TRIBUTI: rassegna stampa N° 7/2025
Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI
Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso
Cari custodi Responsabili dei tributi comunali, benvenuti al settimo numero della Newsletter Tributi del 2025.
Anche questo mese proseguiamo insieme il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.
Partiamo da un caso concerto: come ci dobbiamo comportare in caso di fallimento? Per gli avvisi ante fallimento bisogna insinuarsi nel passivo mentre per le differenze post apertura è necessario aspettare che il Curatore versi gli importi dovuti al termine della procedura.
Per quanto riguarda i temi della rassegna stampa di questo mese tratteremo l’esclusione della possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dalla norma nei casi in cui l’abitazione del coniuge superstite sia stata di proprietà anche di terzi.
Troveremo due articoli che evidenziano l’obbligo della presentazione della dichiarazione Imu, ai fini di godere delle agevolazioni previste dalla norma, nei casi di immobili occupati abusivamente e nei casi degli immobili merce.
Ci soffermeremo sul bonus rifiuti, sulla sua applicazione alla bollettazione e sugli orientamenti in merito al suo riconoscimento.
Affronteremo una recente ordinanza della Cassazione che consolida l’orientamento sull’applicazione Cup per i viadotti autostradali.
Analizzeremo la sentenza della Cassazione nella parte dove, negando il favor rei, viene ribadita la validità del nuovo sistema sanzionatorio a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 come stabilito dall’articolo 5 del Dlgs 87/2024.
Vedremo che in tema di fallimento il regime di sospensione del pagamento Imu è eccezionale e non si può replicare alle altre procedure concorsuali se non alla liquidazione coatta amministrativa.
E ancora una sentenza di Cassazione che ritiene che la mancata indicazione degli estremi catastali all’interno di un provvedimento di accertamento non è sufficiente per invalidare l’atto e un’altra che chiarisce che i fondi comuni di investimento sono privi di un’autonoma soggettività giuridica e pertanto la società di gestione del risparmio risulta essere il soggetto passivo ai fini Imu
Non da ultimo, un interessante articolo riguardante l’istituzione di una Commissione consultiva per la definizione delle linee guida in materia di affidamento, gestione e remunerazione dei servizi in materia di accertamento, riscossione e supporto agli stessi.
Chiudiamo con un concetto che riassume bene il senso del nostro lavoro: presidio. Essere responsabili dei tributi oggi significa presidiare con attenzione ogni norma, ogni scadenza, ogni sentenza. Ma anche ascoltare, interpretare, guidare. Questa newsletter vuole essere uno strumento per farlo meglio, ogni mese.
Con stima e fiducia in un domani più equo,
Paolo Finotto
PROBLEMATICA/QUESITO
Il Comune ha mandato alla Società che rappresento gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2021 al 2024.
La società è stata dichiarata fallita il 28 giugno 2023 e la procedura non è ancora conclusa.
Il Comune ha operato correttamente?
Soluzione:
Il Comune doveva calcolare gli avvisi per gli anni 2021, 2022 e per 6 mesi del 2023 (comprensivi di sanzioni e interessi) e insinuarsi nel passivo della procedura fallimentare. Dal momento che la procedura non risulta ancora chiusa è necessario verificare se è ancora possibile l’insinuazione tardiva.
Nulla poteva richiedere alla Società per i restanti 6 mesi del 2023 e per le annualità successive in quanto è prevista la sospensiva per il periodo fallimentare ed al termine è obbligo del curatore versare l’imposta dovuta per il periodo del fallimento entro 3 mesi dalla vendita degli immobili.
RASSEGNA STAMPA
3 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU dovuta dal coniuge superstite escluso in presenza di terzi proprietari
Nel caso di spettanza del diritto di abitazione ex art. 540, secondo comma, cod. civ., l’IMU deve essere interamente assolta dal coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius.
Lo scopo dell’art. 540, secondo comma, cod. civ. è di tutelare il coniuge superstite e la stabilità della famiglia, anche in proiezione e, quindi, anche in presenza della morte dell’altro coniuge, per cui l’unica condizione richiesta perché operi la riserva del diritto reale di godimento in parola è la esistenza di un rapporto di coniugio e di effettiva convivenza al momento dell’apertura della successione, non rilevando in alcun modo la circostanza che il coniuge superstite sia il primo o il secondo, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, in favore del coniuge superstite, non è configurabile ogni volta che l’immobile sia in comunione con terzi. Infatti, la norma prevede che esso sia configurabile solo quando l’abitazione familiare sia di proprietà esclusiva del de cuius ovvero in comunione tra questi ed il suo coniuge superstite. Per cui, nel caso di comunione della casa con un terzo non è realizzabile l’intento del nostro legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43687969
3 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Per le fiere si applica il cup e non il canone mercatale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha pronunciato la sentenza 477/2025 sul ricorso proposto da una associazione di ambulanti sardi al fine di ottenere l’annullamento delle richieste di pagamento CUP e TARI richieste in occasione di una sagra annuale. Secondo il ricorrente, gli importi dovevano essere riveduti assumendo a riferimento le tariffe del canone mercatale.
Il collegio giudicante è però di diverso avviso non ritenendo applicabile il canone del mercato alle fiere bensì il canone unico.
“Tale tariffa, infatti, stabilita per l’occupazione delle aree e degli spazi specificamente destinati a mercati non è applicabile al caso di specie, in quanto la sagra in questione non è riconducibile ad un semplice “mercato”, ma si estrinseca in una manifestazione religiosa e civile caratterizzata da un afflusso di persone, e da problematiche organizzative e gestionali di certo non paragonabili a quelle di un mercato comunale o cittadino periodico. Ciò anche in relazione ai costi e agli oneri ricadenti sull’Amministrazione locale. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non sussistono i presupposti per l’applicazione del c.d. “canone mercatale”, trattandosi di fattispecie non assimilabile ai fini della determinazione dell’entità del canone al cui pagamento è subordinata la concessione dell’occupazione di suolo pubblico.”
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43687997
3 giugno 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu, l’esenzione per gli immobili occupati passa dalla dichiarazione
Devono presentare il modello entro il 30 giugno i contribuenti che nel 2024 hanno acquisito immobili o registrato variazioni. Invio telematico, sanzioni ridotte in caso di ravvedimento entro 90 giorni
Entro il 30 giugno 2025 scade il termine per l’invio della dichiarazione Imu. In linea generale va ricordato che gli interessati all’adempimento sono i contribuenti per i quali nel precedente periodo d’imposta, nel caso in esame il 2024, ha avuto inizio il possesso degli immobili o per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Con il Dm 24 aprile 2024 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 112 del 15 maggio 2024), è stato approvato il modello di dichiarazione Imu/Impi nonché il modello di dichiarazione Imu Enc, con le relative istruzioni, da utilizzare per dichiarazioni da presentare dal 2024 (salvo il Friuli Venezia Giulia che utilizza ancora i modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 (per Imu/Impi) e del 4 maggio 2023 (per Imu/Enc), e non quelli adottati successivamente.
Va ricordato che, probabilmente, dal 2026 la dichiarazione Imu sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica. Lo schema di decreto legislativo di riforma dei tributi locali (approvato venerdì 9 maggio in prima lettura in Consiglio dei ministri) si propone di mettere fine alle prassi locali volte a imporre l’obbligo dichiarativo anche nei casi in cui, secondo l’orientamento del dipartimento delle Finanze, tale obbligo non è previsto.
Gli immobili occupati abusivamente
Tra le esenzioni Imu per le quali scatta l’obbligo dichiarativo, vi anche quella per gli immobili non utilizzabili né disponibili (articolo 1, comma 759, lettera g-bis della legge 160 del 2019), alla quale è dedicata un’apposita sezione all’interno del Quadro A del modello dichiarativo Imu.
In particolare, tale disposizione prevede che sono esenti «gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche, (…) il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione».
L’aspetto peculiare che caratterizza tale fattispecie agevolativa è quello della obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione che deve avvenire esclusivamente secondo modalità telematiche e non cartaceo. In sostanza il contribuente è tenuto ad adempiere a tale onere dichiarativo per comunicare non solo il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, ma anche la cessazione del medesimo diritto.
L’obbligo di presentazione
Quando il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria Imu “scatta” l’obbligo della presentazione della dichiarazione Imu. Come indicato nelle istruzioni allegate al modello Imu i casi più frequenti riguardano, per esempio:
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- l’area è divenuta edificabile;
- per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap;
- l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’Imu;
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge come, ad esempio, l’usufrutto legale dei genitori.
Va evidenziato che la presentazione della dichiarazione Imu ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione Imu può anche essere presentata:
1) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
2) per via telematica, tramite un intermediario abilitato;
3) consegnando una copia cartacea presso il comune competente.
L’omessa presentazione
Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione Imu , dovrebbe essere possibile ravvedere tale omissione nel termine di 90 giorni. In particolare, il ravvedimento si dovrebbe perfezionare effettuando, entro 90 giorni dalla scadenza, il pagamento della sanzione ridotta. Va ricordato che con il Dlgs 87/2024 (decreto Sanzioni) sono state apportate notevoli novità in materia di sanzioni tributarie che modificano anche l’istituto del ravvedimento operoso, le cui nuove regole sono applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
L’articolo 7 del Dlgs 472/97 al comma 4-bis (modificato dall’articolo 3 comma 1, lettera d del Dlgs 87/2024) dispone che, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo. L’articolo 13 del Dlgs 472/1997, nella versione modificata, all’articolo 2-bis, prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
10 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Prova della notifica postale a carico del contribuente. Sufficiente la data della busta di spedizione
In tema di notificazioni a mezzo posta,(Cassazione n. 13348/2025) il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 4891 del 11/03/2015).
In particolare, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine decorre dalla notifica dell’atto impositivo, la quale, nell’ipotesi in cui abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007; conf. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10136 del 09/05/2014).
Invero, premesso che grava sull’appellante l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte, tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell’ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell’atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell’atto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23026 del 26/10/2006).
Nessuna violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio è configurabile, se solo si consideri che nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10209 del 27/04/2018).
10 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IMU dovuta in caso di fallimento. Il regime di sospensione del pagamento è eccezionale
Con l’ordinanza in commento, la Corte dei Conti n.14026/2025 conferma il seguente principio di diritto: “la disciplina dell’art. 10 d.lgs. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero “estensiva” all’amministrazione straordinaria anche allorquando abbia finalità liquidatoria”.
La questione posta attiene all’accertamento se la disposizione dettata dall’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile ratione temporis) sia applicabile anche alle procedure di amministrazione straordinaria che si svolgono ai sensi del (allora vigente) d.lgs. n. 270 del 1999, quando il programma di liquidazione non preveda la continuità aziendale, in forza dell’articolo 36 che opera un rinvio alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.
La soluzione del caso è collegata alla natura della norma ovvero se sia configurabile come norma di agevolazione: affinché una norma possa ascriversi tra quelle agevolatrici non occorre che stabilisca una totale esenzione dal tributo ma appare sufficiente che, come nel caso in esame, detti un regime speciale che esenta il contribuente dal pagamento di interessi e sanzioni o prevede tempi e modi di pagamento differenti da quelli ordinari.
L’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 è connotato, invero da una chiara funzione agevolativa, prevedendo, per i contribuenti sottoposti a fallimento ovvero a liquidazione coatta amministrativa, un regime più favorevole, in punto di (più elastico) periodo d’imposta del tributo e di esclusione della debenza di sanzioni ed interessi, elemento questo che evidenzia la natura “eccezionale” della norma. D’altra parte, al di là delle indubbie “affinità”, sotto il profilo tecnico liquidatorio, fra procedure, trattasi pur sempre di procedure concorsuali “ontologicamente” diverse e con presupposti, finalità ed effetti non certo sovrapponibili.
10 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
IFEL bonus rifiuti. L’applicazione della nuova quota perequativa (ur3a) alla bollettazione TARI e TARI corrispettiva
La nota IFEL sul bonus sociale rifiuti fa il punto sulla modalità applicativa del bonus e della nuova componente UR 3, richiamando la comunicazione diffusa dal centro di assistenza SGATE.
In questa fase si è ancora in attesa che l’ARERA “adotti apposito provvedimento attuativo che disciplini, tra l’altro, le modalità applicative (ivi compreso l’accreditamento al Sistema SGAte) e le modalità di interscambio dei dati tra gli attori coinvolti (INPS, Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., Comuni e gestori del servizio rifiuti)”.
L’indicazione dei soggetti/nuclei familiari che potranno godere dell’agevolazione, infatti, dovrà pervenire nelle forme appropriate dall’INPS. Allo stato attuale, dunque, i Comuni sono tenuti a considerare, fin dall’anno 2025, l’obbligo di applicare il prelievo della nuova componente perequativa (UR3a), pari a 6 euro/utenza domestica e non domestica.
L’IFEL evidenzia come relativamente alle scadenze per l’emissione degli avvisi di pagamento, a legislazione vigente, ciascun Comune può decidere con regolamento il numero e la data di scadenza delle singole rate, purché l’ultima sia posta dopo il 1°dicembre (art. 13 comma 15-ter dl 201/2011), per provvedere all’eventuale conguaglio dei costi emersi con riferimento all’anno in corso. Pertanto, i Comuni potranno inserire la nuova componente UR3a all’interno della bolletta dell’anno 2025, nella rata che riterranno opportuna.
Appare altresì ammissibile che, a fronte di bollettazioni già effettuate e in assenza di esigenze di bollettazioni a conguaglio, il Comune decida l’acquisizione della quota 2025 con la bollettazione 2026 (ad esempio, in aggiunta alla prima rata 2026).
La redazione di SMART 24 segnala che, secondo la FAQ 12 CSEA, il riversamento delle componenti deve comunque avvenire sulla base della bollettazione emessa nell’anno di competenza, anche se sulla stessa non fosse stata inserita la componente perequativa. Il mancato incasso delle componenti espone l’ente a un anticipo di liquidità.
12 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Tari e omessa denuncia di variazione: cumulo giuridico non applicabile
Il cumulo giuridico dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 87/2024 sulla revisione del sistema sanzionatorio tributario non è applicabile agli enti locali anche in caso di omessa denuncia Tari, che si riflette sugli anni da accertare, a seguito del maggior tributo dovuto; è sostanzialmente quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13787/2025 che ha accolto il ricorso della concessionaria della riscossione.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto da una società concessionaria delle entrate per gli enti locali, ribaltando la sentenza dei giudici di prime cure; quest’ultimi, invece, avevano accolto il ricorso avverso un avviso di accertamento recante la rideterminazione della Tari, dovuta da una società, per l’anno 2015.
La Ctr nell’accogliere il ricorso ha rilevato, tra l’altro, che in relazione alla detenzione delle aree sottoposte a tassazione Tari non era stata presentata alcuna denuncia di variazione, così come del resto prescritto dallo stesso regolamento comunale, laddove il concessionario aveva dato conto dell’attività di verifica svolta sulla base della banca dati catastale, degli elaborati planimetrici e delle rilevazioni satellitari; quanto, poi, alla dedotta produzione di rifiuti speciali, rilevava, per un verso, che la contribuente (una società nel frattempo fallita) non aveva mai presentato una qualche dichiarazione relativa ai rifiuti speciali prodotti e, per il restante, che di detta produzione non era stato offerto adeguato riscontro probatorio.
Nel ricorrere in Cassazione la società rilevava, tra le diverse motivazioni, che la sanzione applicata aveva riguardo ad una sola annualità (il 2015) quando in realtà era stata destinataria di quattro avvisi di accertamento da parte della concessionaria che, contestualmente notificati, facevano riferimento alla Tarsu prima e alla Tari poi, dovute per gli anni dal 2010 al 2015; nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione il cumulo giuridico delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/1997.
La Cassazione, tuttavia, nell’esaminare il ricorso, concentra l’attenzione su quest’ultimo punto alla luce della riforma varata dal legislatore l’anno scorso con il Dlgs 87/2024, con riferimento al sistema sanzionatorio tributario. Osserva la Cassazione che l’istituto del cumulo giuridico, delineato dal Dlgs n. 472 del 1997, articolo 12, comma 5, troverebbe senz’altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali.
La Cassazione, tuttavia, rinvia il ricorso a un nuovo esame alla luce del fatto che il Dlgs 87/2024 in sostanza rende non più applicabile ai tributi locali l’istituto del cumulo giuridico. Ciò in quanto viene specificato che l’ipotesi di commissione di violazioni della stessa indole per più annualità non è una fattispecie autonoma di cumulo. La norma chiarisce che l’ipotesi prevista dal comma 5, dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997, rappresenta un aggravante delle fattispecie previste dai commi 1 e 2, dello stesso articolo 12 (concorso materiale formale, concorso formale, progressione). Tuttavia, poiché queste ultime fattispecie raramente riguardano i tributi locali, ne deriva che non potrà applicarsi agli stessi neppure l’ipotesi di cui al comma 5. La norma, inoltre, chiarisce che il cumulo giuridico non riguarda gli omessi versamenti. Ne deriva, come affermato anche dell’Ifel con la nota del 2 settembre 2024 che tale istituto non è più applicabile ai tributi locali.
16 giugno 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tari, la mancata indicazione estremi catastali non invalida l’avviso
Sì all’accertamento che contiene tutti gli elementi necessari per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell’imposizione
Nell’avviso di recupero della Tari non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo: l’avviso è valido anche senza tali indicazioni. È quanto affermato dall’ordinanza 15793/2025 della Cassazione che ha accolto le motivazioni di un Comune nei confronti di una società cooperativa oggetto di un accertamento.
Il contenzioso
I giudici tributari di primo grado avevano dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla società per l’annullamento dell’avviso di accertamento del 2016 emesso dall’ente locale al fine di procedere al recupero della Tari dovuta per l’anno di imposta 2013. La Ctr accoglieva il ricorso della società affermando, tra l’altro, che l’avviso impugnato non indicava in alcun modo gli estremi catastali ovvero topografici degli immobili sottoposti a tassazione, non consentendo, dunque, alla contribuente la loro individuazione (avuto particolare riguardo agli estremi catastali degli stessi) e, di conseguenza, impedendo la verifica della corretta applicazione dei parametri del tributo.
L’ente locale nel ricorso in Cassazione evidenzia che la disciplina della motivazione introdotta dal legislatore con l’articolo 1, comma 162, della legge 296/2006, oltre a non prevedere l’obbligo di indicare nell’avviso gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, medesimo, prevede che, se l’atto cui l’avviso si riferisce ai fini motivazionali è stato notificato o comunque è stato conosciuto dal contribuente, non vi è nessuna necessità di allegarlo.
Le indicazioni
La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso del Comune, evidenzia che in tema di Tarsu/Tari , la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa.
Nell’accogliere il ricorso del Comune osservano i giudici di legittimità che l’avviso di accertamento in esame, debitamente notificata alla società, conteneva tutti gli elementi necessari per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell’imposizione.
17 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Notifica perfezionata mediante irreperibilita’ temporanea art. 140 cpc
Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139 c.p.c. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di cd. irreperibilità temporanea – lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata» (ex plurimis, Cass. n. 6804/2021).
La Cassazione (Cassazione n 15443/2025) conferma la validità della relata di notifica della cartella di pagamento, in quanto attesta la constatazione della temporanea assenza del destinatario presso la sua abitazione, e la non esistenza o la non presenza delle persone che l’art. 139 c.p.c. considera idonee a ricevere l’atto (Cass. civ. 17.11.2000 n.14890, Cass. civ. 24.5.2005 n. 10924; Cass. civ. 9.8.1996 n. 7309), e, pertanto, l’impossibilità di consegna della cartella al destinatario medesimo, ovvero, in alternativa, a costoro, oltre che gli adempimenti del deposito in Comune del documento, l’affissione di questo alla porta dell’abitazione, e l’informativa raccomandata con avviso di ricevimento dell’esecuzione di dette formalità regole sussistenti per la irreperibilità relativa).
Si sottolinea che l’attività svolta dall’ufficiale notificatore è assistita da pubblica fede, con efficacia probatoria piena fino a querela di falso. Ai fini della validità della notifica, il compimento delle citate formalità deve risultare dalla relata redatta dall’agente notificatore ai sensi dell’art. 148 c.p.c.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43750451
17 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Negato il rimorso IMU in caso di annullamento della delibera di adozione del piano regolatore
Negato il rimborso dell’IMU in caso di annullamento della delibera di adozione del PRG. (Corte di Cassazione n. 14883/2025)
L’annullamento giurisdizionale della delibera di adozione del Piano Regolatore Generale e la sua caducazione non incidono ex se sulla qualificazione di edificabilità delle aree ai fini fiscali, sia in ragione della possibile riedizione del potere amministrativo, sia in quanto lo stesso avvio del procedimento di trasformazione urbanistica di un suolo comporta l’assoggettamento a un regime di valutazione che valorizza la vocazione edificatoria, indipendentemente dalla formalizzazione in uno strumento urbanistico, ancorché non operati (Sez. 5 – , Sentenza n. 14806 del 27/05/2024, Rv. 671430 – 01).
La Corte ha richiamato il seguente principio di diritto già espresso:
In tema di ICI e di IMU, l’annullamento della delibera di adozione ed approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo non ha diretta incidenza sulla qualificazione edificatoria delle aree ex agricole e non giustifica il rimborso dell’imposta versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte “ope iudicis” alla originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l’edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l’edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali e l’esistenza di qualsiasi elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (Sez. 5, Ordinanza n. 31174 del 21/10/2022, Rv. 666085 – 01), non potendo, sic et simpliciter, trovare applicazione il disposto di cui all’art. 2033 cod. civ. anche alla luce del dettato di cui all’ art. 59, comma 1, lett. f). d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Tale conclusione trova conferma specificatamente per l’ICI, nella formulazione dell’ art. 59 citato in tema di potestà regolamentare in tema di imposta comunale sugli immobili: orbene, fra le facoltà “discrezionalmente” rimesse ai singoli Comuni impositori nello specifico settore, è espressamente contemplata, alla lett. f) del primo comma, quella di prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree “successivamente divenute inedificabili”, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici.
Dunque, la regola è l’inammissibilità del rimborso del tributo relativamente alle aree divenute non più edificabili e, quindi, dell’insussistenza di un “diritto al rimborso” ma è rimessa alla libera discrezionalità dei Comuni la (semplice) facoltà di ammettere rimborsi, nei tempi ed alle condizioni indicati negli appositi regolamenti, per l’ICI versata.
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17 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
ARERA 240/2025/R/rif. Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’ARERA 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e dal DPCM 21 gennaio 2025.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità arera.it o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it entro il 20 giugno 2025.
Si segnalano i seguenti aspetti di rilievo:
- la prima condizione che consente a un nucleo familiare di accedere ai bonus sociali per disagio economico è quella di trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica, come misurata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il cui valore deve risultare entro la soglia massima prevista per l’accesso all’agevolazione (oggi pari, per tutti e tre i bonus esistenti, per energia elettrica, gas e servizio idrico, a 530 euro; 20.000 euro per le famiglie con oltre quattro figli
a carico);
- L’individuazione dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica, come sopra definita, è effettuata dall’INPS in base alle informazioni che i cittadini dichiarano tramite le Dichiarazioni Sostitutive Uniche;
- Sulla base delle DSU presentate dai cittadini ai soggetti competenti (Centri di assistenza fiscale e INPS) l’INPS, attestato il valore effettivo dell’ISEE, invia mensilmente al SII, l’elenco dei nuclei familiari agevolabili in base al valore dell’ISEE medesimo, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 124/19, (articolo 57bis) e dall’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com;
- L’elenco definitivo delle informazioni che l’INPS dovrà includere nel flusso mensile da inviare al SII e che successivamente verrà messo a disposizione di SGAte dal SII, sarà definito sentito il Garante per la protezione dei dati personali a valle della consultazione sul presente documento, in quanto il contenuto informativo di tale elenco potrebbe dipendere (in parte) dalle soluzioni finali adottate ai fini del riconoscimento automatico delle agevolazioni e dal ruolo svolto dai gestori territorialmente competenti in relazione al trattamento dei dati;
- L’Autorità è orientata a prevedere che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in base ai dati messi a disposizione da SGAte, sia tenuto a individuare nei propri archivi, ai fini del riconoscimento automatico del bonus, l’esistenza di un’utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile trasmesso dall’INPS. Inoltre, il gestore sarà tenuto a verificare che l’utenza individuata rispetti i criteri di ammissibilità stabiliti dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 (articolo 2, comma 1), con riferimento all’uso domestico dell’immobile cuiè applicata la TARI/tariffa corrispettiva;
- Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più immobili/utenze, il gestore dovrà applicare lo sconto a una sola utenza domestica. L’Autorità ritiene che l’individuazione dell’immobile da agevolare debba tenere primariamente in considerazione il dato relativo all’indirizzo della casa di abitazione indicato dal dichiarante la DSU in fase di compilazione. Nel caso in cui all’immobile dichiarato dal cittadino come casa di abitazione non sia associata un’utenza TARI/tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare lo sconto a un altro immobile situato sul territorio di competenza del gestore medesimo associato a uno dei componenti il nucleo la cui TARI/tariffa corrispettiva sia agevolabile in quanto relativa ad un uso domestico;
- Si precisa che, date le tempistiche di quantificazione della TARI (fine aprile di ciascun anno a) e dati i tempi di messa a disposizione dei dati funzionali all’erogazione (cfr. punto 6.28), l’applicazione dell’agevolazione a tutti gli utenti potenzialmente beneficiari non potrà che essere effettuata con certezza solo nell’anno successivo all’anno a (anno a+1) l’utente agevolabile deve essere in regola con i pagamenti della TARI/tariffa corrispettiva degli anni precedenti (fatti salvi i termini di prescrizione degli importi dovuti previsti dalla normativa vigente);
- L’Autorità, pertanto, considerando il dettato normativo, ritiene che ciascun gestore, ottenuto l’elenco di tutti i beneficiari aventi diritto dell’anno a e i dati funzionali all’erogazione del bonus da parte di SGAte, entro il 1° marzo dell’anno a+1, provveda a quantificare l’agevolazione per ogni utenza agevolabile, ponendola pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l’anno a, al lordo, delle componenti perequative (analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati) e al netto di altri corrispettivi quali, per esempio, quelli dovuti per lo spazzamento e sgombero della neve, la derattizzazione o altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 1 del MTR-213;
- Inoltre, con riferimento alla quantificazione dell’agevolazione, si precisa che qualora la stessa sia quantificata nell’anno a+1 applicando la percentuale di sconto all’importo della TARIP/tariffa corrispettiva al netto dell’IVA e della TEFA dovute nell’anno a, sarebbe necessario prevedere il ricalcolo e il successivo conguaglio delle imposte effettivamente dovute dall’utente in seguito all’abbattimento della base imponibile dovuto all’applicazione dell’agevolazione;
- Per quanto riguarda le modalità di erogazione del bonus sociale rifiuti, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti accreditati a SGAte, in base alle informazioni ricevute dal sistema medesimo, emetteranno il documento di riscossione dell’anno a+1 contenente l’agevolazione quantificata sulla base dell’importo annuo (relativo all’anno a) dovuto per il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al lordo delle componenti perequative e al netto dell’IVA, della TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, ridotto del 25%. L’agevolazione così quantificata dovrà essere incrementata dell’IVA e della TEFA (calcolata sull’agevolazione spettante) eventualmente pagata dal beneficiario nell’anno a. Il gestore dovrà prevedere che l’utente finale possa usufruire dello sconto sia nei casi in cui decida di pagare la TARI/tariffa corrispettiva in un’unica soluzione, sia nei casi in cui decida di pagare quanto dovuto in rate successive. Pertanto, sarà il sopracitato gestore a dover calcolare le rate in modo che l’utente possa decidere liberamente come procedere al pagamento dell’importo dovuto beneficiando, comunque, dell’agevolazione sin dalla prima rata, se sufficientemente capiente. L’Autorità è orientata a prevedere che tale rata, in coerenza con le tempistiche 21 previste per l’emissione dei documenti di riscossione dagli articoli 26 e 27 del TQRIF16, debba essere emessa al massimo entro il 30 giugno di ciascun anno a+1;
- L’Autorità, analogamente a quanto disposto per gli altri settori regolati, è altresì orientata a prevedere che il bonus sociale rifiuti venga trattenuto dal gestore a compensazione della morosità pregressa del beneficiario, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente;
- Infine, si evidenzia che non appare possibile procedere all’erogazione dell’agevolazione già nel 2025, in considerazione delle scadenze previste per l’approvazione della TARI e delle tempistiche necessarie per trasmettere ai gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti l’elenco dei beneficiari del 2025, primo anno di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in tempi compatibili con l’approvazione della TARI medesima;
- La normativa relativa alla TARI assicura ai Comuni la facoltà di stabilire agevolazioni a livello locale (si veda il comma 660, articolo 1, della legge 147/2013).Tale norma consente di prevedere agevolazioni di natura sociale, anche in base all’ISEE, finanziati con fondi del bilancio comunale. Molti Comuni hanno approvato riduzioni, per diverse categorie di utenti, anche in misura superiore al 25% della TARI dovuta e in alcuni casi è prevista l’esenzione totale dal pagamento della TARI medesima;
- L’introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare tali agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che, chiaramente, non possono gravare, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo Comune, né, tantomeno sul sistema perequativo nazionale;
- Con riferimento al primo anno di applicazione delle disposizioni, il gettito della componente UR3,2025 fatturato nel 2025 sarà confrontato con l’ammontare delle agevolazioni di competenza della medesima annualità, che saranno erogate nel 2026. Tale importo (rendicontato a CSEA entro il 31 gennaio 2027 e gli importi positivi (negativi) saranno versati (riscossi) a (da) CSEA entro il 15 marzo (31maggio) 2027. Tali cadenze sono mantenute anche per gli anni successive.
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43750413
18 giugno 2025 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
La Cassazione consolida l’orientamento sull’applicazione Cup per i viadotti autostradali
La Corte di Cassazione prende le distanze da alcune sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in materia di canone unico per le occupazioni di soprassuolo realizzate con pontoni e viadotti e oggetto di richieste di pagamento a carico delle società concessionarie di tratti autostradali.
È recente la modifica della strategia difensiva adottata da alcune concessionarie che hanno deciso di radicare innanzi alla giustizia amministrativa delle cause contro i provvedimenti emessi a loro carico da Comuni, Province e Città Metropolitane, per la sottrazione di spazi che sovrastano aree appartenenti al patrimonio indisponibile degli Enti locali.
Dopo aver consumato senza successo decine di contenziosi presso le Corti di Giustizia Tributaria e presso i Tribunali Ordinari, fino alle opposizioni innanzi alla Corte di Cassazione, da qualche tempo queste società hanno incardinato il contenzioso Cup presso i Tar Regionali, cercando di sovvertire un orientamento giurisprudenziale più che consolidato.
Ebbene, la Corte di Cassazione, anche di fronte a sentenze della giustizia amministrativa che ribaltavano i giudizi e la soccombenza delle società autostradali, si è espressa, anche recentemente, sconfessando le motivazioni assunte nelle (poche) sentenze emesse dal Consiglio di Stato che, usando le parole della stessa Cassazione, non si è mai confrontato con l’ormai consolidato indirizzo assunto dalla Suprema Corte.
In particolare le varie pronunce amministrative che si erano occupate dell’argomento (Consiglio di Stato, sentenze numeri 10010-10011-10012-10013-10014-10015-10016-10017-10018 delle 22/11/2023 e n. 10130 del 27/11/23), avevano escluso dall’ambito applicativo del Cosap le occupazioni che non necessitavano di concessione provinciale o comunale, ovvero quelle che non si riferivano a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente fosse sprovvisto del potere di accordare (o negare) l’occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo.
Sarebbe stato impossibile, secondo il Consiglio di Stato, configurare i presupposti applicativi del Cosap (oggi Cup), in quanto questo non poteva certo gravare «un bene del demanio statale, per di più realizzato per evidenti finalità di interesse generale». L’esistenza e l’utilizzo di un ponte autostradale, in quanto parte inseparabile di un bene demaniale funzionalmente unitario, non richiedeva «alcuna autorizzazione da parte degli enti territoriali cui appartengono gli eventuali beni al di sopra dei quali la detta struttura sia stata a suo tempo realizzata in base ad un’espressa disposizione di legge». Per tale ragione «nessun canone (o altro corrispettivo) di occupazione sarà reciprocamente dovuto dalle parti in causa».
Secondo il Consiglio di Stato, per la realizzazione e la gestione di opere autostradali, le società concessionarie non dovevano chiedere alcuna concessione agli enti locali per l’attraversamento sovrastante/sottostante di strade, comunali o provinciali.
Con questa visione, non potendo la Provincia e il Comune accordare o negare concessioni per le infrastrutture autostradali, la concessionaria autostradale non poteva quindi essere inclusa tra i soggetti passivi per l’applicazione del canone.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, affermando il proprio orientamento, ha sconfessato la linea del Consiglio di Stato, affrontando in modo diretto e specifico le decisioni contrarie adottate dai giudici amministrativi. L’ha fatto certamente nella sentenza n. 20708 pubblicata il 25/07/2024 dove si legge:
«È dirimente, pertanto, rimarcare, nelle ipotesi, come quella che si sta scrutinando, in cui l’occupazione non sia assistita da un atto concessorio della Provincia, l’attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria e le finalità lucrative proprie dell’attività d’impresa svolte dalla medesima, ciò determinando l’effetto di escludere l’estensione dell’esenzione – della quale fruisca il soggetto autorizzato – alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità. Questo principio risulta evidentemente applicabile anche al Cosap – ove il regolamento abbia previsto l’esenzione a favore dell’ente concedente.
Nel caso in esame, la Provincia si è avvalsa della facoltà attribuitale dal citato articolo 63 e ha istituito il Cosap con regolamento, prevedendo all’articolo – in linea con la normativa richiamata – che il canone è dovuto dall’intestatario dell’autorizzazione o, in mancanza di regolare autorizzazione/concessioni o nulla osta, è dovuto dal titolare dell’occupazione – sia esso proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo; ha altresì introdotto, con l’articolo 30 l’esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, in applicazione di quanto già previsto dall’articolo 49, comma 1, del Dlgs n. 507/1993».
Proseguendo: «Infine, inconferente, nel delineato contesto, è anche il riferimento all’appartenenza dell’autostrada al demanio statale (articolo 822 del codice civile) ed è altresì marginale e priva di decisività l’indagine sulla effettiva proprietà dell’infrastruttura autostradale e del pontone che occupa, per proiezione, la strada provinciale sottostante (così anche da ultimo Cassazione 10351/2023; Cassazione 2486/2024). Infatti la proprietà statale dell’autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza – integrativa del presupposto di applicazione del Cosap da parte della Provincia – secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, e in tal modo essa realizzava la condotta di “occupazione” del sottostante suolo provinciale, anche se, si ribadisce, solo per proiezione. Partendo proprio da quest’ultima considerazione, che il Collegio ha ribadito che non può condividersi la diversa ricostruzione, a cui ha prestato adesione la Procura Generale, fornita dal giudice amministrativo con le sentenze allegate dalla ricorrente, emesse in giudizi instaurati da Autostrade s.p.a. avverso verbali di accertamento relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per “occupazione abusiva”».
La Suprema Corte ha concluso esprimendosi in questi termini: «Le citate pronunce del Consiglio di Stato, che, peraltro, non si confrontano con l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte di cui si è dato conto, offrono una lettura ermeneutica del “combinato disposto” delle norme in discussione non rispondente al dettato complessivo della stessa disciplina nei termini precisati e non rispettosa dei suesposti principi, oltre che contrastante con il tenore letterale delle previsioni del regolamento Cosap ora in esame. In particolare, come si è rimarcato, l’elemento scriminante, che consente di escludere l’assoggettamento al Cosap, è l’occupazione dello spazio dell’ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente, il che incontrovertibilmente non è nella specie».
Dopo questa sentenza in cui è stata presa una posizione netta nei confronti della giurisprudenza formatasi in ambito di giustizia amministrativa, la stessa Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento, con diverse sentenze emesse nel corrente 2025. Tra queste segnaliamo la Sentenza n. 6905 pubblicata il 15/03/2025 nella quale si richiama la stessa Cassazione, sez. 1, 25/7/2024, n. 20708 e nella quale è stato ribadito il principio secondo cui la norma dedicata alle occupazioni di suolo pubblico prevede l’esenzione per le sole occupazioni effettuate direttamente dallo Stato.
Sulla stessa linea troviamo la sentenza n. 798 pubblicata il 12/01/2025 nella quale i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato che: «Diversamente da quanto osservato dalla menzionata giurisprudenza amministrativa, non sembra, dunque, rilevare ai fini impositivi la supremazia dello Stato sul Comune o sulla Provincia, dal momento che questa può, per l’appunto, interferire, neutralizzandola, sulla necessità di un provvedimento concessorio, ma non sul materializzarsi del presupposto del tributo costituito dal fatto in sé dell’occupazione; a meno che, ben inteso, non si verta di occupazione posta “direttamente” in essere dallo Stato nell’esercizio di quella supremazia».
Infine vogliamo richiamare il contenuto della sentenza n. 6830 pubblicata il 14/03/2025 nella quale è stato precisato come: «…risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell’infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria e in tal modo realizzava la condotta di “occupazione”. Ben può essere condivisa, quindi, l’affermazione della Corte di appello secondo la quale l’obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell’attività d’impresa svolta».
I giudici hanno sottolineato la necessità di rilevare la presenza del requisito soggettivo per godere dell’esenzione: «Va anche rammentato che lo svolgimento di un’attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico non è sufficiente a giustificare l’esenzione dalla Cosap in quanto le disposizioni normative sono chiare nell’indicare la necessaria presenza di un ulteriore presupposto ai fini dell’applicazione dell’esenzione, ovvero che il soggetto occupante sia lo Stato (Cassazione, sezione 1, 29/5/2023, n. 15010; Cassazione, n. 25614 del 2024)».
In questo senso viene anche ricordata la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che prevedano esenzioni o agevolazioni, che pertanto non possono essere traslate a diverso soggetto giuridico.
Sono state inequivocabilmente superate le motivazioni del Consiglio di Stato: «11. Le sentenze amministrative citate dalla ricorrente non sono in grado di travolgere l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (Cassazione, sezione 1, 18 aprile 2023, n. 10351; Cassazione, n. 25614 del 2024). 12. Non è dirimente la dedotta assenza di poteri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del Comune, poiché tale limite non vale ad escludere l’imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione (Cassazione sezione 5, n. 15162 del 2024)».
Prosegue: «12.1. Inoltre, si è già chiarito (Cassazione, sezione 1, 25/7/2024, n. 20708) che le citate pronunce del Consiglio di Stato, che, peraltro, non si confrontano con l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte di cui si è dato conto, offrono una lettura ermeneutica del “combinato disposto” delle norme in discussione non rispondente al dettato complessivo della stessa disciplina nei termini precisati e non rispettosa dei suesposti principi, oltre che contrastante con il tenore letterale delle previsioni del regolamento Cosap ora in esame. In particolare, come si è rimarcato, l’elemento scriminante, che consente di escludere l’assoggettamento al Cosap, è l’occupazione dello spazio dell’ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente, il che incontrovertibilmente non è nella specie».
In conclusione possiamo pacificamente affermare che la Corte di Cassazione non ha affatto modificato il proprio orientamento, già formatosi nel corso degli anni in sede di ricorsi radicati innanzi a Corti Tributarie e Tribunali Ordinari, nonostante alcune sentenze di Consiglio di Stato nelle quali i giudici amministrativi, non confrontandosi con l’orientamento già assunto in passato dalla stessa Cassazione, aveva accolto i ricorsi proposti dalle concessionarie autostradali.
La Corte di Cassazione con diverse recenti sentenze, alcune delle quali richiamate nell’odierno approfondimento, ha confermato e consolidato il proprio orientamento che vuole le occupazioni di soprassuolo realizzate con i viadotti, come soggette al prelievo dedicato al presupposto del suolo pubblico (Tosap, Cosap fino al 2020 e l’attuale Cup dal 2021), con buona pace delle concessionarie autostradali che avevano adottato un cambio di strategia difensiva affidando i propri ricorsi alla giustizia amministrativa.
18 giugno 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Sanzioni amministrative non retroattive, le questioni ancora aperte dopo la Cassazione
Un sollevamento della questione alla Corte costituzionale consentirebbe di bilanciare la salvaguardia dei canoni di legittimità
La giustificazione della deroga al favor rei, disposta dalla riforma delle sanzioni introdotta con il Dlgs 87/2024, offerta dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 1274/2025 (si veda l’articolo «Sanzioni senza favor rei promosse dalla Cassazione»), lascia diversi punti aperti.
In proposito, si ricorda che la nuova disciplina sanzionatoria amministrativa ha efficacia a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, diversamente dalle modifiche apportate alle sanzioni penali tributarie, per le quali invece opera il regime del favor rei.
Sull’efficacia differita stabilita dal legislatore delegato sono state mosse dalla dottrina una pluralità di obiezioni, in effetti, difficilmente controvertibili:
- a) in primo luogo, è stato rilevato il contrasto con l’articolo 76 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di delegazione. Ed invero, atteso che il regime del favor rappresenta un effetto naturale di qualsiasi modifica della disciplina sanzionatoria, la sua deroga avrebbe dovuto trovare una chiara autorizzazione nella legge di delegazione;
- b) è stato inoltre rilevato che poiché il principale criterio di delegazione recato nell’articolo 20 della legge delega 111/2023è rappresentato dall’adeguamento al principio di proporzionalità, è evidente che, trattandosi di un principio immanente nell’ordinamento non solo interno ma anche sovra nazionale (in materia di sanzioni, si veda l’articolo 49 della Carta di Nizza), le variazioni ad esso ispirate non potevano che trovare applicazione anche per il passato;
- c) la deroga al favor, inoltre, dovendo essere giustificata in punto di rispetto dell’articolo 3 della Costituzione, non appariva in alcun modo ragionevole, tanto più ove si consideri che, al contrario, per le sanzioni penali l’applicazione retroattiva era assicurata.
Al riguardo, occorre ricordare come, per effetto di plurimi interventi della Corte Edu e della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, le sanzioni amministrative aventi natura afflittiva, quali quelle del nostro ordinamento, siano equipollenti a quelle penali. Di tal che, si era per l’appunto evidenziata questa ingiustificata disparità di trattamento, non solo all’interno della singola tipologia di illecito, a seconda della data di commissione dello stesso, ma anche nel confronto con le sanzioni formalmente penali.
L’impatto
Le riflessioni sopra esposte non sono state tuttavia condivise dalla Corte di cassazione che, con la nota sentenza n. 1274/2025, ha invece “salvato” la deroga legislativa. Il ragionamento della Corte ha preso le mosse dalla considerazione che il favor non ha una copertura costituzionale diretta ma deriva la sua portata precettiva dall’esigenza di salvaguardare il principio della parità di trattamento, di cui all’articolo 3 della Costituzione. Non è infatti ammissibile, di regola, un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda della data di commissione dell’illecito. Questo però comporta, soprattutto nella declinazione del favor sotto il profilo della applicazione della lex mitior (come nel caso che ci occupa) piuttosto che dell’abolitio criminis (dotata di una maggiore rilevanza precettiva, che invece si verifica se una fattispecie di illecito viene abrogata), che è vero che in linea teorica è ipotizzabile una deroga al principio in esame (considerata per l’appunto la mancanza di una copertura costituzionale diretta) ma ciò deve trovare giustificazione in altri cogenti contro limiti costituzionali, tali da poter fondare una eccezione al canone di cui al su citato articolo 3 della Costituzione. Le argomentazioni appena svolte sono pure contenute nella sentenza in esame che tuttavia ritiene di poter rinvenire la giustificazione alla suddetta disparità di trattamento nell’asserito mutamento rivoluzionario del rapporto Fisco-contribuente, a dire della Corte, delineato con la riforma fiscale. In sostanza, poiché i termini del rapporto tributario sarebbero stati modificati in modo assai incisivo dalla riforma, questo legittimerebbe la deroga al favor, anche sotto il profilo della violazione dei criteri di delega e del principio di proporzionalità.
Sono tuttavia evidenti i salti logici che il ragionamento della Cassazione implica:
1) in primo luogo, è del tutto opinabile la completa svalutazione degli espressi criteri di delegazione che contengono il richiamo al principio di proporzionalità. Il fatto che la Corte abbia ritenuto predominante il mutamento (del tutto ipotetico, per la verità) dell’«ambiente fiscale» rispetto all’attuazione del principio di proporzionalità, infatti, sottende una sostanziale irrilevanza di tutte le previsioni di delega che invece si ispirano al secondo, così realizzandosi una lettura arbitraria della volontà del legislatore;
2) inoltre, è proprio il riferimento al mutamento rivoluzionario del rapporto d’imposta a destare grandi perplessità, ancor più se ponderato in funzione della necessità di trovare un «cogente contro limite costituzionale» per derogare al favor.
Il potenziamento dell’adempimento collaborativo non può essere utile allo scopo, in primo luogo perché riferito ad una esigua minoranza di imprese ma anche perché tale regime potrebbe, al più, legittimare attenuazioni sanzionatorie ai soggetti che vi aderiscono (come in effetti accade) non già in via generalizzata nei riguardi di tutti i contribuenti. E quest’ultima considerazione vale anche nei riguardi del concordato preventivo biennale. Senza dimenticare che se è vero che la riforma dell’accertamento, introdotta con il Dlgs 13/2024, è divenuta operativa dagli atti emessi dal 30 aprile 2024, è altrettanto vero che sono però interessate anche le violazioni commesse precedentemente a tale data.
Il bilanciamento
Sarebbe stato molto più equilibrato rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta, alla quale compete il potere istituzionale di bilanciare la salvaguardia dei canoni di legittimità. La speranza è che i giudici di merito dimostrino una maggiore sensibilità giuridica della Cassazione, provvedendo a sollevare l’eccezione davanti al giudice delle leggi.
20 giugno 2025 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
La società di gestione del risparmio paga l’Imu anche per il fondo posto in liquidazione
La Cassazione, con la sentenza 18 giugno 2025 n. 16421, chiarisce le modalità di applicazione dell’Imu per le Sgr. Il caso trattato dalla Corte riguarda immobili intestati catastalmente alla società di gestione del fondo immobiliare, fondo poi sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale. Sebbene gli atti di accertamenti si riferissero a periodi d’imposta antecedenti alla messa in liquidazione del fondo, la Sgr riteneva che solo il fondo comune di investimento dovesse rispondere del pagamento dell’Imu sugli immobili, non essendo la società di gestione del fondo immobiliare soggetto passivo dell’Imu. Inoltre, nel caso specifico, ad avviso della Sgr il Comune avrebbe dovuto trovare soddisfazione insinuandosi nella procedura di liquidazione del fondo.
Di diverso avviso la Corte di cassazione, la quale puntualizza che i fondi comuni di investimento sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. Ne consegue che la Sgr è tenuta a pagare l’Imu. Anche nell’ipotesi di liquidazione giudiziale del fondo è tenuta al pagamento la società, anche considerando che gli atti erano riferiti ad annualità d’imposta antecedenti alla liquidazione giudiziale del fondo.
Invero, la Corte rileva che esiste un diverso precedente, che riguarda l’Iva, ma si osserva che il presupposto dell’Iva e dell’Imu sono all’evidenza completamente diversi, e pertanto si tratta di precedente irrilevante ai fini della materia dei tributi locali.
La Corte precisa che la Sgr risponde nei limiti del patrimonio del fondo. È quindi la società di gestione che risponde dell’obbligazione e non il fondo che non ha personalità giuridica, anche se nei limiti del patrimonio del fondo. Peraltro si osserva che la Sgr è catastalmente intestataria degli immobili controversi, e questo già sarebbe sufficiente, ad avviso della Corte, per ritenerla soggetto passivo Imu.
Le conclusioni valgono anche nel caso di liquidazione del fondo. Ad avviso della Corte la liquidazione giudiziale non interferisce con la richiesta di pagamento alla società Sgr, unica tenuta al pagamento nei limiti del patrimonio del fondo. Il debito Imu risulta un obbligo della società di gestione e non del fondo comune di investimento e ciò anche nel caso di ammissione al passivo del fondo, in quanto con l’ammissione non può ritenersi estinta la relativa obbligazione, fino al pagamento.
La sentenza in commento conferma, con ulteriori argomentazioni, quanto già statuito da Cassazione sentenza 9 marzo 2023 n. 7116.
24 giugno 2025 | Fonte: https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com
Misure urgenti in materia fiscale – Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno, il dl 84/2025, recante misure urgenti in materia fiscale. Tra le novità previste rilevanti per gli enti locali la proroga per l’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno in corso.
Art. 6 Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
- Limitatamente all’anno 2025, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l’elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
La norma agisce sul termine indicato dall’art. 1, comma 757, della legge 160/2019, consentendo solo per l’anno 2025 ai Comuni che non hanno adottato nei termini la delibera contenente il prospetto delle aliquote oppure anche nel caso in cui l’approvazione sia avvenuta ma senza l’elaborazione del prospetto di sanare con delibera entro il 15 settembre 2025. I necessari interventi contabili derivanti dalla nuova tempistica andranno recepiti tramite successiva variazione al bilancio di previsione. L’effetto della norma è anche quello di legittimare le delibere approvate dopo il 28 febbraio
https://smart24tributilocali.ilsole24ore.com/#showdoc/43781527
26 giugno 2025 | Fonte: https://www.confentrate.it/
Sarà istituita una Commissione consultiva per la definizione delle linee guida in materia di affidamento, gestione e remunerazione dei servizi in materia di accertamento, riscossione e supporto agli stessi.
Il Consiglio dei Ministri del giorno 9 maggio 2025, in attuazione della delega fiscale, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Il decreto legislativo, approvato in esame preliminare concerne “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”.
La norma non è immediatamente operativa dovendo ricevere lo schema, approvato in via preliminare, il benestare della Conferenza Unificata per poi passare all’esame da parte delle Commissioni Parlamentari competenti che a loro volta dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione.
Dovrebbero quindi esserci i tempi per l’emanazione del decreto definitivo entro il 29 agosto che è il termine fissato dal legislatore per l’attuazione della delega.
Come rappresentato nella relazione tecnica di accompagnamento l’articolo 5 riforma completamente l’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, dell’attuale disciplina dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione nonché le attività propedeutiche a tali attività, delle entrate delle regioni e degli enti locali.
La disposizione in commento disciplina, inoltre, le informazioni e i dati che devono essere messi a diposizione, in un’ottica di amministrazione trasparente, delle varie istituzioni e dei soggetti interessati, al fine, da un lato, di rendere più efficiente la gestione dell’attività di riscossione delle entrate degli enti locali, anche attraverso l’individuazione di contenuti minimi degli atti che regolano la concessione del servizio, dall’altro di offrire ulteriori elementi di verifica e di raffronto nell’ambito dei controlli che esulano da quelli di competenza della Commissione che tiene l’albo che viene integrata con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell’interno e delle regioni.
Di particolare rilievo la previsione del comma 5 che costituisce una netta cesura tra la disciplina del nuovo albo fin qui delineata e quella precedente e affronta, invece, una diversa tematica, poiché prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, venga istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali, nonché degli iscritti nell’albo di cui al comma 1 dell’articolo in commento.
I compiti della Commissione sono delineati nel successivo comma 6, il quale prevede che la stessa emana linee guida relative:
- alla definizione di criteri riguardanti l’affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità;
- agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell’ente e dei soggetti affidatari:
- delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
- delle informazioni sintetiche relative all’oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
- delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.
26 giugno 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
La Cassazione conferma: niente favor rei per le nuove sanzioni
La previsione non viola alcun principio costituzionale ed è giustificata dalla radicale modifica del rapporto tra fisco e contribuente conseguente all’attuazione delle nuove norme.
Non si applica il favor rei per le nuove sanzioni tributarie. La specifica previsione in tal senso contenuta nel decreto non viola alcun principio costituzionale ed è giustificata dalla radicale modifica del rapporto tra fisco e contribuente conseguente all’attuazione delle nuove norme. A confermare il rigoroso orientamento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 17113 depositata il 26 giugno.
La vicenda trae origine da alcuni accertamenti con i quali l’Agenzia recuperava nei confronti di una società, l’Iva detratta sui costi legali sostenuti per la difesa di amministratori, dirigenti e dipendenti coinvolti in alcuni procedimenti penali. Nel giudizio di primo grado, i giudici annullavano la pretesa, ma la decisione veniva riformata in favore dell’Ufficio in sede di appello. La contribuente ha così proposto ricorso per Cassazione ed in sede di specifica memoria ha chiesto l’applicazione delle nuove sanzioni introdotte nell’ordinamento più favorevoli rispetto al passato.
La Suprema Corte, ripercorrendo la norma ed i principi unionali e costituzionali, ha escluso che sia illegittima la previsione di irretroattività. In particolare, l’articolo 5 del Dlgs 87/2024 prevede l’applicazione delle nuove sanzioni a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il legislatore ha così espressamente derogato il generale principio di retroattività della legge più favorevole.
Secondo la Cassazione tale irretroattività, evidentemente penalizzante, è bilanciata dalla «modifica radicale del rapporto tra fisco e contribuente», e anche dal rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico. Peraltro, secondo i giudici di legittimità, tale ultimo aspetto, riversa direttamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni quali le sanitarie, scolastiche, di pubblica sicurezza, ecc.
Da evidenziare che analoghe considerazioni erano state svolte nella sentenza n. 1274/2025 per cui vi è da ritenere che si è in presenza di un orientamento della Suprema Corte che sta consolidandosi.
Al riguardo mal si comprende il rapporto evocato tra la preventivazione delle spese pubbliche e le potenziali sanzioni dovute dai contribuenti: sembra quasi che in sede di individuazione preventiva di tali spese sia già possibile stimare gli illeciti commessi dai contribuenti che verranno accertati con conseguente irrogazione delle sanzioni.
In ogni caso, va tenuto conto che circa un terzo dei processi tributari si concludono con l’annullamento della pretesa erariale (e quindi anche delle sanzioni): sarebbe interessante conoscere, a questo punto, le conseguenze in capo a chi ha irrogato sanzioni (poi annullate), che ridurrebbero – secondo la tesi esposta – il finanziamento dei servizi pubblici essenziali al pari (o forse più) dell’applicazione del favor rei.
27 giugno 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Dichiarazione Imu: obbligo per l’esenzione degli immobili merce
La dichiarazione Imu, in scadenza lunedì 30 giugno, è obbligatoria per l’esenzione degli immobili merce, degli alloggi sociali e dei fabbricati occupati abusivamente. In via generale, la denuncia va presentata solo se sono variate le condizioni immobiliari rispetto agli anni precedenti. Le istruzioni confermano il principio secondo cui devono essere dichiarate unicamente le situazioni che non sono nella conoscibilità dell’ente impositore. A tal fine, sono elencati i casi di sussistenza di obblighi dichiarativi. Così, per esempio, la stipula del contratto di leasing immobiliare determina l’insorgenza dell’obbligo, in capo al detentore e alla società concedente.
Rientrano nelle ipotesi degli obblighi di presentazione anche le fattispecie che danno diritto ad agevolazioni ed esenzioni. Nelle istruzioni, si ricordano al riguardo la riduzione a metà dell’imponibile prevista in caso di:
1) interesse storico – artistico;
2) immobile inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzabile. In proposito, si segnala che la Cassazione ha in più occasioni affermato che la dichiarazione non occorre quanto lo stato di inagibilità o inabitabilità è già a conoscenza del Comune (Cassazione, 8592/2021);
3) abitazione concessa in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea di retta in primo grado (figli o genitori) che la adibiscono a propria abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso comune ove è ubicata l’unità data in comodato e non possieda altra unità abitativa, al di fuori dell’abitazione principale, su tutto il territorio nazionale.
Negli obblighi dichiarativi rientrano per l’appunto anche le fattispecie di esenzione relative ai fabbricati merce delle imprese costruttrici, non locati, agli alloggi sociali e ai fabbricati oggetto di occupazione abusiva, denunciata ai fini penali. In caso di omissione della denuncia, l’esenzione non compete, secondo il rigoroso orientamento della Cassazione.
Sempre secondo la Cassazione (ordinanza, 11443/2023), inoltre, non sussiste l’obbligo dichiarativo in caso di variazione di valore di aree edificabili già dichiarate.
La scadenza di fine giugno vale anche ai fini del ravvedimento, se si vuole fruire della riduzione della sanzione a un ottavo del minimo. Si pensi, ad esempio, all’omesso pagamento delle due rate Imu del 2024. In questa eventualità, va peraltro ricordato che a partire dalle violazioni commesse dal primo settembre 2024, la sanzione per la violazione degli obblighi di pagamento è passata dal 30% al 25%. Questo significa che, ai fini del ravvedimento, occorrerà calcolare la sanzione ridotta a un ottavo sul 30%, per l’omesso pagamento dell’acconto, e a un ottavo del 25%, per l’omissione del saldo di dicembre.
Sempre entro lunedì è inoltre possibile regolarizzare eventuali infedeltà dichiarative commesse con la denuncia presentata entro la fine di giugno 2024, fruendo della sanzione pari a un ottavo questa volta del 50%, che è la misura base per l’infedeltà (per l’omissione, invece, la sanzione base sale al 100%). Si pensi, ad esempio, a una errata dichiarazione riferita allo stato di inagibilità dell’immobile.
Allo stato attuale, il ravvedimento “locale” può essere effettuato fino a quando il contribuente non ha notizie dell’avvio di attività di controllo nei suoi confronti. Diversamente da quello che accade nei tributi erariali, infatti, anche la ricezione, ad esempio, di un questionario di richiesta documenti da parte del Comune diventa causa ostativa per la regolarizzazione agevolata.
30 giugno 2025 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Microzone catastali, l’Agenzia deve rettificare la rendita in relazione al singolo immobile
Per la Cassazione l’avviso deve dare conto dell’elemento «edilizio» in ragione della singola unità immobiliare e del fabbricato che la ricomprende. Non si può attribuire la stessa classe a tutte le unità dell’area
L’ordinanza 17352/2025 della Cassazione sviluppa una rigorosa rassegna delle casistiche in cui è possibile modificare d’ufficio la rendita di unità immobiliari già censite e detta la prassi conforme da seguire per motivare la modifica della rendita.
1) Il primo caso è quello previsto dall’articolo 3, comma 58, della legge 662/1996.
2) La seconda ipotesi è quella prevista dall’articolo 1, comma 336, della legge 311/2004 e riguarda il classamento di immobili non dichiarati o di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate.
3) La terza, concernente il caso in giudizio, è quella prevista dal comma 335 del medesimo articolo 1 della legge 311/2004, che dispone la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, attivabile su richiesta dei Comuni.
Ciascuna di queste ipotesi è governata da una specifica causa petendi che non è interscambiabile e non può essere sostituita in itinere. Va in particolare considerato che, mentre le prime due dipendono da (e debbono quindi essere motivate con riferimento a) fattori intrinseci specificamente riguardanti il singolo immobile considerato, la terza ipotesi, che è quella che qui viene in esame, prevede invece un riclassamento dovuto, almeno in via principale, a fattori estrinseci di carattere per così dire generale o collettivo.
Per la correttezza della revisione in parola è necessario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè:
-il valore medio di mercato della microzona (per mq);
-il valore catastale medio della microzona;
-il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone;
-il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone.
L’Agenzia deve poi specificare quali siano i significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, fermo restando che l’avviso dia conto pure dell’elemento «edilizio» in ragione della singola unità immobiliare e del fabbricato che la ricomprende, non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe. In assenza di tali elementi motivazionali il riclassamento è illegittimo.
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