Decadenza dall’accertamento IMU e perfezionamento della notifica

Non rileva il momento in cui il destinatario riceve l’atto.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 27303 del 20 ottobre 2026, ha ribadito che, ai fini del rispetto del termine decadenziale previsto per l’accertamento dei tributi locali, rileva la data in cui l’ente impositore pone in essere gli adempimenti necessari alla notificazione dell’atto, e non quella in cui il contribuente ne acquisisce effettiva conoscenza.

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’omesso versamento dell’IMU per l’anno 2012, consegnato al servizio postale il 29 dicembre 2017 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2018.

Il contribuente impugnava l’atto, eccependo l’intervenuta decadenza del Comune dal potere di accertamento, in quanto la notificazione si era perfezionata nei suoi confronti oltre il termine del 31 dicembre 2017.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale confermava tale decisione, ritenendo che, in considerazione della natura recettizia dell’avviso di accertamento, la produzione dei suoi effetti presupponesse la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

Avverso tale pronuncia, il Comune proponeva ricorso per cassazione, contestando l’erronea individuazione del momento rilevante ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso dell’ente locale, richiamando l’articolo 1, comma 161, della legge n. 296/2006, secondo cui gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

La disposizione individua espressamente un termine di decadenza, il cui rispetto condiziona la legittimità dell’esercizio del potere impositivo da parte dell’ente locale.

La Corte precisa, pertanto, che occorre distinguere tra decadenza dal potere di accertamento e prescrizione del credito tributario.

La prima attiene al tempestivo esercizio del potere impositivo e deve essere verificata con riferimento al compimento degli adempimenti necessari alla notificazione del primo atto impositivo.

La seconda riguarda, invece, l’estinzione del diritto di credito per effetto dell’inerzia del titolare, successivamente all’accertamento e alla liquidazione della pretesa tributaria.

In applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ai fini della decadenza assume rilievo la data in cui l’ente impositore consegna l’atto al servizio postale per la notificazione, purché siano stati regolarmente compiuti gli adempimenti prescritti dalla legge.

Non rileva, pertanto, il successivo momento in cui il destinatario riceve l’atto o ne acquisisce conoscenza, trattandosi di circostanza che attiene al perfezionamento della notificazione nei confronti del contribuente.

La Cassazione censura, dunque, la decisione impugnata per avere applicato alla fattispecie il principio relativo alla natura recettizia dell’atto e alla necessità della sua conoscenza da parte del destinatario, confondendo tale profilo con quello della tempestività dell’esercizio del potere accertativo.

Nel caso di specie, la consegna dell’avviso al servizio postale in data 29 dicembre 2017, antecedente alla scadenza del 31 dicembre 2017, consente di ritenere rispettato il termine decadenziale, ferma restando la regolarità degli adempimenti notificatori.

In conclusione, la pronuncia conferma che, ai fini della decadenza dall’accertamento IMU, il termine deve considerarsi rispettato quando l’ente impositore abbia tempestivamente avviato la procedura di notificazione, senza che assuma rilievo decisivo la data, eventualmente successiva, di ricezione dell’atto da parte del contribuente.

 

Fonti e riferimenti:

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/accertamento-imu-rileva-data-cui-comune-avvia-l-iter-la-notifica-AJN0gfsB?cmpid=nl_ntFisco

 

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