TRIBUTI: rassegna stampa N° 6/2026 del mese di giugno

TRIBUTI: rassegna stampa N° 6/2026

Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI

Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso

Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al sesto numero 2026 della Newsletter Tributi.

Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.

Il mese di giugno 2026 si delinea come un periodo cruciale per la fiscalità locale, caratterizzato da importanti scadenze e orientamenti giurisprudenziali. In primo piano figura l’IMU 2026, con il versamento dell’acconto scaduto il 16 giugno. Per il calcolo dell’imposta, i contribuenti hanno dovuto verificare i nuovi prospetti delle aliquote; in caso di mancata approvazione per l’anno corrente, si applica automaticamente la disciplina del 2025. Particolare attenzione è richiesta agli Enti del Terzo Settore, per i quali l’esenzione è subordinata a un rigoroso test di non commercialità e all’utilizzo effettivo dell’immobile, nonché al comparto agricolo, dove l’esenzione per coltivatori diretti e IAP resta legata all’iscrizione previdenziale. In ambito dichiarativo, emerge il principio della “conoscenza qualificata“: l’omissione della dichiarazione non dovrebbe comportare la perdita di benefici se il Comune dispone già di informazioni documentate.

Sul fronte della riscossione, la novità di maggior rilievo è il differimento al 31 luglio 2026 del termine per l’adesione dei Comuni alla rottamazione quinquies. Questa sanatoria permette di definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2023, con l’abbattimento di sanzioni e interessi. Di rilievo per le procedure esecutive è il chiarimento secondo cui l’ordine di pagamento al terzo pignorato non perde efficacia automaticamente dopo 60 giorni, ma entra in una fase di quiescenza.

La giurisprudenza ha fornito contributi essenziali per la certezza del diritto: la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della prescrizione quinquennale per i tributi locali, mentre le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso la giurisdizione della Corte dei Conti per i gestori delle strutture ricettive in materia di imposta di soggiorno, qualificandoli come responsabili d’imposta. In tema di Catasto, si segnala che l’aggiornamento della rendita può essere influenzato dall’installazione di nuovi impianti tecnologici e che la Cassazione richiede ora una motivazione puntuale per il riclassamento delle singole unità immobiliari. Infine, entro il 30 settembre 2026, le PA dovranno completare il censimento degli immobili pubblici secondo i nuovi standard ITAS 4.

 

Con stima e fiducia in un domani più equo,

Paolo Finotto

 

RASSEGNA STAMPA

 

01/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Nei Comuni rottamazione allargata anche alle entrate da accertamenti

 

La conversione in legge del Dl 38/2026 consente ai Comuni di aderire alla rottamazione quinquies per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023, con l’esclusione dei soli crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. L’articolo evidenzia che l’ambito applicativo previsto per le entrate comunali è più ampio rispetto a quello delle entrate erariali. Sono interessati sia crediti tributari sia patrimoniali, comprese diverse tipologie di somme affidate alla riscossione, che possono essere definite senza il pagamento di interessi, sanzioni e aggi; per le sanzioni amministrative non sono dovuti gli interessi comunque denominati. Il testo chiarisce inoltre che i Comuni possono soltanto decidere se aderire alla misura, mentre l’individuazione dei carichi definibili è rimessa ad Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità previste dalla normativa. Vengono richiamate le principali scadenze della procedura e si segnala che, salvo eventuali proroghe, i tempi risultano contenuti. L’articolo indica infine che è disponibile uno schema di delibera predisposto da Ifel e che gli enti dovranno valutarne gli effetti sugli equilibri di bilancio. L’articolo non specifica se saranno effettivamente introdotte modifiche al calendario previsto.

Punti chiave

  • I Comuni possono deliberare l’adesione alla rottamazione quinquies per i crediti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023.
  • Restano esclusi esclusivamente i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
  • L’ambito applicativo per le entrate comunali è descritto come più ampio rispetto a quello previsto per le entrate erariali.
  • L’individuazione dei carichi definibili è demandata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • I Comuni non possono modificare le tipologie di debito o le annualità interessate dalla misura.
  • L’articolo richiama scadenze procedurali e segnala che potrebbero intervenire proroghe, senza indicare se saranno adottate.
  • Ifel ha predisposto uno schema di delibera utilizzabile dagli enti locali.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Dl 38/2026.
  • Articolo 10-quinquies del Dl n. 38/2026.
  • Commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.
  • Pronunce di condanna della Corte dei conti.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/nei-comuni-rottamazione-allargata-anche-entrate-accertamenti-AIfeMTMD?cmpid=nl_ntediliziapa

 

01/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Aliquote Imu, nuovo schema in 4.400 enti

In vista della scadenza dell’acconto Imu 2026 del 16 giugno, l’articolo richiama l’attenzione sulla necessità di verificare le aliquote deliberate dal proprio Comune. Il versamento può essere effettuato in due rate oppure in un’unica soluzione entro la stessa scadenza prevista per l’acconto. Per il calcolo della prima rata si applicano l’aliquota e la detrazione riferite all’anno precedente. Rispetto al 2025 torna il regime ordinario: se il Comune non ha approvato il prospetto delle aliquote per il 2026, si applica automaticamente quello del 2025. L’articolo evidenzia tuttavia che il prospetto 2026 è stato modificato rispetto a quello utilizzabile nel 2025, rendendo opportuna una verifica. Viene inoltre segnalato che molti Comuni hanno riapprovato il prospetto già in uso e che, in alcuni casi, le approvazioni sono avvenute oltre i termini. Il testo riferisce anche l’esistenza di casi di correzione dei dati del prospetto tramite annotazioni ministeriali. Infine, viene osservato che la rappresentazione grafica del prospetto può risultare poco chiara e, in presenza di dubbi, è consigliato richiedere chiarimenti al Comune.

Punti chiave

  • L’acconto Imu 2026 scade il 16 giugno ed è necessario verificare le aliquote comunali.
  • La prima rata è calcolata applicando aliquota e detrazione dell’anno precedente.
  • Se il Comune non ha approvato il prospetto 2026, si applica automaticamente quello del 2025.
  • Il prospetto delle aliquote 2026 è stato modificato rispetto a quello utilizzabile nel 2025.
  • Alcuni Comuni hanno riapprovato il prospetto anche oltre i termini e sono presenti casi di correzione dei dati del prospetto.
  • L’articolo segnala che il prospetto può risultare di difficile lettura e suggerisce di rivolgersi al Comune in caso di dubbi.

Riferimenti normativi e atti citati nell’articolo

  • Decreto del Viceministero dell’Economia del 6 novembre 2025.
  • Dm 6 settembre 2024.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/aliquote-imu-nuovo-schema-4400-enti-AIWRfTMD?cmpid=nl_ntediliziapa

 

01/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Acconto Imu, novità anche per immobili inagibili e colpiti da eventi naturali

 L’articolo riepiloga le principali regole dell’IMU 2026, con particolare attenzione alle scadenze di pagamento, alle modalità di calcolo dell’imposta e alle agevolazioni previste. Viene ricordato che l’acconto, o l’eventuale versamento in un’unica soluzione, scade il 16 giugno 2026, mentre il saldo è fissato al 16 dicembre 2026. Sono illustrate le novità relative agli immobili inagibili, con la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni o azzeramenti dell’imposta in specifiche situazioni, secondo quanto indicato dalle proprie deliberazioni. Il testo riepiloga inoltre le principali riduzioni ed esenzioni applicabili nel 2026 e richiama i criteri di determinazione della base imponibile e delle aliquote comunali. Vengono fornite indicazioni sulle modalità di versamento, sulle regole del ravvedimento operoso dopo la riforma del sistema sanzionatorio e sugli obblighi dichiarativi. L’articolo include anche esempi pratici di calcolo dell’imposta per diverse tipologie di immobili. Non sono invece riportate indicazioni operative ulteriori rispetto a quelle espressamente illustrate nel testo.

Punti chiave

  • L’acconto IMU 2026, o il pagamento in unica soluzione, scade il 16 giugno 2026; il saldo è previsto per il 16 dicembre 2026.
  • L’imposta è calcolata sulla base del valore dell’immobile e delle aliquote deliberate dal Comune.
  • Dal 2026 i Comuni possono prevedere agevolazioni per ulteriori categorie di immobili inagibili, secondo le condizioni indicate nell’articolo.
  • Il testo riepiloga le principali riduzioni ed esenzioni IMU applicabili per il 2026.
  • Sono illustrate le modalità di versamento, le regole del ravvedimento operoso e gli obblighi dichiarativi.
  • L’articolo propone esempi pratici di calcolo per diverse tipologie di immobili.

Riferimenti normativi e atti citati nell’articolo

  • Legge di Bilancio 2026, articolo 1, commi 853–856.
  • Decreto MEF 6 novembre 2025.
  • FAQ MEF del 10 febbraio 2025.
  • Decreto interministeriale (non ulteriormente specificato nel testo).
  • Lgs. 87/2024.
  • Articolo 6-bis, comma 3, della legge 212/2000.
  • Articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 218/1997.
  • Decreto MEF 10 dicembre 2025.
  • DM 22 aprile 2008.
  • Legge 448/2001, allegato A.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/schede/acconto-imu-novita-anche-immobili-inagibili-e-colpiti-eventi-naturali-AI68jnJD?cmpid=nl_ntplusfisco

 

02/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Acconto Imu 2026: test di non commercialità per l’esenzione degli Ets

Il 16 giugno scade il termine per il versamento del primo acconto Imu 2026, obbligo che riguarda anche gli enti del Terzo settore, salvo i casi in cui siano soddisfatti i requisiti per l’esenzione prevista dal Codice del Terzo settore. L’articolo evidenzia che il beneficio è riservato agli enti qualificati come non commerciali e subordinato al rispetto congiunto di specifiche condizioni relative sia alla natura dell’ente sia all’utilizzo degli immobili. Viene inoltre richiamata l’operatività dei nuovi criteri di commercialità introdotti dal Codice del Terzo settore, che incidono sulla verifica del diritto all’agevolazione. Il solo possesso della qualifica di ente non commerciale, tuttavia, non è sufficiente: anche le attività svolte nell’immobile devono rispettare i requisiti previsti. Il testo ricorda inoltre che l’esenzione può applicarsi anche agli immobili concessi in comodato gratuito, purché ricorrano le condizioni indicate dalla normativa. Sul piano operativo, gli enti che beneficiano dell’agevolazione sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu in presenza di variazioni rilevanti; l’articolo segnala che l’omissione può determinare la perdita del beneficio e l’applicazione dell’imposta con sanzioni. Il testo non specifica ulteriori modalità operative oltre a quelle espressamente richiamate.

Punti chiave

  • Il primo acconto Imu 2026 è in scadenza il 16 giugno e interessa anche gli enti del Terzo settore.
  • L’esenzione è prevista solo se ricorrono congiuntamente le condizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.
  • La verifica della natura non commerciale dell’ente avviene secondo i criteri previsti dall’articolo 79 del Codice del Terzo settore.
  • Anche le modalità di utilizzo dell’immobile devono rispettare i requisiti richiesti dalla normativa.
  • L’esenzione può estendersi agli immobili concessi in comodato gratuito nei casi previsti dalla legge.
  • La dichiarazione Imu deve essere presentata in presenza di variazioni rilevanti per mantenere il beneficio.

Riferimenti normativi e di prassi citati nell’articolo

  • Articolo 82, comma 6, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
  • Articolo 79 del Dlgs 117/2017 (commi 2, 2-bis e 5).
  • Dm 200/2012.
  • Articolo 4, comma 5, del Dm 200/2012.
  • Circolare n. 1/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate.
  • Articolo 1, comma 71, della legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024).

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/acconto-imu-2026-test-non-commercialita-l-esenzione-ets-AI9OSMQD?cmpid=nl_ntplusfisco

 

03/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Imu, azione esecutiva verso il terzo pignorato che non paga nei termini

L’articolo chiarisce le conseguenze del mancato pagamento da parte del terzo pignorato entro 60 giorni dalla notifica di un ordine di pagamento emesso per il recupero di crediti Imu ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr 602/1973. Secondo il testo, il decorso del termine non comporta l’inefficacia automatica del vincolo pignoratizio. Viene evidenziato che la norma richiamata non prevede cause di decadenza e che il vincolo resta efficace anche in caso di inadempimento del terzo. L’articolo precisa inoltre che il pignoramento entra in una fase definita di quiescenza, senza estinguersi. Di conseguenza, l’ente creditore non è tenuto ad annullare d’ufficio l’atto di pignoramento. Per proseguire nel recupero del credito, l’ente deve attivare il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dal Codice di procedura civile. Il testo aggiunge che, a seguito dell’inadempimento, il terzo può assumere la qualità di debitore diretto del creditore procedente. L’articolo non specifica ulteriori modalità operative né eventuali termini successivi del procedimento.

Punti chiave

  • Il mancato pagamento entro 60 giorni non rende inefficace automaticamente il vincolo pignoratizio.
  • L’articolo 72-bis del Dpr 602/1973, secondo il testo, non prevede una decadenza del vincolo.
  • Il pignoramento permane efficace ed entra in una fase di quiescenza, senza estinguersi.
  • L’ente creditore non deve procedere all’annullamento d’ufficio dell’atto.
  • L’ente deve attivare il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo.
  • In caso di inadempimento, il terzo può diventare debitore diretto del creditore procedente.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 72-bis del Dpr 602/1973.
  • Articolo 549 del Codice di procedura civile.
  • Articolo 49 del Dpr 602/1973.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-azione-esecutiva-il-terzo-pignorato-che-non-paga-termini-AI0C3vDD?cmpid=nl_ntplusfisco

 

04/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imu ridotta sull’unità in comodato gratuito anche a parenti comproprietari

La sentenza 156/2026 della Cgt di primo grado di Bergamo afferma che la riduzione del 50% della base imponibile Imu per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado può spettare anche quando il contratto è stipulato tra comproprietari. La decisione riguarda il caso di un immobile in comproprietà tra genitore e figlio, oggetto di un contratto di comodato registrato. Il Comune aveva negato l’agevolazione richiamando un’ordinanza della Cassazione e la mancata indicazione del beneficio nella dichiarazione. La Corte ha respinto entrambe le motivazioni, rilevando che l’ordinanza richiamata si riferiva all’Ici e non all’Imu e che l’obbligo dichiarativo è stato soppresso dal Dl 34/2019. L’articolo evidenzia inoltre un diverso orientamento della Cassazione espresso nella sentenza 10693/2023, secondo cui la qualità di comproprietario non attribuisce automaticamente il diritto all’uso esclusivo del bene, che può invece derivare da uno specifico contratto, come il comodato. Secondo l’articolo, da tale impostazione consegue l’assenza di ostacoli al riconoscimento dell’agevolazione Imu nei casi di comodato tra comproprietari. L’articolo non specifica ulteriori effetti della sentenza oltre al caso esaminato.

Punti chiave

  • La Cgt di primo grado di Bergamo riconosce l’agevolazione Imu anche per un comodato stipulato tra comproprietari.
  • Il caso riguarda un immobile in comproprietà tra genitore e figlio con contratto di comodato registrato.
  • Il Comune aveva contestato il beneficio richiamando un’ordinanza della Cassazione e la mancata dichiarazione.
  • La sentenza esclude la rilevanza dell’obbligo dichiarativo, in quanto soppresso dal Dl 34/2019.
  • L’articolo richiama una successiva pronuncia della Cassazione che ritiene ammissibile il comodato tra comproprietari sul piano civilistico.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Sentenza 156/2026 della Cgt di primo grado di Bergamo.
  • Articolo 1, comma 747, lettera c), legge 160/2019.
  • Ordinanza 37346/2022 della Cassazione.
  • Articolo 3 quater del Dl 34/2019.
  • Sentenza 10693/2023 della Cassazione.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-ridotta-sull-unita-comodato-gratuito-anche-parenti-comproprietari-AIDAC6SD?cmpid=nl_ntplusfisco

 

05/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Acconto Imu: esenzioni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Il 16 giugno scade il termine per il versamento del primo acconto Imu, dovuta anche per terreni e fabbricati agricoli. L’articolo richiama l’attenzione sulle diverse regole applicabili e sulle principali ipotesi di esenzione previste per il settore agricolo. In particolare, viene evidenziato che coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola possono beneficiare dell’esenzione per i terreni da loro condotti, senza che rilevi l’ubicazione degli stessi. L’agevolazione si estende anche ad alcune situazioni in cui il terreno è concesso a una società di persone, purché siano rispettate le condizioni indicate nel testo. Viene inoltre ricordato che i terreni edificabili coltivati possono essere considerati agricoli ai fini Imu nei casi previsti dalla normativa richiamata. Per i fabbricati rurali, l’articolo distingue tra immobili strumentali e abitativi, evidenziando che si applicano regole differenti in materia di aliquote ed esenzioni. Un focus è dedicato anche ai fabbricati collabenti, rispetto ai quali viene richiamato un chiarimento del Dipartimento Finanze del MEF, pur precisando che, secondo l’articolo, la questione non risulta definitivamente risolta e potrebbe richiedere un intervento legislativo. L’articolo non specifica le modalità operative di versamento dell’imposta oltre alla scadenza del primo acconto.

Punti chiave

  • Il primo acconto Imu deve essere versato entro il 16 giugno anche per terreni e fabbricati agricoli.
  • L’articolo richiama le principali esenzioni previste per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
  • Sono illustrate alcune regole specifiche applicabili ai terreni edificabili coltivati ai fini Imu.
  • Per i fabbricati rurali sono previste discipline differenti tra immobili strumentali e abitativi.
  • Sui fabbricati collabenti permane un dibattito interpretativo, nonostante il chiarimento richiamato del Dipartimento Finanze del MEF.

Riferimenti normativi e di prassi citati nell’articolo

  • Articolo 9 del d.lgs. 228/2001.
  • Comma 741 della legge 160/2019.
  • Risoluzione del Dipartimento Finanze del MEF 4DF del 2023.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/acconto-imu-esenzioni-coltivatori-diretti-e-imprenditori-agricoli-AIrGdPUD?cmpid=nl_ntplusfisco

 

08/06/2026 | Fonte:  https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com

 Servizi catastali aperti e integrati: doppia sfida per i professionisti

Negli ultimi due anni l’Agenzia delle Entrate ha adottato diversi provvedimenti per ampliare i servizi catastali digitali e favorire l’integrazione delle funzioni tributarie e territoriali in un’unica area riservata. L’articolo evidenzia che il percorso si inserisce nell’attuazione della riforma fiscale e prevede una progressiva estensione dei servizi anche ai cittadini. Tra le funzionalità disponibili rientrano la consultazione delle banche dati catastali, la richiesta di volture e le istanze di rettifica dei dati catastali. È inoltre prevista la graduale dismissione del sistema Sister, con il passaggio a servizi interamente web accessibili tramite identità digitale. Secondo le opinioni riportate nell’articolo, questa evoluzione non dovrebbe ridurre il ruolo dei professionisti tecnici, che continuerebbero a svolgere attività specialistiche e a gestire pratiche ritenute complesse. Per alcune utenze federate, come quelle utilizzate da notai e da molti geometri, il testo indica che la dismissione non avverrà nell’attuale fase di transizione. L’articolo segnala infine l’auspicio, espresso da rappresentanti delle categorie professionali, di proseguire la digitalizzazione di ulteriori documenti catastali oggi consultabili solo presso gli uffici.

Punti chiave

  • L’Agenzia delle Entrate sta integrando i servizi catastali e fiscali in un unico ambiente digitale.
  • I servizi online vengono progressivamente estesi anche ai cittadini.
  • È prevista la graduale sostituzione del sistema Sister con servizi accessibili tramite Spid, Cie e Cns.
  • L’articolo riporta che i professionisti ritengono destinato a rimanere centrale il proprio ruolo nelle attività tecniche e nelle pratiche più complesse.
  • Le utenze federate di notai e di molti geometri non saranno dismesse nell’attuale fase, ma saranno successivamente ridefinite.
  • Viene indicata l’esigenza di ampliare la digitalizzazione di documentazione catastale ancora disponibile solo negli archivi fisici.

Riferimenti normativi e provvedimenti citati

  • Decreto legislativo 139/2024.
  • Decreto legislativo 1/2024.
  • Decreto legislativo 87/2024.
  • Provvedimento n. 148004 del 21 marzo 2024.
  • Comunicato stampa del 16 luglio 2024.
  • Provvedimento n. 460187 del 30 dicembre 2024.
  • Provvedimento n. 460141 del 30 dicembre 2024.
  • Provvedimento n. 47335 del 13 febbraio 2025.
  • Provvedimento n. 152840 del 27 marzo 2025.
  • Provvedimento n. 153452 del 27 marzo 2025.
  • Provvedimento n. 147556 del 25 marzo 2025.
  • Provvedimento n. 161919 del 2 aprile 2025.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/servizi-catastali-aperti-e-integrati-doppia-sfida-i-professionisti-AIyP2ZPD?cmpid=nl_ntDiritto

 

08/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

 Verifiche catastali, anche gli impianti pesano sulla rendita

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E, chiarisce quando gli interventi sugli immobili possono rendere necessario l’aggiornamento dei dati catastali e della rendita. Il documento nasce anche a seguito dei dubbi emersi dopo l’invio di lettere di compliance relative agli interventi che hanno beneficiato dei bonus edilizi. La risoluzione conferma che l’obbligo di aggiornamento sussiste nei casi di modifiche della destinazione, della consistenza o delle caratteristiche dell’immobile. Fornisce inoltre indicazioni sull’impatto degli impianti tecnologici, precisando che occorre verificare se determinino un incremento significativo del valore catastale. Il criterio richiamato prevede il confronto tra il valore dell’immobile prima e dopo gli interventi, considerando anche installazioni eseguite in momenti diversi e, nel caso di impianti comuni, la quota riferibile a ciascuna unità immobiliare. Il testo evidenzia inoltre che la valutazione richiede un’analisi tecnica puntuale da parte di un professionista abilitato. L’articolo riporta anche il commento del Consiglio nazionale dei geometri, secondo cui la risoluzione conferma l’interpretazione già adottata dalla categoria. Per i dettagli operativi e le modalità applicative è necessario consultare l’articolo originale.

Punti chiave

  • La risoluzione n. 21/E chiarisce i casi in cui può essere necessario aggiornare classamento e rendita catastale.
  • Le indicazioni riguardano gli interventi edilizi in generale e non esclusivamente il superbonus.
  • Le modifiche alle caratteristiche dell’immobile comportano l’obbligo di aggiornamento catastale nei casi indicati dalla risoluzione.
  • Gli impianti tecnologici possono incidere sul valore catastale e richiedono una verifica tecnica.
  • La valutazione considera anche interventi effettuati in tempi diversi e la quota di valore degli impianti comuni riferibile a ciascuna unità immobiliare.
  • L’articolo indica che la valutazione deve essere svolta con un’analisi tecnica puntuale da parte di un professionista abilitato.

Riferimenti normativi e documenti citati nell’articolo

  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E.
  • Legge di Bilancio 2024.
  • Circolare n. 36/2013.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/verifiche-catastali-anche-impianti-pesano-rendita-AIu3dMWD?cmpid=nl_ntediliziapa

 

09/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Sconti e esenzioni Imu, check list per la scadenza

In vista della scadenza dell’acconto Imu 2026, l’articolo richiama l’attenzione su alcune situazioni che possono incidere sull’applicazione di agevolazioni ed esenzioni. Per gli immobili concessi in comodato dal genitore al figlio, è prevista una riduzione dell’imponibile a determinate condizioni, tra cui la registrazione del contratto e specifici requisiti relativi al patrimonio immobiliare e alla residenza del comodante. Il testo evidenzia che il numero degli immobili posseduti può comportare la perdita del beneficio e ricorda l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu. Per i fabbricati destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, l’esenzione è collegata anche alla dichiarazione Imu, mentre l’articolo segnala l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali riferiti a periodi normativi differenti. Infine, viene affrontato il tema dell’esenzione per la casa assegnata al genitore affidatario, evidenziando un contrasto interpretativo sulla sua durata quando il figlio diventa maggiorenne. L’articolo riporta che esistono orientamenti diversi sia da parte di alcuni Comuni sia della giurisprudenza, senza indicare una soluzione univoca.

Punti chiave

  • La riduzione Imu per il comodato al figlio è subordinata al rispetto di specifiche condizioni previste dal testo.
  • Il possesso di ulteriori immobili abitativi può impedire l’accesso alla riduzione prevista per il comodato.
  • L’esenzione Imu per i fabbricati destinati alla vendita è collegata anche alla presentazione della dichiarazione Imu.
  • L’articolo distingue tra la disciplina vigente dal 2020 e orientamenti giurisprudenziali riferiti alla normativa precedente.
  • La durata dell’esenzione per la casa assegnata al genitore affidatario dopo la maggiore età del figlio è presentata come questione ancora dibattuta.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), Dpr 380/2001.
  • Cassazione n. 8357/2025.
  • Cassazione n. 10204/2019.
  • Cassazione n. 23443/2025.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/sconti-e-esenzioni-imu-check-list-la-scadenza-AI9qncZD

 

09/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 L’iscrizione all’Inps come coltivatore o Iap non fa versare l’Imu

L’articolo esamina le condizioni previste per l’esenzione Imu sui terreni agricoli, evidenziando che la normativa individua specifici requisiti soggettivi e oggettivi per i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e le società agricole. Secondo il testo, il beneficio dipende dal possesso e dalla conduzione del fondo, dal mantenimento dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale e dall’iscrizione previdenziale prevista dalla legge. L’articolo sostiene che non sono richiesti ulteriori presupposti oltre a quelli espressamente indicati dalla normativa. Viene inoltre rilevato che alcuni Comuni contestano l’esenzione richiamando elementi che, secondo l’articolo, non trovano fondamento normativo. Il testo richiama un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui assume rilievo l’iscrizione alla previdenza agricola, mentre eventuali verifiche sui requisiti previdenziali competono alla disciplina di settore. L’iscrizione all’Inps è indicata come presunzione a favore del contribuente, superabile dall’ente impositore solo con prova contraria. L’articolo afferma inoltre che lo status di pensionato non esclude l’esenzione quando sussistono i requisiti previsti. Infine, viene richiamata una pronuncia della giurisprudenza tributaria secondo cui la mancata presentazione della dichiarazione Imu non fa venir meno il diritto all’esenzione, in assenza di una specifica previsione di decadenza.

Punti chiave

  • L’esenzione Imu per i terreni agricoli è subordinata ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 758, della legge 160/2019.
  • I requisiti richiamati riguardano qualifica, iscrizione previdenziale, possesso e conduzione del fondo e utilizzazione agro-silvo-pastorale.
  • L’articolo afferma che non sono previsti ulteriori presupposti per accedere all’esenzione.
  • Secondo la giurisprudenza citata, ai fini dell’esenzione assume rilievo l’iscrizione alla previdenza agricola.
  • L’iscrizione Inps costituisce una presunzione a favore del contribuente, superabile solo con prova contraria.
  • Il testo riporta che lo status di pensionato non esclude automaticamente il diritto all’esenzione.
  • L’articolo richiama una pronuncia secondo cui la mancata dichiarazione Imu non comporta la perdita dell’esenzione, in assenza di una specifica decadenza prevista dalla legge.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 1, comma 758, della legge 160/2019.
  • Risoluzione 1/Df/2018 del Dipartimento delle Finanze.
  • Articolo 16-ter del Dl 34/2019.
  • Articolo 78-bis del Dl 104/2020.
  • Ordinanze della Cassazione n. 13131/2023, n. 18083/2023 e n. 18181/2023.
  • Articolo 2 della legge 9/1963.
  • Articolo 1 del Dlgs 99/2004.
  • Ordinanza della Cassazione n. 20563/2024.
  • Sentenza n. 451/2024 della Cgt di I grado di Taranto.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/l-iscrizione-all-inps-come-coltivatore-o-iap-non-fa-versare-l-imu-AISbFOZD

 

10/06/2026 | Fonte:  https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com

 Catasto, per il riclassamento non basta il richiamo alla microzona

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18763/2026, ha confermato che, nell’ambito della revisione catastale delle microzone, il provvedimento di riclassamento deve contenere una motivazione riferita anche alla singola unità immobiliare. Secondo la decisione, il richiamo ai presupposti generali della revisione della microzona non è sufficiente se non sono indicati gli elementi concreti che giustificano il nuovo classamento dello specifico immobile. La pronuncia riguarda il caso di un proprietario che aveva impugnato il riclassamento della propria unità immobiliare, ottenendo l’accoglimento del ricorso in Cassazione e l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia. Il testo evidenzia inoltre che, nella motivazione dell’atto, devono assumere rilievo anche le caratteristiche edilizie del fabbricato e il loro effetto sul classamento e sulla rendita catastale. L’articolo richiama infine le ulteriori ipotesi di revisione del classamento su iniziativa dell’amministrazione comunale previste dalla normativa. Nel testo non sono indicati ulteriori effetti pratici della decisione oltre a quelli riferiti al caso esaminato.

Punti chiave

  • La Cassazione richiede una motivazione specifica per il riclassamento della singola unità immobiliare.
  • Il solo riferimento alla revisione della microzona non è ritenuto sufficiente.
  • La motivazione deve indicare gli elementi concreti che incidono sul nuovo classamento dell’immobile.
  • Le caratteristiche edilizie del fabbricato devono essere considerate nella motivazione del provvedimento.
  • La Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario e annullato il provvedimento dell’Agenzia.
  • L’articolo richiama anche le altre due ipotesi di revisione del classamento previste dalla normativa.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 18763/2026.
  • Articolo 1, comma 335, della legge n. 311/2004.
  • Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58.
  • Articolo 1, comma 336, della legge n. 311/2004.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/catasto-il-riclassamento-non-basta-richiamo-microzona-AI9hUlaD

 

11/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Imu, l’area in comproprietà resta agricola ma l’esenzione non spetta a tutti

La disciplina IMU delle aree edificabili possedute da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) continua a presentare incertezze applicative, in particolare nei casi di comproprietà. L’articolo evidenzia che la normativa distingue tra la qualificazione del terreno e il diritto all’esenzione dall’imposta. Secondo quanto riportato, un terreno posseduto e condotto da un CD o IAP, con permanenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, è considerato non edificabile ai fini IMU anche se urbanisticamente edificabile. La giurisprudenza della Cassazione e la Risoluzione MEF richiamata confermano il carattere oggettivo di tale qualificazione, che si estende all’intero terreno anche in presenza di più comproprietari. L’articolo precisa però che questo principio non coincide con il regime dell’esenzione. Dal 2020, infatti, l’esenzione IMU è riconosciuta solo ai comproprietari in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge. I contitolari che non possiedono tali requisiti non beneficiano dell’esenzione, ma la loro quota non viene comunque trattata come area edificabile. In questi casi, la tassazione avviene come per un terreno agricolo, secondo i criteri catastali indicati dalla normativa vigente. L’articolo conclude che la soluzione ritenuta più coerente è quella che distingue la natura del bene dalla posizione del singolo contribuente.

Punti chiave

  • La normativa distingue tra qualificazione del terreno ed esenzione IMU.
  • La qualificazione di terreno agricolo ha carattere oggettivo e riguarda l’intero fondo.
  • La Cassazione conferma che il principio si applica anche nei casi di comproprietà.
  • La Risoluzione MEF n. 2/DF/2020 conferma il carattere oggettivo della fictio di non edificabilità.
  • L’esenzione IMU spetta esclusivamente ai comproprietari in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
  • I comproprietari privi dei requisiti non sono tassati come proprietari di aree edificabili, ma come possessori di terreni agricoli.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 741, lettera d).
  • Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 743.
  • Risoluzione MEF n. 2/DF/2020.
  • Corte di Cassazione, sentenze n. 15566/2010, n. 13261/2017 e n. 14696/2018.
  • Corte di Cassazione, ordinanze n. 23591/2019 e n. 1919/2025.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-l-area-comproprieta-resta-agricola-ma-l-esenzione-non-spetta-tutti-AIa1vjcD

 

12/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Imu, la delibera comunale sulle aree fabbricabili può essere usata per il passato

La Corte di Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19118 dell’11 giugno 2026, ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso da un Comune per la rideterminazione del valore di un terreno edificabile ai fini Ici. Il caso riguarda un contribuente che contestava esclusivamente il valore attribuito al terreno dalla delibera comunale, ritenendone illegittima l’applicazione retroattiva. La Cassazione ha respinto il ricorso, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Secondo i giudici, le delibere comunali che determinano i valori delle aree edificabili hanno funzione probatoria e possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità precedenti alla loro adozione. Il testo evidenzia inoltre che tali delibere non impediscono all’amministrazione di rideterminare la base imponibile quando dispone di elementi specifici. La Corte ha dichiarato inammissibile anche la censura relativa alla mancata consulenza tecnica d’ufficio, rilevando che il ricorrente non aveva chiarito tempi, modalità e ragioni della richiesta. L’articolo non specifica ulteriori dettagli sul contenuto della delibera comunale né sugli elementi utilizzati dall’ente per la nuova valutazione del terreno.

Punti chiave

  • La Cassazione ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dal Comune per la rideterminazione del valore di un terreno edificabile.
  • Il contribuente contestava il valore attribuito dalla delibera comunale e il suo utilizzo con effetto retroattivo.
  • La Corte ha ribadito che le delibere comunali sui valori delle aree edificabili hanno funzione probatoria e possono essere utilizzate anche per annualità precedenti.
  • La rideterminazione della base imponibile resta possibile quando l’amministrazione dispone di informazioni specifiche.
  • È stata dichiarata inammissibile la doglianza relativa alla mancata consulenza tecnica d’ufficio per carenza di adeguata motivazione nel ricorso.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo

  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 19118 dell’11 giugno 2026.
  • Decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 59.
  • Decreto-legge n. 69 del 1989, convertito nella legge n. 154 del 1989.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-delibera-comunale-aree-fabbricabili-puo-essere-usata-il-passato-AIm1jVdD

 

15/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

 Rottamazione locale, nella delibera il totale dei crediti e l’effetto sui conti

L’articolo informa sul differimento al 31 luglio del termine entro cui i Comuni possono deliberare l’adesione alla rottamazione quinquies, a seguito dell’approvazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del Dl 63/2026. Entro la stessa data la delibera deve essere pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità indicate. Sono inoltre rinviate le successive scadenze relative alle comunicazioni ai debitori, alla presentazione delle domande di adesione e al pagamento. Per i Comuni che hanno già approvato la delibera non è necessario adottarne una nuova, anche se contiene le precedenti scadenze, poiché quelle aggiornate sono stabilite dalla legge. L’articolo evidenzia che restano invariati l’ambito di applicazione della misura e i debiti interessati. Viene inoltre sottolineata l’opportunità che la delibera riporti l’ammontare dei crediti definibili e gli effetti sull’equilibrio economico-finanziario dell’ente, informazioni ricavabili tramite la funzione “Monitor Enti” e da confrontare con i dati di bilancio. Infine, il testo segnala che tali elementi devono essere riportati anche nel parere dell’organo di revisione secondo il modello predisposto da Ancrel. L’articolo non specifica ulteriori modifiche al contenuto della disciplina oltre alla revisione delle tempistiche.

Punti chiave

  • Il termine per l’adesione dei Comuni alla rottamazione quinquies è stato differito al 31 luglio.
  • Entro la stessa data la delibera deve essere pubblicata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Sono state rinviate anche le scadenze per comunicazioni, adesioni e pagamenti previste dalla procedura.
  • I Comuni che hanno già deliberato l’adesione non devono adottare una nuova delibera.
  • L’ambito di applicazione della rottamazione resta invariato.
  • La delibera dovrebbe riportare gli effetti dell’adesione sul bilancio dell’ente e l’ammontare dei crediti definibili.
  • Le stesse informazioni devono essere inserite anche nel parere dell’organo di revisione secondo lo schema Ancrel.

Riferimenti normativi e altri riferimenti citati nell’articolo

  • Disegno di legge di conversione del Dl 63/2026.
  • Articolo 10-quinquies del Dl 38/2026.
  • Modulo «Comunicazione provvedimento di applicazione della definizione agevolata enti territoriali».
  • Schema di parere predisposto da Ancrel.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/rottamazione-locale-delibera-totale-crediti-e-l-effetto-conti-AICzBUdD

 

15/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

 Immobili pubblici, parte il censimento: tutti i dati al Mef entro il 30 settembre

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere entro il 30 settembre 2026 i dati del censimento dei beni immobili pubblici riferiti al 31 dicembre 2025 al Ministero dell’Economia. La comunicazione deve essere effettuata tramite l’applicativo “Immobili” del Portale dei servizi dei Dipartimenti del Tesoro e dell’Economia e riguarda anche i casi in cui non vi siano beni da dichiarare, mediante dichiarazione negativa. Il Dipartimento dell’Economia evidenzia che l’aggiornamento corretto e tempestivo della banca dati è funzionale alla formazione dell’inventario patrimoniale, nel contesto del sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual. L’articolo richiama inoltre una nota del Servizio Studi dipartimentale che descrive strumenti e metodologie per la rilevazione e la classificazione delle immobilizzazioni materiali secondo lo standard ITAS 4. Il testo segnala il passaggio a un sistema di aggiornamento continuo della banca dati, basato sulla comunicazione delle sole variazioni, con l’obiettivo di migliorare qualità e affidabilità delle informazioni patrimoniali. Viene inoltre richiamata la necessità di un insieme minimo di attributi inventariali coerente con i requisiti dello standard ITAS 4. Il nuovo approccio pone l’attenzione sul controllo effettivo del bene ai fini della rilevazione contabile, oltre al titolo formale di proprietà. L’articolo informa infine che i dati della banca dati saranno pubblicati in formato aperto al termine della rilevazione.

  • Punti chiave
  • Entro il 30 settembre 2026 deve essere trasmesso il censimento dei beni immobili pubblici riferito al 31 dicembre 2025.
  • La comunicazione avviene tramite l’applicativo “Immobili” ed è obbligatoria anche in assenza di beni da dichiarare.
  • Il Dipartimento dell’Economia collega l’aggiornamento della banca dati alla formazione dell’inventario patrimoniale nel quadro del sistema Accrual.
  • La nota RgS-Mef n. 158 illustra criteri e metodologie per la rilevazione delle immobilizzazioni materiali secondo lo standard ITAS 4.
  • La banca dati adotta un sistema di aggiornamento continuo basato sulla trasmissione delle sole variazioni.
  • È previsto un set minimo di attributi inventariali coerente con i requisiti dello standard ITAS 4.
  • La rilevazione contabile valorizza il controllo effettivo del bene oltre al titolo formale di proprietà.
  • La pubblicazione dei dati in formato aperto avverrà al termine della rilevazione.
  • Riferimenti normativi e documenti citati nell’articolo
  • Articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  • Nota del Servizio Studi dipartimentale RgS-Mef n. 158 del 29 agosto 2025.
  • Standard ITAS 4.
  • Articolo 9-bis del decreto legislativo 33/2013.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/immobili-pubblici-parte-censimento-tutti-dati-mef-entro-30-settembre-AIUXuNcD

 

16/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Casa assegnata all’ex coniuge, l’esenzione Imu dura finché il figlio diventa indipendente

Una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato conferma che l’agevolazione Imu prevista per la casa assegnata al genitore affidatario non viene meno automaticamente quando i figli raggiungono la maggiore età. Secondo i giudici, l’assegnazione dell’immobile continua a produrre effetti se i figli non hanno ancora raggiunto l’autonomia economica. Nel caso esaminato, il contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento sia per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo sia perché i figli risultavano ancora conviventi con la madre e non economicamente autosufficienti. La Corte ha accolto entrambe le contestazioni, ritenendo che l’amministrazione avesse effettuato una valutazione della situazione soggettiva del contribuente e non un semplice controllo automatico. La sentenza evidenzia inoltre che la disciplina della nuova Imu non modifica questo principio interpretativo. L’articolo richiama anche precedenti pronunce favorevoli ai contribuenti sul medesimo tema. L’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. Per l’approfondimento completo resta necessario consultare l’articolo originale.

Punti chiave

  • La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato ha annullato gli accertamenti Imu relativi a una casa assegnata al genitore affidatario.
  • La maggiore età dei figli, secondo la sentenza, non determina automaticamente la cessazione dell’agevolazione.
  • La Corte ritiene rilevante la permanenza della non autosufficienza economica dei figli.
  • Il giudice ha ritenuto necessario il contraddittorio preventivo nel caso esaminato.
  • La sentenza afferma che la disciplina della nuova Imu non ha modificato questo principio.
  • Il contribuente ha ottenuto anche la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato, sentenza n. 55/2/2026.
  • Articolo 6-bis dello Statuto del contribuente.
  • Legge 160/2019.
  • Circolare del Ministero n. 1/DF/2019.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/casa-assegnata-all-ex-coniuge-l-esenzione-imu-dura-finche-figlio-diventa-indipendente-AIWxgshD

 

17/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

 La prescrizione tributaria dipende dall’ente impositore

La Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 19/5/2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 2946 c.c. in riferimento all’art. 3 Cost., nel confronto tra tributi erariali e IMU.
Il giudizio nasce dal dubbio sulla disparità tra prescrizione decennale applicata ai tributi statali e prescrizione quinquennale riferita all’IMU. La Corte ritiene che i tributi comunali costituiscano obbligazioni periodiche con causa debendi di tipo continuativo.
Tale qualificazione è sostenuta anche da precedenti della Corte di cassazione richiamati nella motivazione.  Ne deriva, secondo la Corte, che i tributi erariali e quelli locali non sono omogenei ai fini del termine prescrizionale. L’autore evidenzia tuttavia criticamente che il ragionamento si fonda su una qualificazione assunta come presupposto non adeguatamente verificato.
Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che, per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, conferma la prescrizione decennale. Si segnala inoltre un diverso orientamento della Cassazione che, in materia di IMU, conferma la prescrizione quinquennale. Il quadro normativo dell’IMU viene ricostruito richiamando la sua autonomia per ciascun anno solare. L’autore rileva una possibile disarmonia tra orientamenti giurisprudenziali e disciplina applicata ai diversi tributi.
In conclusione, emerge un tema di coerenza sistematica nella definizione del regime prescrizionale dei tributi.

Punti chiave

  • La Corte costituzionale esclude la violazione del principio di uguaglianza tra tributi erariali e IMU.
  • Il nodo centrale riguarda il diverso termine di prescrizione (decennale vs quinquennale).
  • La Corte qualifica i tributi comunali come obbligazioni periodiche.
  • La giurisprudenza mostra orientamenti differenti tra tributi erariali e IMU.
  • Nel testo si evidenziano criticità sul coordinamento del diritto vivente.

Riferimenti normativi e sentenze citati

  • 2946 c.c.
  • 2948 c.c.
  • 3 Cost.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 19/5/2026
  • Cassazione civile, sez. trib., sent. n. 26013/2014
  • Cassazione civile, sent. n. 4283/2010
  • Cassazione civile, sez. trib., sent. n. 29391/2025
  • Cassazione civile, sez. VI, sent. n. 12740/2020
  • Cassazione, ordinanza 26/1/2026 n. 1781
  • 13 D.L. n. 201/2011
  • 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011
  • 1, comma 761, L. n. 160/2019

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/la-prescrizione-tributaria-dipende-dall-ente-impositore-AIB2alhD

 

19/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Rottamazione dei Comuni, definito il calendario per delibere e adesioni

La disciplina sulla rottamazione quinquies delle entrate locali prevede un termine per le deliberazioni comunali fissato al 31 luglio, con effetto di trascinamento sulle successive scadenze procedurali.
Un emendamento alla legge di conversione del Dl accise modifica il calendario complessivo della misura, che riguarda i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro la fine del 2023.
Si tratta di una procedura eccezionale e a termine, distinta dalla disciplina ordinaria introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che consente agli enti territoriali di adottare proprie sanatorie nei limiti della sorte capitale. I Comuni possono solo aderire o meno alla misura, senza possibilità di selezionare le entrate rottamabili, con alcune eccezioni previste per le somme derivanti da sentenze della Corte dei conti. Entro il 15 ottobre l’Agenzia mette a disposizione il prospetto dei carichi potenzialmente definibili, mentre le istanze possono essere trasmesse dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
La comunicazione degli importi dovuti è prevista entro febbraio 2027 e il pagamento iniziale entro il 31 marzo 2027, con possibilità di rateazione fino a 54 rate bimestrali al 3% di interesse.
Sono previste soglie minime di versamento che possono limitare l’accesso alla massima dilazione.
Le cause di decadenza seguono le regole della sanatoria erariale e includono ritardi nei pagamenti oltre i termini o omissioni di rate. In presenza di più sanatorie comunali, con scadenze differenti, è necessario coordinare i diversi termini di pagamento.

Punti chiave

  • Il termine per deliberare l’adesione è fissato al 31 luglio.
  • L’emendamento al Dl accise modifica il calendario della rottamazione comunale.
  • L’adesione riguarda i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 2023.
  • Le istanze potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
  • È prevista la possibilità di rateazione fino a 54 rate bimestrali con interesse al 3%.

Riferimenti normativi citati

  • Legge di conversione del Dl accise
  • Legge di Bilancio 2026

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/rottamazione-comuni-definito-calendario-delibere-e-adesioni-AIw00GlD

 

 

22/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

 Imu, sempre obbligatoria la dichiarazione per gli immobili merce

L’articolo esamina l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu per gli “immobili merce” delle imprese di costruzione dopo la riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2020. Secondo le più recenti indicazioni di prassi richiamate nel testo, l’obbligo continua a sussistere anche nel nuovo quadro normativo, con effetti sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione. Viene evidenziato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato il proprio orientamento rispetto a quanto espresso nel 2020, richiamando successivamente pronunce della Cassazione riferite però alla disciplina precedente alla riforma. L’articolo segnala inoltre l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali differenti sulla necessità di presentare la dichiarazione ogni anno oppure soltanto nel primo anno di detenzione degli immobili. Sono inoltre riepilogati i termini per la presentazione della dichiarazione, le possibilità di regolarizzazione ancora aperte per alcune annualità e gli effetti delle modifiche introdotte sul ravvedimento. L’articolo non specifica quale orientamento giurisprudenziale sia destinato a prevalere.

Punti chiave

  • Le più recenti indicazioni di prassi confermano l’obbligo della dichiarazione Imu anche dopo la riforma del 2020.
  • Il Mef ha modificato l’orientamento espresso nelle risposte a Telefisco del 2020.
  • Il nuovo indirizzo del Mef richiama pronunce della Cassazione riferite alla normativa precedente alla riforma.
  • La giurisprudenza richiamata nell’articolo presenta orientamenti diversi sulla periodicità dell’obbligo dichiarativo.
  • Dal modello Imu 2024 non è più possibile regolarizzare l’invio oltre 90 giorni tramite ravvedimento.
  • L’articolo riepiloga le scadenze dichiarative e le annualità per cui è ancora possibile sanare le omissioni secondo le regole indicate.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Dl 201/2011.
  • Articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013.
  • Articolo 1, comma 769, della legge 160/2019.
  • Risposte del Mef a Telefisco del 30 gennaio 2020.
  • Risposte del Mef a Telefisco del 26 gennaio 2023.
  • Cassazione n. 5190 del 17 febbraio 2022.
  • Cassazione n. 37385 del 21 dicembre 2022.
  • Cassazione n. 28452 del 27 ottobre 2025.
  • Cassazione n. 8357 del 30 marzo 2025.
  • Cgt di secondo grado del Piemonte n. 241 del 22 maggio 2023.
  • Cgt di secondo grado del Lazio n. 3692 del 3 giugno 2024.
  • Cgt di secondo grado della Campania n. 3993 del 3 giugno 2025.
  • Articolo 13, comma 2-ter, del Dlgs 472/1997, inserito dal Dlgs 87/2024.
  • Articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997.
  • Risposte del Mef a Telefisco del 1° febbraio 2024.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-sempre-obbligatoria-dichiarazione-gli-immobili-merce-AI0u8hoD

 

23/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Canone unico patrimoniale, tra natura tributaria e riparto di competenze

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4614/2026 affronta alcuni aspetti applicativi del canone unico patrimoniale (Cup), con particolare riferimento alla determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e al riparto di competenze tra Comuni e Province. Il Consiglio di Stato respinge le censure rivolte al regolamento comunale, ritenendo legittimo l’utilizzo di criteri di modulazione delle tariffe purché coerenti con quelli previsti dalla legge e con il parametro della superficie del mezzo pubblicitario. La decisione chiarisce inoltre che il principio di invarianza del gettito tutela le entrate dell’ente e non configura una garanzia per il contribuente. Un ulteriore profilo riguarda gli impianti installati su aree non comunali: secondo la pronuncia, il presupposto pubblicitario del Cup resta di competenza del Comune, indipendentemente dalla proprietà della strada, mentre la componente relativa all’occupazione continua a spettare all’ente competente nei casi previsti. L’articolo evidenzia anche il contrasto tra questo orientamento e una diversa interpretazione del Tar Lombardia – Brescia. Per gli effetti operativi della decisione, il testo richiama il riconoscimento di un’ampia discrezionalità regolamentare degli enti entro i limiti fissati dalla normativa.

Punti chiave

  • Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della modulazione delle tariffe del Cup secondo i criteri previsti dalla legge.
  • La superficie del mezzo pubblicitario resta il parametro finale per la determinazione del canone.
  • Il principio di invarianza del gettito è interpretato come tutela delle entrate dell’ente e non del contribuente.
  • Il presupposto pubblicitario del Cup rimane di competenza comunale anche per impianti collocati su strade non comunali.
  • L’articolo segnala un orientamento difforme del Tar Lombardia – Brescia rispetto alla decisione del Consiglio di Stato.
  • L’articolo richiama le possibili ricadute operative della sentenza per enti e operatori.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614.
  • Legge 160/2019, articolo 1, commi 816, 817, 818, 819, 820, 824, 825, 826 e 827.
  • Cassazione, Sezioni Unite, 1° maggio 2026, n. 12225.
  • Articolo 9 del Codice del processo amministrativo (Cpa).
  • Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, 11 luglio 2023, n. 2199.
  • Tar Lombardia – Brescia, sentenza n. 545/2026.
  • Articolo 27 del Codice della strada.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/canone-unico-patrimoniale-natura-tributaria-e-riparto-competenze-AIdrxZoD

 

24/06/2026 | Fonte:  https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com

Dichiarazione Imu, obbligo da misurare sulla conoscenza qualificata del Comune

 L’articolo analizza il ruolo della dichiarazione Imu, con riferimento alle variazioni intervenute nel 2025 e alla scadenza del 30 giugno, evidenziando come l’obbligo dichiarativo debba essere valutato in relazione alle informazioni già disponibili al Comune. Il testo richiama la normativa di riferimento, le istruzioni ministeriali e la più recente giurisprudenza, sottolineando che la dichiarazione mantiene una funzione essenziale quando serve a comunicare dati non acquisibili attraverso le banche dati dell’amministrazione. Al contrario, quando il Comune dispone già di informazioni documentate e specifiche, l’omissione della dichiarazione non può essere considerata automaticamente motivo di decadenza da un beneficio. L’articolo esamina diverse fattispecie applicative, distinguendo i casi in cui la dichiarazione è necessaria da quelli in cui prevale il principio della cosiddetta “conoscenza qualificata” da parte dell’ente. Viene inoltre evidenziato che la valutazione deve essere effettuata caso per caso, sia da parte dei contribuenti sia dei Comuni, in funzione delle informazioni effettivamente necessarie per la determinazione dell’imposta o per il riconoscimento delle agevolazioni. L’articolo non specifica ulteriori adempimenti oltre a quelli esaminati né propone indicazioni operative diverse da quelle ricavate dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamate.

Punti chiave

  • La dichiarazione Imu resta rilevante quando comunica informazioni non disponibili al Comune.
  • Se il Comune possiede già dati documentati e specifici, l’omissione non determina automaticamente la perdita dei benefici.
  • Normativa, istruzioni ministeriali e giurisprudenza convergono sulla necessità di valutare ogni situazione in base alle informazioni concretamente disponibili all’amministrazione.
  • L’articolo richiama diversi casi applicativi per evidenziare quando la dichiarazione conserva una funzione essenziale.
  • La verifica dell’obbligo dichiarativo richiede un’analisi delle singole fattispecie e delle informazioni necessarie al controllo.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 1, commi 769, 751, 759 (lettera g-bis) e 747 (lettera c), della legge 160/2019.
  • Decreto ministeriale 24 aprile 2024 (approvazione delle istruzioni al modello Imu/IMPi).
  • Articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale.
  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 7048 del 17 marzo 2025.
  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 31597 del 9 dicembre 2024.
  • Sentenza della Corte di cassazione n. 26921 del 7 ottobre 2025.
  • Articolo 10, comma 4, del Dlgs 504/1992.
  • Articolo 13, comma 12-ter, del Dl 201/2011.
  • Dm 16 gennaio 2017.
  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 37385 del 2022.

 

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusentilocaliepa.ilsole24ore.com/art/dichiarazione-imu-obbligo-misurare-conoscenza-qualificata-comune-AIwQM8pD

 

30/06/2026 | Fonte:  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com

Imposta di soggiorno, gestori fuori dal controllo della Corte dei Conti

La Cassazione, con un’ordinanza delle Sezioni Unite, ha stabilito che i gestori delle strutture ricettive, ai fini dell’imposta di soggiorno, non possono essere chiamati a rispondere di danno erariale davanti alla Corte dei Conti. La decisione si fonda sulla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta, introdotta dal Dl 34/2020 ed estesa anche ai fatti precedenti da una successiva disposizione interpretativa. Secondo l’articolo, questa evoluzione normativa modifica il rapporto tra gestore e comune, che assume natura tributaria. Il gestore risponde personalmente degli obblighi di pagamento dell’imposta, anche se il turista non versa il tributo. Di conseguenza, viene esclusa la qualifica di agente contabile e, con essa, la possibilità di contestare la responsabilità contabile. L’articolo evidenzia che la Cassazione conferma un precedente orientamento e nega la giurisdizione della Corte dei Conti nelle controversie relative a tali obblighi. Il testo non specifica ulteriori effetti pratici della decisione oltre a quelli espressamente richiamati.

Punti chiave

  • La Cassazione esclude la giurisdizione della Corte dei Conti per le contestazioni relative all’imposta di soggiorno nei confronti dei gestori delle strutture ricettive.
  • Il Dl 34/2020 qualifica il gestore come responsabile d’imposta.
  • Una disposizione interpretativa estende tale qualifica anche ai fatti precedenti alla riforma del 2020.
  • Il rapporto tra comune e gestore è qualificato dall’articolo come di natura tributaria.
  • La qualifica di responsabile d’imposta esclude quella di agente contabile e la responsabilità per danno erariale.
  • Il gestore è tenuto al pagamento dell’imposta anche se il turista non effettua il versamento.

Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo

  • Articolo 180 del Dl 34/2020.
  • Articolo 5 quinquies del Dl 146/2021.
  • Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 22020.
  • Cassazione, ordinanza n. 1527/2026.

Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.

 

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imposta-soggiorno-gestori-fuori-controllo-corte-conti-AIBHrzwD