TRIBUTI: rassegna stampa N° 5/2026
Rassegna stampa mensile
IMU | TARI | TRIBUTI MINORI
Custodi di equilibrio e rigore: le sfide dei tributi locali nel mese appena trascorso
Care e cari responsabili dei tributi comunali, benvenuti al quinto numero 2026 della Newsletter Tributi.
Anche questo mese proseguiamo il nostro viaggio tra norme, sentenze e prassi operative, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare con consapevolezza e rigore l’attività quotidiana negli uffici tributi.
L’aggiornamento normativo e giurisprudenziale di maggio 2026 delinea un quadro evolutivo dei tributi locali caratterizzato da importanti interventi di legittimità. La novità di maggior rilievo riguarda il Canone Unico Patrimoniale (CUP): le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 12225/2026) ne hanno sancito la definitiva natura tributaria. Tale principio ha impatti immediati sulla giurisdizione e sulle procedure operative: il MEF, con la Circolare 1/Df/2026, ha chiarito che per l’anno d’imposta 2026 non è più possibile adottare nuove delibere tariffarie, data la scadenza dei termini per il bilancio, imponendo la trasmissione degli atti già vigenti al 1° maggio. In ambito telecomunicazioni, è stato inoltre confermato l’obbligo di versamento del CUP anche per gli operatori che utilizzano reti di proprietà altrui.
Sul fronte IMU, emerge un orientamento volto a limitare gli oneri dichiarativi superflui. La giurisprudenza ha riconosciuto l’automaticità dell’esenzione Covid 2021 per i bed & breakfast e ha escluso l’obbligo di dichiarazione per le variazioni di valore delle aree edificabili, trattandosi di dati già conoscibili dai Comuni. Tuttavia, permane un’incertezza interpretativa sulla necessità della dichiarazione per altre agevolazioni, con pronunce di Cassazione non sempre uniformi. Per gli enti locali diventa cruciale, ai fini dell’esenzione IMU nel settore sportivo, l’individuazione annuale dei corrispettivi medi di mercato per le attività svolte in regime di concorrenza. Per la TARI, la Suprema Corte ha precisato che i posti auto scoperti restano soggetti al tributo se non dichiarati come aree improduttive di rifiuti, confermando la validità degli accertamenti purché i presupposti della pretesa siano chiaramente ricostruibili.
In materia di riscossione, la novità principale è la “rottamazione quinquies”, estesa ai carichi degli enti territoriali affidati ad Ader dal 2000 al 2023, la cui attivazione richiede una specifica delibera consiliare. Sotto il profilo procedurale, le notifiche via PEC in formato PDF sono ritenute valide anche senza firma digitale se la provenienza è certa, ma la notifica è nulla se, in caso di mancata consegna digitale, non viene fornita prova della spedizione della raccomandata informativa. Si segnalano, infine, l’attivazione del servizio web per il recupero dell’ICI 2006-2011 per gli enti non commerciali e il chiarimento secondo cui l’adesione alla rottamazione non estingue automaticamente il contenzioso pendente se il debito definito non copre l’intera pretesa contestata.
Con stima e fiducia in un domani più equo,
Paolo Finotto
RASSEGNA STAMPA
04/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Imu, esenzione Covid per i bed & breakfast senza dichiarazione
Una sentenza della Cgt di primo grado di Bari ha affrontato il tema dell’esenzione Imu prevista per il 2021 a favore degli immobili destinati ad attività di bed & breakfast. Secondo la decisione, il beneficio opera automaticamente in quanto previsto dalla legge e non richiede la presentazione di una specifica dichiarazione da parte del contribuente.
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un Comune contestava il mancato versamento dell’Imu, sostenendo che l’esenzione fosse subordinata a un adempimento dichiarativo e che non si estendesse alle pertinenze di immobili destinati a B&B se appartenenti a categorie catastali diverse dalla D/2.
La Corte ha invece ritenuto che l’agevolazione spetti anche alle pertinenze degli immobili utilizzati per attività di B&B e che l’assenza di una previsione normativa espressa escluda l’esistenza di un obbligo dichiarativo. La decisione interpreta la disciplina richiamata nel senso di includere le strutture ricettive considerate dalla norma senza limitare il beneficio sulla base della categoria catastale. Per una ricostruzione completa delle motivazioni e del quadro normativo richiamato è necessario consultare l’articolo originale.
Punti chiave
- La Cgt di Bari ha riconosciuto la natura automatica dell’esenzione Imu prevista per il 2021 per gli immobili destinati a B&B.
- Secondo la sentenza, il beneficio non richiede specifici adempimenti dichiarativi.
- La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso da un Comune per Imu 2021 non versata.
- Il Comune sosteneva la necessità della dichiarazione Imu con indicazione dell’esenzione.
- Il Comune riteneva inoltre che l’agevolazione non spettasse alle pertinenze di immobili non classificati in categoria D/2.
- La Corte ha ritenuto applicabile l’esenzione anche alle pertinenze degli immobili destinati a B&B.
- La decisione evidenzia che le norme richiamate non prevedono espressamente un obbligo dichiarativo per tale beneficio.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Sentenza n. 294/2026 della Cgt di I grado di Bari, sezione 4.
- Articolo 1, comma 599, della legge 178/2020.
- Articolo 78 del Dl 104/2020.
- Legge 160/2019.
- Articolo 1, comma 769, della legge 160/2019.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
05/05/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Cassazione, il canone unico patrimoniale é un tributo
La sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026 della Corte di cassazione a Sezioni unite stabilisce che il canone unico patrimoniale (Cup) previsto dalla legge 160/2019 ha natura tributaria in ogni sua componente. La decisione supera l’orientamento precedentemente espresso dal Dipartimento delle finanze, che ne sosteneva la natura patrimoniale.La pronuncia nasce da una questione di giurisdizione sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza in relazione all’impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo riguardante il Cup. Secondo la Cassazione, la denominazione attribuita a un’entrata non è sufficiente a determinarne la natura giuridica.La Corte ritiene che le componenti relative all’occupazione di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari costituiscano un unico prelievo, caratterizzato da un regime giuridico ampiamente unitario. Il testo evidenzia inoltre una particolare rilevanza della natura tributaria nelle occupazioni dei servizi a rete.La decisione produce effetti sia sul piano della giurisdizione, che viene ricondotta all’ambito tributario, sia sul piano operativo. L’articolo segnala la necessità di adeguare regolamenti, delibere tariffarie e schemi degli atti di accertamento. Nel testo non sono indicati ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione di tali modifiche.
Punti chiave
- La Cassazione a Sezioni unite afferma la natura tributaria del canone unico patrimoniale.
- La pronuncia contraddice l’interpretazione precedentemente espressa dal Dipartimento delle finanze.
- La questione nasce da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza.
- Per la Cassazione, la denominazione di un’entrata non ne determina la natura giuridica.
- Le componenti del Cup relative a occupazione del suolo pubblico e pubblicità sono considerate un unico prelievo.
- La sentenza comporta il passaggio della giurisdizione dall’ambito ordinario a quello tributario.
- L’articolo evidenzia la necessità di aggiornare regolamenti, delibere tariffarie e atti di accertamento.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026.
- Articolo 1, commi 816-847, legge n. 160/2019.
- Corte costituzionale, sentenza n. 64/2008.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
06/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tari, accertamento legittimo anche se non si allega il censimento dell’immobile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12394 del 3 maggio 2026, ha confermato la validità della motivazione degli avvisi di accertamento relativi alla Tari quando l’atto consente di comprendere in modo chiaro i presupposti della pretesa tributaria. La decisione riguarda il ricorso di una società contro avvisi emessi da un Comune per omesso parziale pagamento della Tari riferita agli anni 2015, 2016 e 2017. Secondo la Cassazione, l’obbligo di motivazione risulta soddisfatto se l’avviso ricostruisce gli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria, permettendo al contribuente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. Per i tributi locali, la motivazione può essere integrata da atti generali dell’ente, come regolamenti e delibere comunali. La Corte ha inoltre chiarito che non è necessario allegare all’avviso la documentazione utilizzata per la rideterminazione della superficie tassabile, qualora l’atto riporti gli elementi utili a comprendere la richiesta tributaria. Nel caso esaminato, gli avvisi contenevano dati relativi a superfici, tariffe e importi dovuti, ritenuti sufficienti a giustificare la pretesa del Comune.
Punti chiave
- La Cassazione ha respinto il ricorso della società contro gli avvisi di accertamento Tari emessi dal Comune.
- La motivazione dell’accertamento è considerata adeguata se espone chiaramente gli elementi della pretesa tributaria.
- Per i tributi locali, la comprensione dell’atto può derivare anche dal riferimento a regolamenti e delibere comunali.
- Non sussiste l’obbligo di allegare all’avviso la scheda di censimento utilizzata per la rideterminazione della superficie.
- Le fonti probatorie e gli accertamenti svolti possono essere approfonditi nell’eventuale fase contenziosa.
- Nel caso esaminato, gli avvisi riportavano dati ritenuti sufficienti per comprendere le ragioni dell’imposizione.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12394 del 3 maggio 2026.
- Articolo 7 della legge n. 212/2000.
- Articolo 3 della legge n. 241/1990.
- Articolo 1, comma 162, della legge n. 296/2006.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
06/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Riscossione, flussi mensili su cartelle e rateazioni
Un decreto del Ministero delle Finanze disciplina contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni che l’agente della riscossione deve inviare agli enti creditori. Il provvedimento attua la previsione contenuta nell’articolo 2 del DLgs 110/2024 relativa alla comunicazione periodica delle attività di riscossione. I flussi informativi dovranno essere trasmessi con cadenza mensile e includeranno dati sulle principali attività svolte, tra cui notifiche delle cartelle, provvedimenti di sgravio e rimborso, riscossioni effettuate, sospensioni, rateazioni, procedure cautelari ed esecutive e discarico dei crediti inesigibili. Il decreto prevede inoltre una specifica evidenza delle attività riferite ai carichi affidati dal 1° gennaio 2025 soggetti a discarico differito. L’articolo richiama anche il meccanismo del discarico automatico introdotto dalla riforma della riscossione e le relative eccezioni, che riguardano alcune situazioni che consentono l’anticipazione del discarico o il suo differimento. Le nuove regole di trasmissione dei flussi informativi si applicheranno dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto. L’articolo non specifica la data di pubblicazione del decreto né il giorno esatto di decorrenza delle nuove modalità operative.
Punti chiave
- Il decreto disciplina i contenuti e le modalità di invio dei flussi informativi dall’agente della riscossione agli enti creditori.
- Il provvedimento attua l’obbligo di trasmissione mensile previsto dall’articolo 2 del DLgs 110/2024.
- Le comunicazioni riguarderanno, tra l’altro, notifiche, riscossioni, sgravi, rimborsi, sospensioni, rateazioni e procedure esecutive.
- I flussi dovranno evidenziare anche le attività relative ai carichi affidati dal 1° gennaio 2025 soggetti a discarico differito.
- L’articolo richiama le ipotesi di discarico automatico, anticipato e differito previste dalla riforma della riscossione.
- L’entrata in vigore delle nuove modalità è collegata alla data di pubblicazione del decreto, che nel testo non è indicata.
Riferimenti normativi e atti citati nell’articolo
- Articolo 2 del DLgs 110/2024.
- Decreto del Ministero delle Finanze che disciplina i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi informativi da parte dell’agente della riscossione all’ente creditore.
- Codice della crisi d’impresa.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
08/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Cartelle esattoriali via Pec, pdf validi anche senza firma digitale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13266, ha confermato che la notifica della cartella di pagamento tramite Pec è valida anche quando il documento viene trasmesso in formato pdf, senza necessità di utilizzare il formato «p7m», purché sia assicurata la riconducibilità dell’atto all’amministrazione che lo ha emesso.
Secondo la Corte, per gli atti tributari la sottoscrizione non determina l’invalidità dell’atto quando non è espressamente richiesta dalla legge. A tal fine assumono rilievo gli elementi che consentono di identificare con certezza l’amministrazione di provenienza del documento.
L’ordinanza esclude inoltre la necessità di un’attestazione di conformità nel caso di trasmissione di una copia per immagine della cartella, ritenendo che la procedura telematica sia idonea a garantire la provenienza dell’atto.
La Cassazione richiama anche il principio secondo cui eventuali vizi della notifica possono essere sanati dalla tempestiva impugnazione proposta dal contribuente. Infine, la decisione ribadisce che i termini previsti dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54 del Dpr 633/1972 hanno natura ordinatoria, mentre il termine perentorio individuato dall’articolo 25 del Dpr 602/1973 riguarda la notifica della cartella di pagamento.
Punti chiave
- La notifica della cartella via Pec può avvenire tramite documento in formato pdf senza obbligo di formato «p7m».
- È necessario che il documento sia riconducibile in modo certo all’amministrazione che lo ha emesso.
- Per la copia per immagine della cartella non è richiesta un’attestazione di conformità.
- La procedura telematica è ritenuta sufficiente a garantire la provenienza dell’atto.
- La tempestiva impugnazione del contribuente può sanare eventuali vizi di notifica.
- I termini degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54 del Dpr 633/1972 sono qualificati come ordinatori.
- L’articolo 25 del Dpr 602/1973 prevede il termine perentorio relativo alla notifica della cartella di pagamento.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13266.
- Articolo 156 del Codice di procedura civile.
- Articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
- Articolo 54 del Dpr 633/1972.
- Articolo 25 del Dpr 602/1973.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
11/05/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Canone unico, la natura tributaria riscrive gestione e accertamento
La sentenza n. 12225/2026 della Cassazione a Sezioni unite ha stabilito che il canone unico patrimoniale (Cup) possiede natura tributaria. Secondo l’articolo, questa qualificazione comporta la necessità di rivedere l’attuale disciplina del canone, originariamente costruita sulla base della sua natura patrimoniale. L’articolo evidenzia che il Cup, finora considerato un’entrata extratributaria sulla base delle indicazioni del Mef, dovrà essere ricondotto tra le entrate tributarie. Restano ritenute legittime le tariffe già approvate dai Comuni, mentre i regolamenti comunali dovranno essere adeguati alla nuova qualificazione e trasmessi al Mef secondo le modalità richiamate nel testo. La nuova impostazione incide anche sulle procedure di accertamento, che dovranno seguire il regime degli accertamenti esecutivi tributari e prevedere, nei casi indicati dall’articolo, il contraddittorio preventivo. L’articolo segnala inoltre l’applicabilità degli istituti previsti dallo Statuto del contribuente. Sono richiamati anche gli effetti sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso pendente. Nel testo non è indicato se o quando saranno adottati eventuali interventi normativi per adeguare la disciplina del Cup alla pronuncia della Cassazione.
Punti chiave
- La Cassazione a Sezioni unite ha qualificato il Cup come entrata di natura tributaria.
- L’articolo ritiene necessaria una revisione della disciplina attualmente vigente del canone.
- Le tariffe comunali già approvate sono considerate legittime.
- I regolamenti comunali dovranno essere adeguati e trasmessi al Mef secondo le modalità richiamate nel testo.
- Per il Cup saranno applicabili gli accertamenti esecutivi tributari e gli istituti dello Statuto del contribuente.
- L’articolo esamina anche le conseguenze sul regime sanzionatorio e sul contenzioso in corso.
- Nel testo non è indicata l’adozione di specifiche misure normative successive alla sentenza.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 12225/2026.
- Articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011.
- Articolo 50 della legge 449/1997.
- Articolo 13 del Dlgs 471/1997.
- Articolo 37 del Codice di procedura civile.
- Statuto del contribuente.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
11/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Non serve la dichiarazione Imu se cambia il valore di un’area edificabile
La Cassazione, con la sentenza n. 13662, ha confermato che la variazione del valore di un’area edificabile non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione Imu. Secondo i giudici, il valore di mercato del terreno costituisce un’informazione già conoscibile dal Comune e non rientra tra le fattispecie per le quali permane un obbligo dichiarativo. La decisione si inserisce nel solco di precedenti pronunce della Corte che hanno escluso l’obbligo dichiarativo anche in relazione a informazioni derivanti da atti o dati già nella disponibilità dell’amministrazione comunale. Nella sentenza viene inoltre richiamato l’orientamento secondo cui anche la prima attribuzione della qualifica edificatoria non richiede dichiarazione. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la contestazione del Comune avrebbe dovuto riguardare un insufficiente versamento dell’imposta e non un’omessa dichiarazione. L’articolo evidenzia che tale qualificazione produce effetti differenti sia sul regime sanzionatorio sia sui termini di decadenza applicabili. La sentenza ribadisce infine che l’inserimento di un’area in un comparto urbanistico destinato a servizi pubblici non ne modifica la natura edificabile, ma incide esclusivamente sul valore del terreno.
Punti chiave
- La Cassazione esclude l’obbligo di dichiarazione Imu in caso di variazione del valore di un’area edificabile.
- Il valore di mercato dell’area è considerato un dato già conoscibile dal Comune.
- La sentenza richiama precedenti orientamenti che limitano gli obblighi dichiarativi ai casi espressamente previsti.
- Anche la prima attribuzione della qualifica edificatoria è richiamata come fattispecie non soggetta a dichiarazione.
- La contestazione avrebbe dovuto essere formulata come insufficiente versamento dell’imposta e non come omessa dichiarazione.
- La diversa qualificazione della violazione incide sulle sanzioni e sui termini di decadenza.
- La destinazione dell’area a servizi pubblici non esclude la sua natura edificabile.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 13662.
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11443/2023.
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 26921/2025.
- Articolo 37, comma 53, del Dl 223/2006.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
13/05/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Non serve la dichiarazione Imu se cambia il valore di un’area edificabile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11479 del 28 aprile 2026, ha chiarito l’applicazione del canone unico patrimoniale (Cup) nel settore delle telecomunicazioni, affermando l’obbligo di pagamento anche per gli operatori che utilizzano reti di proprietà altrui per l’erogazione dei propri servizi. La decisione interviene su una controversia interpretativa relativa al comma 831 della Legge 160/2019 e alla possibilità di escludere alcuni operatori dal versamento del canone. Secondo la Corte, la distinzione tra utilizzo materiale e utilizzo “virtuale” della rete non è rilevante ai fini dell’applicazione del Cup, poiché la trasmissione del segnale implica comunque l’impiego di un’infrastruttura fisica. La Cassazione ha inoltre escluso che l’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 14-quinquies, del Dl 146/2021 possa essere estesa al settore delle telecomunicazioni, ritenendo che tale disposizione riguardi i casi espressamente indicati dalla norma. L’articolo evidenzia che la pronuncia apre la possibilità per gli enti locali di procedere al recupero del gettito non riscosso a partire dal 2021. Il testo quantifica tale gettito in circa 180 milioni di euro, ai quali, secondo l’articolo, si aggiungerebbero sanzioni e interessi.
Punti chiave
- La Cassazione ha stabilito l’obbligo di pagamento del Cup anche per gli operatori che utilizzano reti di proprietà altrui.
- La sentenza interpreta il comma 831 della Legge 160/2019 in relazione ai servizi di telecomunicazione.
- La distinzione tra utilizzo materiale e utilizzo “virtuale” della rete è stata ritenuta non rilevante ai fini del canone.
- L’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 14-quinquies, del Dl 146/2021 è stata ritenuta non applicabile al settore delle telecomunicazioni.
- La Corte ha enunciato un principio di diritto relativo ai gestori che accedono a reti di proprietà altrui.
- L’articolo indica la possibilità di recuperare il gettito non riscosso dal 2021, stimato in circa 180 milioni di euro.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 11479 del 28 aprile 2026.
- Comma 831 della Legge 160/2019.
- Articolo 5, comma 14-quinquies, del Dl 146/2021.
- Articolo 814 del Codice civile.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
14/05/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe: domande entro ottobre
La conversione del decreto fiscale estende la cosiddetta rottamazione quinquies ai carichi degli enti territoriali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo una procedura che richiede l’adesione del singolo ente tramite delibera consiliare. L’articolo precisa che si tratta di una forma autonoma di definizione agevolata, distinta da quella prevista dai commi da 82 a 101 della legge di Bilancio. La misura riguarda i carichi affidati ad Ader dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e comprende, tra gli altri, debiti relativi a Imu, Tari, entrate patrimoniali e sanzioni del Codice della strada. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce della Corte dei conti. L’estinzione dei debiti può avvenire senza il pagamento di interessi, sanzioni e somme maturate a titolo di aggio nei casi indicati dall’articolo. Per le sanzioni amministrative non sono dovuti gli interessi, inclusa la maggiorazione semestrale. L’articolo riporta inoltre le principali scadenze per l’adesione degli enti e dei contribuenti, nonché le modalità di pagamento previste, in unica soluzione o in forma rateale. Nel testo non è indicato il contenuto delle modalità operative che Ader dovrà definire entro il termine previsto.
Punti chiave
- La rottamazione quinquies viene estesa ai carichi degli enti territoriali affidati ad Ader.
- L’adesione dell’ente richiede una delibera consiliare e non l’approvazione di un regolamento.
- La misura riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- Sono inclusi debiti tributari, patrimoniali e sanzioni del Codice della strada.
- Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce della Corte dei conti.
- Le domande di adesione potranno essere presentate dal 16 settembre al 31 ottobre 2026.
- È previsto il pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali.
Riferimenti normativi e atti citati nell’articolo
- Decreto fiscale (in sede di conversione).
- Commi da 82 a 101 della legge di Bilancio.
- Codice della strada.
- Corte dei conti.
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15/05/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Imu, Tari e multe nel labirinto delle doppie sanatorie locali
La legge di conversione del decreto fiscale distingue il trattamento delle entrate locali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da quello delle entrate riscosse direttamente dagli enti o tramite concessionari privati. Secondo l’articolo, i carichi affidati all’agente nazionale potranno accedere alla rottamazione 5, mentre le altre entrate potranno essere oggetto delle definizioni agevolate disciplinate autonomamente dai Comuni. La separazione tra i due regimi comporta differenze nelle modalità di adesione, negli sconti applicabili, nelle tempistiche e nelle possibilità di intervento degli enti locali. Per la rottamazione 5, l’adesione richiede una specifica decisione del Comune entro i termini indicati dalla norma richiamata nell’articolo. Le definizioni agevolate locali consentono invece agli enti di stabilire autonomamente l’ambito di applicazione e le riduzioni da riconoscere su interessi e sanzioni. L’articolo evidenzia inoltre differenze nelle modalità di pagamento e nella gestione dei crediti oggetto di contenzioso. Viene infine segnalata la possibilità che, per la stessa entrata, possano coesistere regimi differenti a seconda delle modalità di riscossione adottate negli anni. Nel testo non è indicato se siano previsti interventi successivi per uniformare le discipline applicabili.
Punti chiave
- La legge di conversione del decreto fiscale distingue tra entrate affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ed entrate gestite con altre modalità.
- I carichi affidati all’agente nazionale possono accedere alla rottamazione 5.
- Le altre entrate possono essere oggetto di definizioni agevolate disciplinate dai Comuni.
- I due regimi prevedono regole differenti per adesione, sconti e modalità di pagamento.
- La rottamazione 5 si applica secondo regole nazionali uniformi.
- Le sanatorie locali consentono agli enti di definire autonomamente alcune condizioni applicative.
- Nel testo si evidenzia la possibile coesistenza di trattamenti diversi per la stessa entrata in base alle modalità di riscossione adottate.
Riferimenti normativi e atti citati nell’articolo
- Legge di conversione del decreto fiscale.
- Rottamazione 5.
- Legge di bilancio.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
18/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Agevolazioni Imu, Cassazione ancora incerta sull’obbligo di dichiarazione
In vista della scadenza del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione Imu relativa al 2025, l’articolo evidenzia la persistenza di orientamenti non uniformi della Corte di Cassazione sull’obbligo dichiarativo collegato a esenzioni e agevolazioni fiscali. Secondo i principi richiamati nel testo, la dichiarazione è dovuta soltanto nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali e, una volta presentata, non deve essere ripetuta se la situazione dell’immobile rimane invariata. L’articolo richiama inoltre l’orientamento secondo cui la perdita di un beneficio fiscale per omissione dichiarativa dovrebbe verificarsi solo quando la normativa lo preveda espressamente. Vengono tuttavia ricordate pronunce che hanno riconosciuto agevolazioni anche in assenza di dichiarazione, qualora le informazioni fossero già nella disponibilità dell’ente impositore, accanto ad altre decisioni che attribuiscono all’adempimento dichiarativo un ruolo essenziale per il riconoscimento del beneficio. L’articolo segnala in particolare divergenze interpretative in materia di enti non commerciali e immobili merce, evidenziando un quadro giurisprudenziale non univoco. Nel testo non è indicata una soluzione definitiva al contrasto interpretativo.
Punti chiave
- La Cassazione esprime orientamenti non uniformi sull’obbligo di dichiarazione Imu ai fini delle agevolazioni.
- La dichiarazione è dovuta solo nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali richiamate dall’articolo.
- In linea generale, la dichiarazione non deve essere ripresentata se la situazione immobiliare non cambia.
- Alcune pronunce hanno riconosciuto benefici fiscali anche in assenza di dichiarazione quando i dati erano già noti all’ente.
- Altre decisioni hanno considerato l’adempimento dichiarativo un requisito essenziale per determinate agevolazioni.
- L’articolo richiama casi riguardanti enti non commerciali, immobili merce e altre fattispecie agevolative.
- Nel testo viene evidenziata una situazione di incertezza interpretativa per contribuenti e operatori.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Articolo 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000 n. 212.
- Cassazione n. 26921/2025.
- Cassazione n. 19665/2023.
- Cassazione n. 10314/2020.
- Cassazione n. 3841/2025.
- Cassazione n. 24200/2024.
- Cassazione n. 8357/2025.
- Cassazione n. 14357/2022.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
18/05/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Verifica salva-conti sull’Imu dello sport
L’articolo richiama l’attenzione sull’obbligo, per i Comuni, di individuare prima della scadenza dell’acconto Imu i corrispettivi medi di mercato relativi alle attività sportive svolte con modalità concorrenziali. Tale adempimento è collegato alla verifica delle condizioni richieste per l’esenzione Imu previste dal Dm n. 200/2012. Secondo quanto riportato, i Comuni devono determinare annualmente tali valori, sentite le rappresentanze sportive locali, e pubblicarli sul proprio sito. Qualora nel territorio comunale non siano presenti attività analoghe svolte in regime commerciale, la rilevazione può essere estesa a un ambito territoriale più ampio, fino a quello regionale. L’articolo evidenzia inoltre che, in assenza dell’individuazione delle tariffe di mercato, l’esenzione sarebbe riconosciuta sulla base della sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Dlgs 39/2021. Vengono inoltre segnalati dubbi sulla tenuta costituzionale della disciplina introdotta dal Dl 84/2025, in particolare con riferimento agli effetti retroattivi richiamati nel testo. L’articolo precisa che, al momento della pubblicazione, non risultano decisioni di legittimità che abbiano esaminato controversie Imu tenendo conto anche del Dl 84/2025.
Punti chiave
- I Comuni devono individuare annualmente i corrispettivi medi di mercato delle attività sportive rilevanti ai fini dell’esenzione Imu.
- L’adempimento è previsto dall’articolo 6-bis del Dl 84/2025.
- I valori individuati devono essere pubblicati sul sito dell’ente.
- Se non esistono attività analoghe nel territorio comunale, l’analisi può essere estesa fino all’ambito regionale.
- La mancata individuazione delle tariffe comporta, secondo l’articolo, il riconoscimento dell’esenzione sulla base della sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive.
- L’articolo evidenzia dubbi sulla compatibilità costituzionale degli effetti retroattivi della disciplina.
- Nel testo è indicato che non risultano ancora decisioni di legittimità che abbiano valutato controversie Imu considerando anche il Dl 84/2025.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Articolo 6-bis del Dl 84/2025.
- Dm n. 200/2012.
- Articolo 4 del Dlgs 39/2021.
- Corte Costituzionale (richiamata nel testo senza indicazione di specifiche pronunce).
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
19/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Notifica nulla se la Pec torna indietro e non c’è la raccomandata (ma senza avviso di ricevimento)
L’ordinanza n. 14584/2026 della Cassazione interviene sulle modalità di perfezionamento della notifica degli atti quando il tentativo di invio tramite Pec non va a buon fine per causa imputabile al destinatario. Nel caso esaminato, dopo l’esito negativo della trasmissione all’indirizzo Pec risultante dall’Ini-Pec, l’agente della riscossione aveva proceduto al deposito telematico dell’atto sul sito di InfoCamere Scpa e alla successiva pubblicazione dell’avviso di deposito secondo la procedura prevista dalla normativa richiamata nell’articolo. La Corte ha chiarito che tali adempimenti non sono sufficienti da soli a rendere valida la notifica. È infatti necessario dimostrare anche la spedizione della raccomandata informativa prevista dalla disciplina applicabile. Secondo i giudici, la norma richiede una raccomandata semplice e non una raccomandata con avviso di ricevimento; pertanto, non è necessaria la prova della consegna, ma deve essere fornita la prova della spedizione. Nel caso concreto tale prova non era stata prodotta e la notifica è stata ritenuta non valida. L’articolo evidenzia inoltre che la disciplina è rimasta sostanzialmente invariata anche dopo l’introduzione del nuovo articolo 60-ter del Dpr 600/1973.
Punti chiave
- La Cassazione ha esaminato la validità della notifica successiva a un tentativo di invio Pec non andato a buon fine.
- Il deposito telematico dell’atto sul sito di InfoCamere non è sufficiente da solo a perfezionare la notifica.
- È necessario dimostrare la spedizione della raccomandata informativa prevista dalla normativa.
- La Corte ha precisato che la legge richiede una raccomandata semplice e non una raccomandata con avviso di ricevimento.
- In assenza della prova della spedizione della raccomandata, la notifica è nulla.
- L’articolo segnala che la disciplina è rimasta sostanzialmente invariata nel nuovo articolo 60-ter del Dpr 600/1973.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Ordinanza della Cassazione n. 14584/2026.
- Articolo 60 del Dpr 600/1973 (nella formulazione all’epoca vigente).
- Articolo 60-ter del Dpr 600/1973.
- Ini-Pec.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
20/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
La rottamazione della cartella non chiude il giudizio pendente
L’ordinanza n. 15107 del 20 maggio 2026 della Cassazione affronta gli effetti della rottamazione dei carichi in presenza di un contenzioso ancora pendente. Secondo la Corte, la definizione agevolata non determina automaticamente la chiusura integrale del giudizio quando l’importo oggetto della rottamazione non coincide con quello complessivamente contestato. Il caso esaminato riguardava un avviso di accertamento il cui ammontare era stato progressivamente ridotto a seguito delle decisioni dei giudici di merito e dei conseguenti sgravi parziali effettuati dall’amministrazione finanziaria. In un primo momento il procedimento era stato dichiarato estinto, ma successivamente la Cassazione ha accolto la richiesta di revoca avanzata dall’Agenzia delle Entrate. L’articolo evidenzia che le sentenze tributarie, pur non definitive, sono normalmente esecutive e possono comportare sgravi degli importi iscritti a ruolo. Poiché la rottamazione opera sui carichi risultanti alla data di riferimento prevista dalla normativa, eventuali sgravi intervenuti possono incidere sull’ammontare definibile. Secondo l’articolo, in situazioni come quella esaminata il contenzioso può quindi proseguire per la parte non coperta dalla definizione agevolata. Nel testo si afferma inoltre che, in tali casi, la definizione delle liti pendenti può rappresentare uno strumento per la chiusura della controversia, ove ammissibile.
Punti chiave
- La Cassazione ha escluso che la rottamazione chiuda automaticamente il giudizio quando il debito definito non coincide con l’importo complessivamente in contestazione.
- La decisione riguarda il caso di carichi ridotti da sgravi parziali conseguenti a sentenze favorevoli al contribuente.
- La Corte ha revocato un precedente decreto di estinzione del giudizio e disposto la prosecuzione della procedura.
- Gli sgravi possono incidere sull’importo definibile ai fini della rottamazione.
- La normativa considera il carico iscritto a ruolo alla data di riferimento prevista per la definizione agevolata.
- Il contenzioso può proseguire per la parte non interessata dalla rottamazione.
- L’articolo richiama la possibilità di ricorrere alla definizione delle liti pendenti, se ammessa.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nell’articolo
- Ordinanza della Cassazione n. 15107 del 20 maggio 2026.
- Articolo 67-bis del Dlgs 546/1992.
- Articolo 68 del Dlgs 546/1992.
- Rottamazione quater.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
20/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Tari, senza la dichiarazione anche i posti auto scoperti sono soggetti al tributo
L’ordinanza n. 15051/2026 della Cassazione affronta il tema dell’assoggettamento alla Tari dei posti auto scoperti privi di allacci ai servizi a rete. Secondo la Corte, tali aree restano soggette al tributo se il contribuente non ha segnalato nella dichiarazione la situazione che potrebbe giustificare l’esclusione o l’esenzione. Nel caso esaminato, il contribuente aveva dimostrato che i posti auto erano privi di allacci ad acqua ed energia elettrica e i giudici di secondo grado avevano accolto le sue ragioni. La Cassazione ha però riformato la decisione, attribuendo rilievo alla mancata presentazione della dichiarazione. L’articolo evidenzia che la disciplina prevede un obbligo dichiarativo per indicare le situazioni di esenzione o esclusione, ma segnala che nel testo normativo non sarebbe prevista una decadenza espressa in caso di omissione. Viene inoltre richiamata una differenza rispetto ad alcune recenti pronunce in materia Imu, nelle quali la Corte ha escluso la necessità della dichiarazione in specifiche fattispecie. L’articolo non specifica ulteriori effetti operativi della pronuncia oltre al caso esaminato.
- Punti chiave
- La Cassazione ha ritenuto dovuta la Tari sui posti auto scoperti non dichiarati come aree potenzialmente improduttive di rifiuti.
- Nel caso esaminato era stata accertata l’assenza di allacci ai servizi a rete.
- La decisione si fonda sulla mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.
- L’articolo segnala che la normativa prevede l’obbligo dichiarativo per le situazioni di esenzione o esclusione.
- Secondo l’articolo, non è prevista una decadenza espressa in caso di omissione della dichiarazione.
- Viene evidenziata una differenza rispetto a recenti orientamenti della Cassazione in materia Imu.
- Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
Sentenze e ordinanze
- Ordinanza Cassazione n. 15051/2026
- Cassazione n. 26921/2025
- Cassazione n. 3841/2025
Riferimenti normativi
- Nel testo non sono indicati specifici riferimenti normativi ulteriori con numero e denominazione.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
21/05/2026 | Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Tosap e ponteggi: decisiva l’effettiva occupazione del suolo pubblico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15419/26, è tornata a esaminare il tema dell’assoggettamento alla Tosap dei ponteggi installati su edifici storici. La decisione afferma che il tributo non può basarsi esclusivamente sulla presenza materiale della struttura, ma richiede una verifica dell’effettiva sottrazione dello spazio pubblico all’uso collettivo. Il caso riguarda una controversia tra un condominio di Palermo e il Comune relativa a un avviso di accertamento Tosap riferito a un ponteggio collocato sulla facciata di un edificio storico. Secondo il contribuente, la struttura svolgeva prevalentemente una funzione di sostegno e protezione e non impediva concretamente il passaggio dei pedoni. L’articolo riferisce inoltre che parte del ponteggio insisteva su aree private. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare elementi quali l’impatto effettivo sull’uso pubblico del marciapiede, la superficie realmente sottratta al passaggio e l’eventuale collocazione della struttura su proprietà privata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame della controversia secondo i principi indicati dalla Corte.
Punti chiave
- La Cassazione afferma che la Tosap richiede una verifica concreta della sottrazione dello spazio all’uso collettivo.
- La sola presenza fisica di un ponteggio non è considerata sufficiente per fondare il tributo.
- La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune di Palermo nei confronti di un condominio.
- Il contribuente sosteneva che il ponteggio non impedisse il transito pedonale e che parte della struttura insistesse su aree private.
- La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto irrilevante la funzione svolta dal ponteggio.
- La Cassazione ha rilevato l’omesso esame di fatti ritenuti decisivi ai fini della controversia.
- Il giudice del rinvio dovrà verificare l’effettiva incidenza della struttura sull’utilizzo dello spazio pubblico.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Ordinanza della Cassazione n. 15419/26.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
22/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Canone unico, le delibere dei comuni da pubblicare sul sito del dipartimento delle Finanze
La circolare n. 1/Df del 22 maggio 2026 del dipartimento delle Finanze fornisce indicazioni operative a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12225/2025, che ha qualificato il canone unico patrimoniale come entrata di natura tributaria. Secondo l’articolo, la pronuncia produce effetti non solo sul contenzioso, attribuito al giudice tributario, ma anche sulle procedure di approvazione, trasmissione ed efficacia delle delibere degli enti locali. Particolare attenzione è dedicata alla gestione dell’anno d’imposta 2026. Poiché il termine per l’approvazione delle delibere era già scaduto, la circolare chiarisce che non possono essere adottati nuovi atti per l’anno in corso. Gli enti locali dovranno invece trasmettere entro il 14 ottobre 2026 gli atti eventualmente già approvati. In assenza di delibere adottate per il 2026, viene ritenuto applicabile il principio di ultrattività e conservazione degli atti amministrativi, con possibilità di trasmettere l’ultima deliberazione vigente al 1° maggio 2026. L’articolo evidenzia inoltre che dal 2026 le delibere relative al canone unico saranno soggette alle modalità previste per i tributi locali, inclusi trasmissione telematica al Mef e pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze come condizione di efficacia.
Punti chiave
- La circolare n. 1/Df del 22 maggio 2026 disciplina gli effetti operativi della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12225/2025.
- Il canone unico patrimoniale è qualificato come entrata di natura tributaria.
- Le controversie relative al canone unico sono attribuite al giudice tributario.
- Per il 2026 non possono essere adottate nuove delibere relative al canone unico.
- Le delibere eventualmente già approvate devono essere trasmesse entro il 14 ottobre 2026.
- In assenza di atti per il 2026 può essere trasmessa l’ultima deliberazione vigente al 1° maggio 2026.
- Dal 2026 le delibere sul canone unico seguono il regime previsto per i tributi locali.
- Trasmissione telematica al Mef e pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze diventano condizioni di efficacia degli atti.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Circolare n. 1/Df del 22 maggio 2026 del dipartimento delle Finanze.
- Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12225/2025.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
27/05/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Definizione agevolata per i carichi affidati ad Ader degli enti territoriali
L’articolo esamina l’estensione agli enti locali e alle regioni della definizione agevolata prevista per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, introdotta dalla legge di conversione del Dl 38/2026. L’adesione è facoltativa e richiede una deliberazione dell’ente; in caso di mancata adesione, il testo precisa che non è necessario adottare alcun provvedimento. La disciplina applicabile è quella definita dalla legge e non può essere modificata dagli enti aderenti, che possono soltanto scegliere se avvalersene. In caso di adesione, la misura riguarda le entrate tributarie e non tributarie affidate all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con l’esclusione delle somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. L’articolo evidenzia inoltre le principali scadenze procedurali per enti e contribuenti e riepiloga gli effetti della definizione agevolata, che consente l’estinzione del debito con il pagamento del capitale e delle spese previste, beneficiando dell’esclusione di determinate componenti accessorie indicate dalla normativa. Vengono inoltre richiamati gli effetti sui contenziosi pendenti, sulle attività di riscossione e sulle scritture contabili degli enti che scelgono di aderire. Il testo sottolinea infine che la decisione degli enti dovrebbe essere accompagnata da una valutazione preventiva degli impatti economici, finanziari e patrimoniali. L’articolo non specifica dati quantitativi sugli effetti effettivi della misura, ma richiama la necessità di analizzare la situazione dei crediti affidati alla riscossione e i possibili scenari di adesione dei debitori.
Punti chiave
- La legge di conversione del Dl 38/2026 estende agli enti locali e alle regioni la definizione agevolata per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
- L’adesione da parte degli enti è facoltativa e richiede una specifica deliberazione.
- Gli enti non possono modificare il contenuto della disciplina prevista dalla legge.
- La misura riguarda entrate tributarie e non tributarie affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2023.
- Sono escluse le entrate relative a pronunce di condanna della Corte dei conti.
- I debitori possono aderire secondo le modalità e le scadenze indicate dalla normativa richiamata nell’articolo.
- La definizione agevolata produce effetti anche sui contenziosi pendenti e sulle procedure di riscossione.
- Gli enti sono chiamati a valutare preventivamente gli impatti finanziari e patrimoniali della scelta di aderire.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Articolo 10-quinquies del Dl 38/2026.
- Articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 199/2025.
- Articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 199/2025.
- Articolo 52 del Dlgs 446/1997.
- Articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del Dlgs 267/2000.
- Articolo 13, commi 15 e seguenti, del Dl 201/2011.
- Articolo 1, comma 767, della legge 160/2019.
- Articolo 36-bis e articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
- Articolo 54-bis e articolo 54-ter del Dpr 633/1972.
- Articolo 30 del Dpr 602/1973.
- Articolo 17 del Dlgs 112/1999.
- Articolo 27, comma 6, della legge 689/1981.
- Articolo 48-bis del Dpr 602/1973.
- Articolo 28-ter del Dpr 602/1973.
- Articolo 54 del Dl 50/2017.
- Comma 795 della legge 160/2019.
- Principio contabile allegato 4/2.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
27/05/2026 | Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Per il Cup tributario delibere impossibili per tutto il 2026 – Le istruzioni del Mef
Il Dipartimento delle finanze, con la circolare n. 1/DF/2026, ha fornito ai Comuni le prime indicazioni operative sull’approvazione e sulla comunicazione delle delibere regolamentari e tariffarie relative al Canone unico patrimoniale (Cup). L’intervento segue la sentenza n. 12225/2026 delle Sezioni unite della Cassazione, che ha riconosciuto al Cup natura tributaria, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice tributario. La circolare richiama i termini per l’adozione delle delibere e gli obblighi di trasmissione necessari alla loro efficacia. Il Ministero evidenzia che, a partire dall’anno d’imposta 2026, le deliberazioni relative al Cup devono essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze secondo le modalità previste per i tributi locali. Per il 2026, il termine per l’approvazione del bilancio è scaduto il 28 febbraio e, secondo quanto riportato nell’articolo, non è più possibile adottare nuovi atti deliberativi. Entro il 14 ottobre 2026 devono invece essere trasmesse le delibere eventualmente già approvate. In assenza di atti adottati per il 2026, il Mef indica che va trasmessa esclusivamente l’ultima deliberazione sul canone unico vigente al 1° maggio 2026.
Punti chiave
- La Cassazione ha qualificato il Cup come entrata di natura tributaria.
- La circolare n. 1/DF/2026 fornisce le prime istruzioni operative ai Comuni.
- Le indicazioni riguardano termini di approvazione e obblighi di trasmissione delle delibere.
- Dal 2026 l’efficacia delle deliberazioni sul Cup è subordinata alla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze.
- Le delibere devono essere trasmesse entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento.
- In mancanza di nuovi atti per il 2026, va inviata solo la deliberazione vigente al 1° maggio 2026.
- L’articolo segnala una possibile imprecisione della circolare nel richiamo delle norme relative ai termini di adozione delle delibere regolamentari.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Circolare del Dipartimento delle finanze n. 1/DF/2026.
- Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite, n. 12225/2026.
- Articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
- Articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000.
- Articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201/2011.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
28/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Illegittima la notifica di un atto oltre i termini di decadenza se il precedente è stato annullato
L’articolo affronta il tema della validità di un avviso di accertamento Imu notificato in sostituzione di un precedente atto integralmente annullato. Secondo l’interpretazione riportata, l’annullamento totale dell’atto originario seguito dall’emissione di un nuovo accertamento richiede il rispetto dei termini decadenziali previsti per l’esercizio del potere impositivo. Diversa è la situazione descritta per le rettifiche parziali: qualora l’ente mantenga l’atto originario correggendo l’errore e riducendo la pretesa, l’operazione viene considerata legittima e non soggetta ai medesimi limiti decadenziali richiamati per la sostituzione integrale dell’atto. L’articolo richiama inoltre alcuni principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite in materia di esercizio del potere amministrativo e di sostituzione degli atti impositivi. In particolare, viene evidenziato che la possibilità di annullare un atto viziato ed emetterne uno nuovo è subordinata al mancato decorso del termine di decadenza. Nel caso esaminato, il nuovo atto sarebbe stato notificato dopo la scadenza di tale termine e viene quindi ritenuto illegittimo.
Punti chiave
- L’articolo distingue tra annullamento integrale e rettifica parziale di un atto di accertamento.
- La sostituzione di un atto annullato deve avvenire nel rispetto dei termini decadenziali.
- La rettifica parziale con riduzione della pretesa è indicata come legittima.
- L’articolo richiama il principio di “perennità” elaborato dalla Cassazione.
- La possibilità di emettere un nuovo atto è subordinata al mancato decorso della decadenza.
- Nel caso esaminato, il nuovo accertamento è ritenuto illegittimo perché notificato oltre il termine decadenziale.
- Nel testo non è indicata la norma specifica che disciplina il termine decadenziale richiamato nel quesito.
Riferimenti normativi e sentenze citati nell’articolo
- Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30051/2024.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
30/05/2026 | Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com
Recupero Ici: parte la dichiarazione web
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell’area riservata, il servizio predisposto dal Dipartimento del Mef per la compilazione e l’invio della dichiarazione relativa al recupero dell’Ici per gli anni 2006-2011. Secondo l’articolo, l’attivazione dello strumento consente agli enti interessati di adempiere agli obblighi dichiarativi e dà attuazione alla proroga di sei mesi del termine originariamente previsto per il 30 marzo 2026. La procedura richiede la ricostruzione della posizione fiscale degli immobili che avevano beneficiato dell’esenzione Ici prevista per gli enti non commerciali. Il modello dichiarativo prevede verifiche sulla natura delle attività svolte, sulle modalità di utilizzo degli immobili e sull’eventuale rilevanza della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Per ciascun anno dal 2006 al 2011 devono essere valutati i presupposti relativi ai limiti de minimis, al de minimis SIEG o ad altri regimi di aiuto indicati nel modello. L’adempimento richiede inoltre di distinguere tra immobili totalmente imponibili, parzialmente imponibili e totalmente esenti. Per gli immobili a utilizzo promiscuo, la dichiarazione richiede ulteriori elementi legati all’attività svolta e alle modalità di impiego dell’immobile.
Punti chiave
- Dal 28 maggio 2026 è disponibile il servizio per la dichiarazione relativa al recupero dell’Ici 2006-2011.
- Il servizio è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed è curato dal Dipartimento del Mef.
- L’attivazione dell’applicativo segue la proroga di sei mesi del termine originariamente fissato al 30 marzo 2026.
- La dichiarazione richiede la ricostruzione della posizione fiscale degli immobili interessati.
- Il modello prevede verifiche relative ai limiti de minimis, al de minimis SIEG e ai regimi di aiuto autorizzati o esenti da notifica.
- È richiesta la distinzione tra immobili totalmente imponibili, parzialmente imponibili e totalmente esenti.
- Per gli immobili a utilizzo promiscuo sono previsti criteri specifici di valutazione indicati nel modello dichiarativo.
Riferimenti normativi e atti citati nell’articolo
- Dpcm del 26.03.2026.
Il testo completo e gli approfondimenti sono disponibili nell’articolo originale, che resta la fonte primaria di riferimento.
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