Pubblicazione online di atti edilizi — quando il Comune deve pubblicare, quando può farlo e cosa non può mai diffondere

Pubblicazione online di atti edilizi

La pubblicazione online di atti edilizi è oggi una delle aree a maggior rischio per gli uffici tecnici comunali. Permessi di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, ordinanze di sospensione lavori e di demolizione contengono dati personali — nominativi, dati anagrafici, riferimenti catastali, indirizzi puntuali, talvolta dati relativi alla salute — la cui diffusione non è mai libera. Ogni pubblicazione richiede un fondamento normativo specifico, una finalità chiara, una durata limitata e un perimetro di dati minimizzato.

Abbiamo predisposto un approfondimento tecnico dedicato. Prima di rinviare al documento allegato, condividiamo tre situazioni operative ricorrenti che illustrano la natura concreta del rischio e l’orientamento del Garante.

Caso 1. La SCIA pubblicata integralmente sul sito istituzionale

Un ufficio tecnico riceve una SCIA per ristrutturazione edilizia. L’atto viene caricato integralmente, con nome del committente, indirizzo, dati catastali, relazione asseverata del progettista, nella sezione “Albo pretorio” del sito. La prassi è ritenuta corretta perché analoga a quella seguita per il permesso di costruire. Il Garante è di diverso avviso: con i pareri del 10 agosto 2017 (doc. web 6969290) e del 3 gennaio 2019 (doc. web 9080951) ha chiarito che alle SCIA e alle CILA non si applica il regime di pubblicità previsto dall’art. 20, comma 6, del D.P.R. 380/2001 per il permesso di costruire. Pubblicare integralmente questi titoli espone l’ente a violazioni del GDPR.

Caso 2. L’ordinanza di demolizione pubblicata in chiaro

Un Comune pubblica all’albo pretorio online l’ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato senza titolo. L’ordinanza riporta nominativi, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del destinatario e dei familiari, dati catastali, indicazioni sul procedimento penale connesso. L’atto resta visibile anche oltre i quindici giorni e viene indicizzato dai motori di ricerca. È esattamente la condotta sanzionata dal Garante nei provvedimenti n. 384 del 21 settembre 2017 (Orta Nova), n. 139 del 9 luglio 2020 (Baronissi), n. 91 dell’11 marzo 2021 (San Marco in Lamis) e n. 254 del 24 giugno 2021 (Fisciano). La pubblicazione richiesta dall’art. 31, comma 7, del D.P.R. 380/2001 va centrata sugli elementi oggettivi dell’abuso, non sul soggetto.

Caso 3. La pubblicazione automatica in due sezioni del sito

Il software gestionale del Comune pubblica automaticamente ogni atto sia nella sezione “Albo pretorio” sia in “Amministrazione trasparente”. La configurazione è considerata neutra dal punto di vista organizzativo, ma le due sezioni rispondono a finalità diverse: l’albo pretorio assicura la pubblicità legale per quindici giorni, mentre la sezione Amministrazione trasparente attua gli obblighi del D.Lgs. 33/2013 e richiede una specifica base normativa per ciascuna tipologia di atto. Con il provvedimento n. 133 del 13 marzo 2025 (Comune di Roccaraso, doc. web 10127776) il Garante ha sanzionato proprio questo automatismo. Analoghe indicazioni nei provvedimenti n. 612 del 17 ottobre 2024 (doc. web 10073751) e n. 768 del 12 dicembre 2024 (doc. web 10102355).

Cosa contiene l’approfondimento allegato

Per supportare l’operatività quotidiana abbiamo predisposto un documento tecnico che fornisce risposte operative ai casi che gli uffici incontrano con maggiore frequenza:

  • matrice operativa per ciascuna tipologia di atto edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, autorizzazione paesaggistica, ordinanze);
  • distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso documentale ex L. 241/1990;
  • criteri di oscuramento dei dati di terzi e delle categorie particolari;
  • aggiornamento sulle novità del Salva Casa (D.L. 69/2024 conv. L. 105/2024) e sul nuovo art. 36-bis del D.P.R. 380/2001;
  • rassegna dei provvedimenti del Garante più rilevanti (2014-2025);
  • specificità per il Piemonte (L.R. 25/2024) e la Valle d’Aosta (L.R. 17/2025);
  • checklist di autovalutazione per uffici tecnici, segreterie e RPCT.

Il documento è pensato per essere usato come riferimento operativo nella gestione quotidiana delle pubblicazioni edilizie e per orientare la revisione di procedure interne, regolamenti comunali e configurazioni delle piattaforme di pubblicazione.

Per chiarimenti, supporto nella predisposizione della matrice delle pubblicazioni edilizie, revisione delle procedure di albo pretorio online o definizione dei criteri di oscuramento, restiamo a disposizione all’indirizzo info@isimply.it o al numero 0125 1899500.

Cordiali saluti,

Enrico Capirone Presidente — iSimply srl

 

Allegato: Pubblicazione online nel settore edilizio — Trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali negli atti edilizi (PDF)

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