In breve
Il termine di adeguamento alle Linee guida del Garante sui tracking pixel è il 29 ottobre 2026. Non si tratta di eliminare indiscriminatamente i pixel o di chiedere nuovi consensi a tutti, ma di verificare come sono raccolti i dati, quali scelte sono offerte ai destinatari e se le impostazioni della piattaforma rispettano davvero quelle scelte.
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1. Un solo consenso per newsletter e tracciamento? È possibile, a certe condizioni
Per misurare individualmente le aperture delle email allo scopo di ottimizzare campagne promozionali, il Garante richiede di regola un consenso preventivo. Ammette però, in linea di principio, che il consenso ai tracking pixel sia ricompreso in quello generale per ricevere comunicazioni promozionali. Non sono quindi obbligatorie due caselle distinte nel modulo di iscrizione.
Questa semplificazione richiede che l’utente riceva informazioni chiare e che la richiesta sia neutra, priva di forzature. Soprattutto, dopo l’iscrizione deve poter revocare il solo tracciamento e continuare a ricevere le comunicazioni.
Un modulo con due consensi separati offre una scelta più granulare fin dall’inizio, ma non è imposto dalle Linee guida per questa specifica fattispecie. Il consenso unico, a sua volta, non copre automaticamente ulteriori finalità di profilazione non adeguatamente comprese nella richiesta.
2. Vecchi iscritti: non sempre serve raccogliere nuovi consensi
Per le comunicazioni commerciali con pixel già in corso, basate sul consenso o su un altro valido presupposto giuridico, il Garante prevede un regime transitorio. L’organizzazione può integrare l’informativa al primo invio utile o al primo momento appropriato e deve rendere disponibile una revoca semplice, anche limitata al tracciamento.
Attenzione alla differenza: avere una lista di indirizzi raccolti anni fa non significa che anche il trattamento con pixel fosse già in corso. La disciplina transitoria non autorizza nuovi tracciamenti senza il consenso necessario e non sana eventuali trattamenti precedentemente illeciti.
3. Revoca granulare: conta quello che il sistema fa davvero
Chi ha aderito alla newsletter promozionale deve poter scegliere se interrompere tutte le comunicazioni oppure mantenerle senza tracciamento individuale. La revoca non può tradursi semplicemente nella scomparsa del dato da un cruscotto se, dietro le quinte, il sistema continua a misurare il comportamento della persona.
Sono possibili statistiche aggregate sulle aperture senza consenso specifico quando ricorrono le condizioni indicate dal Garante e il sistema impedisce misurazioni personalizzate mediante un’effettiva anonimizzazione. Un report che mostra soltanto percentuali non dimostra da solo che l’intero trattamento sia anonimo: occorre capire come sono generati gli eventi di apertura, quali identificativi e dati tecnici vengono trattati e se restano nei log.
L’anonimizzazione successiva non è esclusa in assoluto, ma deve essere valutata nel processo effettivo, senza confonderla con la semplice pseudonimizzazione.
4. Centro preferenze: utile, ma non è un certificato di conformità
Il Garante suggerisce modalità riconoscibili e semplici, come un link nel piè di pagina delle email che conduca a un’area di gestione delle preferenze. Non impone però uno specifico software o prodotto chiamato “Centro preferenze”.
Il titolare deve poter dimostrare che le scelte sono registrate e rispettate nelle successive comunicazioni e che la piattaforma è configurata in modo coerente. Una dichiarazione commerciale del fornitore non sostituisce la verifica di consensi, impostazioni, dati raccolti, tempi di conservazione e modalità di revoca.
Le comunicazioni istituzionali o di servizio possono seguire regole differenti dalle newsletter promozionali. Il Garante riconosce deroghe specifiche, ad esempio per sicurezza, statistiche realmente anonime e alcune comunicazioni dovute o utili alla tutela del destinatario. L’applicabilità va valutata caso per caso: non basta qualificare genericamente un’email come “di servizio”.
Che cosa verificare entro il 29 ottobre
Prima di intervenire sui moduli, è utile chiedere al fornitore se il pixel sia attivo, se la misurazione sia individuale, come venga registrata la revoca e quali dati rimangano nei log. Su questa base, il titolare può aggiornare informative e consensi, valutare il regime dei contatti storici e verificare le funzionalità disponibili.
Se non è possibile accertare le condizioni per proseguire il tracciamento individuale, una misura prudenziale è disattivare quella funzione, mantenendo dove possibile l’invio delle comunicazioni e le statistiche effettivamente anonime. Non è necessario sospendere automaticamente le newsletter.
La scadenza del 29 ottobre è dunque soprattutto un’occasione per porre la domanda giusta al fornitore: non «la piattaforma è conforme?», ma «come gestisce concretamente il tracciamento e le scelte degli utenti?».
LINK A PRECEDENTE ARTICOLO iSimply sul tema:
https://www.isimply.it/news/tracking-pixel-email-linee-guida-garante-privacy/
Fonti e riferimenti
- Linee guida del Garante, provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, paragrafi 4–6
- Vademecum del Garante del 5 ottobre 2026
- L’approfondimento iSimply dell’11 maggio 2026
Nota di trasparenza
Questo contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato revisionato dalla redazione iSimply, che ne assume la responsabilità editoriale.
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