TRIBUTI: rassegna stampa iSimply del mese di luglio

TRIBUTI: rassegna stampa luglio/2026

Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI

 

Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso

Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al sesto numero 2026 della Newsletter Tributi.

Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.

In materia di IMU, il dibattito resta centrato sui requisiti dell’abitazione principale: per l’esenzione è necessaria la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale, elemento di fatto accertabile anche tramite l’esame dei consumi delle utenze. La giurisprudenza ha chiarito che il beneficio permane anche in caso di parziale locazione dell’immobile o di attività professionale di affittacamere, purché il possessore continui a dimorarvi abitualmente. Al contrario, l’agevolazione per il comodato gratuito è preclusa se il proprietario dispone di un diritto reale su un’altra abitazione.

Novità rilevanti giungono anche per la TARI: la Cassazione ha ribadito che lo smaltimento autonomo dei rifiuti non esenta dal tributo se il servizio comunale è istituito, potendo al più dare diritto a riduzioni tariffarie. Sul fronte dei rimborsi, il termine quinquennale per la richiesta decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto alla restituzione, e non dal momento del pagamento.

Una svolta significativa riguarda il Canone Unico Patrimoniale (CUP), definitivamente qualificato dalle Sezioni Unite come entrata di natura tributaria. Tale pronuncia risolve i dubbi sul riparto di giurisdizione, attribuendo le controversie al giudice tributario, e incide direttamente sul regime sanzionatorio applicabile. In tema di sanzioni, si segnala l’orientamento della Cgt di Roma favorevole all’applicazione del cumulo giuridico per violazioni relative a più annualità di IMU e TARI.

Sotto il profilo della riscossione, gli enti locali devono guardare alla scadenza dell’8 agosto 2026 per aderire alle condizioni di riaffidamento dei carichi discaricati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Parallelamente, sul piano contabile, il DM 16 marzo 2026 ha introdotto il metodo accelerato per il calcolo del FCDE, che permette di ridurre l’accantonamento a fronte di progetti triennali volti a migliorare stabilmente la capacità di incasso ordinaria. Infine, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’agevolazione “prima casa” anche a immobili unitari che, per ragioni geografiche, risultano censiti in due Comuni diversi.

Con stima e fiducia in un domani più equo,

Paolo Finotto

 

RASSEGNA STAMPA

 

01/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

L’articolo esamina i requisiti dell’abitazione principale ai fini Imu alla luce della giurisprudenza più recente. Viene ricordato che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, resta necessario che il possessore abbia sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell’immobile per beneficiare dell’esclusione dal tributo. Il testo evidenzia che la dimora abituale costituisce un elemento di fatto, il cui accertamento può richiedere la valutazione di diversi elementi oggettivi. Tra questi, la giurisprudenza richiama anche i consumi delle utenze domestiche, che rappresentano un mezzo di prova da valutare insieme ad altri elementi e non sostituiscono il requisito della residenza anagrafica previsto dalla disciplina Imu. L’articolo segnala inoltre l’esistenza di orientamenti non sempre uniformi nei giudizi di merito sulla rilevanza dei consumi e richiama una recente pronuncia della Cassazione relativa all’agevolazione per l’abitazione principale in caso di parziale locazione dell’immobile.

Punti chiave

  • L’esclusione Imu richiede la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore.
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha inciso sul riferimento al nucleo familiare, ma non ha eliminato i requisiti riferiti al possessore.
  • La dimora abituale è un elemento di fatto da accertare attraverso elementi oggettivi e concordanti.
  • I consumi delle utenze domestiche sono indicati dalla giurisprudenza come uno degli elementi utilizzabili per verificare la dimora abituale.
  • L’articolo evidenzia decisioni non uniformi dei giudici di merito nella valutazione dei bassi consumi.
  • È richiamata una recente pronuncia della Cassazione sull’agevolazione per l’abitazione principale in caso di parziale locazione dell’immobile.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 1, comma 741, lettera b, della legge 160/2019.
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022.
  • Articolo 43 del codice civile.
  • Legge anagrafica.
  • Cassazione n. 12224 del 01/05/2026.
  • Cassazione n. 29501/2021.
  • Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 432/2025.
  • Cassazione, ordinanza n. 13661 del 11/05/2026.
  • Cgt Toscana n. 1047/2025.
  • Cgt Molise n. 180/2025.
  • Cgt Genova n. 403/2023.
  • Cgt Napoli n. 12062/2023.
  • Cassazione, ordinanza n. 16793 del 28/05/2026.
  • Cassazione, sezione 5, n. 1464/2009.
  • Cassazione, sezione 5, n. 22312/2011.
  • Cassazione, sezione 5, n. 2166/2020.
  • Cassazione n. 8236/2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/abitazione-principale-prova-dimora-abituale-AIom76wD

 

 

02/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19116 dell’11 giugno 2026, ha confermato che lo smaltimento autonomo dei rifiuti non esclude il pagamento della Tarsu/Tari quando il servizio comunale di raccolta è istituito. Nel caso esaminato, relativo a una società della grande distribuzione, è stato respinto il ricorso contro la richiesta di pagamento del tributo. La Corte ha precisato che eventuali carenze o irregolarità del servizio non determinano l’esenzione, ma possono dare luogo a riduzioni tariffarie, alle condizioni previste dalla legge. Spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere riduzioni o esenzioni. La documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti tramite operatori privati, secondo la decisione, non prova di per sé l’assenza o la grave inadeguatezza del servizio comunale. L’articolo evidenzia inoltre che alcune aree dell’immobile erano già state escluse dalla tassazione in quanto non idonee a produrre rifiuti o destinate a rifiuti speciali autosmaltiti.

Punti chiave

  • La Cassazione conferma che lo smaltimento autonomo dei rifiuti non comporta l’esenzione dal tributo.
  • L’eventuale inadeguatezza del servizio comunale può dare diritto a una riduzione tariffaria, non all’esenzione.
  • L’onere di provare i presupposti per riduzioni o esenzioni grava sul contribuente.
  • Lo smaltimento dei rifiuti tramite soggetti privati non dimostra, da solo, il mancato svolgimento del servizio comunale.
  • Nel caso esaminato, alcune superfici erano già state escluse dalla tassazione in relazione alla loro destinazione.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Corte di cassazione, ordinanza n. 19116 dell’11 giugno 2026.
  • Articolo 1, commi 656 e 657, della legge n. 147 del 2013.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/tarsutari-smaltimento-rifiuti-autonomia-non-esenta-pagamento-tributo-AIN9afhD

 

 

03/07/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

L’ordinanza n. 20433/2026 della Corte di cassazione afferma che, per i tributi comunali, il termine di cinque anni per chiedere il rimborso decorre dalla data in cui il diritto alla restituzione è definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, e non dalla data del pagamento. Il principio è stato espresso nell’ambito di una controversia sulla tassa rifiuti, nella quale il contribuente aveva continuato a versare il tributo durante il contenzioso e ha presentato l’istanza di rimborso dopo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole. La Corte ha ritenuto tempestiva la richiesta richiamando l’articolo 1, comma 164, della legge 296/2006. L’articolo evidenzia inoltre che lo stesso criterio trova applicazione anche all’Imu, in quanto la disciplina richiamata è la medesima, richiamando un precedente della Cassazione relativo all’impugnazione della rendita catastale. In presenza di un contenzioso che incide sul diritto al rimborso, il termine per richiedere la restituzione non decorre fino alla definizione della controversia.

Punti chiave

  • Il termine quinquennale per il rimborso decorre dall’accertamento definitivo del diritto alla restituzione, se successivo al pagamento.
  • L’ordinanza n. 20433/2026 riguarda una controversia sulla tassa rifiuti ma, secondo l’articolo, esprime un criterio applicabile ai tributi locali.
  • La Corte ha riconosciuto tempestiva l’istanza di rimborso presentata dopo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole.
  • L’articolo richiama l’applicazione dello stesso principio anche all’Imu in caso di contenzioso sulla rendita catastale.
  • Fino alla conclusione del giudizio che incide sul diritto al rimborso, il termine per richiedere la restituzione non inizia a decorrere.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 20433/2026.
  • Articolo 1, comma 164, legge 296/2006.
  • Cassazione n. 30446/2021.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/tassa-rifiuti-termine-chiedere-rimborso-non-parte-pagamento-AI6uBhwD

 

 

02/07/2026 | Fonte:  https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14760/2026, conferma l’orientamento già espresso nel 2025 sul regime TOSAP applicabile alle occupazioni permanenti del sottosuolo effettuate dalle società di produzione di energia elettrica. La pronuncia riconosce che tali società rientrano nell’ambito soggettivo della disciplina TOSAP e COSAP prevista per le aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi. La decisione si fonda sulla considerazione del sistema elettrico nazionale come una rete integrata, nella quale le diverse fasi della filiera risultano strettamente collegate. In questo contesto, i beni strumentali alla produzione di energia elettrica possono beneficiare della tariffa forfettaria, anche se non sono direttamente collegati agli utenti finali. La sentenza richiama inoltre la norma di interpretazione autentica riferita al Canone Unico Patrimoniale, attribuendo rilievo all’unitarietà della filiera delle attività strumentali e accessorie ai servizi a rete. Secondo l’articolo, l’orientamento assume rilievo anche per altri soggetti operanti nelle infrastrutture di pubblica utilità.

Punti chiave

  • La sentenza n. 14760/2026 conferma il recente orientamento della Cassazione sul regime TOSAP applicabile alle società di produzione di energia elettrica.
  • Le società di produzione sono ricomprese tra i soggetti destinatari della disciplina prevista per le attività strumentali ai pubblici servizi.
  • La tariffa forfettaria si applica ai beni strumentali alla produzione anche in assenza di un collegamento diretto con gli utenti finali.
  • La decisione richiama la norma di interpretazione autentica relativa al Canone Unico Patrimoniale per valorizzare l’unitarietà della filiera dei servizi a rete.
  • L’articolo evidenzia che l’orientamento può assumere rilievo anche per altri operatori delle infrastrutture di pubblica utilità.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 14760/2026.
  • Corte di Cassazione, sentenze nn. 769, 2381 e 3860 del 2025.
  • 63, comma 2, lett. f), n. 3, del D.Lgs. n. 446/1997.
  • 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/tassa-rifiuti-termine-chiedere-rimborso-non-parte-pagamento-AI6uBhwD

 

 

06/07/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

L’articolo esamina l’obbligo dichiarativo Imu relativo agli immobili dello Stato e chiarisce che la dichiarazione non deve essere presentata annualmente, poiché tale obbligo riguarda esclusivamente gli enti non commerciali nei casi previsti dalla normativa richiamata. Viene inoltre analizzata la posizione dell’Agenzia del Demanio, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, evidenziando che essa non è proprietaria del patrimonio immobiliare dello Stato né titolare di diritti reali o di concessione sugli immobili statali, salvo i beni espressamente conferiti al proprio patrimonio. Di conseguenza, l’Agenzia del Demanio non è individuata come soggetto passivo dell’Imu, che resta invece riferibile allo Stato, rappresentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’articolo precisa inoltre che la gestione dei pagamenti delle imposte prevista da una convenzione tra Ministero e Agenzia non incide sull’individuazione del soggetto passivo dell’imposta.

Punti chiave

  • La dichiarazione Imu per gli immobili dello Stato non è soggetta a presentazione annuale nei casi illustrati dall’articolo.
  • L’obbligo dichiarativo annuale è riferito ai soli enti non commerciali individuati dalla normativa richiamata.
  • L’Agenzia del Demanio, salvo specifici immobili conferiti al proprio patrimonio, non è proprietaria degli immobili dello Stato.
  • La Cassazione conferma che l’Agenzia del Demanio non è soggetto passivo dell’Ici e dell’Imu per gli immobili appartenenti allo Stato.
  • La convenzione tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio sulla gestione dei pagamenti non modifica la soggettività passiva ai fini Imu.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 1, comma 759, lettera a), legge 160/2019.
  • Articolo 1, comma 770, legge 160/2019.
  • Cassazione civile, sezione V, ordinanza 11 gennaio 2025, n. 727.
  • Dm 29 luglio 2005.
  • Dm 17 luglio 2007.
  • Articolo 65 del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300.
  • Articolo 3 del Dlgs 30 novembre 1992, n. 504.
  • Cassazione, sezione 5, 5 febbraio 2019, n. 3275.
  • Cassazione, sezione 5, 17 aprile 2019, n. 10655.
  • Cassazione, sezione 5, 17 febbraio 2021, n. 4138.
  • Articoli 57, comma 1, e 61, comma 1, del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300.
  • Articolo 9, comma 1, del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23.
  • Articolo 65, comma 1, del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/il-demanio-non-deve-presentare-dichiarazione-annuale-imu-AIplUMoD

 

 

07/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

La legge di bilancio 2026 introduce, per gli enti territoriali, la facoltà e in alcuni casi l’obbligo di affidare ad Amco la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. L’articolo evidenzia che il decreto del Mef previsto per definire nel dettaglio il ruolo della società non risulta ancora emanato. Secondo il testo, Amco opererebbe come centrale di committenza, utilizzando gli stessi operatori già impiegati dai Comuni, con un ulteriore livello di intermediazione amministrativa. L’articolo segnala che i crediti affidati sarebbero quelli mediamente meno recuperabili e che la titolarità del credito resterebbe in capo all’ente locale. Viene inoltre richiamata una bozza di decreto che collegherebbe l’obbligo di affidamento a una determinata percentuale di riscossione in conto residui, mentre il testo precisa che il decreto definitivo non è stato emanato. L’autore richiama possibili effetti sull’autonomia degli enti locali e sulle modalità di gestione della riscossione, sottolineando che il decreto attuativo potrebbe incidere sull’applicazione della disciplina.

Punti chiave

  • La legge di bilancio 2026 prevede la possibilità e, in alcuni casi, l’obbligo di affidare ad Amco la riscossione coattiva.
  • L’articolo afferma che il decreto del Mef previsto dalla legge non è stato ancora emanato.
  • Secondo il testo, Amco svolgerebbe il ruolo di centrale di committenza utilizzando gli operatori già impiegati dai Comuni.
  • L’articolo indica che la titolarità dei crediti resterebbe agli enti locali anche dopo l’affidamento.
  • È richiamata una bozza di decreto che farebbe riferimento a una soglia del 17,5% della riscossione in conto residui per l’obbligo di affidamento, ma il testo precisa che si tratta di una bozza.
  • L’autore prospetta possibili ricadute sull’autonomia comunale e sull’organizzazione della riscossione.

Riferimenti normativi e altri riferimenti citati nell’articolo

  • Legge di bilancio 2026.
  • Legge 199/2025.
  • Decreto del Mef (attuativo, non emanato secondo l’articolo).
  • Articolo 119 della Costituzione.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/affidamento-ad-amco-centralizzazione-riscossione-e-compressione-dell-autonomia-comunale-AJmo6R

 

 

08/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com        

Il Dm Economia e finanze 16 marzo 2026 introduce il metodo accelerato di calcolo del Fcde, che consente di utilizzare la migliore percentuale di riscossione dell’ultimo esercizio per ridurre l’accantonamento in bilancio. L’applicazione della misura richiede l’approvazione di un progetto almeno triennale finalizzato a rendere stabile il miglioramento della capacità di riscossione. L’articolo evidenzia che il principale elemento di attenzione riguarda il mantenimento nel tempo dei risultati, poiché in caso contrario è previsto il ritorno al metodo ordinario. Viene inoltre sottolineato che, ai fini del calcolo del Fcde a bilancio, assumono rilievo soprattutto gli incassi realizzati entro il periodo temporale previsto dalla disciplina, mentre quelli derivanti da procedure coattive avviate successivamente non incidono sul calcolo dell’accantonamento. Per questo motivo il progetto dovrebbe concentrarsi prevalentemente sulla riscossione ordinaria e sulla fase accertativa, attraverso interventi organizzativi e gestionali volti a favorire pagamenti tempestivi e a migliorare la capacità di incasso. L’articolo precisa che la sola modifica del soggetto incaricato della riscossione coattiva non è ritenuta sufficiente a conseguire gli obiettivi della misura.

Punti chiave

  • Il metodo accelerato del Fcde valorizza la migliore performance di riscossione dell’ultimo esercizio.
  • L’accesso alla misura richiede un progetto di durata almeno triennale.
  • Il mantenimento dei risultati è determinante per evitare il ritorno al metodo ordinario.
  • Il miglioramento della riscossione deve concentrarsi soprattutto sulla fase ordinaria e accertativa.
  • Tra le azioni ipotizzate rientrano interventi sulla compliance, sui canali di pagamento, sull’assistenza ai contribuenti, sui tempi di riscossione e sull’organizzazione interna.
  • La sola modifica del sistema di riscossione coattiva non è considerata adeguata rispetto agli obiettivi indicati nell’articolo.

Riferimenti normativi citati nell’articolo

  • Dm Economia e finanze 16 marzo 2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/fcde-accelerato-prova-miglioramento-riscossione-AJcs9iB

 

 

08/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

L’articolo evidenzia il permanere di rilevanti incertezze applicative in materia di Tari, destinate a protrarsi fino all’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario previsto dal 2028. Le principali criticità riguardano l’applicazione della quota fissa alle superfici che producono rifiuti speciali, la disciplina delle riduzioni della quota variabile per le utenze non domestiche che gestiscono autonomamente i rifiuti urbani e gli obblighi dichiarativi connessi ai rifiuti speciali. Il testo segnala come le pronunce della Corte di Cassazione e le disposizioni richiamate possano determinare difficoltà operative per gli enti e un incremento del contenzioso. Viene inoltre evidenziata la presenza di sovrapposizioni tra diverse norme in materia di gestione autonoma dei rifiuti urbani, che secondo l’articolo richiederebbero un intervento di coordinamento normativo. Sul piano dichiarativo, la giurisprudenza conferma l’importanza del tempestivo adempimento per poter beneficiare delle agevolazioni previste.

Punti chiave

  • Il nuovo metodo tariffario Arera entrerà in vigore dal 2028 e, fino ad allora, permangono diverse criticità applicative della Tari.
  • La Cassazione sostiene l’applicazione della quota fissa anche alle superfici in cui si producono rifiuti speciali, mentre l’articolo evidenzia un diverso tenore della normativa richiamata.
  • L’attuale disciplina delle riduzioni della quota variabile per la gestione autonoma dei rifiuti urbani presenta sovrapposizioni tra disposizioni normative secondo quanto illustrato nell’articolo.
  • La delibera Arera n. 396/2025 è richiamata a sostegno dell’applicazione di una riduzione parziale della quota variabile nei casi di recupero o riciclo parziale.
  • La giurisprudenza della Cassazione collega il riconoscimento delle agevolazioni per i rifiuti speciali al rispetto degli obblighi dichiarativi, con effetti sul contenzioso.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Deliberazione Arera n. 396/2025 (TICSER).
  • Legge 147/2013, articolo 1, comma 649.
  • Dlgs 22/1997.
  • Sentenza del Consiglio di Stato n. 1976/2026.
  • Dlgs 152/2006, articolo 238, comma 10.
  • Legge 193/2024.
  • Corte di Cassazione: nn. 1805/2026, 28663/2023, 28017/2023, 31677/2023, 23228/2024.
  • Cassazione, ordinanze nn. 21689/2025 e 8595/2025.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/tari-ancora-le-incertezze-AJbzoo

 

 

08/07/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

La recente giurisprudenza di legittimità conferma la validità della notifica degli atti impositivi per compiuta giacenza, precisando che il perfezionamento avviene dopo dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e dal deposito della raccomandata presso l’ufficio postale. L’articolo richiama l’ordinanza della Cassazione n. 8242 del 2 aprile 2026, che ribadisce l’orientamento consolidato applicabile alle notifiche dirette effettuate dall’amministrazione a mezzo posta. In caso di temporanea assenza del destinatario, non è richiesto l’invio di una successiva raccomandata informativa. Secondo la pronuncia, trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario e non quella prevista dalla legge n. 890 del 1982. L’articolo evidenzia inoltre che tale modalità di notificazione è ritenuta coerente con l’esigenza di garantire la tempestiva riscossione del credito fiscale. Il titolo collega la validità della notifica alla legittimità del pignoramento presso terzi, senza ulteriori approfondimenti sul relativo procedimento.

Punti chiave

  • La notifica per compiuta giacenza si perfeziona dopo dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza.
  • La Cassazione conferma la validità della notificazione diretta a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario.
  • Non è necessario l’invio di una seconda raccomandata informativa.
  • La disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario e non la legge n. 890 del 1982.
  • L’articolo richiama il collegamento tra la validità della notifica e il pignoramento presso terzi, senza specificarne ulteriormente le modalità.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • civ., Sez. V, Ord., 02/04/2026, n. 8242.
  • n. 21789/2025.
  • n. 24555/2024.
  • n. 9866/2024.
  • n. 1896/2024.
  • n. 33236/2023.
  • n. 27983/2023.
  • n. 27101/2023.
  • n. 24492/2023.
  • n. 10131/2020.
  • n. 10037/2019.
  • n. 17598/2010.
  • n. 18800/2025.
  • , Sez. VI-5, 2 giugno 2016, n. 2047.
  • , Sez. VI-5, 10 agosto 2017, n. 19958.
  • , Sez. VI-5, 20 febbraio 2018, n. 4049.
  • , Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6857.
  • , Sez. V, 15 novembre 2021, n. 34250.
  • , Sez. V, 19 aprile 2022, n. 12494.
  • , Sez. V, 27 luglio 2022, n. 23431.
  • , Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848.
  • , Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355.
  • Legge n. 890 del 1982.
  • Articolo 26, primo comma, D.P.R. 602 del 1973.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-l-accertamento-notificato-compiuta-giacenza-giustifica-pignoramento-presso-terzo-AIiU1TvD

 

 

09/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

L’articolo informa sulla ripresa del progetto per affidare ad Amco una parte della riscossione dei tributi locali attualmente presenti nel magazzino della ex Equitalia. Il Ministero dell’Economia sta predisponendo interventi normativi da inserire in un prossimo provvedimento, dopo le criticità emerse nelle prime bozze del decreto attuativo. Il progetto riguarda una quota dei crediti di Comuni, Province e Regioni, della quale una parte è considerata recuperabile. Tra i correttivi in esame figurano l’estensione dei poteri attribuiti all’agente nazionale della riscossione al sistema Amco, una maggiore interoperabilità delle banche dati e nuove regole per la gestione degli incassi. L’articolo segnala inoltre che sono allo studio la partecipazione degli enti locali al patrimonio destinato e un periodo transitorio per il passaggio delle attività dall’Agenzia Entrate-Riscossione ad Amco. Restano aperte questioni relative ai costi per gli enti locali, all’assetto organizzativo del sistema e ai tempi di approvazione delle nuove disposizioni. L’articolo indica che una proposta potrebbe confluire in un prossimo intervento normativo, ma non specifica quale sarà il contenuto definitivo delle modifiche.

Punti chiave

  • Il progetto di affidamento della riscossione locale ad Amco è tornato all’esame del Ministero dell’Economia.
  • L’intervento riguarda parte dei crediti relativi a tributi locali e altre entrate degli enti territoriali.
  • Le prime bozze attuative avevano sollevato criticità, in particolare sui criteri di affidamento e sulle misure previste per gli enti locali.
  • Sono in valutazione modifiche riguardanti poteri di riscossione, interoperabilità delle banche dati e gestione degli incassi.
  • È allo studio anche un periodo transitorio per il riassetto delle competenze tra Amco e Agenzia Entrate-Riscossione.
  • L’articolo evidenzia che restano da definire costi, organizzazione del sistema e modalità di approvazione delle nuove norme.

Riferimenti normativi citati nell’articolo

  • Dpr 602 del 1973.
  • Dlgs 33/2025.
  • Decreto-legge 107/2026 su infrastrutture e Pnrr.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/tributi-locali-riparte-amco-arrivo-correttivi-incassi-AJaeN0C

 

 

13/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

L’articolo evidenzia come una tariffa correttamente definita non sia sufficiente a garantire l’equilibrio economico-finanziario dei gestori dei servizi idrici e dei rifiuti quando la capacità di riscossione risulta insufficiente. L’attenzione è rivolta in particolare ad alcune realtà del Mezzogiorno, dove morosità, fragilità amministrative e ritardi organizzativi incidono sulla sostenibilità della gestione e sulla realizzazione degli investimenti. Secondo l’autore, la transizione verso gestioni più strutturate rende più evidenti criticità già esistenti, senza poterle risolvere in assenza di adeguate risorse e di un accompagnamento istituzionale. L’articolo sostiene che il fenomeno della morosità abbia carattere sistemico e interessi anche altri tributi e tariffe locali. Viene quindi prospettata l’esigenza di un’azione coordinata tra istituzioni e soggetti coinvolti per rafforzare la capacità di riscossione, sostenere gli investimenti e accompagnare i territori nella fase di transizione. L’autore conclude che l’applicazione uniforme delle regole, in contesti caratterizzati da condizioni di partenza molto diverse, rischia di ampliare i divari esistenti.

Punti chiave

  • La sola definizione della tariffa non garantisce la sostenibilità economica del servizio se gli importi fatturati non vengono riscossi.
  • L’articolo individua nel Mezzogiorno un contesto caratterizzato da maggiori difficoltà amministrative e di riscossione.
  • La morosità viene descritta come una criticità di sistema che interessa anche altri tributi e tariffe locali.
  • L’autore richiama la necessità di affiancare i gestori con strumenti istituzionali e tecnici durante la fase di transizione.
  • Tra le proposte figurano una collaborazione tra istituzioni per migliorare riscossione e investimenti e un sistema di incentivi accompagnato da responsabilità definite.

 

 Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/la-morosita-mette-nudo-l-illusione-tariffa-AIAV06yD

 

10/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

L’articolo esamina gli effetti della definizione agevolata delle entrate locali sulla gestione contabile dei Comuni, con particolare attenzione agli equilibri di bilancio e al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). Viene evidenziato che l’adozione dell’istituto richiede uno specifico regolamento, corredato dai pareri tecnici e dell’organo di revisione. Il testo richiama anche l’estensione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e il supporto operativo fornito da Ancrel e IFEL. Sono illustrati i limiti applicativi relativi alla quota statale dell’Imu e alle sanzioni del Codice della strada. L’articolo evidenzia inoltre gli effetti della cancellazione di sanzioni e interessi sui residui attivi e il ruolo del “Metodo Accelerato” di riduzione del Fcde introdotto dal Dm 16 marzo 2026. Infine, sottolinea la necessità di una preventiva istruttoria sulla capienza del Fcde e sulla sostenibilità dei flussi di cassa, evidenziando il possibile controllo della magistratura contabile sulla correttezza delle procedure.

Punti chiave

  • La definizione agevolata delle entrate locali richiede un regolamento comunale e specifici pareri tecnici e contabili.
  • L’articolo richiama anche la disciplina relativa ai carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e il relativo termine di adesione.
  • IFEL e Ancrel mettono a disposizione documentazione di supporto per l’attuazione delle misure.
  • Restano esclusi dalla disponibilità regolamentare del Comune la quota statale dell’Imu sugli immobili di categoria D e il capitale delle sanzioni del Codice della strada.
  • La riduzione di sanzioni e interessi può incidere sui residui attivi e sugli equilibri di bilancio degli enti.
  • Il “Metodo Accelerato” consente, alle condizioni indicate nell’articolo, una riduzione del Fcde in presenza di un miglioramento della capacità di riscossione.
  • L’articolo evidenzia l’importanza della verifica preventiva della capienza del Fcde e della sostenibilità del piano dei flussi di cassa.

Riferimenti normativi e documenti citati

  • Articolo 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
  • Articolo 1, commi 82-101, della legge 199/2025.
  • Articolo 10 quinquies del Dl 38/2026, convertito dalla legge 88/2026.
  • Dl 63/2026.
  • Nota interpretativa IFEL del 27 gennaio 2026.
  • Articolo 27 della legge 689/1981.
  • Dm 16 marzo 2026.
  • Paragrafo 3.3-bis dell’Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/la-gestione-definizione-agevolata-locale-fcde-e-controlli-corte-conti-AJT8q6D

 

 

13/07/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 145/2026 del 13 luglio 2026, chiarisce che l’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta sull’intero immobile oggetto di successione ereditaria anche quando l’abitazione è censita con due particelle catastali appartenenti a Comuni diversi.
Il chiarimento riguarda un edificio che costituisce un’unica abitazione, ma che non può essere catastalmente accorpato per la diversa collocazione territoriale delle particelle.
Secondo l’Agenzia, assume rilievo l’unitarietà materiale dell’edificio, purché le porzioni siano prive di autonomia funzionale e reddituale e tale condizione risulti dagli archivi catastali.
L’unione di fatto produce effetti esclusivamente ai fini dell’agevolazione fiscale e non modifica la distinta identificazione catastale delle porzioni.
Resta inoltre confermato che il beneficio non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Punti chiave

  • L’agevolazione “prima casa” può estendersi all’intero fabbricato anche se è suddiviso in due particelle catastali appartenenti a Comuni diversi.
  • L’impossibilità di accorpamento catastale non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale.
  • È richiesta la materiale unicità dell’edificio, con porzioni prive di autonomia funzionale e reddituale risultanti dagli archivi catastali.
  • L’unione di fatto rileva solo ai fini dell’agevolazione e non modifica i dati identificativi catastali.
  • Restano esclusi dal beneficio gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Riferimenti normativi e documenti citati nell’articolo

  • Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 145/2026 del 13 luglio 2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/prima-casa-agevolato-l-intero-immobile-anche-se-catastalmente-diviso-due-comuni-AJRmvLI

 

 

14/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Il nuovo sistema di gestione delle quote discaricate introdotto dal Dlgs 110/2024 prevede, per gli enti che hanno affidato carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025, la possibilità di aderire entro l’8 agosto 2026 alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi oggetto di discarico.
L’articolo illustra le modalità di gestione previste dopo il discarico, evidenziando che il riaffidamento all’AdER richiede un’adesione preventiva e produce effetti diversi in caso di adesione oltre il termine previsto.
Vengono inoltre descritte le condizioni nelle quali l’Agente della riscossione può riattivare le attività di recupero, distinguendo tra discarico automatico e discarico anticipato.
Il testo evidenzia che il nuovo modello attribuisce agli enti un ruolo più attivo nella gestione dei carichi restituiti, con obblighi di collaborazione, trasmissione di informazioni e valutazione delle concrete possibilità di recupero.
L’articolo richiama anche gli elementi organizzativi ed economici che gli enti sono chiamati a considerare prima dell’adesione e riporta le modalità operative per l’invio della comunicazione, indicando che il provvedimento deve essere adottato dal Consiglio comunale. Per l’approfondimento completo resta necessario consultare l’articolo originale.

Punti chiave

  • Entro l’8 agosto 2026 è prevista la prima scadenza per aderire alle condizioni di servizio sul riaffidamento dei carichi discaricati.
  • Il Dlgs 110/2024 introduce un nuovo sistema di gestione delle quote discaricate in sostituzione del precedente modello.
  • Dopo il discarico sono previste tre possibili modalità di gestione dei carichi restituiti.
  • Il riaffidamento all’AdER richiede un’adesione preventiva e segue regole diverse in caso di adesione tardiva.
  • La ripresa delle attività di riscossione è subordinata alle condizioni indicate dall’articolo per il discarico automatico e anticipato.
  • Gli enti sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella gestione delle posizioni restituite e nella collaborazione con l’Agenzia.
  • L’adesione deve essere trasmessa secondo le modalità indicate nell’articolo, allegando la documentazione prevista.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Dlgs 110/2024
  • Legge delega fiscale 111/2023
  • Articolo 5 del Dlgs 110/2024
  • Articolo 53 del Dlgs 446/1997
  • Articolo 28-ter del Dpr 602/1973
  • Articolo 48-bis del Dpr 602/1973

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/riaffidamento-carichi-discaricati-all-ader-si-avvicina-scadenza-l-adesione-AJ2WmCI

 

 

15/07/2026 | Fonte:  https://ntplusediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

L’articolo esamina il trattamento IMU dell’abitazione principale quando il proprietario vi esercita un’attività professionale di affittacamere con partita IVA. Viene richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esenzione può essere mantenuta anche in presenza di locazione parziale dell’immobile, a condizione che restino soddisfatti i requisiti dell’abitazione principale. In particolare, devono permanere la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore e l’immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’articolo evidenzia inoltre che la normativa richiamata non richiede l’esclusiva disponibilità materiale dell’immobile e ricorda che l’esclusione dell’esenzione per immobili locati è prevista espressamente solo per specifiche fattispecie derogatorie.

Punti chiave

  • L’attività professionale di affittacamere con partita IVA non esclude automaticamente l’esenzione IMU.
  • La locazione parziale dell’abitazione non fa venir meno il beneficio se permangono residenza anagrafica e dimora abituale del possessore.
  • L’esenzione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • L’articolo richiama l’interpretazione secondo cui la legge non richiede l’utilizzo esclusivo dell’intero immobile da parte del proprietario.
  • Le limitazioni legate alla locazione sono indicate, secondo il testo, solo per specifiche ipotesi derogatorie.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8236/2026.
  • 13, comma 2, del Dl n. 201/2011.
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/esenzione-imu-anche-affitto-parziale-dell-abitazione-principale-AJjf0G?cmpid=nl_ntEdilizia

 

 

15/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/

Il ritardo nell’erogazione della prima rata di acconto del Fondo di solidarietà comunale ha prodotto effetti sulla gestione finanziaria degli enti locali, incidendo sia sulla liquidità sia sulla rappresentazione del gettito Imu. La mancata definizione dei criteri di riparto del Fondo ha infatti impedito anche il recupero delle quote a debito da trattenere sul gettito Imu. Di conseguenza, gli incassi dell’acconto Imu di giugno risultano più elevati rispetto all’anno precedente, senza che ciò corrisponda a un effettivo incremento del gettito. L’articolo evidenzia che tale maggiore disponibilità non può essere considerata una risorsa strutturale per finanziare nuove spese, poiché sarà compensata con le trattenute sulla rata di saldo. Viene inoltre richiamata l’attenzione sulle possibili ricadute di bilancio e sulla programmazione dei flussi di cassa per l’esercizio in corso. L’articolo segnala infine che, in caso di incapienza degli incassi Imu, gli enti dovranno versare direttamente allo Stato le somme dovute oppure saranno soggetti al recupero negli anni successivi secondo le modalità previste.

Punti chiave

  • Il ritardo nell’erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale ha inciso sulla gestione finanziaria dei Comuni.
  • Il mancato perfezionamento del decreto ha sospeso anche il recupero delle quote da trattenere sul gettito Imu.
  • L’aumento degli incassi Imu di giugno deriva dalla mancata trattenuta e non da un incremento del gettito.
  • L’articolo invita a non considerare tale maggiore entrata come disponibile per finanziare nuove esigenze di spesa.
  • Le trattenute saranno concentrate sulla rata di saldo Imu, con effetti sui flussi finanziari dell’ultima parte dell’anno.
  • In caso di insufficienza degli incassi, sono previste modalità di versamento diretto allo Stato o di recupero negli esercizi successivi.
  • Gli enti sono chiamati a considerare tali effetti nella gestione del bilancio e della cassa.

Riferimenti normativi citati nell’articolo

  • Articolo 6 del Dl 16/2014.
  • Articolo 3, comma 1, del Dl 78/2015.
  • Articolo 7, comma 5, del Dm 16 aprile 2025.
  • Articolo 6 del Dl 155/2024.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/il-ritardo-nell-erogazione-fondo-solidarieta-gonfia-gettito-imu-AJhEFPJ?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

15/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

La sentenza n. 12225/2026 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha riconosciuto la natura tributaria del canone unico patrimoniale, incide anche sul regime sanzionatorio applicabile. L’articolo evidenzia che la disciplina vigente prevede una specifica sanzione per le violazioni relative al canone, demandandone la definizione ai regolamenti degli enti nei limiti stabiliti dalla legge. Viene inoltre illustrato il diverso orientamento seguito da molti regolamenti locali, che hanno previsto per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento una misura ridotta, richiamando la disciplina prevista per i tributi. Il testo mette a confronto due interpretazioni: una che considera prevalente la disciplina speciale del canone e un’altra che ritiene applicabile la sanzione generale prevista per l’omesso versamento dei tributi, anche alla luce del principio di proporzionalità. L’autore conclude rilevando che la questione resta aperta e segnala l’esigenza di un intervento normativo di coordinamento.

Punti chiave

  • La natura tributaria del canone unico patrimoniale incide anche sulla disciplina delle sanzioni.
  • La normativa del canone prevede una specifica sanzione per le violazioni riguardanti il canone stesso.
  • Molti regolamenti locali hanno previsto una sanzione ridotta per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento.
  • L’articolo espone due diverse interpretazioni sull’applicabilità della disciplina generale delle sanzioni tributarie all’omesso versamento del canone.
  • Secondo la conclusione dell’articolo, il principio di prevalenza della norma speciale porterebbe ad applicare la disciplina sanzionatoria specifica del canone.
  • L’autore evidenzia la necessità di un intervento normativo per coordinare la disciplina del canone con quella tributaria.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12225/2026.
  • Legge 160/2019, articolo 1, comma 821, lettere g) e h), e comma 835.
  • Dlgs 446/1997, articolo 52.
  • Legge 449/1997, articolo 50.
  • Legge 662/1996, articolo 3, comma 133, lettera l).
  • Dlgs 472/1997, articoli 7, 17 e articolo 3, comma 3-bis.
  • Dlgs 173/2024.
  • Dlgs 471/1997, articolo 13.
  • Dlgs 87/2024.
  • Legge 160/2019, articolo 1, comma 774.
  • Legge 147/2013, articolo 1, comma 695.
  • Dlgs 23/2011, articolo 4, comma 1-ter.
  • Dlgs 50/2019, articolo 4.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/la-sanzione-omesso-versamento-canone-unico-patrimoniale-AJ58M0I?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

15/07/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17877/2026, ha confermato che la denuncia di variazione della superficie rilevante ai fini Tari non produce effetti retroattivi per le annualità precedenti alla sua presentazione. La decisione riguarda il ricorso di una casa automobilistica contro un avviso di accertamento Tari emesso da un Comune per l’anno d’imposta 2014.
La controversia nasceva dall’accertamento di una maggiore superficie imponibile rispetto a quella dichiarata dalla società. La Cassazione ha escluso che la denuncia di variazione presentata nel 2017, pur accompagnata dal ravvedimento operoso, potesse incidere sulla posizione relativa al 2014. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della scheda di censimento sottoscritta da una delegata della società e non contestata, utilizzata per determinare la superficie imponibile.
L’articolo ricorda che la dichiarazione Tari deve essere presentata entro il termine previsto dalla normativa o, se diversamente stabilito, dal regolamento comunale, e che per gli anni successivi è richiesta solo in presenza di variazioni che incidono sull’imposta dovuta.
Viene inoltre evidenziato che alcuni Comuni hanno ridotto il termine di presentazione della denuncia a 90 giorni e che, nei casi indicati dall’articolo, possono trovare applicazione le sanzioni.

Punti chiave

  • La denuncia di variazione Tari non ha efficacia retroattiva sulle annualità precedenti.
  • La Cassazione ha respinto il ricorso della società contro l’accertamento relativo al 2014.
  • La scheda di censimento sottoscritta e non contestata è stata ritenuta elemento valido per determinare la superficie imponibile.
  • La dichiarazione Tari va presentata entro i termini previsti dalla disciplina applicabile o dal regolamento comunale.
  • Negli anni successivi alla prima dichiarazione, la denuncia è dovuta solo in presenza di variazioni rilevanti ai fini del tributo.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Corte di cassazione, ordinanza n. 17877/2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/la-denuncia-variazione-tari-non-ha-effetto-retroattivo-AIiac8zD?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

15/07/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Il Ministero dell’Economia ha chiarito che non risulta possibile introdurre una norma di interpretazione autentica per riconoscere l’esenzione Imu sulle abitazioni per le quali il possessore non abbia ottenuto la residenza anagrafica durante l’emergenza Covid.
La disciplina vigente è stata ritenuta sufficientemente chiara e, secondo quanto riportato nell’articolo, un eventuale intervento dovrebbe avere natura innovativa e prevedere misure compensative per il passato. La questione riguarda alcuni casi verificatisi negli anni 2020-2022, nei quali il cambio di residenza sarebbe stato ostacolato dalle condizioni legate alla pandemia.
L’articolo ricorda che per qualificare l’immobile come abitazione principale sono richiesti sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale. Il Ministero ha evidenziato la difficoltà di distinguere le situazioni di effettiva impossibilità dal mancato trasferimento volontario della residenza.
Sono comunque allo studio possibili soluzioni alternative, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

  • Punti chiave
  • Il Ministero dell’Economia ha escluso la possibilità di una norma interpretativa per estendere l’esenzione Imu ai casi di mancato trasferimento della residenza durante la pandemia.
  • La disciplina sull’abitazione principale richiede la presenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile.
  • La problematica riguarda situazioni verificatesi negli anni 2020-2022 in relazione alle difficoltà nei trasferimenti di residenza.
  • Il Ministero ha indicato che eventuali interventi dovrebbero essere di natura innovativa e non interpretativa.
  • Sono in valutazione soluzioni alternative per affrontare la questione senza incidere sugli equilibri di finanza pubblica.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/esenzione-imu-regole-residenza-prova-covid-AJxXRyK?cmpid=nl_ntFisco

 

 

17/07/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

La definizione agevolata dei carichi degli enti locali prevede una fase iniziale riservata a regioni ed enti locali, chiamati a deliberare l’adesione entro il 31 luglio 2026 e a trasmettere il provvedimento ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La procedura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione relativi alle entrate degli enti, inclusi debiti tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Restano esclusi i tributi locali gestiti direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati, per i quali sono previste eventuali iniziative autonome. I contribuenti potranno presentare le domande di adesione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 secondo le modalità telematiche che saranno rese disponibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. Le informazioni necessarie per individuare i carichi definibili saranno disponibili nell’area riservata del sito dell’agente della riscossione entro il 15 ottobre 2026.

Punti chiave

  • Gli enti locali e le regioni devono deliberare l’adesione alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2026.
  • La delibera deve essere pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il termine previsto.
  • La sanatoria riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023.
  • Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
  • Le richieste dei contribuenti potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 con modalità telematiche.

Riferimenti normativi e atti citati nell’articolo

  • Legge n. 113/2026 (conversione del decreto legge n. 63/2026).
  • Legge di Bilancio 2026.
  • Nota di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/rottamazione-quinquies-enti-locali-scelte-adesione-16-ottobre-15-dicembre-AJ16jFN?cmpid=nl_ntFisco

 

 

20/07/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

La Cgt di I grado di Roma, con la sentenza 11056 del luglio 2026, ha affermato l’applicabilità del cumulo giuridico alle violazioni relative ai tributi locali riguardanti più annualità, anche in caso di omesso versamento. La decisione supera l’orientamento secondo cui tale violazione avrebbe carattere autonomo per ciascun anno d’imposta. Secondo il giudice, quando le omissioni riguardano lo stesso rapporto tributario e presentano elementi comuni, può trovare applicazione la disciplina della continuazione. Il principio, elaborato dalla giurisprudenza in materia di Ici, viene esteso anche a Imu e Tari. Il cumulo giuridico riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non elimina l’autonomia delle singole obbligazioni tributarie. La sentenza richiama inoltre la possibilità di applicazione del principio anche quando gli accertamenti siano contenuti in più atti riferiti a diverse annualità.

Punti chiave

  • La Cgt di I grado di Roma ha riconosciuto il cumulo giuridico per violazioni relative a più annualità di tributi locali.
  • Il principio può applicarsi anche alle ipotesi di omesso versamento, oltre che di omessa dichiarazione.
  • La decisione ritiene superato l’orientamento che escludeva la continuazione per l’omesso versamento nei tributi locali.
  • Il cumulo giuridico incide sul calcolo delle sanzioni senza modificare l’autonomia delle singole obbligazioni annuali.
  • Il principio viene ritenuto applicabile, per identità di ratio, anche a Imu e Tari.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Cgt di I grado di Roma, sentenza 11056 del luglio 2026, sezione 3.
  • Cassazione, sentenza 8148/2019.
  • Cassazione, sentenza 26921/2025.
  • Cgt di II grado della Campania, sentenza 2561 del 2026.
  • Articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/97.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/mancato-versamento-imposte-locali-si-cumulo-giuridico-AJorKoH?cmpid=nl_ntFisco

 

 

20/07/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/

Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 23489 depositata il 18 luglio, hanno stabilito che, ai fini dell’esenzione Ici per l’abitazione principale, rileva la sola dimora abituale del possessore.
Il principio è stato definito dopo la sentenza della Corte costituzionale 112/2025, intervenuta sui contenziosi ancora pendenti relativi alla “vecchia” imposta comunale. La pronuncia chiarisce che l’esenzione non è subordinata alla residenza degli altri componenti del nucleo familiare.
L’articolo evidenzia la differenza tra Ici e Imu nella disciplina dell’abitazione principale e nei requisiti richiesti. Per l’Ici, la dimora abituale costituisce il requisito centrale, mentre la residenza anagrafica rappresenta una presunzione della sua sussistenza. Le Sezioni unite hanno fissato il principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 del Codice di procedura civile per agevolare la definizione delle controversie ancora aperte.

Punti chiave

  • La Cassazione ha stabilito che per l’esenzione Ici dell’abitazione principale è sufficiente la dimora abituale del possessore.
  • La residenza degli altri componenti del nucleo familiare non incide sul diritto all’esenzione.
  • La sentenza 112/2025 della Corte costituzionale ha esteso all’Ici principi già affermati in materia di Imu.
  • La disciplina Ici viene distinta da quella Imu per la diversa formulazione dei requisiti dell’abitazione principale.
  • Il principio di diritto è stato fissato per favorire la definizione dei contenziosi pendenti.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 23489.
  • Sentenza Corte costituzionale n. 112/2025.
  • Sentenza Corte costituzionale n. 209/2022.
  • Articolo 363 del Codice di procedura civile.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/esenzione-ici-dimora-abituale-proprietario-AJSvnLQ?cmpid=nl_ntFisco

 

21/07/2026 https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

La Cassazione, con l’ordinanza n. 17940 del 4/6/2026, ha chiarito i criteri per l’applicazione della riduzione della base imponibile Imu prevista per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado. La riduzione non spetta quando il comodante possiede un ulteriore diritto reale su un’altra abitazione, anche diverso dalla proprietà. La pronuncia ha ritenuto rilevante una nozione di possesso collegata ai diritti reali previsti dalla disciplina Imu, includendo quindi anche usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi. Resta invece compatibile con il beneficio il possesso di immobili non abitativi, secondo quanto indicato nella ricostruzione richiamata nell’articolo. L’agevolazione riguarda le abitazioni concesse in comodato gratuito nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa richiamata nell’articolo. La Cassazione ha confermato che anche la titolarità parziale di un diritto reale su un’altra abitazione può impedire l’accesso alla riduzione.
L’articolo richiama inoltre i chiarimenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla disciplina applicabile.

Punti chiave

  • La Cassazione ha escluso la riduzione Imu per il comodato gratuito quando il comodante dispone di un diritto reale su un’altra abitazione.
  • La nozione di possesso rilevante ai fini dell’agevolazione comprende, secondo la pronuncia, anche diritti reali diversi dalla proprietà.
  • La titolarità di usufrutto, uso o abitazione, anche per una quota, su un’altra abitazione può precludere il beneficio.
  • Il possesso di immobili non abitativi non incide sull’agevolazione secondo quanto riportato nell’articolo.
  • La disciplina dell’agevolazione è richiamata con riferimento alle disposizioni vigenti prima e dopo il 2020.

Riferimenti normativi e pronunce citati nell’articolo

  • Ordinanza Cassazione n. 17940 del 4/6/2026.
  • Articolo 13, comma 3, lettera 0a), del Dl 201/2011.
  • Articolo 1, comma 747, lettera c, della legge 160/2019.
  • Risoluzione Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/df 2016.
  • Articolo 13 del Dl 201/2011.
  • Comma 743 della legge 160/2019.
  • Articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993.
  • Dm 26/7/2012.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/imu-no-riduzione-le-abitazioni-comodato-anche-caso-usufrutto-altro-bene-AJuuT2P?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

22/07/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23705, ha stabilito che l’assenza di utenze attive non impedisce l’esenzione Imu prevista per l’unità immobiliare appartenente al personale delle Forze Armate e soggetti indicati dalla normativa. La decisione riguarda l’assimilazione dell’immobile all’abitazione principale, per la quale non rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Secondo la pronuncia, la presenza di allacci alle utenze non costituisce un requisito previsto dalla disciplina.
Restano invece rilevanti la destinazione abitativa dell’immobile, l’assenza di locazione e il mancato inquadramento nelle categorie catastali degli immobili di lusso. L’agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare posseduta dal contribuente interessato.

  • Punti chiave
  • La Cassazione ha escluso che la mancanza di utenze attive comporti la perdita dell’esenzione Imu per gli immobili interessati.
  • L’assimilazione all’abitazione principale non richiede il mantenimento delle utenze attive nell’immobile.
  • Per il beneficio restano necessari la destinazione abitativa, l’assenza di locazione e l’esclusione degli immobili di lusso.
  • In presenza di più immobili posseduti dal contribuente, l’agevolazione riguarda una sola unità.
  • Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
  • Ordinanza Cassazione n. 23705.
  • Articolo 1, comma 741, lett. c), punto 5), legge 160/2019.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-l-assenza-utenze-attive-non-fa-perdere-l-esenzione-personale-forze-armate-AJ0FjbS?cmpid=nl_ntFisco

 

 

29/07/2026 https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 2968 depositata il 20 luglio 2026, ha riconosciuto l’esenzione Imu per gli immobili della parrocchia destinati ad attività pastorali, confermando però le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione.
La controversia riguarda l’efficacia del ravvedimento operoso utilizzato dalla contribuente per sanare la dichiarazione presentata oltre il termine previsto. Secondo la decisione, il ravvedimento ha consentito il riconoscimento dell’agevolazione fiscale, senza eliminare gli effetti sanzionatori della violazione dichiarativa. Il Comune aveva contestato il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo previsto dall’articolo 1, comma 770, della legge n. 160/2019, procedendo al recupero dell’imposta non versata per il 2020. La parrocchia aveva sostenuto la validità retroattiva della dichiarazione tardiva presentata nel 2025, accompagnata dal versamento effettuato a titolo di ravvedimento operoso. L’articolo evidenzia il contrasto tra la possibilità di riconoscere l’esenzione sulla base della dichiarazione tardiva e la permanenza delle sanzioni conseguenti all’inadempimento. La vicenda richiama anche il tema degli effetti delle dichiarazioni tardive e dei limiti temporali del ravvedimento operoso. La sentenza cita l’introduzione dell’articolo 13, comma 2-ter, del Dlgs n. 472/1997, che ha previsto l’impossibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione oltre il termine di novanta giorni.

  • Punti chiave
  • La sentenza n. 2968/2026 ha riconosciuto l’esenzione Imu alla parrocchia ma ha confermato le sanzioni per la tardiva dichiarazione.
  • La controversia riguarda gli effetti del ravvedimento operoso applicato a una dichiarazione presentata oltre i termini.
  • Il Comune aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo previsto dall’articolo 1, comma 770, della legge n. 160/2019.
  • La parrocchia aveva sostenuto che la dichiarazione tardiva del 2025 potesse produrre effetti retroattivi ai fini dell’esenzione.
  • L’articolo evidenzia il contrasto tra il riconoscimento del beneficio fiscale e il mantenimento delle conseguenze sanzionatorie.
  • Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
  • Articolo 1, comma 770, della legge n. 160/2019.
  • Articolo 13, comma 2-ter, del Dlgs n. 472/1997.
  • Cassazione n. 5190/2022.
  • Cassazione n. 21465/2022.
  • Cassazione n. 37385/2022.
  • Cassazione n. 24200/2024.
  • Sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 2968, depositata il 20 luglio 2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/il-ravvedimento-operoso-geometria-variabile-salva-parrocchia-dall-imu-ma-non-sanzioni-omessa-denuncia-AJ6hIWY?cmpid=nl_ntEntilocali

 

 

30/07/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, ha chiarito la natura giuridica del Canone unico patrimoniale (Cup) e il giudice competente per le controversie relative agli accertamenti.
Le sezioni Unite hanno ritenuto prevalente la natura sostanziale dell’entrata rispetto alla qualificazione formale di “canone patrimoniale” prevista dal legislatore.
Secondo la pronuncia, il Cup presenta caratteristiche riconducibili al tributo, in quanto collegato a un prelievo coattivo per l’occupazione o l’utilizzo del suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Le controversie riguardanti il Cup rientrano pertanto nella giurisdizione tributaria.
La decisione riguarda il contrasto interpretativo emerso nei primi anni di applicazione del canone e definisce il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario.
La sentenza richiama anche il collegamento del Cup con i precedenti prelievi confluiti nella disciplina introdotta dalla legge 160/2019. Gli effetti della pronuncia interessano enti locali, concessionari e contribuenti, con riferimento alla gestione delle procedure e del contenzioso relativo al canone.

  • Punti chiave
  • La Cassazione ha qualificato il Canone unico patrimoniale come entrata avente natura tributaria.
  • Le controversie relative agli accertamenti sul Cup devono essere trattate dal giudice tributario.
  • La decisione valorizza gli elementi sostanziali del prelievo rispetto alla denominazione formale attribuita dalla legge.
  • La pronuncia risolve le incertezze interpretative relative alla disciplina del Cup e al relativo riparto di giurisdizione.
  • Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
  • Sentenza della Corte di cassazione, sezioni Unite civili, n. 12225 del 1° maggio 2026.
  • 1, commi 816-847, della legge 160/2019.
  • 1, comma 819, della legge 160/2019.
  • 2 del Dlgs 546/1992.
  • 363-bis c.p.c.
  • Ordinanza della Corte di giustizia tributaria di Vicenza del 7 aprile 2025.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/canone-unico-patrimoniale-cassazione-affida-liti-giudice-tributario-AIjZi2KD?cmpid=nl_ntFisco

 

 

30/07/2026 https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

La risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri per valutare la rilevanza catastale degli interventi edilizi collegati al superbonus, precisando che la disciplina catastale resta autonoma rispetto alle agevolazioni fiscali. L’obbligo di aggiornamento catastale non riguarda ogni intervento agevolato, ma ricorre quando le opere incidono sugli elementi rilevanti per il classamento e la redditività ordinaria dell’unità immobiliare. I chiarimenti riguardano anche gli interventi sulla dotazione impiantistica, come ampliamenti con impianti tecnologici, per i quali deve essere valutato l’eventuale incremento di redditività. La risoluzione individua criteri operativi per stimare tale incremento e fornisce indicazioni sulla documentazione da predisporre tramite procedura Docfa. Le indicazioni fornite dall’Agenzia trovano applicazione per la generalità degli interventi edilizi e non solo per quelli realizzati con il superbonus.

Punti chiave

  • La risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026 chiarisce che gli adempimenti catastali seguono la normativa di settore e non sono modificati dalla disciplina del superbonus.
  • L’aggiornamento catastale è richiesto quando gli interventi comportano effetti rilevanti su categoria, classe, consistenza o redditività dell’immobile.
  • Gli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica devono essere valutati in relazione alla loro capacità di determinare un incremento apprezzabile della redditività ordinaria.
  • La procedura Docfa deve contenere una relazione tecnica con la descrizione degli interventi eseguiti e degli impianti installati.

Riferimenti normativi e documenti citati nell’articolo

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 giugno 2026.
  • Articolo 1, commi 86 e 87, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).
  • Articolo 119 del Dl 34/2020.
  • Decreto ministeriale n. 701/1994.
  • Articolo 1, commi da 634 a 636, legge 190/2014.
  • Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge n. 1249/1939.
  • Articoli 17, 20 e 8 del regio decreto-legge n. 652/1939.
  • Articolo 61 del Regolamento approvato con Dpr 1142/1949.
  • Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013.
  • Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte

primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/superbonus-obbligo-aggiornamento-catastale-se-aumenta-redditivita-AJruRtY?cmpid=nl_ntFisco