TRIBUTI: rassegna stampa iSimply del mese di agosto 2026

Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI

 

Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso

Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al sesto numero 2026 della Newsletter Tributi.

Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.

Il panorama della fiscalità locale è interessato da un profondo riassetto procedimentale e giurisprudenziale. Tra le principali novità si segnala la revisione delle sanzioni introdotta dallo schema di decreto sul federalismo fiscale: per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, le penalità per omessa e infedele dichiarazione saranno ricondotte rispettivamente al 100% e al 40%. Trova invece immediata applicazione la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche dopo la notifica dello schema di atto del contraddittorio preventivo, superando la storica disparità procedimentale con i tributi erariali.

Sul fronte dell’IMU e della TARI, assumono rilievo importanti pronunce e modifiche procedurali. La Cassazione ha ribadito che l’esenzione Ici/Imu per gli immobili di culto spetta interamente al contribuente provarla concretamente, mentre per le scuole degli enti religiosi l’esenzione spetta se la retta media richiesta è inferiore al costo medio per studente. Gli impianti fotovoltaici su capannoni industriali destinati all’autoconsumo aziendale sono esclusi da autonoma assoggettabilità Imu poiché considerati pertinenze. In caso di rendita catastale impugnata, il recupero della maggiore imposta da parte del Comune è rinviato al passaggio in giudicato della sentenza, applicando solo interessi legali senza sanzioni. Per la TARI, il termine per la dichiarazione viene semplificato e fissato a 90 giorni dall’inizio dell’occupazione.

Una vera e propria rivoluzione interessa il Canone Unico Patrimoniale (CUP), a cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto natura tributaria. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2027 il CUP sarà registrato in bilancio con nuove codifiche contabili aggiornate da Arconet. Per salvaguardare l’efficacia delle delibere degli anni 2021-2025 ed evitare contenziosi, viene introdotta una sanatoria straordinaria: gli atti rimarranno efficaci se inseriti nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026. La Cassazione ha inoltre statuito che il presupposto del CUP si fonda sull’occupazione effettiva e sull’utilità economica del bene, a prescindere dalla proprietà del manufatto o dal rilascio di una concessione formale.

Infine, cambiano i criteri di gestione e riscossione. Il decreto Pa/3 introduce l’obbligo di affidamento ad Amco della riscossione dei crediti arretrati per gli enti locali che presentano un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore al 35% negli ultimi tre anni. Nel contesto delle imprese in difficoltà, il recente decreto del 4 agosto 2026 estende espressamente l’istituto della transazione fiscale ai tributi locali nell’ambito delle procedure del Codice della crisi d’impresa, consentendo formalmente la falcidia dei crediti tributari degli enti territoriali.

 

Con stima e fiducia in un domani più equo,

Paolo Finotto

 

RASSEGNA STAMPA

 

03/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Dal federalismo fiscale un taglio a tutte le sanzioni sui tributi locali

Lo schema di decreto attuativo sul federalismo fiscale introduce una revisione delle sanzioni applicabili ai tributi locali, prevedendone in generale la riduzione e la trasformazione in misure fisse.
È estesa ai Comuni la possibilità di ricorrere al ravvedimento anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente conosciute.
La novità incide, in particolare, sugli accertamenti Imu relativi ai fabbricati di categoria D.
Per l’omesso o parziale versamento resta prevista la sanzione del 25%, mentre per documenti di versamento incompleti la penalità varia da 100 a 500 euro. Per l’omessa denuncia dei tributi comunali, la sanzione viene ricondotta al 100%, mentre quella per infedele denuncia viene fissata al 40%. Il testo interviene anche sulla disciplina sanzionatoria dell’imposta di soggiorno.
Per l’omessa dichiarazione viene prevista una sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Per la dichiarazione infedele la sanzione è fissata al 40% del tributo non versato, anch’essa con un minimo di 50 euro.Le medesime misure sono previste per il contributo di sbarco.
Le decorrenze indicate nello schema non risultano definitive: l’articolo segnala che il testo finale potrebbe modificarle.

Punti chiave

  • Il ravvedimento viene esteso ai Comuni anche dopo l’avvio di determinate attività di controllo formalmente conosciute.
  • Le sanzioni per i tributi comunali vengono complessivamente rideterminate e rese fisse.
  • L’imposta di soggiorno viene assoggettata a una disciplina sanzionatoria con minimo di 50 euro.
  • Le nuove misure riguardano anche il contributo di sbarco.
  • Le decorrenze riportate nello schema potrebbero essere modificate nel testo definitivo.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • articolo 7 del Dlgs 472/1997;
  • Dlgs 472/1997;
  • Dlgs 173/2024;
  • articolo 13 del Dlgs 471/1997;
  • articolo 15 del Dlgs 471/1997;
  • articolo 13, comma 1-ter, del Dlgs 472/1997;
  • parere del Mef espresso in una risposta a Telefisco 2025.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/dal-federalismo-fiscale-taglio-tutte-sanzioni-tributi-locali-AJibYdb?cmpid=nl_ntEntilocali

 

03/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Tari delle imprese con sconti proporzionali

La disciplina Tari viene modificata con l’obiettivo di rendere più uniforme il quadro normativo applicabile ai rifiuti urbani. Le modifiche aggiornano i riferimenti ai rifiuti assimilati, superati dall’evoluzione normativa intervenuta con il Dlgs 116/2020. Per la tariffa corrispettiva viene previsto il riferimento alla disciplina dei prelievi sui rifiuti urbani contenuta nella legge 147/2013. L’articolo segnala tuttavia possibili incertezze derivanti dal richiamo anche al comma 639 della medesima legge.
Per le utenze non domestiche che avviano autonomamente al riciclo o al recupero parte dei rifiuti urbani, viene chiarito il criterio di riduzione della quota variabile. La sostituzione del termine «rapportata» con «proporzionata» porta infatti a una riduzione commisurata ai rifiuti non conferiti al servizio pubblico. Sono inoltre recepite nella disciplina Tari alcune disposizioni del Dlgs 152/2006 relative ai costi accessori della gestione dei rifiuti urbani. Tra le modifiche rientrano anche le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico.
Cambia infine il termine per la presentazione della dichiarazione Tari. La scadenza passa dal 30 giugno dell’anno successivo a 90 giorni dall’inizio dell’occupazione.

Punti chiave

  • La disciplina Tari viene aggiornata per adeguarla al quadro normativo sui rifiuti urbani.
  • Per le utenze non domestiche che gestiscono autonomamente parte dei rifiuti è prevista una riduzione proporzionale della quota variabile.
  • La tariffa corrispettiva viene ricondotta alla disciplina dei prelievi sui rifiuti urbani della legge 147/2013.
  • Sono recepite disposizioni relative ai costi accessori della gestione dei rifiuti e al compostaggio aerobico.
  • Il termine per la dichiarazione Tari viene fissato in 90 giorni dall’inizio dell’occupazione.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Legge 147/2013, commi 639, 649-bis, 654 e 658 dell’articolo 1.
  • Dlgs 116/2020.
  • Dlgs 152/2006, allegato L-quater e articoli 208, comma 19-bis, e 238, comma 3.
  • Dlgs 156/2006, articolo 238.
  • Conferenza Unificata, documento approvato il 28 luglio.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/tari-imprese-sconti-proporzionali-AJVrzdb

 

03/08/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imu: l’esenzione per gli immobili del culto va provata dal contribuente

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20088 del 16 giugno 2026, ha confermato l’applicabilità dell’esenzione Ici/Imu agli immobili di culto di un ente non commerciale quando ne sia provata la destinazione ad attività istituzionali. Nel caso esaminato, la contribuente aveva fornito elementi ritenuti idonei a dimostrare il collegamento degli immobili con il culto e con la missione della congregazione religiosa. La Cassazione ha escluso che i giudici di secondo grado avessero invertito l’onere della prova, rilevando invece una valutazione delle prove prodotte dalla contribuente.
Tra gli elementi considerati figurano anche precedenti decisioni relative ad altre annualità, ritenute utili a rafforzare il quadro probatorio. L’esenzione richiede la sussistenza del requisito soggettivo della natura non commerciale dell’ente e di quello oggettivo relativo allo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. Tali presupposti devono essere dimostrati concretamente dal contribuente.
La pronuncia considera rilevante la destinazione degli immobili ad attività di culto o ad attività strettamente connesse, tra cui ospitalità e abitazione dei religiosi.

Punti chiave

  • L’esenzione Ici/Imu per gli immobili di culto richiede la prova dei relativi presupposti da parte del contribuente.
  • Devono sussistere sia la natura non commerciale dell’ente sia lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali.
  • La destinazione degli immobili al culto o ad attività strettamente connesse può concorrere a dimostrare il diritto all’esenzione.
  • Le decisioni relative ad altre annualità possono rafforzare il quadro probatorio, pur non costituendo giudicato esterno.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Articolo 2697 del Codice civile
  • Articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del 1992
  • Corte di cassazione, sentenza n. 20088 del 16 giugno 2026

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-l-esenzione-gli-immobili-culto-va-provata-contribuente-AJEi8ad?cmpid=nl_ntFisco

 

04/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Cup, chi paga davvero per i servizi di rete e i viadotti. Per la Cassazione conta l’uso del bene, non la concessione

La sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per individuare il soggetto passivo del Cup. Il presupposto del canone viene individuato nell’effettiva occupazione e nell’utilità economica derivante dall’uso del bene pubblico, anche quando l’occupazione avviene in via mediata. Per i servizi di rete, il Cup può riguardare anche gli operatori che utilizzano infrastrutture appartenenti ad altri soggetti, senza una concessione specifica sul singolo manufatto. La stessa impostazione viene applicata alle occupazioni con viadotti autostradali. In tali casi, la società concessionaria è soggetto passivo anche se non proprietaria del viadotto e in assenza di una specifica concessione comunale o provinciale.
La proprietà del manufatto, pertanto, non costituisce il criterio determinante per la soggettività passiva.
La concessione assume invece una funzione prevalentemente procedimentale e non condiziona, secondo l’articolo, la nascita dell’obbligazione tributaria. L’articolo evidenzia inoltre il superamento dell’impostazione collegata alla proprietà dell’impianto prevista nel precedente sistema Tosap/Cosap. La disciplina attuale viene ricondotta alla legge n. 160/2019 e ai regolamenti comunali di attuazione. Le indicazioni della Cassazione incidono anche sulle strategie difensive nei contenziosi relativi a reti e viadotti.

Punti chiave

  • Il Cup è collegato all’occupazione effettiva del bene pubblico e all’utilità economica che ne deriva.
  • La soggettività passiva può riguardare anche chi utilizza il bene pubblico in via mediata.
  • Nei servizi di rete, l’obbligo può gravare sugli utilizzatori delle infrastrutture altrui.
  • Per i viadotti autostradali, la società concessionaria può essere soggetto passivo anche senza esserne proprietaria.
  • La concessione non costituisce il presupposto dell’obbligazione tributaria, ma assume una funzione procedimentale.
  • La proprietà del manufatto non è il criterio determinante per individuare il soggetto tenuto al pagamento.
  • L’articolo evidenzia ricadute rilevanti di tale impostazione sui contenziosi in materia di Cup.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 12225 del 1° maggio 2026.
  • Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 831.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  • Legge n. 160/2019, comma 835.
  • Dm 226/2011, articolo 8, comma 5.
  • Cassazione n. 6905/2025.
  • Cassazione n. 20708/2024.
  • Cassazione n. 32408/2024.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/cup-chi-paga-davvero-i-servizi-rete-e-viadotti-la-cassazione-conta-l-uso-bene-non-concessione-AJ2ayxd?cmpid=nl_ntEntilocali

 

05/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Speciale decreto Pa/3 – Comuni, riscossione ad Amco se i crediti arretrati sono troppi

Il decreto Pa/3 modifica le regole per l’affidamento ad Amco della riscossione dei crediti arretrati degli enti locali. L’obbligo di affidamento scatta per gli enti con un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore al 35%, calcolato sugli esiti della riscossione degli ultimi tre anni.
Il calcolo considera i rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap). L’obbligo riguarda anche gli enti per i quali non risultano in banca dati i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi. Sono invece esclusi gli enti con residui attivi di valore nullo o negativo e quelli con residui inferiori al 15% degli accertamenti delle entrate da riscuotere. Al termine dell’affidamento, un miglioramento inferiore a tre punti percentuali consente di ricorrere ad Amco e agli operatori collegati in via facoltativa. Resta inoltre possibile chiedere ad Amco il recupero di crediti già affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e oggetto di discarico.
L’articolo segnala che l’obbligo di affidamento è, al momento, privo di sanzioni. È tuttavia prevista la nullità dei contratti con soggetti diversi da Amco quando ricorrono le condizioni per l’obbligo.
Amco dovrà istituire patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali.
Sono inoltre previste garanzie sull’interoperabilità e sulla sicurezza dei sistemi informatici utilizzati per la riscossione, il monitoraggio e la rendicontazione.

Punti chiave

  • L’affidamento ad Amco diventa obbligatorio con un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore al 35%.
  • L’obbligo opera anche in assenza, nella banca dati, dei rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.
  • Sono previste specifiche esclusioni per gli enti con residui attivi nulli o negativi o inferiori al 15% degli accertamenti delle entrate da riscuotere.
  • Un miglioramento inferiore a tre punti percentuali al termine dell’affidamento rende facoltativo il ricorso ad Amco.
  • È mantenuta la possibilità di affidare ad Amco crediti già oggetto di discarico da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • I contratti con operatori diversi da Amco sono nulli quando ricorrono le condizioni che impongono l’affidamento.
  • Amco dovrà assicurare la gestione dei crediti attraverso patrimoni destinati e sistemi informatici interoperabili e sicuri.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Decreto Pa/3.
  • Manovra 2026.
  • Riforma della riscossione in attuazione della delega fiscale.
  • Banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap).
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader).

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/speciale-decreto-pa3–comuni-riscossione-ad-amco-se-crediti-arretrati-sono-troppi-AJk8Oxe?cmpid=nl_ntEntilocali

 

05/08/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Fotovoltaico sul capannone industriale, niente Imu per l’impianto destinato all’autoconsumo

Le sentenze n. 1397/2026 e n. 2578/2026 escludono l’autonoma assoggettabilità a Imu di impianti fotovoltaici installati sulla copertura di capannoni industriali e destinati all’autoconsumo aziendale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha ritenuto che tali impianti, anche se appoggiati e imbullonati sopra la copertura, non assumano autonoma rilevanza catastale e impositiva.
La pronuncia di Milano ha confermato la medesima impostazione per impianti relativi alle annualità dal 2019 al 2023. Gli impianti sono considerati pertinenze al servizio dell’immobile principale e, pertanto, non possono essere dotati di autonoma rendita catastale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 27/E del 13 giugno 2016 è richiamata a sostegno di tale qualificazione.
Diversa valutazione potrebbe riguardare impianti di grandi dimensioni, collocati a terra o di notevole potenza e destinati alla vendita dell’energia, per i quali potrebbe rendersi necessario un autonomo accatastamento in categoria D. Le pronunce richiamano inoltre una precedente decisione della Cgt di primo grado di Bergamo relativa a un impianto sulla copertura di un fabbricato.

Punti chiave

  • Gli impianti fotovoltaici sul tetto destinati all’autoconsumo aziendale non sono autonomamente assoggettabili a Imu secondo le due pronunce.
  • L’impianto integrato nella copertura o installato sopra di essa non assume, nei casi esaminati, autonoma rilevanza catastale.
  • L’impianto è qualificato come pertinenza dell’immobile principale e non come autonoma unità immobiliare.
  • La circolare 27/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate costituisce uno dei riferimenti richiamati dai giudici.
  • Per impianti di grandi dimensioni, a terra, di notevole potenza e destinati alla vendita dell’energia, l’articolo indica la possibile necessità di un autonomo accatastamento in categoria D.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 13 giugno 2016
  • Articolo 1, comma 21, legge 208/2015
  • Sentenza Cgt di secondo grado della Lombardia n. 1397/2026
  • Sentenza Cgt di primo grado di Milano n. 2578/2026
  • Sentenza Cgt di primo grado di Bergamo n. 162/2023

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/fotovoltaico-capannone-industriale-niente-imu-l-impianto-destinato-all-autoconsumo-AJl88Vb?cmpid=nl_ntFisco

 

06/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Delega fiscale, arriva la sanatoria per le delibere tributarie Cup

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha riconosciuto la natura tributaria del canone unico patrimoniale (Cup), con conseguenze sui termini di approvazione e di efficacia delle relative delibere.
Per le tariffe comunali, la competenza resta ordinariamente attribuita alla giunta comunale, salvo specifiche deroghe previste dal legislatore. In quanto tributarie, le delibere relative a tariffe e regolamenti del Cup sono soggette alle disposizioni sulla trasmissione e pubblicazione previste per i tributi locali. Per il 2026, gli atti relativi al Cup dovranno essere inviati entro il 14 ottobre 2026.
Una specifica disciplina interviene invece sulle delibere già adottate per gli anni dal 2021 al 2025, che rischiavano di risultare inefficaci per la mancata pubblicazione nei termini.
Lo schema di Dlgs di attuazione della delega per il comparto degli enti territoriali prevede una sanatoria per tali atti. Le delibere regolamentari e tariffarie già adottate saranno efficaci per il rispettivo anno d’imposta se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026.
Gli atti inseriti saranno pubblicati entro il 30 novembre 2026 sul sito del Dipartimento delle finanze del Mef.

Punti chiave

  • Il Cup è stato qualificato come avente natura tributaria dalla Corte di cassazione a Sezioni unite.
  • Le delibere del Cup sono soggette alle regole sulla trasmissione e pubblicazione previste per i tributi locali.
  • Per il 2026, il termine indicato per l’invio delle delibere tariffarie e regolamentari è il 14 ottobre 2026.
  • Le delibere Cup relative agli anni 2021-2025 possono beneficiare della sanatoria prevista dallo schema di Dlgs.
  • Per mantenere l’efficacia per ciascun anno di riferimento, le delibere devono essere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026.
  • La pubblicazione degli atti inseriti è prevista entro il 30 novembre 2026.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 12225/2026
  • Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847
  • Dl 201/2011, articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter
  • Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026
  • Schema di Dlgs di attuazione della delega per il comparto degli enti territoriali

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/delega-fiscale-arriva-sanatoria-le-delibere-tributarie-cup-AJBBkmb?cmpid=nl_ntEntilocali

 

06/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Imu, nuove regole in caso di rendita catastale impugnata

Lo schema di decreto legislativo per gli enti locali introduce una disciplina specifica per l’Imu in caso di controversia sulla rettifica della rendita catastale. In deroga all’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, il Comune potrà recuperare la maggiore imposta solo dopo la definizione giudiziale della controversia catastale. Il recupero riguarda la differenza tra rendita proposta e rendita rettificata, con decorrenza dalla presentazione del Docfa. L’accertamento potrà essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza. In questa fase sono previsti i soli interessi legali, senza sanzioni. Il contribuente potrà quindi continuare a versare l’Imu sulla rendita proposta durante la controversia. Se la rendita rettificata viene confermata, il Comune potrà recuperare la maggiore imposta nei termini previsti dalla nuova disciplina. Per le somme versate in eccesso è previsto il rimborso, da richiedere entro gli stessi termini. L’articolo evidenzia che è stato eliminato dall’emendamento Anci il limite massimo di dieci anni originariamente previsto. Resta quindi aperta la questione dell’effettiva estensione temporale degli accertamenti e dei rimborsi. Il testo prospetta, in particolare, la possibilità che gli effetti della controversia catastale incidano anche su periodi molto risalenti.

Punti chiave

  • La nuova disciplina interviene sull’accertamento Imu in presenza di una controversia sulla rettifica della rendita catastale.
  • Il recupero della maggiore Imu è rinviato alla definizione con sentenza passata in giudicato della controversia catastale.
  • Il Comune dispone di cinque anni per accertare la maggiore imposta, applicando i soli interessi legali.
  • Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro gli stessi termini.
  • È stato eliminato il precedente riferimento a un limite massimo di dieci anni per gli importi accertabili o rimborsabili.
  • L’articolo evidenzia un problema interpretativo sulla retroattività temporale degli accertamenti e dei rimborsi.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Articolo 1, comma 161, legge 296/2006.
  • Schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale per il comparto degli enti locali.
  • Sentenza passata in giudicato, senza indicazione nell’articolo degli estremi della pronuncia.
  • Corte di cassazione, richiamata dall’articolo in relazione alla possibile durata della controversia, senza indicazione di una specifica sentenza.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/imu-nuove-regole-caso-rendita-catastale-impugnata-AJFifpb

 

06/08/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Riforma dei tributi locali, sanzioni ridotte per le violazioni dal 2027

Il decreto attuativo della riforma dei tributi locali introduce novità procedimentali con decorrenza differenziata. Tra quelle di immediata applicazione rientra la possibilità di ricorrere al ravvedimento dopo la notifica dello schema di atto del contraddittorio preventivo. La modifica elimina la precedente differenza tra tributi erariali e comunali in materia di cause ostative al ravvedimento.
La nuova disciplina si applicherà anche ai rapporti non ancora definiti, compresi quelli relativi ad atti notificati in precedenza. Resta esclusa la possibilità di ravvedimento per chi ha già ricevuto un atto di accertamento. Gli enti locali devono inoltre individuare nei propri regolamenti gli atti sottratti al contraddittorio preventivo. Le sanzioni locali vengono rideterminate secondo percentuali fisse e proporzionali. Per omessa dichiarazione la sanzione è fissata al 100%, mentre per dichiarazione infedele è prevista nella misura del 40%. La graduazione in base alla gravità della violazione seguirà i criteri previsti dall’articolo 7 del Dlgs 472/1997. Le nuove misure sanzionatorie si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027. Il decreto consente infine agli enti di inviare lettere di compliance per segnalare violazioni e favorire la regolarizzazione mediante ravvedimento.
La sanzione ridotta collegata alle lettere di compliance dovrà essere determinata, secondo quanto riportato nell’articolo, dai singoli enti nei propri regolamenti.

Punti chiave

  • Il ravvedimento dopo lo schema di atto del contraddittorio preventivo diventa immediatamente applicabile anche nei tributi locali.
  • La nuova disciplina opera anche per i rapporti non ancora definiti.
  • L’obbligo di individuare gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo deve essere recepito nei regolamenti degli enti locali.
  • Le sanzioni per omessa dichiarazione e dichiarazione infedele assumono rispettivamente la misura del 100% e del 40%.
  • Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.
  • Gli enti possono introdurre lettere di compliance finalizzate alla regolarizzazione tramite ravvedimento.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Articolo 13 del Dlgs 472/1997.
  • Articolo 7 del Dlgs 472/1997.
  • Articolo 1 della legge 212/2000.
  • Dm 24 aprile 2024.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/riforma-tributi-locali-sanzioni-ridotte-le-violazioni-2027-AJRe5pg?cmpid=nl_ntFisco

 

07/08/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Sì alla transazione fiscale anche per i tributi locali

Il decreto legislativo approvato il 4 agosto 2026 introduce la possibilità di applicare la transazione fiscale anche ai tributi locali. La disciplina riguarda i tributi di comuni, città metropolitane, province e regioni nell’ambito di diverse procedure previste dal Codice della crisi di impresa.
La possibilità è prevista nella composizione negoziata, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti. È inoltre prevista nel concordato preventivo e nel concordato “fallimentare”, anche mediante cram down. La nuova disposizione interviene sull’incertezza relativa alla ristrutturazione dei debiti tributari locali. In precedenza, le norme sulla transazione fiscale erano riferite esclusivamente alle imposte erariali. Alcune pronunce della Corte dei conti avevano ammesso la possibilità di ridurre i tributi locali secondo le regole generali. Successive deliberazioni avevano invece evidenziato l’assenza di una disposizione che consentisse la falcidia dei crediti tributari degli enti territoriali. La nuova norma supera tale ostacolo prevedendo espressamente questa possibilità. Il testo non menziona il concordato semplificato e il concordato minore, poiché per tali procedure la falcidia era già consentita dalle disposizioni generali sui crediti.

Punti chiave

  • La transazione fiscale viene estesa ai tributi locali degli enti territoriali.
  • La disciplina si applica a specifiche procedure previste dal Codice della crisi di impresa.
  • Nei concordati preventivo e “fallimentare” è prevista anche la possibilità di cram down.
  • La norma interviene sul precedente problema dell’indisponibilità della pretesa tributaria locale.
  • La nuova disciplina consente espressamente la falcidia dei tributi locali.
  • Il concordato semplificato e il concordato minore non sono menzionati perché la possibilità di falcidia era già prevista dalle relative disposizioni generali.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 4 del decreto legislativo approvato il 4 agosto 2026 dal Consiglio dei ministri.
  • Articolo 9 della legge delega n. 111/2023.
  • Dlgs 136/2023.
  • Deliberazione n. 4/2021/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti.
  • Deliberazione 256/2024/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti.
  • Deliberazione n. 132/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei conti.
  • Deliberazione n. 8/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/si-transazione-fiscale-anche-i-tributi-locali-AJc93hh?cmpid=nl_ntFisco

 

26/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Canone unico, dal 2027 i nuovi codici contabili dopo la sentenza della Cassazione

Dal 1° gennaio 2027 il canone unico patrimoniale avrà una nuova collocazione nel bilancio degli enti locali. La modifica consegue alla qualificazione tributaria riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. La Commissione Arconet ha recepito il nuovo inquadramento aggiornando il piano dei conti integrato. Sono state introdotte specifiche codifiche per il canone patrimoniale e per il canone di concessione dei mercati. La componente relativa all’esposizione pubblicitaria è distinta tra attività ordinaria e attività di verifica e controllo. Una diversa articolazione riguarda l’occupazione di aree e spazi pubblici. Per il canone di concessione dei mercati sono previste codifiche dedicate alla gestione ordinaria e ai controlli. La classificazione adottata è meno analitica rispetto a quella inizialmente prospettata dal Mef. La scelta tiene conto anche delle osservazioni dell’Anci sugli adempimenti a carico dei Comuni. Resta possibile un successivo affinamento delle voci per incrementare le informazioni contenute nei bilanci. L’obiettivo indicato è migliorare il livello informativo senza appesantire la gestione contabile nella fase iniziale.

Punti chiave

  • Dal 2027 il canone unico patrimoniale sarà contabilizzato secondo le nuove codifiche del piano dei conti integrato.
  • La modifica recepisce la natura tributaria attribuita al canone dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
  • Le nuove voci distinguono le principali componenti del canone e le attività ordinarie da quelle di verifica e controllo.
  • Per il canone di concessione dei mercati è prevista una classificazione specifica.
  • Arconet ha adottato una soluzione meno dettagliata rispetto alla proposta iniziale del Mef.
  • È prevista la possibilità di affinare ulteriormente la classificazione in futuro.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847.
  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 12225 del 1° maggio 2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/canone-unico-2027-nuovi-codici-contabili-la-sentenza-cassazione-AJRQbJu?cmpid=nl_ntEntilocali

 

27/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Canone unico, operativa la sanatoria per le delibere tributarie

È operativa l’applicazione “Gestione altri tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale per la trasmissione dei regolamenti e delle delibere tariffarie relative al Cup per gli anni 2021-2025.
Per tali annualità, l’inserimento nel portale deve avvenire entro il 31 ottobre 2026, mentre il Mef procederà alla pubblicazione entro il 30 novembre 2026. Per il 2026 resta invece applicabile il regime ordinario, con trasmissione entro il 14 ottobre e pubblicazione con efficacia costitutiva entro il 28 ottobre 2026. L’articolo richiama inoltre la regola generale secondo cui le delibere tributarie sono approvate entro il termine previsto per il bilancio comunale e, in caso contrario, opera la conferma tacita. Pertanto, qualora regolamento e tariffe Cup approvati nel 2021 non siano stati successivamente modificati, dovrebbe essere sufficiente trasmettere la delibera relativa a tale annualità. L’invio delle stesse delibere per tutti gli anni dal 2021 al 2025 non comporta, secondo l’articolo, conseguenze. L’intervento è collegato alla sentenza n. 12225/2026 della Corte di Cassazione, Sezioni unite, che ha riconosciuto natura tributaria al Cup. La pronuncia aveva fatto emergere il rischio di illegittimità dei regolamenti e delle delibere tariffarie non trasmessi al Mef. Il successivo intervento normativo è stato quindi finalizzato a evitare un possibile aumento del contenzioso e richieste di rimborso.

Punti chiave

  • È disponibile l’applicazione del Portale del federalismo fiscale per gli atti Cup relativi agli anni 2021-2025.
  • Il termine per l’inserimento degli atti relativi a tali annualità è fissato al 31 ottobre 2026.
  • Per il 2026 continua ad applicarsi il regime ordinario di trasmissione e pubblicazione.
  • La mancata modifica delle tariffe e del regolamento dopo il 2021 rende sufficiente, secondo l’articolo, la trasmissione della delibera del 2021.
  • L’invio delle medesime delibere per ciascuna annualità 2021-2025 non produce conseguenze.
  • La procedura è stata introdotta anche in relazione agli effetti della sentenza della Cassazione sulla natura tributaria del Cup.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del Dl 201/2011.
  • Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026.
  • Articolo 30 del Dlgs 147/2026.
  • Articolo 1, comma 169, della legge 296/2006.
  • Articolo 1, commi 816-847, della legge 160/2019.
  • Sentenza n. 12225/2026 della Corte di Cassazione, Sezioni unite.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/canone-unico-operativa-sanatoria-le-delibere-tributarie-AJq15Mv?cmpid=nl_ntEntilocali

 

27/08/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

 Enti religiosi, sì all’esenzione Imu se le rette sono sotto costo

La sentenza n. 116/2026 della Corte di giustizia tributaria di Novara riconosce l’esenzione IMU per l’attività didattica di un ente religioso quando il corrispettivo medio richiesto è inferiore al costo medio per studente. Il criterio previsto dalla legge di Bilancio 2026 viene ritenuto applicabile anche alle annualità pregresse, comprese quelle oggetto della controversia, relative al 2017 e 2018. La Corte considera quindi non commerciale l’attività scolastica dell’Istituto e annulla l’IMU e le sanzioni relative agli immobili destinati alla scuola. La presenza di una retta, di per sé, non determina la natura commerciale dell’attività: rileva il rapporto tra corrispettivo medio e costo medio del servizio. Diversa è la disciplina degli immobili concessi in comodato gratuito ad altri enti non profit. In questo caso l’esenzione richiede la dimostrazione di specifiche condizioni relative al comodatario, all’utilizzo dell’immobile e al collegamento con il comodante.
Nel caso esaminato tali requisiti non sono stati provati e il ricorso è stato respinto per questa parte.

Punti chiave

  • Il confronto tra rette medie e costo medio per studente costituisce il criterio rilevante per qualificare come non commerciale l’attività didattica.
  • La Corte ritiene applicabile tale criterio anche alle annualità precedenti all’entrata in vigore della disposizione.
  • Per gli immobili concessi in comodato a enti non profit, l’esenzione non deriva automaticamente dalla gratuità del rapporto o dalla natura non profit dell’utilizzatore.
  • È necessario provare il collegamento strutturale o funzionale tra comodante e comodatario e le modalità non commerciali dell’attività svolta.
  • Nel caso concreto, la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare i requisiti richiesti.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Sentenza n. 116/2026 della Corte di giustizia tributaria di Novara
  • Legge n. 199/2025, articolo 1, comma 856
  • Dlgs 504/1992, articolo 7, comma 1, lettera i)
  • Legge n. 213/2023, articolo 1, comma 71
  • Istruzioni al modello di dichiarazione IMU-ENC 2023

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/enti-religiosi-si-all-esenzione-imu-se-rette-sono-sotto-costo-AJGNW9v?cmpid=nl_ntFisco

 

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