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Comunicazione in merito alla possibilità per i lavoratori di consegnare al datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19 (D.L. 127/2021)
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il D.L. 127/2021, recentemente convertito con la Legge 165/2021, ha introdotto la facoltà per i lavoratori di consegnare al datore di lavoro la copia della propria certificazione verde COVID-19 e ha disposto che i lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Tale innovazione comporta, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, una serie di adempimenti conseguenti che si aggiungono a quanto già messo finora in atto per la verifica dei certificati verdi, che nel probabile caso in cui non tutti i dipendenti optino per la consegna del green pass il datore di lavoro dovrà continuare ad effettuare.

Le misure tecniche e organizzative che il datore di lavoro deve implementare sono in sintesi le seguenti:

  1. inserimento del nuovo trattamento nell'apposito registro, con conseguente analisi dei rischi;
  2. definizione e implementazione di misure tecniche adeguate alla conservazione dei certificati verdi, classificati come "dati sensibili"  (es. se la conservazione è cartacea, in armadi chiusi a chiave con accesso controllato, se la conservazione è digitale in directory crittografate);
  3. predisposizione e consegna di nuove istruzioni operative per gli addetti al controllo in linea con le modifiche introdotte al processo di verifica;
  4. predisposizione e distribuzione di una nuova informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 adeguata alle modifiche tecniche e organizzative introdotte, con particolare riferimento alle base giuridica, alle finalità, alle modalità e ai tempi di conservazione dei certificati.

Si sottolinea che le nuove misure tecniche e organizzative predisposte devono essere in grado di limitare il controllo ai soli lavoratori che non hanno consegnato la copia del certificato verde.

In questo modo però si generanno di fatto quattro categorie ben distinte di lavoratori che necessitano di trattamenti diversi con strumenti differenti in ordine ai controlli in azienda:

  • lavoratori ordinari da sottoporre quotidianamente al controllo;
  • lavoratori esterni che devono essere controllati ad ogni ingresso;
  • lavoratori esentati dai controlli perché hanno chiesto ed ottenuto di consegnare il green pass all’azienda;
  • lavoratori esentati dai controlli in quanto esentati dalla campagna vaccinale.

Tali misure, quindi, devono essere in grado di garantire la riservatezza:

  • dei dati relativi alla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione);
  • delle scelte compiute da ciascuno in ordine alla profilassi vaccinale.

A questo proposito, in particolare, dal dato relativo alla scadenza della certificazione può agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass.

È perciò necessario che le modalità di verifica che vengono attuate siano adatte a garantire la necessaria riservatezza al fine di evitare che in base alla modalità di controllo applicato al lavoratore si possa evincere il presupposto di rilascio della stessa (tampone, guarigione, vaccinazione).

Corre l’obbligo di segnalare che il Garante per la Protezione dei dati personali, su questo tema, ha evidenziato non poche criticità in merito al D.L., con riferimento alla possibilità introdotta per i lavoratori di consegnare al datore di lavoro la copia della propria certificazione verde COVID-19; a tal proposito si rimanda alle considerazioni che il Garante ha espresso nella “Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per tutta la durata della validità del certificato” - disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717878
 
Preme infine consigliare, nel caso si intenda optare per questa possibilità, di valutare con molta attenzione le misure tecniche e organizzative da adottare.

Per ulteriore approfondimento si allega anche il seguente link all’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore:
https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEpIVW1

 

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