In breve
Pompiano ha approvato il nuovo regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 20 ottobre 2026. Formigine ha approvato all’unanimità, nella seduta del 29 ottobre, un aggiornamento diretto ad adeguare gli strumenti tecnologici ai più recenti standard europei sulla protezione dei dati. L’adozione formale deve essere seguita da un controllo su dispositivi, finalità e basi giuridiche, angoli di ripresa, tempi di conservazione, informative, ruoli, accessi, log e rapporti con i fornitori. Va inoltre verificata la necessità della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e, ove richiesta, la sua validità e il suo aggiornamento.
Due aggiornamenti, una stessa prova di attuazione
Il Comune di Pompiano ha approvato il Regolamento per l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza con la deliberazione consiliare n. 25 del 20 ottobre 2026. Sono disponibili sia la deliberazione sia l’allegato di 24 articoli. L’atto dà conto del parere favorevole del Responsabile della protezione dei dati (DPO) e demanda al Comandante del Corpo intercomunale di Polizia locale gli ulteriori atti necessari all’attuazione.
Il testo disciplina un sistema articolato: telecamere fisse, lettura targhe, dispositivi mobili, fototrappole, dashcam e bodycam. Prevede, tra l’altro, informative prima dell’area ripresa, aggiornamento della valutazione d’impatto in caso di implementazioni o modifiche significative, profili di accesso differenziati, credenziali personali, tracciamento degli accessi e cancellazione automatica allo scadere del periodo previsto.
A Formigine il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, nella seduta del 29 ottobre, l’aggiornamento del regolamento sulla videosorveglianza urbana. Il comunicato ufficiale collega la decisione all’adeguamento degli strumenti tecnologici ai più recenti standard europei sulla protezione dei dati.
Le due decisioni rendono attuale lo stesso compito organizzativo: tradurre la regola adottata in configurazioni, responsabilità ed evidenze capaci di descrivere il sistema effettivamente in esercizio.
Il regolamento deve arrivare fino alla configurazione
Un regolamento di videosorveglianza comunale può definire principi, ruoli e limiti. Non può, da solo, dimostrare che ogni telecamera sia orientata in modo coerente con la finalità dichiarata, che la cancellazione automatica sia configurata correttamente o che un fornitore acceda soltanto quando necessario e con credenziali tracciabili.
Il passaggio decisivo è tradurre ogni disposizione in evidenze verificabili. Come modello operativo, un inventario può associare a ciascun dispositivo posizione, tipologia, finalità, base giuridica, campo di ripresa, eventuali mascherature, tempo di conservazione e soggetti abilitati. Questi elementi possono anche essere distribuiti tra più documenti, purché l’insieme delle evidenze consenta una ricostruzione coerente del sistema. Nomine interne e contratti con i responsabili del trattamento devono corrispondere ai servizi realmente svolti; informative, registro dei trattamenti e, quando richiesta, valutazione d’impatto devono risultare allineati.
Anche i tempi di conservazione richiedono precisione. Il regolamento di Pompiano fissa un periodo non superiore a sette giorni, salvo esigenze speciali documentate. Il Garante ricorda però che, in generale, le immagini non possono essere conservate più a lungo del necessario e che il titolare deve motivare la durata in base a contesto, finalità e rischio. Il limite legale dei sette giorni riguarda specificamente i sistemi comunali usati in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, fatte salve speciali esigenze. Non è quindi corretto trasformare i sette giorni in una durata automatica e indistinta per ogni trattamento video dell’ente.
La lezione del Garante: un documento generico non basta
Il provvedimento del Garante del 23 settembre 2026 sul Comune di Arvier mostra il rischio di fermarsi alla carta. L’Autorità ha ritenuto inidonea una valutazione d’impatto che trattava la videosorveglianza in modo generico, senza descrivere puntualmente dispositivi, caratteristiche tecniche, sistemi di salvataggio, finalità, basi giuridiche, angoli di visuale, alternative meno invasive e misure di gestione dei rischi.
Quel provvedimento non va sovrapposto ai Comuni che hanno appena aggiornato i propri regolamenti. Offre però una controprova utile: l’esistenza di un atto, di una voce nel registro o di una DPIA non dimostra da sola che la valutazione sia concreta e aggiornata. Il Garante ha ingiunto al Comune di effettuare una ricognizione delle telecamere, definire finalità e basi giuridiche, verificare angoli di ripresa e mascherature, svolgere una DPIA valida e riformulare le informative.
Per un ente che adotta un nuovo regolamento, questa sequenza può diventare un programma di attuazione. La domanda non è soltanto se i documenti esistono, ma se descrivono il sistema che sta funzionando oggi.
Dall’atto alle evidenze: quattro verifiche
Il perimetro viene per primo. Telecamere fisse, sistemi di lettura automatica delle targhe (OCR), dispositivi mobili, fototrappole, bodycam e dashcam non sono intercambiabili: cambiano contesto, finalità, persone riprese e rischi. Ogni tipologia deve comparire negli atti e nelle valutazioni pertinenti, senza categorie ombrello che nascondano trattamenti diversi.
Poi va messa a confronto la regola con la configurazione. Tempi di conservazione, cancellazione, profili di accesso, log, cifratura e collegamenti con altre forze di polizia devono essere testati sul sistema. Nel regolamento di Pompiano, per esempio, i log di visualizzazione sono conservati per almeno sei mesi e quelli relativi all’accesso amministrativo agli apparati per dodici mesi: sono parametri distinti dalle immagini e richiedono controlli distinti.
Ruoli e fornitori richiedono una qualificazione trattamento per trattamento. Il Comune può operare come titolare autonomo; nei sistemi condivisi occorre verificare se i soggetti determinino congiuntamente finalità e mezzi, configurando una contitolarità, oppure agiscano come titolari autonomi per le rispettive finalità. Un fornitore è responsabile ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) solo quando tratta dati per conto del titolare e sulla base di istruzioni documentate. Autorizzazioni, formazione e accessi devono riflettere i compiti effettivi. Il DPO consiglia e sorveglia, ma non sostituisce le decisioni dei titolari né la gestione operativa del sistema.
Infine c’è la dimensione pubblica. I cartelli devono essere collocati prima dell’area sorvegliata e rinviare a un’informativa completa facilmente reperibile. Se il regolamento cambia ma sito, cartelli e informative restano alla versione precedente, il cittadino vede un sistema diverso da quello deliberato. La pubblicazione del testo aggiornato è quindi parte della coerenza complessiva, non un dettaglio redazionale.
Dall’approvazione alla prova
Le recenti decisioni di Pompiano e Formigine riportano in primo piano la verifica di attuazione. L’approvazione consiliare è un punto di partenza utile; il passaggio successivo consiste nel confrontare regole, DPIA, informative, contratti e configurazioni del sistema in esercizio.
La conformità, però, si vede nelle corrispondenze: tra finalità e riprese, tra durata dichiarata e cancellazione effettiva, tra ruoli e credenziali, tra nuove tecnologie e DPIA, tra testo approvato e informazioni pubblicate. È qui che un regolamento smette di essere soltanto un documento e diventa governo del sistema.
Firma
Redazione iSimply
Avvertenza. Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione giuridica, organizzativa e tecnica del singolo ente né le indicazioni delle autorità competenti.
Fonti e riferimenti
- Comune di Pompiano — approvazione del regolamento
- Comune di Pompiano — deliberazione n. 25/2026
- Comune di Pompiano — Allegato A, regolamento videosorveglianza
- Comune di Formigine — comunicato del Consiglio comunale
- Garante per la protezione dei dati personali — FAQ Videosorveglianza
- Garante per la protezione dei dati personali — provvedimento 23 settembre 2026, doc. web n. 10304881
- EDPB — Linee guida 3/2019 sui dispositivi video, versione finale
- iSimply — Provvedimento del Garante su videosorveglianza e lettura targhe
Nota di trasparenza
Questo contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato revisionato dalla redazione iSimply, che ne assume la responsabilità editoriale.
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