 

01/09/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Transazione dei tributi locali anche per gli iter in corso

Lo schema di decreto attuativo sul federalismo fiscale introduce una revisione delle sanzioni applicabili ai tributi locali, prevedendone in generale la riduzione e la trasformazione in misure fisse. È estesa ai Comuni la possibilità di ricorrere al ravvedimento anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente conosciute.
La novità incide, in particolare, sugli accertamenti Imu relativi ai fabbricati di categoria D.
Per l’omesso o parziale versamento resta prevista la sanzione del 25%, mentre per documenti di versamento incompleti la penalità varia da 100 a 500 euro. Per l’omessa denuncia dei tributi comunali, la sanzione viene ricondotta al 100%, mentre quella per infedele denuncia viene fissata al 40%. Il testo interviene anche sulla disciplina sanzionatoria dell’imposta di soggiorno.
Per l’omessa dichiarazione viene prevista una sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Per la dichiarazione infedele la sanzione è fissata al 40% del tributo non versato, anch’essa con un minimo di 50 euro.Le medesime misure sono previste per il contributo di sbarco.
Le decorrenze indicate nello schema non risultano definitive: l’articolo segnala che il testo finale potrebbe modificarle.

Punti chiave

  • Il ravvedimento viene esteso ai Comuni anche dopo l’avvio di determinate attività di controllo formalmente conosciute.
  • Le sanzioni per i tributi comunali vengono complessivamente rideterminate e rese fisse.
  • L’imposta di soggiorno viene assoggettata a una disciplina sanzionatoria con minimo di 50 euro.
  • Le nuove misure riguardano anche il contributo di sbarco.
  • Le decorrenze riportate nello schema potrebbero essere modificate nel testo definitivo.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • articolo 7 del Dlgs 472/1997;
  • Dlgs 472/1997;
  • Dlgs 173/2024;
  • articolo 13 del Dlgs 471/1997;
  • articolo 15 del Dlgs 471/1997;
  • articolo 13, comma 1-ter, del Dlgs 472/1997;
  • parere del Mef espresso in una risposta a Telefisco 2025.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/transazione-tributi-locali-anche-gli-iter-corso-AJCdmIu?cmpid=nl_ntFisco

 

 

01/09/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Imu, per gli alloggi sociali l’esenzione passa anche dalla verifica del canone

L’ordinanza n. 6488/2026 della Corte di Cassazione introduce un ulteriore elemento di valutazione per il riconoscimento dell’esenzione Imu agli alloggi sociali, attribuendo rilevanza anche alla misura e alle modalità di determinazione del canone di locazione. La mera appartenenza degli immobili al patrimonio degli enti di edilizia residenziale pubblica o la loro destinazione sociale non sono sufficienti per accedere al beneficio, che richiede il possesso dei requisiti previsti dal Dm 22 aprile 2008. La Corte sottolinea che la verifica deve considerare le effettive condizioni economiche della locazione e il rapporto tra il canone applicato e i corrispettivi praticati sul mercato. Il parametro del 50% previsto dal Dm n. 200/2012 costituisce un criterio di esclusione, ma il suo rispetto non determina automaticamente il diritto all’esenzione. Resta quindi necessario un esame complessivo delle caratteristiche dell’immobile e delle modalità di gestione, senza ridurre la valutazione a un mero calcolo matematico. La pronuncia conferma l’onere degli enti di documentare la sussistenza dei requisiti richiesti, anche attraverso la verifica della concreta struttura economica della locazione.

Punti chiave

  • L’esenzione Imu non spetta automaticamente agli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica.
  • La qualificazione come alloggio sociale richiede il rispetto dei requisiti stabiliti dal Dm 22 aprile 2008.
  • La misura e le modalità di formazione del canone assumono rilievo nella verifica dei presupposti dell’agevolazione.
  • Il limite del 50% dei corrispettivi medi costituisce un parametro di esclusione, non una condizione sufficiente per ottenere l’esenzione.
  • Gli enti devono dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per beneficiare dell’agevolazione.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Dm 22 aprile 2008 – Definizione di alloggio sociale.
  • Dm n. 200/2012 – Criteri per l’individuazione delle attività svolte con modalità non commerciali.
  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6488/2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/imu-gli-alloggi-sociali-l-esenzione-passa-anche-verifica-canone-AJgrNMz?cmpid=nl_ntEntilocali

 

02/09/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Federalismo fiscale, le novità sulla dichiarazione Imu

Il decreto legislativo n. 147 del 7 agosto 2026 introduce alcune semplificazioni in materia di dichiarazione IMU, intervenendo sulle disposizioni relative ai soggetti passivi. La principale novità consiste nell’obbligo di presentazione esclusivamente telematica, esteso a persone fisiche ed enti. Viene inoltre attribuita al Ministero la facoltà di modificare la scadenza ordinaria del 30 giugno dell’anno successivo. La nuova disciplina unifica le disposizioni dichiarative precedentemente distinte per enti non commerciali e altri soggetti giuridici, confermando diversi obblighi già previsti. Restano, in particolare, la dichiarazione annuale per gli enti non commerciali e la validità negli anni successivi per gli altri contribuenti, in assenza di variazioni rilevanti. Sono confermate anche le disposizioni relative agli alloggi sociali, ai beni merce e agli immobili del personale militare e della carriera prefettizia. Rimangono tuttavia aperte alcune questioni interpretative riguardanti l’obbligatorietà e la decadenza dalla presentazione della dichiarazione. In attesa del nuovo decreto ministeriale, l’articolo evidenzia inoltre la necessità di continuare a utilizzare la modulistica previgente, sebbene già superata dal decreto del 24 aprile 2024.

Punti chiave

  • Obbligo di presentazione telematica della dichiarazione IMU per tutti i soggetti passivi.
  • Conferma della scadenza ordinaria del 30 giugno, con possibilità di modifica ministeriale.
  • Unificazione delle disposizioni dichiarative per enti non commerciali e altri soggetti giuridici.
  • Conferma degli obblighi annuali per gli enti non commerciali e della validità ultrattiva per gli altri contribuenti, salvo variazioni rilevanti.
  • Persistenza di questioni interpretative sulla decadenza e sulla ripresentazione della dichiarazione.
  • In attesa della nuova disciplina attuativa, permane l’utilizzo della modulistica precedente, nonostante il successivo aggiornamento del 2024.

Riferimenti normativi e sentenze

  • Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, articolo 26.
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 759, 769, 770 e 768-bis.
  • Decreto ministeriale 24 aprile 2024.
  • Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 luglio 2022.
  • Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 maggio 2023.
  • Codice penale, articoli 614, secondo comma, e 633.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/federalismo-fiscale-novita-dichiarazione-imu-AJ1B7m0?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

02/09/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Canone unico patrimoniale: balconi e verande escluse dal pagamento

Il Dlgs 147/2026 introduce modifiche alla disciplina del Canone unico patrimoniale (Cup), prevedendo nuove esclusioni e disposizioni sull’efficacia delle delibere comunali. In particolare, l’articolo 31 esclude dal presupposto del canone le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e strutture analoghe di carattere stabile, confermando invece l’assoggettamento alla tariffa della diffusione di messaggi pubblicitari nei casi previsti. L’articolo 30 interviene sulla validità delle delibere regolamentari e tariffarie relative al periodo 2021-2025, subordinandone l’efficacia alla trasmissione al Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026 e alla successiva pubblicazione entro il 30 novembre 2026. Per agevolare gli adempimenti, il Mef ha attivato un’apposita sezione informatica per l’invio degli atti da parte dei Comuni. Le novità si inseriscono nel quadro della riforma tributaria degli enti locali e territoriali e della disciplina del canone, la cui natura tributaria è stata ribadita dalla Corte di Cassazione.

Punti chiave

  • Esclusione dal Cup di balconi, verande, bow-windows e strutture analoghe di carattere stabile.
  • Conferma dell’assoggettamento al canone della diffusione di messaggi pubblicitari nei casi previsti.
  • Efficacia delle delibere relative al 2021-2025 subordinata alla trasmissione entro il 31 ottobre 2026 e alla pubblicazione entro il 30 novembre 2026.
  • Attivazione da parte del Mef di una sezione dedicata al Cup nel Portale del federalismo fiscale.
  • Conferma della natura tributaria del canone da parte della Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi e sentenze

  • Dlgs 7 agosto 2026, n. 147, articoli 30 e 31.
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 816-847 e comma 819.
  • Dl n. 201/2011, articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter.
  • Dlgs n. 507/1993.
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/canone-unico-patrimoniale-balconi-e-verande-escluse-pagamento-AJjetT1?cmpid=nl_ntFisco

 

 

02/09/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Irretroattività delle sanzioni tributarie in contrasto con il diritto Ue

La Cgt della Lombardia, con la sentenza n. 1616/2026, ha dichiarato illegittima la norma che esclude l’applicazione retroattiva delle sanzioni tributarie più favorevoli al contribuente, in contrasto con il diritto dell’Unione europea. La decisione si fonda sul principio del favor rei, riconosciuto anche per le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva. La controversia riguardava la riduzione di una sanzione dal 30% al 25% dell’importo non versato, contestata dall’Ufficio in base al Dlgs 87/2024. I giudici hanno ritenuto che il divieto di retroattività previsto dalla riforma sanzionatoria contrasti con la Carta di Nizza e la Cedu, che tutelano l’applicazione della disciplina più favorevole. La pronuncia richiama anche precedenti della Corte di giustizia europea e della Corte costituzionale, oltre a una decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. La disposizione contestata deve quindi essere disapplicata, con conseguente obbligo di rideterminare le sanzioni secondo il regime più favorevole. Resta da conoscere l’orientamento che sarà espresso dalla Corte di cassazione sulla questione.

Punti chiave

  • La Cgt della Lombardia ha ritenuto illegittimo il divieto di retroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli.
  • Il principio del favor rei è applicabile anche alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva.
  • La decisione impone la disapplicazione della norma contestata e la rideterminazione delle sanzioni secondo il regime più favorevole.
  • La pronuncia si inserisce in un orientamento già espresso da altri giudici tributari, in attesa di un pronunciamento della Cassazione.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Articolo 5 del Dlgs 87/2024.
  • Articolo 13 del Dlgs 471/1991.
  • Articolo 49 della Carta di Nizza.
  • Articolo 7 della Cedu.
  • Corte di giustizia europea, causa Baji Trans, C-544/23.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 63/2019.
  • Cgt della Lombardia, sentenza n. 1616/2026.
  • Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sentenza n. 2288 del 16 febbraio 2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/irretroattivita-sanzioni-tributarie-contrasto-il-diritto-ue-AJcBUZ1?cmpid=nl_ntFisco

 

 

04/09/2026 | Fonte:  https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Esenzione “prima casa” per le forze armate: orientamenti contrastanti sulla funzione della dichiarazione

L’esenzione IMU prevista per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia può essere riconosciuta anche in assenza di residenza anagrafica e dimora abituale, purché ricorrano i requisiti previsti dalla normativa. L’articolo evidenzia un contrasto giurisprudenziale sulla funzione della dichiarazione richiesta al contribuente. Secondo un primo orientamento, l’omessa dichiarazione determina la perdita del beneficio anche quando sussistono i requisiti sostanziali. Un diverso indirizzo considera invece l’adempimento dichiarativo una formalità, quando i presupposti dell’agevolazione siano certi e documentati. La Cassazione ha valorizzato il principio di collaborazione e buona fede, riconoscendo rilievo alla disponibilità delle informazioni presso l’ente impositore. L’articolo richiama inoltre la necessità di distinguere la fattispecie in esame da precedenti relativi a dichiarazioni concernenti dati non facilmente conoscibili dall’amministrazione. Particolare attenzione viene dedicata al contraddittorio preventivo nel procedimento di accertamento. Alcune pronunce hanno infatti ritenuto necessario consentire al contribuente di fornire documentazione e osservazioni prima dell’adozione dell’atto. Il tema assume rilievo anche ai fini della corretta applicazione delle sanzioni. L’articolo segnala, infine, la persistente divergenza tra parte della giurisprudenza di merito e gli orientamenti della Corte di Cassazione.

Punti chiave

  • L’agevolazione riguarda un solo immobile posseduto e non locato dal personale interessato.
  • La giurisprudenza di merito presenta orientamenti contrastanti sulla rilevanza dell’omessa dichiarazione.
  • Alcune pronunce considerano la dichiarazione una condizione necessaria per il beneficio.
  • Altre decisioni ritengono prevalenti i requisiti sostanziali quando risultano documentalmente provati.
  • La Cassazione attribuisce rilievo alla collaborazione e alla buona fede quando le informazioni siano già disponibili all’ente impositore.
  • Il contraddittorio preventivo viene indicato come strumento per consentire al contribuente di fornire elementi utili prima dell’accertamento.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Legge 160/2019, art. 1, commi 741, lettera c), e 769.
  • DL 102/2013, art. 2.
  • Legge 212/2020, art. 6 bis e art. 10, comma 1.
  • Lgs. 219/2023.
  • Costituzione, art. 97.
  • Corte Costituzionale, n. 209/2022.
  • Cassazione, n. 28931/2023.
  • Cassazione, n. 37385/2022.
  • Cassazione, n. 26921/2025.
  • CGT I grado di Salerno, Sez. XII, n. 6927/2025.
  • CGT I grado di Messina, Sez. XIII, n. 1896/2026.
  • CGT I grado di Napoli, Sez. XVI, n. 8753/2026.
  • CGT I grado di Napoli, Sez. V, n. 8103/2026.
  • CGT I grado di Reggio Calabria, n. 3875/2026.
  • CGT I grado di Caserta, n. 2636/2026.
  • CGT I grado di Roma, n. 10360/2026.
  • CGT I grado di Palermo, n. 2714/2026.
  • CGT I grado di Taranto, n. 898/2026.
  • CGT I grado di Messina, n. 3753/2026.
  • CGT I grado di Napoli, Sez. XXVI, n. 6136/2026.
  • CGT I grado di Napoli, n. 11931/2026.
  • CGT di Foggia, sent. n. 1484/01/2025.
  • CGT di Reggio Emilia, sent. n. 18/02/2025.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/esenzione-prima-casa-le-forze-armate-orientamenti-contrastanti-funzione-dichiarazione-AJxOgP3?cmpid=nl_ntDiritto

 

 

04/09/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Transazione tributi locali, Comuni chiamati a scegliere l’organo che sottoscriverà l’accordo

Il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147 estende agli enti territoriali la possibilità di partecipare alle procedure di regolazione della crisi d’impresa mediante accordi sui crediti tributari.
La disciplina consente a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di aderire a proposte di pagamento parziale o dilazionato dei tributi e relativi accessori, alle condizioni previste dal Codice della crisi. L’articolo 23 del Dlgs 14/2019 viene integrato prevedendo la possibilità di formulare tali proposte anche agli enti pubblici territoriali. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. La proposta deve essere corredata dall’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e da una relazione sui dati aziendali. La disciplina viene inoltre estesa ad altri strumenti di regolazione della crisi, tra cui accordi di ristrutturazione, piani soggetti a omologazione e concordati preventivi.
Un profilo particolarmente rilevante riguarda l’individuazione del soggetto competente a sottoscrivere l’accordo. Il legislatore rimette tale scelta alle disposizioni degli ordinamenti regionali e degli enti locali, senza individuare direttamente l’organo titolare del potere decisionale. L’articolo evidenzia quindi la necessità di chiarire il ruolo degli organi gestionali, politici e, nei casi di maggiore impatto, dell’organo di revisione. La valutazione dell’ente dovrà concentrarsi sulla convenienza economica dell’accordo rispetto a quanto realisticamente recuperabile in assenza della transazione. Secondo l’articolo, sarà quindi centrale dimostrare che la soluzione negoziata consente un recupero più conveniente rispetto alle alternative considerate.

Punti chiave

  • Gli enti territoriali possono partecipare alle procedure di regolazione della crisi anche mediante accordi sui propri crediti tributari.
  • La disciplina consente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi locali e dei relativi accessori.
  • L’accordo può essere utilizzato, alle condizioni previste, nell’ambito di diversi strumenti di regolazione della crisi.
  • La competenza alla sottoscrizione dell’accordo è rimessa agli ordinamenti dei singoli enti.
  • La convenienza della proposta deve essere valutata rispetto al recupero realisticamente conseguibile in alternativa all’accordo.
  • L’articolo segnala possibili profili applicativi con riferimento al ruolo degli organi dell’ente e dell’organo di revisione.

Riferimenti normativi citati

  • Decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, articolo 4.
  • Decreto legislativo 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), articolo 23, comma 2-bis.
  • Decreto legislativo 14/2019, articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/transazionetributilocali -AJcBUZ1?cmpid=nl_ntFisco

 

 

07/09/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com                                                                

Imu, variazioni da comunicare solo con la dichiarazione online

Il decreto attuativo della riforma dei tributi locali introduce nuove modalità per le dichiarazioni Imu e Tari e disciplina gli effetti delle controversie sulla rendita catastale. Per l’Imu viene previsto un nuovo modello, da trasmettere esclusivamente per via telematica, destinato a raccogliere le variazioni dichiarabili. La scadenza ordinaria per la dichiarazione Imu resta fissata al 30 giugno di ciascun anno. Per la Tari, il termine per la denuncia viene anticipato a 90 giorni dalla data di occupazione dell’immobile. L’obbligo riguarda anche cessazioni e variazioni dell’occupazione.
In caso di denuncia tardiva senza effettivo ritardo nel pagamento, l’articolo segnala l’applicazione della sanzione fissa di 50 euro. La riforma interviene inoltre sulla gestione dell’Imu durante le controversie relative alla rendita catastale. Nel corso del giudizio, il tributo continua a essere calcolato sulla rendita vigente al 1° gennaio di ciascun anno. Dopo la conclusione della controversia, sono sospesi i termini per il rimborso dell’imposta versata in eccesso e per l’accertamento della maggiore imposta. Il contribuente può chiedere il rimborso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del deposito della sentenza definitiva.
Il Comune dispone dello stesso arco temporale per accertare la maggiore imposta derivante dall’aumento della rendita, con soli interessi e senza sanzioni.

Punti chiave

  • La dichiarazione Imu sarà trasmessa esclusivamente in via telematica mediante un nuovo modello.
  • Il nuovo modello è destinato a comprendere tutte le variazioni suscettibili di dichiarazione.
  • La dichiarazione Tari dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’occupazione dell’immobile.
  • La denuncia Tari riguarda anche cessazioni e variazioni dell’occupazione.
  • Le controversie sulla rendita catastale sospendono i termini relativi ai rimborsi Imu e agli accertamenti della maggiore imposta.
  • Dopo la sentenza definitiva, contribuente e Comune dispongono del termine previsto dalla riforma per le rispettive richieste o attività di accertamento.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • 147/2026, decreto attuativo della riforma dei tributi locali.
  • Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto.
  • Sentenza definitiva relativa alla controversia sulla rendita catastale (l’articolo non indica numero e data della sentenza).
  • Indicazioni Arera in materia di termini per la denuncia Tari.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-variazioni-comunicare-solo-la-dichiarazione-online-AJhbRq5?cmpid=nl_ntFisco

 

 

07/09/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Più chance di ravvedimento anche nei tributi locali

La riforma del ravvedimento operoso introdotta dal Dlgs 147/2026 amplia le possibilità di regolarizzazione anche per i tributi locali. Dal 12 agosto 2026 viene meno la differenza rispetto ai tributi erariali, consentendo il ravvedimento anche dopo la ricezione di questionari o schemi di atto inviati dai comuni. La nuova disciplina si applica anche alle violazioni commesse prima del 12 agosto, purché non ancora accertate. L’articolo richiama, a titolo esemplificativo, la possibilità di regolarizzare un omesso versamento IMU relativo al 2022 anche dopo la ricezione dello schema di atto. La sanzione può essere determinata secondo le modalità dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, nella misura indicata dall’articolo. La riforma incide però in senso restrittivo sulla regolarizzazione dell’omessa dichiarazione. In precedenza, per i tributi locali, l’assenza di una disposizione analoga a quella prevista per i tributi erariali consentiva il ravvedimento anche oltre i 90 giorni. Il Dlgs 87/2024 ha modificato l’articolo 13 del Dlgs 472/1997, stabilendo che l’omissione dichiarativa può essere ravveduta entro 90 giorni. Secondo l’articolo, tale modifica, essendo peggiorativa, opera per le violazioni commesse dopo il 12 agosto 2026, in applicazione del principio del favor rei.

Punti chiave

  • Dal 12 agosto 2026 il ravvedimento operoso viene esteso ai tributi locali anche dopo questionari o schemi di atto.
  • La nuova disciplina riguarda anche le violazioni precedenti non ancora accertate.
  • Per l’omessa dichiarazione viene invece introdotto il limite dei 90 giorni anche per i tributi locali.
  • Questa limitazione si applica alle violazioni commesse dopo il 12 agosto 2026.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Dlgs 147/2026
  • articolo 13, Dlgs 472/1997
  • articolo 2, Dpr 322/1998
  • Dlgs 87/2024
  • Telefisco 2024 – intervento del dipartimento delle Politiche fiscali
  • Principio del favor rei

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/piu-chance-ravvedimento-anche-tributi-locali-AJsNd26?cmpid=nl_ntFisco

 

 

09/09/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Imu, il vincolo pertinenziale all’abitazione principale va provato dal contribuente

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23851/2026, ha rigettato il ricorso relativo alla tassazione Imu di un terreno qualificato dal Comune come area autonomamente imponibile. Il contribuente sosteneva che il terreno fosse da tempo destinato a giardino dell’abitazione principale e dovesse quindi essere considerato pertinenza dell’immobile. I giudici di merito hanno invece rilevato l’assenza di una prova concreta e rigorosa dell’asservimento pertinenziale. Tra gli elementi considerati vi erano l’autonoma iscrizione catastale del terreno e la sua qualificazione come edificabile dagli strumenti urbanistici. La Cassazione ha inoltre richiamato la necessità di un’apposita dichiarazione per il riconoscimento della pertinenza ai fini Imu. Nel caso esaminato, tale adempimento non risultava effettuato. La pronuncia evidenzia quindi la rilevanza, ai fini tributari, della conoscibilità del vincolo pertinenziale da parte dell’ente impositore.
L’articolo richiama, tuttavia, anche un orientamento secondo cui la dichiarazione preventiva può non essere determinante quando il Comune abbia comunque acquisito conoscenza del vincolo attraverso documenti o informazioni.

Punti chiave

  • La Cassazione ha confermato l’imponibilità autonoma del terreno nel caso esaminato.
  • Il contribuente non ha fornito una prova ritenuta concreta e rigorosa del vincolo pertinenziale.
  • Il terreno risultava autonomamente accatastato e qualificato come edificabile.
  • Ai fini Imu, l’articolo richiama la necessità di un’apposita dichiarazione per il riconoscimento della pertinenza.
  • La conoscenza del vincolo da parte dell’ente impositore può assumere rilievo secondo l’orientamento richiamato nella pronuncia.

Riferimenti normativi e sentenze

  • Articolo 2 del Dlgs n. 504 del 1992
  • Articolo 817 del codice civile
  • Corte di cassazione, ordinanza n. 23851/2026

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/imu-vincolo-pertinenziale-all-abitazione-principale-va-provato-contribuente-AJcjvBa?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

14/09/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imu e prima casa: compete al Comune provare che il contribuente non ha i requisiti

In materia di Imu, la Cassazione ribadisce che spetta al Comune dimostrare la perdita dei requisiti per l’esenzione riconosciuta all’abitazione principale.
La controversia riguardava accertamenti Imu relativi agli anni 2015-2019, fondati sull’asserita assenza di dimora abituale nell’immobile di residenza anagrafica.
Il Comune aveva collegato tale assenza soprattutto alla distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro del contribuente. I giudici tributari avevano invece ritenuto sussistente la dimora abituale, anche in considerazione dei rientri presso l’immobile. La Cassazione, con l’ordinanza 7745/2026, ha confermato il rigetto del ricorso dell’ente locale. La Corte richiama le regole sull’onere della prova, ponendo a carico del Comune la dimostrazione del fatto che determina la pretesa tributaria. Quanto alla dimora abituale, la distanza dal luogo di lavoro non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a escluderla. Assumono rilievo anche le modalità con cui il contribuente torna presso l’immobile e gli ulteriori elementi esteriori e interiori della sua vita personale. Nel caso esaminato, la valutazione della dimora abituale è stata quindi ricondotta a un insieme di fattori, nel quale la componente temporale rappresenta soltanto una variabile. La decisione richiama, in particolare, esigenze lavorative, affettive, di studio, salute e altre circostanze rilevanti.

Punti chiave

  • L’onere di provare la perdita dei requisiti per l’esenzione Imu grava sul Comune.
  • La distanza tra abitazione e luogo di lavoro non esclude automaticamente la dimora abituale.
  • Per valutare la dimora abituale rilevano il ritorno presso l’immobile e una pluralità di fattori personali.
  • La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari favorevole al contribuente.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 13 del Dl 201 del 2011.
  • Articolo 2697 del Codice civile.
  • Articolo 43 del Codice civile.
  • Articolo 7 del Dlgs 546 del 1992.
  • Corte di cassazione, ordinanza n. 7745/2026.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 209/2022.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-e-prima-casa-compete-comune-provare-che-contribuente-non-ha-requisiti-AIHkdcNC?cmpid=nl_ntFisco

 

 

16/09/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Tributi Locali, la transazione fiscale è servita

Il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147 estende ai tributi regionali e locali alcuni istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consentendo anche agli enti territoriali di partecipare alle procedure di transazione fiscale. La novità riguarda i tributi locali auto-amministrati e permette, nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. L’intervento legislativo supera la precedente lacuna normativa, che impediva di applicare tali istituti ai crediti degli enti territoriali.
Comune e Regione sono chiamati a valutare le proposte e a esprimere la propria adesione o il proprio voto secondo le regole della procedura interessata. La decisione deve essere supportata dalle garanzie istruttorie e procedurali previste dal Codice della crisi. Tra queste rientrano le attestazioni o relazioni del professionista indipendente sulla convenienza o sulla non deteriorità del trattamento proposto. Per gli enti locali emerge inoltre la necessità di definire competenze, modalità decisionali e controlli interni applicabili alle proposte di falcidia o dilazione.
L’articolo evidenzia anche il ruolo del cram down, che può consentire l’omologazione della proposta nonostante il dissenso del creditore pubblico, quando ricorrono le condizioni previste.
L’apertura ai tributi locali comporta quindi per gli enti un ruolo più attivo nella gestione delle procedure di crisi e insolvenza.

Punti chiave

  • Il decreto legislativo n. 147/2026 estende agli enti territoriali gli istituti del Codice della crisi relativi alla transazione fiscale.
  • La disciplina consente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi regionali e locali nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi.
  • Comune e Regione devono valutare la proposta del debitore ed esprimere adesione o voto secondo la procedura applicabile.
  • Le valutazioni dell’ente sono accompagnate dalle garanzie istruttorie previste dal Codice della crisi.
  • Per gli enti locali restano da coordinare la disciplina del Codice della crisi e le regole interne su competenze, atti, istruttoria e controlli.
  • Il cram down può consentire l’omologazione nonostante la mancata adesione o il voto contrario del creditore pubblico, al ricorrere delle condizioni previste.
  • L’applicazione della nuova disciplina attribuisce agli enti locali un ruolo partecipativo nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Legge 111/2023, come modificata dalla legge 120/2025.
  • Decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, in particolare articolo 4.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: articoli 23, 48, 57, 63, 64-bis, 74, 80, 88, 107, 109, 112, 147-bis, 153, 239, 245, 284-bis.
  • Costituzione, articolo 23.
  • Dlgs 446/1997, articolo 52, comma 5, lettera b).
  • Tuel: articoli 107, 109, 147-bis, 153, comma 5, e 239, comma 6.
  • Dlgs 13 settembre 2024, n. 136.
  • Corte dei conti, sezione autonomie, n. 2/2020/QMIG.
  • Corte costituzionale n. 225/2014.
  • Corte dei conti, Src Lombardia, deliberazione n. 256/2024/PAR.
  • Corte dei conti, Src Umbria, deliberazione n. 132/2025/PAR.
  • Corte dei conti, Src Toscana, deliberazione n. 8/2026/PAR.
  • Corte dei conti, Src Piemonte, deliberazione n. 15/2007/PAR.
  • Corte dei conti, Src Umbria, deliberazione n. 64/2022/PAR.
  • Corte dei conti, Src Toscana, deliberazione n. 40/2021/PAR.
  • Cassazione n. 14555/2026.
  • Cassazione, sezioni unite, ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/tributi-locali-transazione-fiscale-e-servita-AJ70B7CB?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

17/09/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Cambia la riscossione locale, con l’ingresso della società Amco (Asset management company), destinata a sostituire nel tempo agenzia delle Entrate – Riscossione.

La riscossione coattiva delle entrate locali è destinata a cambiare con l’ingresso di Amco, società del ministero dell’Economia, che nel tempo dovrebbe sostituire Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti con gli enti locali. Attualmente Comuni e Province possono scegliere tra diverse modalità di gestione, secondo quanto previsto dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997, senza obbligo di ricorrere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le forme previste comprendono la gestione diretta, l’affidamento in concessione a società abilitate e altre modalità con il coinvolgimento di società pubbliche o miste. Per queste attività lo strumento utilizzato è l’ingiunzione fiscale oppure, dal 2020, l’accertamento esecutivo. Le rottamazioni erariali, pertanto, non si applicano automaticamente e richiedono una specifica delibera dell’ente. La revisione dell’articolo 2 del Dl 193/2016 prevede l’attribuzione ad Amco della funzione relativa alla riscossione delle entrate locali. Amco non svolgerà direttamente la riscossione, ma coordinerà l’attività dei concessionari individuati mediante procedure a evidenza pubblica. La società renderà inoltre disponibili ai concessionari le banche dati dell’Anagrafe tributaria, compresa quella relativa alle fatture elettroniche. L’attività di Amco riguarderà esclusivamente la riscossione coattiva, mentre la riscossione ordinaria e l’accertamento resteranno esclusi. In presenza di riscossione inefficiente secondo i parametri stabiliti dalla legge, il ricorso ad Amco sarà obbligatorio anche per gli enti con contratti privati in corso o con gestione diretta. Nel testo si evidenzia infine che gli eventuali contenziosi relativi agli atti dei concessionari privati non dovrebbero coinvolgere direttamente Amco, ma i concessionari stessi.

Punti chiave

  • Gli enti locali mantengono la possibilità di scegliere tra diverse modalità di riscossione coattiva.
  • L’ingresso di Amco è previsto nell’ambito della revisione dell’attuale sistema di riscossione locale.
  • Amco coordinerà i concessionari senza svolgere direttamente le attività di riscossione.
  • La nuova funzione riguarderà esclusivamente la riscossione coattiva.
  • Il ricorso ad Amco sarà obbligatorio nei casi di inefficienza individuati secondo i parametri stabiliti dalla legge.
  • I concessionari privati saranno individuati mediante procedure a evidenza pubblica curate da Amco.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Articolo 52, Dlgs 446/1997.
  • Dl 193/2016, articolo 2.
  • Dlgs 10/2026, articolo 77.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/la-riscossione-locale-passera-ad-amco-AJFDp7EB?cmpid=nl_ntFisco

 

 

21/09/2026 https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Sulla fuoriuscita Tari il Decreto delegato perde un’occasione

Il Dlgs 147/2026 interviene sulla disciplina Tari relativa alle utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. L’intervento nasce dall’esigenza di superare la sovrapposizione tra la disciplina del Testo Unico Ambientale e quella prevista dalla Legge 147/2013. La modifica dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006, con il rinvio alla normativa sui tributi, viene valutata positivamente nell’articolo. Restano invece criticità legate al mantenimento dell’attuale formulazione del comma 649 dell’articolo 1 della Legge 147/2013. In particolare, tale disposizione conserva il riferimento ai rifiuti assimilati, eliminato in altre parti della normativa.
L’articolo evidenzia inoltre una possibile contraddizione tra il comma 649 e il nuovo comma 649-bis. Il primo fa riferimento al riciclo dei rifiuti speciali assimilati, mentre il secondo considera i rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero. Secondo l’articolo, questa formulazione non risolve pienamente le incertezze che avevano determinato la revisione della disciplina.
Viene prospettata, in caso di contrasto, la prevalenza del comma 649-bis in quanto disposizione successiva. Ne deriverebbe una riduzione della quota variabile proporzionata ai rifiuti urbani conferiti all’esterno e destinati al recupero o al riciclo. L’articolo ritiene invece implicitamente confermata la tassabilità dei rifiuti destinati allo smaltimento.

Punti chiave

  • Il Dlgs 147/2026 modifica la disciplina Tari delle utenze non domestiche che conferiscono rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico.
  • La nuova disciplina interviene sul rapporto tra Testo Unico Ambientale e Legge 147/2013.
  • Il mantenimento del comma 649 determina, secondo l’articolo, una possibile contraddizione con il nuovo comma 649-bis.
  • Rimangono inoltre riferimenti ai rifiuti assimilati che il decreto aveva eliminato in altre disposizioni.
  • L’articolo prospetta l’applicazione del comma 649-bis in caso di contrasto con la disposizione precedente.
  • La riduzione della quota variabile riguarderebbe i rifiuti urbani avviati al recupero o al riciclo fuori dal servizio pubblico.
  • Per i rifiuti destinati allo smaltimento, l’articolo ritiene implicitamente confermata la tassabilità.

Riferimenti normativi citati

  • Dlgs 147/2026.
  • Articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale).
  • Legge 147/2013, articolo 1, commi 645, 649, 649-bis, 662 e 667.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/sulla-fuoriuscita-tari-decreto-delegato-perde-un-occasione-AJVrP9GB?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

24/09/2026 https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Due immobili separati al catasto e senza unificazione non beneficiano dell’esenzione Imu

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25004/2026, ha ribadito che l’esenzione Imu per l’abitazione principale è riferita a un’unica unità immobiliare. L’orientamento formatosi in materia di Ici, che consentiva una diversa considerazione di immobili contigui utilizzati unitariamente, non può essere esteso all’Imu. La disciplina richiamata dalla Cassazione individua infatti l’abitazione principale nell’immobile censito o censibile come unica unità immobiliare. Nel caso esaminato, due coniugi possedevano distinti immobili situati nello stesso fabbricato e sullo stesso piano, senza che le unità fossero state unificate catastalmente. Il Comune aveva contestato l’esenzione Imu relativa a uno degli immobili, ritenendo rilevante la separata identificazione catastale. La Cassazione ha escluso che l’eventuale unificazione di fatto di più unità possa estendere l’agevolazione oltre i limiti previsti dalla disciplina Imu. La Corte ha richiamato anche il principio della stretta interpretazione delle norme agevolative. Tuttavia, il ricorso è stato accolto per una diversa ragione, legata alla posizione del coniuge proprietario dell’immobile. Secondo la decisione, l’esenzione può spettare a ciascun coniuge che abbia residenza anagrafica e dimora abituale nel proprio immobile. Ciò vale anche quando le due abitazioni si trovano nello stesso fabbricato. Nel caso concreto, il contribuente aveva quindi diritto all’esenzione per l’immobile nel quale risultava residente anagraficamente.

Punti chiave

  • L’esenzione Imu per l’abitazione principale è riferita a un’unica unità immobiliare.
  • L’orientamento giurisprudenziale sviluppato in materia di Ici non è estensibile all’Imu.
  • La mera unificazione di fatto di immobili distinti non consente di ampliare l’ambito dell’esenzione.
  • Ciascun coniuge può beneficiare dell’esenzione per il proprio immobile se vi mantiene residenza anagrafica e dimora abituale.
  • La collocazione dei due immobili nello stesso fabbricato non esclude, di per sé, il beneficio.

       Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Articolo 13, comma 2, Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.
  • Cassazione, ordinanza n. 25004/2026.
  • Cassazione, n. 21914/2024.
  • Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2017, n. 242.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/due-immobili-separati-catasto-e-senza-unificazione-non-beneficiano-dell-esenzione-imu-AJyFXu7?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

25/09/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Tributi locali, la riforma punta su compliance e semplificazioni

Il Dlgs 7 agosto 2026, n. 147 completa l’attuazione della delega fiscale in materia di tributi regionali e locali, intervenendo soprattutto su procedure, organizzazione e rapporto con il contribuente.
Il decreto rafforza gli strumenti di collaborazione preventiva, introducendo nuove forme di compliance e adeguamenti degli ordinamenti locali ai principi dello Statuto del contribuente.
Viene estesa ai tributi locali la transazione fiscale, consentendo di ricomprendere Imu, Tari e altre entrate locali nelle procedure di regolazione della crisi d’impresa. Sono inoltre riviste le regole dell’Albo dei soggetti abilitati alla riscossione e alcune modalità di incasso delle entrate. Sul fronte Tari, il decreto modifica i termini per la dichiarazione, che dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’evento, e disciplina l’uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche. Resta invece irrisolta la questione della quota fissa Tari sulle superfici che producono rifiuti speciali. Il sistema sanzionatorio viene modificato, con l’estensione del ravvedimento operoso ai tributi locali anche dopo l’avvio dei controlli, nei limiti previsti. Per le violazioni commesse dal 2027 vengono inoltre rideterminate alcune sanzioni relative a Imu, Tari e imposta di soggiorno. Particolare rilievo assume la progressiva telematizzazione della dichiarazione Imu, destinata a essere presentata esclusivamente tramite un modello unico telematico. Per il canone unico sono introdotte nuove regole di pubblicazione delle deliberazioni e una sanatoria per quelle relative alle annualità 2021-2025, subordinata al rispetto del termine del 31 ottobre 2026. L’attuazione delle diverse misure richiederà agli enti locali interventi regolamentari, organizzativi e informatici.

Punti chiave

  • Il decreto rafforza il rapporto collaborativo tra enti territoriali e contribuenti attraverso informazione, assistenza, compliance e semplificazione degli adempimenti.
  • La transazione fiscale viene estesa a Imu, Tari e altre entrate locali nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • La disciplina della Tari modifica il termine per la dichiarazione, fissandolo in 90 giorni dall’evento.
  • Rimane senza soluzione la questione della quota fissa Tari relativa alle superfici che producono rifiuti speciali.
  • Il ravvedimento operoso viene esteso ai tributi locali anche dopo l’avvio dei controlli, purché non sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento.
  • Dal 2027 sono previste modifiche alle sanzioni per omessa e infedele dichiarazione di Imu, Tari e imposta di soggiorno.
  • La dichiarazione Imu viene avviata verso un sistema esclusivamente telematico mediante un modello unico approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
  • Per il canone unico e il canone mercatale sono previste nuove modalità di pubblicazione e una disciplina di sanatoria per le annualità pregresse.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147.
  • Legge 111/2023.
  • Dlgs 219/2023.
  • Legge 212/2000, articolo 6-bis.
  • Dlgs 446/1997, articolo 53.
  • Legge 160/2019.
  • Dl 193/2016, articolo 2-bis.
  • Legge 147/2013.
  • Dlgs 116/2020.
  • Dlgs 152/2006, articolo 238.
  • Dlgs 472/1997.
  • Dlgs 87/2024.
  • Dl 201/2011, articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • Codice civile.
  • Corte dei Conti.
  • Corte di Cassazione, con riferimento alla quota fissa Tari sulle superfici che producono rifiuti speciali.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/tributi-locali-riforma-punta-compliance-e-semplificazioni-AJC8OxKB?cmpid=nl_ntFisco

 

 

28/09/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Tari e rifiuti speciali, prova di autosmaltimento possibile in giudizio

La mancata presentazione della dichiarazione Tari non impedisce al contribuente di far valere l’esclusione dall’imposizione delle superfici in cui si producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali. La Cgt di I grado di Napoli, con la sentenza 14048 del settembre 2026, ha ritenuto possibile dimostrare in giudizio l’effettivo autosmaltimento dei rifiuti. L’assenza della dichiarazione preventiva, secondo la pronuncia, non determina la decadenza sostanziale dall’esenzione, ma incide sull’onere della prova. Nel caso esaminato, la società ha prodotto documentazione relativa allo smaltimento, ai rifiuti e alla delimitazione delle superfici interessate. La decisione richiama inoltre il principio secondo cui la dichiarazione Tari regolarmente presentata conserva efficacia per gli anni successivi, in assenza di variazioni rilevanti. Il rinnovo dell’adempimento non è quindi necessario quando non cambiano i dati dichiarati, mentre una nuova dichiarazione è richiesta in presenza di modifiche dell’attività o delle superfici. La pronuncia considera infine rilevante il giudicato esterno formatosi su precedenti annualità. L’accertamento definitivo sulla natura dei rifiuti e sulle caratteristiche delle superfici può infatti produrre effetti anche sui periodi successivi, se rimangono invariati attività e immobile.

Punti chiave

  • L’omessa dichiarazione Tari non esclude di per sé la possibilità di dimostrare in giudizio il diritto all’esclusione delle superfici interessate.
  • L’onere della prova dell’effettivo autosmaltimento può essere assolto mediante idonea documentazione.
  • La dichiarazione Tari regolarmente presentata mantiene efficacia negli anni successivi finché non intervengano variazioni rilevanti.
  • Il giudicato esterno relativo a precedenti annualità può assumere efficacia anche per i periodi successivi in presenza delle medesime condizioni.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Articolo 1, comma 649, legge 147/2013.
  • Cgt di I grado di Napoli, sentenza n. 14048, settembre 2026, sezione 25.
  • Cassazione n. 2938/2024.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/tari-e-rifiuti-speciali-prova-autosmaltimento-possibile-giudizio-AJqD3PMB?cmpid=nl_ntFisco

 

 

29/09/2026 https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Canone unico tributario: i riflessi su delibere e sanzioni

La sentenza della Corte di cassazione n. 12225/2026 ha riconosciuto natura tributaria al canone unico, con conseguenze sulla disciplina regolamentare, sulle delibere tariffarie e sul sistema sanzionatorio. I Comuni e le Province dovranno adeguare i regolamenti, salvo proroghe, introducendo anche le disposizioni dello statuto del contribuente e i nuovi strumenti di compliance. Dal 2026 le delibere tariffarie e regolamentari sono soggette alle regole di efficacia previste per le deliberazioni tributarie, con pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. Per gli atti comunali relativi agli anni 2021-2025 è prevista una specifica procedura di trasmissione al Mef entro il 31 ottobre 2026. L’articolo evidenzia alcune criticità nell’applicazione delle regole sui termini di versamento, soprattutto per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti e temporanee. La natura tributaria incide anche sulle sanzioni, che vengono ricondotte alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie. Trova quindi applicazione il Dlgs 472/1997, con gli istituti e i principi da esso previsti. Per l’omesso o insufficiente versamento si applica la disciplina dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997, secondo quanto precisato dal Dlgs 147/2026. L’articolo segnala tuttavia incertezze per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2026 e richiama, in tale ambito, il principio del favor rei. La nuova qualificazione tributaria rende inoltre applicabile il ravvedimento, anche con riferimento a determinate violazioni anteriori ancora regolarizzabili.

Punti chiave

  • La natura tributaria del canone unico comporta l’adeguamento dei regolamenti degli enti e l’applicazione della disciplina propria dei prelievi tributari.
  • Dal 2026 le delibere tariffarie e regolamentari del canone sono soggette alle regole di trasmissione e pubblicazione previste per le deliberazioni tributarie.
  • Per gli atti comunali relativi al periodo 2021-2025 è prevista una procedura specifica di pubblicazione finalizzata a confermarne l’efficacia.
  • L’applicazione delle regole sui versamenti presenta criticità, soprattutto con riferimento alle scadenze delle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie.
  • Le sanzioni assumono natura tributaria e sono assoggettate alla disciplina del Dlgs 472/1997.
  • Per l’omesso o insufficiente versamento trova applicazione l’articolo 13 del Dlgs 471/1997, con le misure indicate nell’articolo.
  • Per le violazioni anteriori al 12 agosto 2026 l’articolo evidenzia profili di incertezza e richiama il principio del favor rei.
  • Il ravvedimento diviene applicabile anche al canone, nei limiti e alle condizioni richiamati nell’articolo.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Corte di cassazione, sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026.
  • Articolo 30 del Dlgs 147/2026.
  • Commi 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del Dl 201/2011.
  • Articolo 1, comma 169, legge 296/2006.
  • Articolo 53, comma 16, legge 388/2000.
  • Circolare 1/df/2026 del Ministero dell’economia e delle finanze.
  • Articolo 50 della legge 449/1997.
  • Legge 689/1981.
  • Legge 160/2019, articolo 821 e comma 834.
  • Dlgs 472/1997, compreso l’articolo 3 e l’articolo 13, comma 2-ter.
  • Dlgs 173/2024, richiamato con decorrenza dal 2027.
  • Articolo 12 del Dlgs 147/2026.
  • Dlgs 471/1997, articolo 13.
  • Dlgs 87/2024.
  • Articolo 12, comma 3, del Dlgs 147/2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/canone-unico-tributario-riflessi-delibere-e-sanzioni-AJFj4URB?cmpid=nl_ntEntilocali

 

29/09/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imu, l’intimazione di pagamento nulla può essere sanata

La possibilità di notificare una nuova intimazione di pagamento Imu dopo l’annullamento giudiziale della precedente dipende dalla natura del vizio accertato. Secondo l’orientamento richiamato nell’articolo, occorre distinguere tra annullamento per ragioni di merito e annullamento per vizi procedurali o probatori. Nel primo caso, quando viene esclusa l’esistenza, l’estinzione o l’illegittimità della pretesa tributaria, si forma un giudicato sostanziale sul rapporto tributario.
La successiva intimazione fondata sull’atto annullato risulta quindi illegittima per invalidità derivata.
Diversamente, un annullamento dovuto a un vizio procedurale non incide sull’esistenza del credito.
In tale situazione, l’ente può emettere una nuova intimazione, purché provveda a correggere il vizio rilevato. Il principio del ne bis in idem, secondo quanto riportato, opera infatti soltanto in presenza di un giudicato sostanziale. Anche in caso di giudicato formale, la nuova iniziativa deve comunque rispettare i termini di prescrizione e decadenza applicabili. Per l’Imu, l’articolo richiama il termine quinquennale previsto dall’articolo 1, comma 163, della legge 296/2006. Viene inoltre richiamato il termine previsto dall’articolo 50, comma 2, del Dpr 602/1973 per l’intimazione successiva alla cartella o all’accertamento esecutivo. La nuova intimazione deve infine essere autonomamente fondata sul titolo originario ancora valido e non limitarsi a richiamare quello già annullato.

Punti chiave

  • La distinzione fondamentale riguarda la natura sostanziale o meramente procedurale del vizio che ha determinato l’annullamento della prima intimazione.
  • L’annullamento per inesistenza, estinzione o illegittimità della pretesa produce un giudicato sostanziale sul rapporto tributario.
  • L’annullamento per vizi procedurali o probatori non incide, secondo l’articolo, sull’esistenza del credito.
  • In quest’ultimo caso è possibile una nuova intimazione, purché il vizio precedentemente rilevato venga sanato.
  • Anche una nuova intimazione conseguente a un giudicato formale deve rispettare i termini applicabili e poggiare autonomamente sul titolo originario ancora valido.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Cassazione, ordinanza, sezione V, n. 19193/2025.
  • Articolo 2909 del Codice civile.
  • Articolo 1, comma 163, legge 296/2006.
  • Articolo 50, comma 2, Dpr 602/1973.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-l-intimazione-pagamento-nulla-puo-essere-sanata-AJGPTBHB?cmpid=nl_ntFisco

 

 

29/09/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Nessuna sanzione fiscale può essere trasmessa agli eredi: il criterio vale anche per l’Imu

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25755 del 24 settembre 2026, ha parzialmente accolto il ricorso degli eredi di un contribuente in relazione a un accertamento Imu. La controversia riguardava gli anni d’imposta 2012 e 2013 e il valore imponibile di un’area di proprietà del contribuente. La Corte ha confermato l’estensione del terreno da assoggettare a tassazione, mentre ha accolto la contestazione degli eredi sulle sanzioni. Secondo i giudici, l’obbligazione relativa al pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi, anche in materia di Imu. Il principio deriva dall’articolo 8 del Dlgs 472/1997 ed è ricondotto al carattere personale della responsabilità sanzionatoria.
L’articolo richiama inoltre precedenti della Cassazione che hanno applicato lo stesso criterio alle sanzioni tributarie. Tra questi viene citata la sentenza n. 25315 del 24 agosto 2022, relativa a una cartella notificata a un erede. È richiamata anche la sentenza n. 3087 del 1° febbraio 2022, riguardante l’estinzione di una società e la non trasmissibilità delle sanzioni ai soci e al liquidatore. L’articolo collega il tema anche alla trasmissione agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In tale ambito viene ricordata la risposta a Speciale Telefisco 2026 di settembre, relativa alla fruizione del beneficio da parte dell’erede. Anche per le eventuali sanzioni tributarie riferite ai bonus edilizi, l’articolo richiama il principio della responsabilità personale.

Punti chiave

  • La Cassazione ha confermato la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, anche nell’ambito dell’Imu.
  • L’ordinanza n. 25755/2026 ha accolto parzialmente il ricorso degli eredi, limitatamente alle sanzioni.
  • Il principio è ricondotto all’articolo 8 del Dlgs 472/1997 e alla natura personale della responsabilità sanzionatoria.
  • L’articolo richiama precedenti della Cassazione relativi sia agli eredi sia alle società estinte.
  • La stessa impostazione viene richiamata dall’articolo con riferimento alle sanzioni connesse ai bonus edilizi.

Riferimenti normativi e sentenze

  • Cassazione, ordinanza n. 25755 del 24 settembre 2026.
  • Articolo 8 del Dlgs n. 472/1997.
  • Articolo 2 del Dlgs n. 472/1997.
  • Cassazione, sentenza n. 25315 del 24 agosto 2022.
  • Cassazione, sentenza n. 3087 del 1° febbraio 2022.
  • Articolo 7, comma 1, del Dl 269/2003.
  • Articolo 16-bis, comma 8, del Dpr 917/1986.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

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